Che approva lo statuto della banca nazionale toscana, sedente in Firenze. (7500992R)
Art. 73
Art. 73.
L'assemblea e' presieduta dal presidente del consiglio superiore o da chi ne fa le veci, ma ha facolta' di eleggersi un presidente proprio nei casi previsti dall'art. 148 del codice di commercio. Essa e' legalmente costituita con 30 azionisti presenti. Se ne richiedono pero' 50, rappresentanti almeno un ventesimo del capitale sociale, quando trattisi di modificare gli statuti e di aumentare il capitale della banca.
I titolari della banca hanno voto ma non concorrono a formare il numero legale.
Nel caso che in una prima convocazione gli azionisti intervenuti non raggiungano il numero legale, ne' il ventesimo del capitale sociale, nel secondo caso, l'adunanza si intendera' rinviata a 15 giorni dopo; ed allora sara' valida qualunque sia il numero minore di azionisti e la quantita' delle azioni che rappresentano.
Anche di questa seconda convocazione sara' dato avviso per mezzo della gazzetta ufficiale del Regno e dei giornali ufficiali delle provincie dove la banca ha stabilimenti.