Che approva lo statuto del Collegio «Bandinelli» di Roma. (0800124R)
Art. 5
Art. 5.
Gli alunni del Collegio vi possono rimanere finche' non abbiano conseguita la licenza liceale o d'istituto tecnico o il diploma della scuola normale o commerciale; in ogni caso pero' il godimento del posto ottenuto non potra' durare piu' di 9 anni per quelli che attendono agli studi classici e di 8 per quelli iscritti agli altri corsi.
Gl'investiti decadono immediatamente da ogni loro diritto se per due anni consecutivi non ottengano la promozione neppure nelle sessioni suppletive di esame e se siano espulsi dalla scuola o dal Collegio per cattiva condotta.