Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogota' il 5 agosto 2010. (17G00191)
Accordo-art. 8
Art. 8.
Sicurezza dell'informazione classificata
1. Per effetto del presente Accordo complementare, il termine «informazione riservata» si riferisce a qualsiasi articolo, documento o materiale classificato, qualsiasi sia il suo grado di classificazione, contenuto in audio o video, trasmissione elettrica o elettronica di un messaggio o qualsiasi altro mezzo idoneo di comunicazione, il cui uso non autorizzato possa ledere gli interessi di sicurezza delle Parti operative.
2. Qualsiasi tipo di informazione riservata fornita o prodotta in relazione con il presente Accordo sara' impiegata, trasmessa, salvata, trattata e protetta in conformita' con quanto disposto dalla normativa interna di ogni Parte. Le informazioni classificate saranno trasferite unicamente attraverso canali governativi ufficiali o attraverso dei canali studiati e approvati dall'autorita' nazionale per la sicurezza delle Parti.
3. Le informazioni classificate saranno trasmesse solo attraverso canali governativi approvati dall'autorita' nazionale per la sicurezza designata dalle Parti'.
4. In aggiunta, le Parti operative hanno concordato i seguenti equivalenti di classificazione di sicurezza:
5. Le Parti operative verificheranno che l'informazione classificata, i documenti sensibili ed i dati tecnici scambiati in conformita' con il presente Accordo, siano impiegati unicamente ed esclusivamente ai fini espressamente specificati dalle Parti operative ed in conformita' con quanto stipulato nel presente Accordo complementare.
6. Il trasferimento a terzi di informazioni, documenti, dati tecnici, materiali ed attrezzature per la Difesa, siano essi classificati o meno, acquisiti come parte della cooperazione derivata dal presente Accordo complementare, dovra' essere precedentemente autorizzato per iscritto dalla parte che li ha originati.
7. Le clausole del presente articolo sono di immediata applicazione. Nuovi aspetti relativi alla sicurezza che abbiano a che fare con le informazioni classificate e che non siano contemplati in questo accordo complementare, verranno regolati da un nuovo accordo stipulato dalle rispettive autorita' nazionali.
8. L'accesso alle informazioni classificate scambiate dal personale delle Parti sulla base di questo Accordo complementare, sara' permesso una volta dimostrata la necessita' di sapere e una volta accordata una appropriata abilitazione di sicurezza in conformita' con le disposizioni legislative e le regolamentazioni nazionali.
9. Le rispettive responsabilita' e obbligazioni negli accordi relativi alla sicurezza e alla salvaguardia dell'informazione classificata, continueranno ad essere valide anche una volta estinto il presente Accordo, a meno che le Parti non stabiliscano il contrario.
Sicurezza dell'informazione classificata
1. Per effetto del presente Accordo complementare, il termine «informazione riservata» si riferisce a qualsiasi articolo, documento o materiale classificato, qualsiasi sia il suo grado di classificazione, contenuto in audio o video, trasmissione elettrica o elettronica di un messaggio o qualsiasi altro mezzo idoneo di comunicazione, il cui uso non autorizzato possa ledere gli interessi di sicurezza delle Parti operative.
2. Qualsiasi tipo di informazione riservata fornita o prodotta in relazione con il presente Accordo sara' impiegata, trasmessa, salvata, trattata e protetta in conformita' con quanto disposto dalla normativa interna di ogni Parte. Le informazioni classificate saranno trasferite unicamente attraverso canali governativi ufficiali o attraverso dei canali studiati e approvati dall'autorita' nazionale per la sicurezza delle Parti.
3. Le informazioni classificate saranno trasmesse solo attraverso canali governativi approvati dall'autorita' nazionale per la sicurezza designata dalle Parti'.
4. In aggiunta, le Parti operative hanno concordato i seguenti equivalenti di classificazione di sicurezza:
5. Le Parti operative verificheranno che l'informazione classificata, i documenti sensibili ed i dati tecnici scambiati in conformita' con il presente Accordo, siano impiegati unicamente ed esclusivamente ai fini espressamente specificati dalle Parti operative ed in conformita' con quanto stipulato nel presente Accordo complementare.
6. Il trasferimento a terzi di informazioni, documenti, dati tecnici, materiali ed attrezzature per la Difesa, siano essi classificati o meno, acquisiti come parte della cooperazione derivata dal presente Accordo complementare, dovra' essere precedentemente autorizzato per iscritto dalla parte che li ha originati.
7. Le clausole del presente articolo sono di immediata applicazione. Nuovi aspetti relativi alla sicurezza che abbiano a che fare con le informazioni classificate e che non siano contemplati in questo accordo complementare, verranno regolati da un nuovo accordo stipulato dalle rispettive autorita' nazionali.
8. L'accesso alle informazioni classificate scambiate dal personale delle Parti sulla base di questo Accordo complementare, sara' permesso una volta dimostrata la necessita' di sapere e una volta accordata una appropriata abilitazione di sicurezza in conformita' con le disposizioni legislative e le regolamentazioni nazionali.
9. Le rispettive responsabilita' e obbligazioni negli accordi relativi alla sicurezza e alla salvaguardia dell'informazione classificata, continueranno ad essere valide anche una volta estinto il presente Accordo, a meno che le Parti non stabiliscano il contrario.
| Repubblica italiana | Corrispondenza con la lingua inglese | Repubblica colombiana |
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