Che approva lo statuto della banca nazionale toscana, sedente in Firenze. (7500992R)
Art. 35
Art. 35.
La banca impresta del pari di contro a pegno:
a) di monete estere o paste d'oro o di argento;
b) di sete tanto grezze che lavorate in organzino o in trame;
c) di polizze di merci di magazzini generali autorizzati per legge.