Che approva lo statuto della banca nazionale toscana, sedente in Firenze. (7500992R)
Art. 4
Art. 4.
La banca nazionale toscana avra' vita fino a tutto dicembre 1889 ai termini dell'articolo 1 della legge 18 agosto 1870. Pero' nel caso di perdite per le quali sia diminuito il capitale effettivo di un terzo, essa dovra' cessare in tronco ed essere messa in liquidazione quando gli azionisti non decidano di reintegrare il capitale.
Delle azioni.