Che approva lo statuto del Collegio «Bandinelli» di Roma. (0800124R)
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il testamento del 19 settembre 1617, col quale Bartolomeo Bandinelli istituiva erede universale delle sue sostanze l'Arciconfraternita di San Giovanni Decollato, detta della Misericordia, con l'obbligo di fondare in Roma un Collegio ove fossero mantenuti dodici giovani studenti figliuoli di fratelli di detta Arciconfraternita e, in mancanza, giovani studenti figliuoli di fiorentini dello Stato vecchio;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il Collegio «Bandinelli» in Roma e' eretto in ente morale e ne e' approvato il relativo statuto annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro, dal ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 febbraio 1908.
VITTORIO EMANUELE.
Rava.
Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Statuto
Art. 1
STATUTO del Collegio «Bandinelli».
Art. 1.
Il Collegio «Bandinelli» ha origine dalla eredita' lasciata alla Compagnia ora Arciconfraternita di San Giovanni Decollato, detta della Misericordia, da Bandinelli Bartolomeo, cittadino fiorentino, per testamento 19 settembre 1617 ed ha per scopo di accogliere in Roma 12 giovani studenti, mantenerli a convitto e provvedere alla loro educazione ed alla istruzione classica, tecnica, normale o commerciale di essi, compreso il pagamento delle relative tasse scolastiche.
Art. 2
Art. 2.
Il Collegio e' destinato in primo luogo per i figli dei fratelli dell'Arciconfraternita di San Giovanni Decollato ed in mancanza di essi sono chiamati i figli di cittadini nati nel territorio che gia' formava lo Stato fiorentino, cioe' nelle attuali Provincie di Firenze, Arezzo, Pisa e Livorno (esclusa l'Elba) e nei territori di Colle Val d'Elsa e Montepulciano (in provincia di Siena) di Pescia, Barga e Pietrasanta (in provincia di Lucca) e tuttora domiciliati ivi od in Roma.
Art. 3
Art. 3.
Il Collegio si mantiene interamente con le rendite del proprio patrimonio, distinto da quello dell'Arciconfraternita e costituito:
a) da rendita del Debito pubblico;
b) da fitti di fabbricati;
c) da frutti di censi.
Art. 4
Art. 4.
Pubblicato l'avviso annuale di conferimento dei posti, i figli di fratelli primi chiamati che aspirano a conseguirli, dovranno presentare l'istanza, unendovi il certificato di nascita comprovante che essi hanno raggiunto il 9° anno e non compiuto il 13° di eta', la fede di battesimo e gli altri documenti da stabilirsi nel regolamento per far constare della loro buona condotta e sana costituzione fisica e della loro ammissione alle scuole classiche, tecniche e normali o commerciali gia' avvenuta o da conseguirsi entro l'anno.
Ove quest'ammissione non fosse poi conseguita nell'anno, il posto si considera come non conferito.
Qualora i figli dei fratelli aspiranti eccedessero il numero dei posti da conferirsi, si procedera' ad una scelta colle norme da stabilirsi nel regolamento.
Il padre dell'aspirante, il suo tutore od altra persona solvente dovra' garantire il pagamento delle spese di vestiario e straordinarie non a carico del Collegio.
Art. 5
Art. 5.
Gli alunni del Collegio vi possono rimanere finche' non abbiano conseguita la licenza liceale o d'istituto tecnico o il diploma della scuola normale o commerciale; in ogni caso pero' il godimento del posto ottenuto non potra' durare piu' di 9 anni per quelli che attendono agli studi classici e di 8 per quelli iscritti agli altri corsi.
Gl'investiti decadono immediatamente da ogni loro diritto se per due anni consecutivi non ottengano la promozione neppure nelle sessioni suppletive di esame e se siano espulsi dalla scuola o dal Collegio per cattiva condotta.
Art. 6
Art. 6.
Esaurite le domande di cui all'art. 4 e non trovandosi fra gli aspiranti figli di fratelli un numero di giovani idonei sufficiente a coprire tutti i posti vacanti, si procedera' alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'avviso di concorso ai posti disponibili da conferirsi ai figli di fiorentini dello Stato vecchio (come all'art.
2) che dimostrino di possedere i requisiti ed i titoli enumerati nel primo comma dell'art. 4.
Quest'avviso col relativo programma sara' comunicato al Ministero della pubblica istruzione, al quale dovranno pure essere partecipate a suo tempo le deliberazioni di nomina.
Saranno titoli di preferenza le attestazioni di studio e le condizioni meno agiate della famiglia. Le norme speciali da seguirsi nella scelta verranno determinate nel regolamento.
Art. 7
Art. 7.
Finche' per la insufficienza dell'attuale patrimonio il Collegio rimarra' chiuso, si corrispondera' ai giovani nominati secondo le norme sopra stabilite un assegno annuo e si pagheranno per essi le tasse scolastiche, lasciandoli a convivere nelle loro famiglie o presso persone nelle quali il Consiglio d'amministrazione riconosca qualita' e condizioni tali da assicurare una buona educazione.
I giovani pero' dovranno risiedere in Roma e compiere gli studi indicati all'art. 1° nelle scuole ed istituti governativi o pareggiati.
Art. 8
Art. 8.
L'assegno annuo vien fissato come appresso:
per la 1ª ginnasiale o tecnica L. 450;
por la 2ª ginnasiale o tecnica L. 450;
per la 3ª ginnasiale o tecnica L. 500;
per la 4ª ginnasiale L. 500;
per la 5ª ginnasiale L. 550;
per la 1ª liceale o d'istituto tecnico L. 600;
per la 2ª liceale o d'istituto tecnico L. 600;
per la 3ª liceale o d'istituto tecnico L. 700;
per la 4ª d'istituto tecnico L. 700.
Gli assegni per i corsi normale e commerciale verranno determinati dal Consiglio d'amministrazione in analogia a quelli sopra stabiliti.
Alle norme pel pagamento annuale dell'assegno provvedera' il regolamento ed alla durata e decadenza del diritto all'assegno medesimo sono applicabili le disposizioni dell'art. 5.
Art. 9
Art. 9.
Oltre l'assegno suddetto ed il pagamento delle tasse scolastiche, null'altro potra' essere corrisposto per verun titolo dall'Amministrazione del collegio agli investiti dei posti «Bandinelli».
Art. 10
Art. 10.
Ogni altra erogazione delle entrate del Collegio sotto forma diversa da quella stabilita, quand'anche lo scopo fosse di sovvenire giovani studenti, e' assolutamente vietata, dovendo tutti gli avanzi del bilancio essere destinati a ricostruire il patrimonio sufficiente per la riapertura del Collegio.
Art. 11
Art. 11.
All'amministrazione del patrimonio ed al governo del Collegio provvedono, secondo le rispettive competenze, la Congregazione generale della fratellanza e la Commissione amministratrice dell'arciconfraternita di San Giovanni Decollato.
Art. 12
Art. 12.
Gli impiegati ed inservienti dell'Arciconfraternita prestano servizio anche pel Collegio «Bandinelli», che concorre in proporzione delle sue rendite al pagamento degli stipendi e delle pensioni e indennita' per gli impiegati ed inservienti ed alle spese per l'uso dei locali di amministrazione.
Art. 13
Art. 13.
I bilanci preventivi ed i resoconti consuntivi discussi ed approvati dalla Congregazione generale della fratellanza saranno trasmessi al Consiglio provinciale scolastico agli effetti dell'art. 18 del regolamento 3 novembre 1877, n. 4521. Le deliberazioni della Commissione amministrativa, concernenti atti che eccedono la semplice amministrazione, dovranno essere comunicate al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione.
Art. 14
Art. 14.
Gli attuali investiti dei posti «Bandinelli» potranno fruirne anche nella forma stabilita dall'art. 8, previa domanda alla Commissione amministratrice.
Art. 15
Art. 15.
Con regolamento da approvarsi dall'autorita' competente sara' provveduto all'attuazione del presente statuto.
Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.