N NORME. red.it

Che approva lo statuto del Collegio «Bandinelli» di Roma. (0800124R)

Art. 4


Art. 4.

Pubblicato l'avviso annuale di conferimento dei posti, i figli di fratelli primi chiamati che aspirano a conseguirli, dovranno presentare l'istanza, unendovi il certificato di nascita comprovante che essi hanno raggiunto il 9° anno e non compiuto il 13° di eta', la fede di battesimo e gli altri documenti da stabilirsi nel regolamento per far constare della loro buona condotta e sana costituzione fisica e della loro ammissione alle scuole classiche, tecniche e normali o commerciali gia' avvenuta o da conseguirsi entro l'anno.

Ove quest'ammissione non fosse poi conseguita nell'anno, il posto si considera come non conferito.

Qualora i figli dei fratelli aspiranti eccedessero il numero dei posti da conferirsi, si procedera' ad una scelta colle norme da stabilirsi nel regolamento.

Il padre dell'aspirante, il suo tutore od altra persona solvente dovra' garantire il pagamento delle spese di vestiario e straordinarie non a carico del Collegio.