Che approva lo statuto del Collegio «Bandinelli» di Roma. (0800124R)
Art. 10
Art. 10.
Ogni altra erogazione delle entrate del Collegio sotto forma diversa da quella stabilita, quand'anche lo scopo fosse di sovvenire giovani studenti, e' assolutamente vietata, dovendo tutti gli avanzi del bilancio essere destinati a ricostruire il patrimonio sufficiente per la riapertura del Collegio.