Che approva lo statuto del Collegio «Bandinelli» di Roma. (0800124R)
Art. 2
Art. 2.
Il Collegio e' destinato in primo luogo per i figli dei fratelli dell'Arciconfraternita di San Giovanni Decollato ed in mancanza di essi sono chiamati i figli di cittadini nati nel territorio che gia' formava lo Stato fiorentino, cioe' nelle attuali Provincie di Firenze, Arezzo, Pisa e Livorno (esclusa l'Elba) e nei territori di Colle Val d'Elsa e Montepulciano (in provincia di Siena) di Pescia, Barga e Pietrasanta (in provincia di Lucca) e tuttora domiciliati ivi od in Roma.