N NORME. red.it

Che approva lo statuto della banca nazionale toscana, sedente in Firenze. (7500992R)

Preambolo
Vista la legge del 30 aprile 1874, n. 1920 (serie 2ª), sulla circolazione cartacea e specialmente l'articolo 19 della medesima;
Visti i verbali delle adunanze generali degli azionisti della banca nazionale toscana, tenute in Firenze ai 19 e 22 ed in Livorno al 26 settembre 1874, e le adottatevi modificazioni dello statuto sociale;
Visto l'originario statuto di essa banca, approvato con decreto granducale del 30 dicembre 1857 e modificato coi decreti del Governo della Toscana del 4 agosto 1859, 32 gennaio e 16 dicembre 1860 e coi regi decreti del 20 luglio, del di' 11 dicembre 1864, n. MCCCCLIV e del 31 agosto 1873, n. DCCXXXI;
Vista la legge 18 agosto 1870, n. 5801, per la proroga della concessione della banca, per lo aumento del suo capitale e per la facolta' di istituire nuove succursali;
Visto il regio decreto del 20 novembre 1870, n. 6049, col quale, in esecuzione della citata legge, fu consentita alla banca l'emissione di nuove azioni per l'aumento del capitale dai 10 ai 30 milioni di lire;
Visto il regio decreto del 19 gennaio 1873, n. DXX, che approvo' il regolamento della succursale della banca in Grosseto;
Visto il titolo VII, libro I, del codice di commercio;
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Considerando che l'abrogazione degli articoli 32 e 33 del preesistente statuto, relativi al ricevimento dei biglietti della banca nazionale toscana nelle casse dello Stato, gia' sancita dalla legge per la durata del corso legale, debbe in conformita' ai principii della legge stessa estendersi a tutta la durata del corso forzoso, e che al cessare di questo, dovra' essere provveduto a regolare la circolazione delle banche d'emissione, ed i loro rapporti collo Stato;
Sentito il consiglio di Stato;
VITTORIO EMANUELE II Sulla proposta del ministro delle finanze, presidente del consiglio dei ministri e del ministro di agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.



E' approvato, salvo il disposto degli articoli seguenti, l'annesso statuto della banca nazionale toscana, visto d'ordine nostro dai predetti ministri delle finanze e di agricoltura, industria e commercio.

Art. 2.



Fino a che durino gli effetti della legge del 30 aprile 1874, n. 1920, restano abrogati gli articoli 22, 23, 24 e 25 dello statuto suddetto.

Pel tempo stesso e' abrogata quella parte dello articolo 19 che stabilisce la somma di numerario in cassa potere essere ridotta ad un quarto della somma totale formata dai biglietti in circolazione, dai conti correnti e dai biglietti a ordine pagabili a vista.

Art. 3.



Le applicazioni degli articoli 21 e 184 sono subordinate alle disposizioni analoghe contenute nella legge 30 aprile 1874, finche' questa resti in vigore.

Art. 4.



Ad osservanza dell'articolo 163 del codice di commercio la banca, nel termine di un mese dalla data del presente decreto, fara', a norma dell'articolo 158 del codice medesimo, il deposito dello statuto, e dentro un mese dal deposito compira' gli altri atti di notorieta' prescritti dallo articolo 161.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addi' 14 gennaio 1875.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addi' 22 gennaio 1875

Reg.° 80 Atti del Governo a c. 27. Ayres.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Vigliani.

M. Minghetti.
G. Finali.

Statuto

Art. 1


STATUTO DELLA BANCA NAZIONALE TOSCANA

Art. 1.

La banca nazionale toscana, istituita con decreto dell'8 luglio 1857, ha una direzione generale in Firenze.

Oltre le sedi e succursali esistenti nelle provincie toscane, essa avra' una sede in Roma, e potra' aprire sedi, succursali, rappresentanze legali e agenzie nelle altre citta' del Regno.

Art. 2


Art. 2.

Il capitale della banca nazionale toscana e' costituito di 30 milioni di lire, rappresentato da n. 30,000 azioni di lire 1,000 ciascuna, con facolta' di estenderlo fino a 50 milioni nei modi fissati dalla legge 18 agosto 1870.

Art. 3


Art. 3.

Gli azionisti sono fra loro costituiti in societa' anonima con godere tanto essi che gli amministratori della banca dei privilegi inerenti a dette societa'.

Art. 4


Art. 4.

La banca nazionale toscana avra' vita fino a tutto dicembre 1889 ai termini dell'articolo 1 della legge 18 agosto 1870. Pero' nel caso di perdite per le quali sia diminuito il capitale effettivo di un terzo, essa dovra' cessare in tronco ed essere messa in liquidazione quando gli azionisti non decidano di reintegrare il capitale.

Delle azioni.

Art. 5


Art. 5.

Le azioni della banca sono nominative. Esse sono rappresentate da una iscrizione sopra apposito registro della banca tenuto a doppio, e la iscrizione viene constatata da apposito certificato.

Art. 6


Art. 6.

Il certificato portera' l'annotazione dei versamenti effettuati per ogni azione, ed avra' il godimento del semestre in corso.

Art. 7


Art. 7.

Il certificato sara' staccato da un libro a matrice, sara' firmato dal ragioniere col visto del direttore della sede o succursale che lo rilascia; conterra' oltre il nome e cognome e la paternita' dell'azionista, anche il suo domicilio reale se stabilito nel Regno, ed elettivo in una citta' ove la banca abbia sede o succursale, se stabilito all'estero.

Art. 8


Art. 8.

Il passaggio delle azioni dovra' eseguirsi per mezzo di una dichiarazione sopra apposito giornale della banca, fatta e firmata dal cedente e dal cessionario o da un loro mandatario speciale.

Art. 9


Art. 9.

In caso di successione il passaggio avra' luogo previo l'adempimento delle formalita' richieste dalle leggi.

Art. 10


Art. 10.

Di tali passaggi la banca rilasciera' gli opportuni certificati d'iscrizione e percipera' la tassa di lire una per ciascun certificato, oltre il rimborso della spesa di bollo.

Art. 11


Art. 11.

Il trasporto delle azioni da una sede o succursale ad un'altra potra' ottenersi mediante domanda da farsene ove sono iscritte, a seguito della quale verra' rilasciato l'attestato relativo e spento il conto delle azioni trasportate. E' sulla consegna di questo attestato all'altra sede o succursale che viene riaperto il conto e preso nota del trasporto eseguito sul certificato d'inscrizione dal ragioniere col visto del direttore.

Anche per il trasporto la banca percipe la tassa di lire una per ogni certificato alla sede o succursale ove vengono trasportate le azioni.

Art. 12


Art. 12.

Qualora esista opposizione legalmente notificata alla sede o succursale della banca ove le azioni trovansi iscritte, tanto il passaggio che il trasporto non potra' aver luogo se non dopo tolta la opposizione.

Art. 13


Art. 13.

Le direzioni delle sedi e delle succursali comunicano l'elenco degli azionisti col numero rispettivo delle azioni alla direzione generale, e la tengono informata tanto degli attestati e dei certificati che rilasciano, quanto dei trasporti che operano.

Art. 14


Art. 14.

Una sola azione non puo' essere rappresentata che da un solo individuo, ma la iscrizione potra' farsene in conto di piu' condomini qualunque possa essere il titolo del loro condominio.

Art. 15


Art. 15.

Tanto il capitale, che gli utili delle azioni non vanno soggetti, di fronte alla banca, a sequestro o altro vincolo qualunque, neppure col consenso dell'azionista. Solamente in caso di controversia sulla proprieta' del titolo potra' farsi opposizione alla inscrizione o voltura dell'azione purche' notificata giudicialmente in tempo utile alla direzione generale della banca e alla sede o succursale ove le azioni trovansi iscritte.

Art. 16


Art. 16.

Lo smarrimento del certificato priva l'azionista del diritto di disporne efficacemente. Per riacquistarlo ei dovra' procurarsi dalla direzione generale un certificato che sostituisca a tutti gli effetti quello smarrito, da compilarsi nelle forme che verranno tracciate dal Regolamento interno della banca.

Art. 17


Art. 17.

La emissione di questo certificato dovra' farsi precedere da due sentenze da proferirsi dal tribunale sulle istanze ed a spese dell'azionista, con citazione del direttore; colla prima delle quali vengano ordinate le pubblicazioni caso per caso riconosciute convenienti e assegnato un termine, con la dichiarazione che, non sopravvenendo reclami, resteranno di nessun valore i certificati smarriti; e colla seconda, verificata la regolarita' delle fatte pubblicazioni, si ordini il rilascio del certificato.

Art. 18


Art. 18.

La seconda sentenza si inserisce nella gazzetta ufficiale e dieci giorni dopo la direzione generale ordina il rilascio del nuovo certificato.

Dei biglietti.

Art. 19


Art. 19.

La banca e' autorizzata a tenere in circolazione tanti biglietti quanti stieno a rappresentare un valore triplo del suo capitale effettivo.

Essa avra' in cassa una riserva costituita da moneta che a norma di legge abbia corso legale nel Regno, equivalente al terzo della somma totale formata dai biglietti in circolazione, dai conti correnti e biglietti a ordine pagabili a vista. Questa somma di numerarlo in cassa potra' per decreto reale esser ridotta al quarto.

Art. 20


Art. 20.

La banca ha un biglietto unico per tutti i suoi stabilimenti, il quale e' diviso in serie di diverso valore.

Art. 21


Art. 21.

I biglietti sono sempre a libera volonta' del portatore barattati in moneta che a norma di legge abbia corso nel Regno, ogni giorno non festivo dovunque la banca tien cassa. Ma il contro baratto e' sempre per essa facoltativo.

Art. 22


Art. 22.

Nessuno potra' essere obbligato a ricevere i biglietti della banca in pagamento.

Art. 23


Art. 23.

I biglietti della banca sono pero' ricevuti in pagamento dalle tesorerie dello Stato in Toscana e da quelle ove la banca tenga aperta una sede o succursale od agenzia.

Art. 24


Art. 24.

In garanzia dei biglietti ricevuti in pagamento nelle regie casse, lo Stato ritiene della banca due milioni di lire sui quali corrisponde il frutto del tre per cento all'anno.

Art. 25


Art. 25.

Il biglietto della banca e' diviso in cinque categorie del valore di lire 1,000, 500, 200, 100 e 50.

Art. 26


Art. 26.

I biglietti sono staccati da altrettanti volumi a matrice che si conservano presso la direzione generale della banca. La loro forma, il reparto nelle diverse categorie non che i modi di emissione e di ritiro dalla circolazione vengono determinati dal consiglio superiore e approvati con reale decreto.

Art. 27


Art. 27.

La banca sconta cambiali, paghero' ed altri recapiti di commercio all'ordine, pagabili dovunque tien cassa, a scadenza non maggiore o quattro mesi, e muniti di almeno due firme accreditate.

Sconta buoni del tesoro.

Sconta le cedole (o cuponi) del semestre in corso dei debiti dello Stato, o garantiti dallo Stato, e quelli delle provincie, dei comuni e delle Societa' anonime i cui titoli sieno ammessi dal consiglio superiore al fido della banca.

Acquista cambiali pagabili all'estero collo scopo di rifornire la sua riserva metallica.

Art. 28


Art. 28.

I recapiti si presentino allo sconto girati in bianco dal possessore e corredati da una nota di detti recapiti, che in caso d'ammissione conservasi nell'archivio della banca fino al loro incasso.

Art. 29


Art. 29.

Il direttore deve sotto la sua responsabilita' rigettare il recapito in carta non graduale o mancante del visto del bollo.

Art. 30


Art. 30.

Non si concede riavallo dei recapiti scontati alla banca.

Art. 31


Art. 31.

La banca impresta di contro a pegno:

a) di titoli di credito verso lo Stato;

b) di titoli di credito verso i comuni e le provincie, o verso pubblici stabilimenti dipendenti dallo Stato o dai comuni e provincie, quali appariscano regolarmente approvati;

c) di libretti di credito e cartelle di deposito delle casse di risparmio ammesse al fido della banca;

d) d'azioni e obbligazioni di societa' anonime per imprese industriali italiane parimente ammesse al fido della banca, garantite o sovvenute dallo Stato;

e) di cambiali all'estero.

Art. 32


Art. 32.

I titoli al portatore o nominativi sui quali la banca impresta debbono avere la forma con cui sono costituiti fondi pubblici, ed essere alla banca stessa trasferiti con qui modi che nei singoli casi la garantiscano delle somme imprestate.

Art. 33


Art. 33.

La banca non impresta che sopra titoli integralmente pagati, ne' mai al di la' del loro valore nominale. Essa si contiene, quanto ai titoli verso lo Stato, i comuni e le provincie e stabilimenti loro dipendenti, dentro i quattro quinti e quanto ai libretti e per le azioni e cartelle delle casse di risparmio, come per le azioni e obbligazioni industriali, dentro i tre quarti del prezzo di detti titoli sia effettivo, sia resultante dall'ultimo corso determinabile volta per volta dai direttori.

E' riservata al consiglio superiore la facolta' di autorizzare imprestiti a breve termine sopra i suddetti valori anche al di la' del capitale, effettivamente versato, ma sempre al disotto del prezzo corrente.

Art. 34


Art. 34.

Per le cambiali pagabili in piazze estere il limite del fido si stabilisce dal consiglio superiore della banca. Esse dovranno riunire le medesime condizioni richieste per lo sconto delle cambiali pagabili in Italia.

Art. 35


Art. 35.

La banca impresta del pari di contro a pegno:

a) di monete estere o paste d'oro o di argento;

b) di sete tanto grezze che lavorate in organzino o in trame;

c) di polizze di merci di magazzini generali autorizzati per legge.

Art. 36


Art. 36.

Sulle monete e sulle paste, la banca puo' attenersi ai prezzi stabiliti dalla tariffa della reale zecca alle respettive qualita' da' metallo.

Art. 37


Art. 37.

Sopra pegno di sete la banca non impresta che in quelle sedi o succursali che saranno determinate dal consiglio superiore, e l'imprestito, mentre si regola con prudente riguardo alle condizioni del commercio, si tiene sempre al disotto dei tre quarti del loro valore accertato dai direttori sulle deposizioni dei sensali della banca.

Essa non risponde dei deperimenti della seta che custodisce con i mezzi a cio' predisposti dalle direzioni respettive.

Art. 38


Art. 38.

La banca riconosce unicamente il depositante per proprietario dei valori e dei titoli che le vengono lasciati in pegno, eccetto il solo caso in cui si tratti di titoli nominativi.

Art. 39


Art. 39.

Si rifiutano imprestiti al depositante non riconosciuto solvente dalla direzione, o non ammesso al castelletto della banca.

Art. 40


Art. 40.

I titoli, valori e cambiali lasciati in pegno si descrivono in apposita cartella da redigere in doppio originale per ritenersi uno per parte. Lo stesso dovra' farsi per i titoli nominativi i quali saranno ceduti con gira regolare e con la formula valuta in garanzia.
In essa cartella il depositante si obbliga a restituire alla scadenza non maggiore di sei mesi le somme ricevute, e sulle medesime, oltre lo sconto di ragione della banca, viene prelevata la tassa stabilita dalla legge sul registro e bollo.

Art. 41


Art. 41.

E' sempre in facolta' del debitore di redimere il pegno anche prima della scadenza, nel qual caso la banca restituisce l'interesse computandolo da quindici giorni dopo il pagamento dello imprestito.

Art. 42


Art. 42.

Le note dei pegni si trascrivono in apposito giornale, che firmate volta per volta dal direttore ne accerta la data anche di fronte ai terzi, senza bisogno di altra formalita'.

Il direttore in questo caso riveste a tutti gli effetti il carattere di pubblico ufficiale.

Art. 43


Art. 43.

Venuta la scadenza e non soddisfatto il debito, la banca, senza bisogno di intimazione ne' di costituzione in mora del debitore, ne' d'altro avviso anche stragiudiciale, commette ad un agente di cambio la vendita di tutti o di parte dei titoli o valori ricevuti in pegno.

Art. 44


Art. 44.

La gira dei titoli nominativi, quando se ne faccia la vendita, si fa dalla banca a favore del terzo acquirente con la formula senza obbligo e senza garanzia ai termini dell'articolo 225 del codice di commercio.

Art. 45


Art. 45.

I libretti e le cartelle delle casse di risparmio possono disdirsi:

come le monete e le paste, possono essere direttamente alienate alla reale zecca.

Art. 46


Art. 46.

Delle cambiali estere la banca puo' disporre sia negoziandole su piazza, purche' ne riempia la gira in favore del terzo acquirente, senza apporvi la propria firma, sia col procurarsene l'incasso a spese del suo debitore.

Art. 47


Art. 47.

L'agente di cambio che ha combinata l'operazione commessagli ne rilascia alla banca certificato che costituisce prova provata dell'esito per tutti gli aventi interesse.

Art. 48


Art. 48.

Sul ricavato della operazione, la banca prelativamente a ogni altro si rimborsa delle somme impiegate, come si paga dei frutti dal giorno della scadenza del pegno, calcolati alla ragione stessa pattuita a principio, non che delle spese commesse. In caso che rimanga allo scoperto, agisce esecutivamente per la differenza con tutti i suoi privilegi; come lascia l'avanzo a disposizione del depositante, a meno che la banca non abbia da compensarsi di altri crediti.

Art. 49


Art. 49.

Questa procedura non e' ne' sospesa ne' impedita dal fallimento del depositante, come in nessun caso toglie o sospende gli altri modi di esecuzione competenti alla banca per conseguire pagamento.

Art. 50


Art. 50.

La banca riceve depositi di denaro con frutto e senza frutto, ed apre dei conti correnti a favore dei depositanti fino all'esaurimento del deposito.

Art. 51


Art. 51.

La banca non riceve depositi inferiori alle lire mille, come non li restituisce in somma inferiore alle lire duecento.

Art. 52


Art. 52.

Sono infruttiferi i depositi che voglionsi ritirare da un giorno all'altro entro 10 giorni. Dopo dieci giorni si accorda un frutto calcolabile dal giorno del fatto deposito.

Il consiglio superiore stabilira' le norme secondo le quali dovranno essere fatti i depositi e il saggio del frutto, che sara' diverso secondo la diversa durata del deposito.

Art. 53


Art. 53.

La banca a richiesta del depositante puo' restituire il deposito con mandati a ordine pagabili a vista o a scadenza. Quando il mandato sia pagabile in altra sede, la banca avra' diritto di percipervi una provvisione.

Art. 54


Art. 54.

I depositi potranno essere fatti anche a scadenza fissa, e del loro importare potra' anche essere rilasciato un biglietto all'ordine.

Art. 55


Art. 55.

Venuta la scadenza e non ritirato il deposito, questo restera' infruttifero a disposizione del depositante.

Art. 56


Art. 56.

Non e' ammissibile sequestro sopra somme depositate alla banca in conto corrente.

Art. 57


Art. 57.

La' banca e' tenuta ad aprire un conto corrente al Governo fino alla meta' del capitale effettivo versato dagli azionisti, all'interesse annuo del 3 per cento contro deposito di titoli di fondi pubblici o di buoni del tesoro.

Art. 58


Art. 58.

Il tesoro dello Stato potra' depositare qualunque somma presso le sedi e succursali della banca e richiederne l'immediato pagamento a presentazione del titolo, da qualunque o da piu' altre sedi e succursali della banca stessa.

Art. 59


Art. 59.

La banca tiene una cassa di depositi volontari e liberi per titoli e valori, per le verghe d'oro o d'argento, e per le monete d'oro d'ogni specie.

Art. 60


Art. 60.

Questi depositi si formano e si mantengono regolari. La banca vi percipe un diritto di custodia che si tassa dal consiglio superiore, e ne rilascia ricevuta personale che non puo' mai circolare per gira.

Art. 61


Art. 61.

La banca, ottenuto che abbia l'approvazione del Governo, potra' fare impieghi diretti in fondi e valori pubblici dello Stato o da esso garantiti, per una porzione del suo capitale non superiore al quinto.

Art. 62


Art. 62.

La banca ha facolta' di assumere servizi di ricevitorie provinciali ed esattorie comunali, e di prestare per l'esercizio delle medesime tutte quelle cauzioni richieste dalle leggi. Questo impiego non e' compreso in quello autorizzato dall'articolo precedente.

Puo' anche assumere operazioni e servizi per conto dello Stato alle condizioni che saranno stabilite per legge; e dietro deliberazione del consiglio superiore puo' incaricarsi di aprire sottoserizioni di prestiti per conto di terzi.

Art. 63


Art. 63.

La banca puo' riscontare parte del suo portafoglio nelle proporzioni e alle condizioni da stabilirsi dal consiglio superiore.

Art. 64


Art. 64.

Puo' impiegare una somma, non eccedente pero' il decimo del suo capitale, nell'acquisto di edifizi onde collocare le sue sedi e succursali.

Nel suddetto decimo e' compreso il fondo gia' impiegato nell'acquisto degli edifizi attualmente posseduti dalla banca per suo uso. La suddetta somma dovra' imputarsi in conto della massa di rispetto.

Art. 65


Art. 65.

Le sedi e succursali della banca potranno emettere mandati e vaglia le une sulle altre. Il consiglio superiore fissa la provvisione che la banca avra' diritto di percepire.

Art. 66


Art. 66.

Alla amministrazione della banca si provvede:

dall'assemblea generale e dalle adunanze speciali degli azionisti,
dal Consiglio superiore,

da un direttore generale.

da direttori, consiglieri e censori di sede,

da direttori, assessori e censori di succursale,

da commissioni di castelletto di sedi e succursali.

Art. 67


Art. 67.

L'assemblea generale si tiene in Firenze presso la direzione generale.

Art. 68


Art. 68.

L'assemblea:

a) nomina sei membri che la rappresentano nel consiglio superiore;

b) nomina due sindaci per rivedere il bilancio annuale;

c) delibera su tutte le materie di generale interesse che le vengono sottoposte dal consiglio superiore, e salva l'approvazione del Governo, sulle modificazioni allo statuto e sugli aumenti di capitale.

Art. 69


Art. 69.

L'assemblea si riunisce di regola ogni anno nella seconda meta' di febbraio per la nomina dei membri del Consiglio superiore e per l'approvazione del bilancio.

Art. 70


Art. 70.

La convocazione si fa per deliberazione del consiglio nella quale si esprime l'oggetto, l'ora e il giorno della prima riunione e delle successive, pel caso che nella prima non venga esaurito l'ordine del giorno; e l'avviso si affigge in tutti gli stabilimenti della banca e si pubblica nella gazzetta ufficiale del Regno almeno 15 giorni avanti la riunione.

Sono comprese nell'ordine del giorno anche le proposizioni presentate al consiglio superiore entro il mese di gennaio da 10 almeno azionisti, possessori ciascuno da 6 mesi di non meno di 10 azioni.

Art. 71


Art. 71.

All'assemblea generale hanno diritto di intervenire tutti i possessori da 6 mesi almeno di un numero non minore di 10 azioni.

Art. 72


Art. 72.

Gli azionisti debbono intervenire personalmente alle adunanze o farsi rappresentare da un procuratore anch'esso azionista da 6 mesi, munito di mandato speciale che puo' anche farsi mediante scrittura privata secondo i moduli dalla banca prescritti.

L'azionista che ha diritto a voto non puo' avere che una sola procura, e in questo caso conta per due.

Puo' essere procuratore l'azionista possessore (sempre da 6 mesi) di un numero di azioni inferiore a 10, e in questo caso soltanto puo' riunire anche due procure.

L'azionista stabilito all'estero puo' farsi rappresentare dal respettivo domiciliatario anche non azionista, ma sempre mediante procura.

Il domiciliatario non puo' rappresentare nell'adunanza che un solo azionista.

Art. 73


Art. 73.

L'assemblea e' presieduta dal presidente del consiglio superiore o da chi ne fa le veci, ma ha facolta' di eleggersi un presidente proprio nei casi previsti dall'art. 148 del codice di commercio. Essa e' legalmente costituita con 30 azionisti presenti. Se ne richiedono pero' 50, rappresentanti almeno un ventesimo del capitale sociale, quando trattisi di modificare gli statuti e di aumentare il capitale della banca.

I titolari della banca hanno voto ma non concorrono a formare il numero legale.

Nel caso che in una prima convocazione gli azionisti intervenuti non raggiungano il numero legale, ne' il ventesimo del capitale sociale, nel secondo caso, l'adunanza si intendera' rinviata a 15 giorni dopo; ed allora sara' valida qualunque sia il numero minore di azionisti e la quantita' delle azioni che rappresentano.

Anche di questa seconda convocazione sara' dato avviso per mezzo della gazzetta ufficiale del Regno e dei giornali ufficiali delle provincie dove la banca ha stabilimenti.

Art. 74


Art. 74.

Il possessore di 10 azioni rende un voto, di 25 azioni 2 voti, di 50 azioni 3 voti, di 100 azioni 4 voti, di 100 azioni fino a un numero qualunque, 5 voti.

Art. 75


Art. 75.

Le nomine si fanno per schede segrete a maggioranza relativa di voti, purche' l'eletto ne abbia ottenuto un terzo almeno della totalita'.

Art. 76


Art. 76.

In caso di renunzia, come in quello di mancanza di alcuno dei nominati, spetta al consiglio superiore di provvedere al completamento fino alla prima adunanza generale.

Art. 77


Art. 77.

Le proposizioni del consiglio sulle modificazioni dello statuto e sugli aumenti di capitale della banca non rimangono vinte che con tre quarti di voti degli azionisti presenti.

Anche questa votazione e' segreta.

Art. 78


Art. 78.

In caso di parita' di voti, quello del presidente sara' preponderante.

Art. 79


Art. 79.

Il presidente puo' prorogare ad altro giorno l'adunanza, sia per causa dell'una tarda, sia in quanto vada a verificarsi difetto di numero di azionisti presenti.

Art. 80


Art. 80.

Il verbale dell'adunanza si compila da' un notaro designato dal consiglio superiore, e il direttore generale ne trasmette copia al Governo.

Art. 81


Art. 81.

Nelle citta' ove esiste una sede hanno luogo annualmente, nei mesi da stabilirsi dal consiglio superiore, adunanze speciali degli azionisti soltanto per eleggere e rinnovare i respettivi consiglieri e censori.

Queste adunanze sono presiedute da un membro del consiglio superiore a cio' espressamente delegato, e sono valide quando siano intervenuti 20 azionisti.

Ogni possessore da 6 mesi almeno di 5 o piu' azioni puo' intervenire alle adunanze speciali delle sedi ed ha diritto ad un voto, ed i possessori di un maggior numero di azioni renderanno voto colle proporzioni fissate all'articolo 74.

Art. 82


Art. 82.

Anche la convocazione di queste adunanze si fa nei modi indicati dall'articolo 70 e si pubblica inoltre nel giornale della provincia ove ha luogo l'adunanza.

Sono applicabili a queste adunanze tutte le altre discipline e disposizioni stabilite per le adunanze generali.

Art. 83


Art. 83.

L'amministrazione della banca e' diretta da un consiglio superiore composto di sei membri eletti dall'assemblea generale degli azionisti, di due delegati per ogni sede e del direttore generale.

I membri del consiglio superiore prima di entrare in carica debbono depositare a o azioni ciascuno iscritte in proprio nome, le quali rimangono inalienabili per tutta la durata del loro ufficio. Le azioni depositate, dai membri del consiglio superiore per altri uffici saranno computate in questo deposito.

I membri del consiglio superiore eletti come sopra durano in ufficio 2 anni. Si rinnovano per meta' dopo il 1° anno mediante estrazione a sorte, ma sono sempre rieleggibili.

Art. 84


Art. 84.

Il consiglio superiore in ogni anno nella sua prima adunanza elegge tra i suoi membri un presidente e un vice-presidente.

Art. 85


Art. 85.

I membri del consiglio superiore hanno diritto a una medaglia di presenza di lire trenta per ogni adunanza a cui intervengono, e ad una indennita' di trasferta per quelli non residenti in Firenze da fissarsi dal consiglio superiore.

Art. 86


Art. 86.

Il consiglio superiore si aduna in Firenze sull'invito del direttore generale o del presidente, ed e' legalmente costituito colla presenza di 2/3 dei consiglieri.

Le adunanze del consiglio hanno luogo ordinariamente una volta il mese e straordinariamente ogni volta occorra, ma il direttore generale, anziche' riunire il consiglio in adunanza, puo' eccezionalmente e pei casi d'urgenza raccogliere i voti dei componenti il consiglio stesso anche per lettera, dove formula la deliberazione sulla quale i consiglieri rispondono affermativamente o negativamente.

Il consiglio decide a maggioranza di voti con prevalenza, in caso di parita', del voto del presidente. Le deliberazioni prese per lettera non sono valide se non riuniscono i 3/4 dei voti.

Le votazioni ordinarie si fanno per scrutinio segreto.

Art. 87


Art. 87.

Le funzioni di attuarlo del consiglio sono esercitate da un impiegato eletto dal consiglio stesso, col titolo di segretario, al quale oltre alla compilazione dei verbali e' affidata la custodia delle carte relative.

Art. 88


Art. 88.

Il consiglio superiore ha l'alta direzione e sorveglianza su tutte le operazioni della banca.

Stabilisce la ragione dello sconto, degli interessi degli imprestiti di contro a pegno, i frutti dei conti correnti passivi, le tasse sui depositi per custodia, sui biglietti all'ordine, e in genere su tutte le competenze della banca.

Art. 89


Art. 89.

Delibera sulla ammissione al fido della banca, delle provincie, dei comuni, delle casse di risparmio, delle societa' anonime per imprese industriali ed altri enti morali, e forma il castelletto dell'estero per comunicarsi alle sedi e succursali cui possa interessare, ed in generale ha la facolta' di modificare e regolare i castelletti delle diverse sedi e succursali.

Art. 90


Art. 90.

Limita occorrendo il tempo delle scadenze si degli sconti che delle anticipazioni, e fissa le somme da ricevere in conta corrente fruttifero.

Art. 91


Art. 91.

Soprintende alla riserva da stare di fronte alla circolazione e alle operazioni che importano debito pagabile a vista.

Art. 92


Art. 92.

Stabilisce le assegnazioni dei capitali disponibili alle diverse sedi e succursali, salva facolta' al direttore generale, il quale ne da' conto alla prima adunanza del consiglio, di restringerle ove sovrabbondino e allargarle ove difettino.

Art. 93


Art. 93.

Determina le operazioni cui ciascuna sede o succursale puo' essere autorizzata.

Art. 94


Art. 94.

Delibera intorno i contratti i quali sono poi stipulati in nome della banca dal direttore generale o da un suo delegato.

Art. 95


Art. 95.

Dal consiglio superiore dipendono tanto le sedi che le succursali e le agenzie; esso commette al direttore generale la esecuzione di tutte le deliberazioni che le riguardano.

Art. 96


Art. 96.

Il consiglio superiore propone al Governo la nomina e occorrendo la revoca del direttore generale.

Nomina gli assessori e censori delle succursali sopra nota da presentarsi dal direttore generale.

Nomina le commissioni di castelletto delle sedi e delle succursali sulla proposta del direttore generale e sentiti i respettivi direttori.

Art. 97


Art. 97.

Sulla proposta del medesimo nomina ed occorrendo revoca i direttori delle sedi e succursali e tutti gli impiegati della banca.

Art. 98


Art. 98.

Forma il ruolo normale del personale e fissa l'onorario del direttore generale, gli stipendi tanto dei direttori che degli impiegati e i salari degli inservienti.

Art. 99


Art. 99.

Stabilisce le cauzioni e determina quali fra gli impiegati debbono prestarla, e approva gli stati presuntivi delle spese.

Art. 100


Art. 100.

Delibera i regolamenti interni.

Art. 101


Art. 101.

Delibera la creazione, la emissione, il ritiro e l'annulla vento dei biglietti, stabilisce la forma e i distintivi dei medesimi, salva l'approvazione del Governo.

Art. 102


Art. 102.

Il consiglio superiore esamina il bilancio semestrale e stabilisce la quota d'utili da pagarsi in conto del primo semestre agli azionisti. Esamina il bilancio annuale, stanzia la quota del secondo semestre a saldo degli utili dell'annata, e dopo riveduto dai sindaci lo sottopone accompagnato dalla relazione del direttore generale all'approvazione degli azionisti.

Art. 103


Art. 103.

Il direttore generale si astiene dal votare quando si delibera sulle proposte relative alla approvazione dei bilanci e dei dividendi.

Art. 104


Art. 104.

Il consiglio superiore delibera finalmente la istituzione di nuove sedi, succursali, rappresentanze legali e agenzie con facolta' di chiuderle e traslocarle dandone partecipazione al Governo, al quale spetta l'approvazione del regolamento o dei regolamenti per le succursali.

Art. 105


Art. 105.

Il direttore generale della banca e' nominato per decreto reale sulla proposta del consiglio superiore; sulla proposta del consiglio stesso puo' nello stesso modo essere revocato, ma tanto la deliberazione per la proposta di nomina che di revoca deve essere presa da un numero di voti da costituire la maggioranza assoluta dell'intero consiglio.

Art. 106


Art. 106.

Il direttore generale e' delegato a rappresentare la banca in faccia ai terzi. Egli fa parte del consiglio superiore e cura la esecuzione delle sue deliberazioni, le comunica alle rispettive sedi e succursali cui possono interessare con le istruzioni che crede opportune, ed invigila a che vengano eseguite; rappresenta il consiglio superiore verso tutti gli stabilimenti della banca e puo' intervenire senza voto alle adunanze dei consigli dei medesimi.

Art. 107


Art. 107.

Il direttore generale propone al consiglio superiore la nomina dei direttori delle sedi e succursali, degli assessori e censori delle succursali e degli impiegati della direzione generale e sentiti i respettivi direttori, quelle degli impiegati delle sedi e succursali.

Art. 108


Art. 108.

Provvede agli acquisti di cambiali all'estero e di altri valori, deliberati dal consiglio per le occorrenze della banca.

Firma la corrispondenza e la gira delle cambiali.

Art. 109


Art. 109.

Vi saranno presso il direttore generale, oltre il segretario generale, uffici speciali incaricati della scrittura centrale, della corrispondenza e della ispezione di tutti gli stabilimenti della banca, non che di quei servizi che il consiglio superiore potra' istituire.

Art. 110


Art. 110.

Spetta al direttore generale il proporre le norme da tenersi nella formazione degli stati che devono servire al bilancio generale, ed a sua cura si fa la pubblicazione di questo come delle situazioni periodiche.

Art. 111


Art. 111.

Al direttore generale assente o impedito supplisce ordinariamente e provvisoriamente il segretario generale, e fino a che il consiglio superiore non abbia altrimenti disposto.

Art. 112


Art. 112.

In ogni sede la banca e' amministrata:

da un direttore a nomina del consiglio superiore, e da sei consiglieri a nomina degli azionisti.

Tre censori pure nominati dagli azionisti sorveglieranno la amministrazione in ciascuna sede.

Art. 113


Art. 113.

Il direttore assente o impedito e' rappresentato da un segretario a nomina del consiglio superiore finche' esso consiglio non abbia altrimenti disposto.

Art. 114


Art. 114.

I consiglieri durano in ufficio due anni, si rinnovano per meta' ogni anno e sono sempre rieleggibili.

Per il primo anno e prima di convocare l'adunanza il consiglio superiore provvedera' alla estrazione a sorte dei tre consiglieri che devono uscire di carica.

Art. 115


Art. 115.

I consiglieri prestano servizio a turno bimestrale, e si suppliscono vicendevolmente, e solamente nello straordinario evento che non bastino, il direttore completa provvisoriamente la direzione con alcuno dei censori, i quali funzionano con le stesse prerogative e con gli stessi obblighi ed emolumenti dei consiglieri.

Due consiglieri e il direttore formano il collegio della direzione della sede.

Art. 116


Art. 116.

I consiglieri hanno diritto ad una medaglia di presenza di lire venti per ogni adunanza a cui intervengono.

Art. 117


Art. 117.

Tutte le operazioni della banca sono per lei volontarie, e si deliberano collegialmente in direzione. La direzione non rende ragione dei suoi rifiuti, come non tiene registro dei titoli presentati e ricusati.

Art. 118


Art. 118.

Il direttore e' in facolta' di escludere le operazioni che sono inammissibili di fronte agli statuti e regolamenti della banca.
Quando pero' ei le abbia messe a partito si ammettono o si rigettano a maggiorita'.

Art. 119


Art. 119.

Nessuna operazione puo' ammettersi alla banca nella quale figuri la firma di alcuno dei direttori e impiegati della banca. E mentre la firma dei consiglieri non impedisce l'ammissione vi delibera un collegio composto tutto di membri estranei.

Art. 120


Art. 120.

L'amministrazione economica di ciascuna sede della banca si tiene dal respettivo direttore. Egli firma la corrispondenza, le note dei pegni, gli atti di deposito, i mandati all'ordine e ogni altro atto relativo alla sua gestione o per il quale sia stato delegato dalla direzione generale.

Art. 121


Art. 121.

I consiglieri a nomina degli azionisti scelgono nel proprio seno i delegati della sede per far parte del consiglio superiore, ed e' in loro facolta' il farsi supplire da alcuno dei colleghi.

Art. 122


Art. 122.

Le succursali sono amministrate:

da un direttore a nomina del consiglio superiore,

da quattro assessori, e

da due censori.

Art. 123


Art. 123.

Sulle operazioni il direttore e' assistito da due assessori. Gli assessori prestano servizio a turno bimestrale e si suppliscono vicendevolmente, e solamente nello straordinario evento che non bastino, il direttore completa provvisoriamente la direzione con alcuno dei censori, i quali funzionano con le stesse prerogative e con gli stessi obblighi ed emolumenti degli assessori.

Art. 124


Art. 124.

Gli assessori hanno diritto ad una medaglia di presenza di lire dieci per ogni adunanza a cui intervengono.

Art. 125


Art. 125.

La nomina degli assessori spetta al consiglio superiore sulla proposta del direttore generale; essi durano in ufficio un anno, ma possono essere rieletti.

Art. 126


Art. 126.

I due censori sono nominati e proposti come sopra e sorvegliano l'amministrazione di ciascuna succursale.

Art. 127


Art. 127.

Sono comuni alle succursali le disposizioni relative alla amministrazione delle sedi.

Art. 128


Art. 128.

I censori si' delle sedi che delle succursali durano in ufficio un anno e possono esser rieletti. Essi si presentano a turno almeno una volta la settimana alla banca per prendervi contezza dell'andamento degli affari e con facolta' di attingervi dai direttori e da ogni ordine di impiegati le informazioni che crederanno, come di visitare i registri della contabilita' e i titoli del portafoglio.

Art. 129


Art. 129.

Due censori riuniti hanno l'obbligo di fare ogni semestre in giorno di loro scelta un riscontro materiale del denaro e dei biglietti in cassa, dei titoli del portafoglio, come di ogni altro valore esistente presso la banca, facendolo constate da processo verbale.

Art. 130


Art. 130.

Presso ciascuna sede e succursale e' tenuto un libro apposito dove i censori notano le avvertenze che credono sull'andamento della gestione che sono deputati a sorvegliare.

Art. 131


Art. 131.

I censori debbono del pari denunziare al consiglio superiore le irregolarita' che scoprono, ed hanno facolta' di provocare sia per l'organo del presidente, come per quello del direttore generale e in via di urgenza, la riunione del consiglio stesso e proporre i provvedimenti che reputino opportuni purche' con rapporto firmato da due di essi.

Art. 132


Art. 132.

Ai censori delle sedi viene distribuita un'annua indennita' di lire 1,000 per ciascuno - a quelli delle succursali di lire 500. Questa indennita' si preleva dal bilancio di ciascuna sede e succursale.

I censori della sede di Firenze avranno inoltre diritto a una medaglia di presenza di' lire cinque per ogni operazione cui sieno chiamati ad assistere per le maggiori attribuzioni dipendenti dalla direzione generale della banca.

Art. 133


Art. 133.

Il direttore generale deve possedere 40 azioni della banca.

Il segretario generale . . . . . . . . . . N. 25

I direttori delle sedi . . . . . . . . . . » 25

I direttori delle succursali . . . . . . . » 10

1 consiglieri delle sedi . . . . . . . . . » 10

Gli assessori delle succursali . . . . . . » 5

I censori delle sedi . . . . . . . . . . . » 5

I censori delle succursali . . . . . . . . » 3

I segretari di sede . . . . . . . . . . . » 5

I segretari di succursale . . . . . . . . » 3

Queste azioni non sono alienabili fino a cinque mesi dopo finito l'ufficio e si custodiscono come gli altri titoli della banca, in favore della quale rimangono affetti da speciale privilegio per tutte le conseguenze della gestione di quei titolari.

Art. 134


Art. 134.

Al direttore generale e ai direttori delle sedi e succursali e' vietato di esercitare la mercatura, d'essere istitore o direttore di qualunque casa o stabilimento di commercio, come di interessarsi in societa' in nome collettivo o in accomandita e di versare abitualmente in operazioni di borsa.

Art. 135


Art. 135.

La qualita' di mezzano e' incompatibile con gli uffici di consigliere, assessore e di censore.

Art. 136


Art. 136.

I consiglieri, gli assessori e i censori devono essere domiciliati nel luogo dove sono chiamati ad agire.

Essi cessano immediatamente dalle rispettive ingerenze in caso di loro mancanza al commercio anche per semplice sospensione di pagamenti.

Art. 137


Art. 137.

A regola dei respettivi fidi, in ciascuna sede o succursale si forma un castelletto.

Art. 138


Art. 138.

La deputazione del castelletto si compone del direttore, dei consiglieri, degli assessori e dei censori e di non meno di quattro membri nelle sedi e di due nelle succursali, proposti ogni anno in doppio numero dai respettivi collegi di direzione e approvati dal consiglio superiore.

Tutti gli intervenuti votano, e per ogni adunanza hanno diritto a una medaglia di presenza di lire cinque.

Art. 139


Art. 139.

Il castelletto si fa pel circondario assegnato a ciascuno stabilimento e si rivede almeno ogni anno.

Art. 140


Art. 140.

Nella ammissione delle operazioni la direzione deve avere sempre presente la cifra assegnata a ciascuno dal castelletto, ma e' sempre in sua facolta' di rifiutare quelle che, sebbene dentro il limite, non apparissero di intera soddisfazione.

Art. 141


Art. 141.

Il piu' inviolabile segreto deve coprire il castelletto da custodirsi gelosamente dal direttore, che non lo rende ostensibile che in direzione e ai censori, ed e' proibito di far conoscere al ricorrente la cifra per la quale e' ammesso.

Art. 142


Art. 142.

Le direzioni delle sedi e succursali comunicano i castelletti e le loro variazioni e aggiunte alla direzione generale. Essi sono da questa tenuti a disposizione del consiglio superiore che ne usa a termini dell'articolo 89.

Sono comunicate alle respettive deputazioni a cura del direttore generale le deliberazioni del consiglio di che all'articolo sopra citato.

Art. 143


Art. 143.

La direzione generale e ciascuna sede e succursale della banca hanno un ruolo normale e personale di impiegati che il consiglio superiore stabilisce e riforma a seconda delle respettive occorrenze.
Le nomine si fanno dal consiglio sulle proposizioni del direttore generale, sentito il direttore locale, ove occorra.

Art. 144


Art. 144.

L'ufficio di impiegato della banca e' incompatibile con ogni altro impiego si' pubblico che privato, salvo il disposto dei decreti granducali del 19 febbraio e 4 settembre 1858.

Art. 145


Art. 145.

Tutti gli impiegati della banca sono obbligati coi direttori, consiglieri, assessori e censori al piu' stretto segreto su tutto cio' che riguarda l'interesse dei terzi colla banca, e della banca stessa.

Art. 146


Art. 146.

Presso ciascuna sede e succursale, oltre il direttore, dovranno esservi:

1 segretario,

1 ragioniere, e

1 cassiere e quel numero di impiegati necessario per il regolare andamento di tutti gli uffici.

Art. 147


Art. 147.

Il segretario aiuta, supplisce e rappresenta il direttore impedito o assente a forma dell'articolo 113, e disimpegna tutte quelle attribuzioni che gli vengono affidate dal direttore.

Art. 148


Art. 148.

Il ragioniere tiene il registro degli azionisti e i libri della contabilita' secondo le norme prescritte dalla direzione generale;

tiene in giorno i conti correnti e compila il bilancio parziale della sede o succursale.

Art. 149


Art. 149.

La cauzione da prestarsi dagli impiegati a garanzia della loro gestione, oltre quelle determinate dall'articolo 133, viene stabilita dal consiglio superiore.

Art. 150


Art. 150.

Il cassiere risponde sempre del fatto come delle omissioni dei suoi dipendenti.

Art. 151


Art. 151.

La cassa principale e il portafoglio si custodiscono in apposite casse chiuse a tre chiavi differenti, per tenersi una dal direttore, l'altra dal censore di turno e la terza dal cassiere. Da questa cassa si estraggono i denari pel servizio occorrente della banca, e vi si custodiscono quelli che non abbisognano per questo servizio.

Art. 152


Art. 152.

Oltre le revisioni di cassa commesse ai censori, incombe al direttore e ai consiglieri di turno l'obbligo di farne due l'anno almeno, all'improvviso, redigendone processo verbale.

Art. 153


Art. 153.

Il cassiere procura l'incasso delle cambiali, note di pegno e di tutti quei titoli di credito che gli vengono periodicamente e giorno per giorno consegnati dal direttore dietro ricevuta. Il cassiere quietanza le cambiali, e restituisce i titoli o valori affetti alle note di pegno che ritira debitamente quietanzate.

Art. 154


Art. 154.

In caso di mancato pagamento il cassiere a sua responsabilita' mette in regola i titoli perche' non restino pregiudicati, e ne rende immediato conto al direttore.

Art. 155


Art. 155.

Ciascuna direzione nomina ogni anno un numero di sensali ai quali fidare le diverse operazioni che possono bisognarle.

Art. 156


Art. 156.

Gli uffizi della banca sono aperti al pubblico tutti i giorni feriali dalle ore 9 alle 3, e vi si trova sempre reperibile il capo d'uffizio o chi ne fa le veci.

Art. 157


Art. 157.

La cassa pel baratto e controbaratto dei biglietti non sta aperta che dalle 10 alle 2.

Art. 158


Art. 158.

Le varie operazioni della banca si combinano nei giorni cio' destinati dal consiglio superiore, e quando cadono in giorno festivo si rimettono al giorno dopo o a quello antecedente.

Art. 159


Art. 159.

Le rappresentanze legali e le agenzie della banca sono destinate a fare il cambio dei biglietti, e possono fare anche altre operazioni.

Art. 160


Art. 160.

Il consiglio superiore determina le operazioni che ciascuna di esse puo' fare, e ne stabilisce i modi con appositi regolamenti.

Art. 161


Art. 161.

Il consiglio superiore sceglie e delega le persone o gli istituti che debbono assumere la rappresentanza legale della banca, e funzionare come agenzie della medesima.

Art. 162


Art. 162.

Dentro il 10 gennaio i ragionieri devono avere estratto il bilancio della rispettiva sede e succursale, e i direttori devono averlo firmato e rimesso alla direzione generale.

Art. 163


Art. 163.

La direzione generale, richiesti ed ottenuti gli schiarimenti e le notizie che possano occorrerle, traduce da essi il bilancio generale della banca che dentro il 10 febbraio trasmette alla revisione dei sindaci nominati dagli azionisti.

Art. 164


Art. 164.

Prima di detta epoca devono dalla direzione generale essere provocate le soluzioni del consiglio superiore ai dubbi che fossero per avventura insorti sulla compilazione del bilancio.

Art. 165


Art. 165.

Il bilancio si chiude al 31 dicembre e il portafoglio esistente si risconta a benefizio del bilancio successivo.

Le sofferenze dell'esercizio in corso si passano a perdite, e i recuperi vanno a benefizio del bilancio di quell'anno in cui siano in tutto o in parte riscossi.

Art. 166


Art. 166.

La nota degli effetti rimasti in sofferenza, firmata dal direttore, dal cassiere e dai censori, deve essere trasmessa insieme al bilancio alla direzione generale.

Art. 167


Art. 167.

I sindaci chiedono al direttore generale e al capo della contabilita' gli schiarimenti che credono, esaminando i registri e libri di scrittura. Compiuta la revisione rimettono al consiglio superiore per mezzo del direttore generale il bilancio accompagnato da un rapporto.

Art. 168


Art. 168.

Si passano a uscita del bilancio generale le medaglie di presenza e indennita' ai membri del consiglio superiore, gli stipendi e le spese di uffizio della direzione generale e una quota proporzionata delle spese di prima montatura, e dietro deliberazione del consiglio superiore puo' essere prelevata una quota a titolo di ammonimento del capitale impiegato in stabili, eccettoche' la societa' si sciogliesse in tronco, dovendo allora ogni rimanenza esser portata nel passivo dello stralcio.

Art. 169


Art. 169.

Sul bilancio i sindaci godono una gratificazione di lire 600 per ciascuno.

Art. 170


Art. 170.

Sugli utili cosi' ridotti si ritiene un ventesimo a titolo di massa di rispetto. Quando questa superi il decimo del capitale effettivo della banca, l'avanzo puo' distribuirsi con gli utili per deliberazione del consiglio. Il consiglio puo' votare l'impiego della massa di rispetto in acquisto di fondi pubblici dello Stato ed in immobili.

Art. 171


Art. 171.

Il consiglio superiore potra' prelevare dagli utili del bilancio annuo una somma destinata a gratificare il personale della banca, sussidiare la cassa di previdenza degli impiegati, ed erogare in atti di beneficenza. Il bilancio, dopo essere stato depositato in ciascuna sede e succursale della banca a disposizione degli azionisti e rivisto dai sindaci, viene presentato dal consiglio superiore alla assemblea generale, e tosto che questa lo abbia approvato si pubblica a cura della direzione generale, la quale lo trasmette al Governo e ne deposita copia autentica in ciascuna delle cancellerie dei tribunali di commercio ove esiste una sede.

Art. 172


Art. 172.

Lo stralcio della banca ha luogo al termine della sua concessione e nel caso previsto dall'articolo 4 del presente statuto. Puo' anche aver luogo dietro proposta del consiglio superiore e approvazione dei 3/4 dei voti degli azionisti riuniti in assemblea generale e salva la sanzione del Governo.

Art. 173


Art. 173.

Allo stralcio' della banca si provvede da una commissione di sette membri, quattro dei quali nominati direttamente dalla assemblea generale degli azionisti, e tre eletti dal consiglio superiore.

Art. 174


Art. 174.

Lo stralcio non deve durare piu' chi sei mesi. Se al termine del semestre rimanessero titoli o valori non realizzati, si venderanno al pubblico incanto, onde l'effetto sia che due mesi dopo, realizzato tutto l'attivo e chiuso lo stralcio, venga repartito agli azionisti cio' che loro appartiene.

Art. 175


Art. 175.

A misura che si realizzano gli assegnamenti della banca sono ritirati dalla circolazione i biglietti per essere bruciati a cura della commissione stessa ed alla presenza di un delegato governativo.

Art. 176


Art. 176.

Spirati i sei mesi dello stralcio, i biglietti non presentati a baratto restano di nessun valore.

Art. 177


Art. 177.

L'amministrazione dello stralcio e' riveduta da due sindaci nominati espressamente dall'assemblea generale, i quali ne rendono conto mediante rapporto da pubblicarsi a cura del consiglio superiore.

Art. 178


Art. 178.

L'onorario tanto per gli stralciari che per i revisori viene stanziato a carico dello stralcio dal consiglio superiore.

Art. 179


Art. 179.

Tutti i libri di scrittura e gli archivi della banca saranno dagli stralciari depositati presso i respettivi tribunali di commercio.

Art. 180


Art. 180.

Ai debitori della banca e' vietato l'opporre la eccezione desunta dalla qualita' di non commerciante; e le cambiali, i paghero' e altri recapiti all'ordine, come i paghero' di corredo ai pegni, sottopongono qualunque obbligato verso la banca, ancorche' non negoziante; all'esecuzione parata e personale, con godere di tutti i privilegi delle cambiali all'ordine firmate da persone addette al commercio.

Art. 181


Art. 181.

La banca esercita questo privilegio contro ogni e qualsivoglia persona addetta o estranea al commercio, la quale abbia firmato la cambiale, il paghero' o il recapito all'ordine, sia direttamente in favore di essa banca, sia pure in favore di altri prima che la cambiale, il paghero' o il recapito sia stato alla banca girato o ceduto.

Art. 182


Art. 182.

La medesima esecuzione parata e personale compete alla banca contro i suoi debitori, anche per frutti, interessi, provvisioni, diritti di custodia, differenze di conti correnti o depositi, e altre competenze dipendenti dalle operazioni di che nel titolo II del presente statuto, o anche dipendenti dallo stralcio di che nel titolo precedente.

Art. 183


Art. 183.

Nel caso di fallimento o di sospensione di pagamenti di alcun debitore della banca puo' accedersi alla concordia proposta dai suoi creditori, come trasferirsi ad altri il credito, perche' senza responsabilita' della banca. In caso di lite puo' del pari transigersi. Ma la concordia, la cessione, la transazione non potranno essere accettate che in forza di una deliberazione presa a maggioranza di voti dai consigli di direzione insieme ai censori e approvata dal direttore generale.

Art. 184


Art. 184.

La banca paga e riscuote alle sue casse coi propri biglietti o con moneta corrente nel Regno.

Art. 185


Art. 185.

La banca nazionale toscana e' soggetta alla vigilanza governativa da esercitarsi nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti, e contribuisce annualmente alle spese a quella relative nelle proporzioni fissate dal regio Governo.

Art. 186


Art. 186.

Finche' durera' in vigore la legge del 30 aprile 1874, n. 1920 (serie 2ª), sulla circolazione cartacea nel Regno d'Italia, il consiglio superiore avra' piena autorita':

a) di nominare le persone incaricate di rappresentare la banca nel consorzio stabilito dall'articolo 2 della legge medesima;

b) di deliberare intorno ai regolamenti del consorzio stesso e alle convenzioni che occorrera' stipulare tra i diversi istituti che ne fanno parte;

c) di deliberare intorno ai regolamenti da pubblicarsi per decreto reale, in quanto la legge citata prescriva che sieno udite le banche di emissione;

d) e in generale di prendere tutti quei provvedimenti che saranno necessari per la esecuzione delle disposizioni della legge suddetta.


Visto d'ordine di S. M.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro delle Finanze
M. MINGHETTI.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
G. FINALI.