Che approva lo statuto della banca nazionale toscana, sedente in Firenze. (7500992R)
Art. 136
Art. 136.
I consiglieri, gli assessori e i censori devono essere domiciliati nel luogo dove sono chiamati ad agire.
Essi cessano immediatamente dalle rispettive ingerenze in caso di loro mancanza al commercio anche per semplice sospensione di pagamenti.