N NORME. red.it

Che approva lo statuto della banca nazionale toscana, sedente in Firenze. (7500992R)

Art. 41


Art. 41.

E' sempre in facolta' del debitore di redimere il pegno anche prima della scadenza, nel qual caso la banca restituisce l'interesse computandolo da quindici giorni dopo il pagamento dello imprestito.