Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogota' il 5 agosto 2010. (17G00191)
Accordo-art. 6
Art. 6.
Cooperazione nel settore dell'industria della Difesa
1. In conformita' a quanto disposto dagli articoli 1, 3 e 4 del presente Accordo complementare, le attivita' nel settore delta Difesa e della politica degli acquisti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e di dotazioni militari, potranno assumere le seguenti modalita':
a) ricerca scientifica;
b) scambio di esperienze nel settore tecnico-scientifico;
c) produzione, modernizzazione e servizi tecnici mutui nei settori definiti dalle Parti;
d) acquisto di dotazioni militari nell'ambito di programmi comuni e produzione commissionata da una delle Parti, in conformita' con la propria legislazione interna in materia di importazione ed esportazione di dotazioni, materiali d'armamento e munizionamento;
e) l'acquisto congiunto di materiali di interesse per le rispettive Forze armate avverra' in conformita' con il presente Accordo e potra' essere effettuato sia per mezzo di accordi tra i Governi, per mezzo di ditte private, autorizzate ed appoggiate dai rispettivi Governi in conformita' con le rispettive leggi e regolamenti nazionali e per mezzo di altre forme di accordi vigenti;
f) sostegno alle industrie e agli enti del settore della Difesa, al fine di creare la cooperazione nel settore della produzione di materiali militari.
2. Le Parti operative si impegnano a stipulare accordi specifici per l'attuazione delle attivita' del presente accordo di cooperazione. In essi verranno definiti i presupposti dei progetti da realizzare e verranno fissati i parametri dei temi correlali, incluso, quelli concernenti la proprieta' intellettuale che scaturisce dalle iniziative accordate tra le Parti, in conformita' con quanta previsto dalle rispettive legislazioni.
3. Il Ministero della difesa italiano dara' priorita' alle richieste di acquisto di beni e/o servizi avanzate dal Ministero della difesa della Colombia.
Cooperazione nel settore dell'industria della Difesa
1. In conformita' a quanto disposto dagli articoli 1, 3 e 4 del presente Accordo complementare, le attivita' nel settore delta Difesa e della politica degli acquisti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e di dotazioni militari, potranno assumere le seguenti modalita':
a) ricerca scientifica;
b) scambio di esperienze nel settore tecnico-scientifico;
c) produzione, modernizzazione e servizi tecnici mutui nei settori definiti dalle Parti;
d) acquisto di dotazioni militari nell'ambito di programmi comuni e produzione commissionata da una delle Parti, in conformita' con la propria legislazione interna in materia di importazione ed esportazione di dotazioni, materiali d'armamento e munizionamento;
e) l'acquisto congiunto di materiali di interesse per le rispettive Forze armate avverra' in conformita' con il presente Accordo e potra' essere effettuato sia per mezzo di accordi tra i Governi, per mezzo di ditte private, autorizzate ed appoggiate dai rispettivi Governi in conformita' con le rispettive leggi e regolamenti nazionali e per mezzo di altre forme di accordi vigenti;
f) sostegno alle industrie e agli enti del settore della Difesa, al fine di creare la cooperazione nel settore della produzione di materiali militari.
2. Le Parti operative si impegnano a stipulare accordi specifici per l'attuazione delle attivita' del presente accordo di cooperazione. In essi verranno definiti i presupposti dei progetti da realizzare e verranno fissati i parametri dei temi correlali, incluso, quelli concernenti la proprieta' intellettuale che scaturisce dalle iniziative accordate tra le Parti, in conformita' con quanta previsto dalle rispettive legislazioni.
3. Il Ministero della difesa italiano dara' priorita' alle richieste di acquisto di beni e/o servizi avanzate dal Ministero della difesa della Colombia.