Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogota' il 5 agosto 2010. (17G00191)
Accordo-art. 1
Allegato
ACCORDO COMPLEMENTARE DEL TRATTATO DI COOPERAZIONE GENERALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLA COLOMBIA RELATIVO ALLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia qui di seguito denominati, a seconda del contesto «le Parti» o «la Parte»:
esprimono il desiderio di intensificare e rafforzare la cooperazione nel settore della promozione dei scambi economici, tecnico-scientifici e trasferimento di tecnologia tra i rispettivi Ministeri della difesa;
visto l'Accordo di cooperazione tecnica e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica della Colombia del 5 agosto 1971;
visto l'Accordo di cooperazione economica, industriale e finanziaria tra il Governo della Repubblica della Colombia e il Governo della Repubblica italiana del 6 maggio 1987, approvato dal Parlamento della Repubblica della Colombia con la legge n. 19 del 1989 ;
visto il Trattato generale di cooperazione concluso a Roma il 29 novembre del 1994 tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Colombia, approvato dal Parlamento della Repubblica della Colombia con la legge n. 502 del 1999 ;
condividendo l'intesa comune secondo cui la mutua cooperazione nel settore politico, economico e tecnico-scientifico, in particolar modo in materia di Difesa, permetterebbe di rafforzare i rapporti tra le Parti;
Convengono quanto segue:
Art. 1.
Principi e obiettivi della cooperazione
Estendere la portata del Trattato generale di cooperazione tra le Parti, incrementando il livello di cooperazione per promuovere, facilitare, sviluppare e rafforzare le capacita', sviluppando la cooperazione nel settore della ricerca, dello sviluppo, della produzione, delle nuove tecnologie e dell'accesso ai materiali di Difesa, in base ai principi di reciprocita', buona fede e mutuo interesse tra le Parti.
ACCORDO COMPLEMENTARE DEL TRATTATO DI COOPERAZIONE GENERALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLA COLOMBIA RELATIVO ALLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia qui di seguito denominati, a seconda del contesto «le Parti» o «la Parte»:
esprimono il desiderio di intensificare e rafforzare la cooperazione nel settore della promozione dei scambi economici, tecnico-scientifici e trasferimento di tecnologia tra i rispettivi Ministeri della difesa;
visto l'Accordo di cooperazione tecnica e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica della Colombia del 5 agosto 1971;
visto l'Accordo di cooperazione economica, industriale e finanziaria tra il Governo della Repubblica della Colombia e il Governo della Repubblica italiana del 6 maggio 1987, approvato dal Parlamento della Repubblica della Colombia con la legge n. 19 del 1989 ;
visto il Trattato generale di cooperazione concluso a Roma il 29 novembre del 1994 tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Colombia, approvato dal Parlamento della Repubblica della Colombia con la legge n. 502 del 1999 ;
condividendo l'intesa comune secondo cui la mutua cooperazione nel settore politico, economico e tecnico-scientifico, in particolar modo in materia di Difesa, permetterebbe di rafforzare i rapporti tra le Parti;
Convengono quanto segue:
Art. 1.
Principi e obiettivi della cooperazione
Estendere la portata del Trattato generale di cooperazione tra le Parti, incrementando il livello di cooperazione per promuovere, facilitare, sviluppare e rafforzare le capacita', sviluppando la cooperazione nel settore della ricerca, dello sviluppo, della produzione, delle nuove tecnologie e dell'accesso ai materiali di Difesa, in base ai principi di reciprocita', buona fede e mutuo interesse tra le Parti.