N NORME. red.it

Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 1.

Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione
1. E' istituito l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, di seguito denominato "Alto Commissario", alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa annua massima di 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002.
3. Il Governo adotta, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, volto a determinare la composizione e le funzioni dell'Alto Commissario, al fine di garantirne l'autonomia e l'efficacia operativa.
4. L'Alto Commissario, che si avvale di un vice Commissario vicario scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri, su sua proposta, tra gli appartenenti alle categorie di personale, nell'ambito delle quali e' scelto il Commissario, svolge le proprie funzioni nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:
a) principio di trasparenza e libero accesso alla documentazione amministrativa, salvo i casi di legittima opposizione del segreto;
b) libero accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni;
c) facolta' di esercitare le proprie funzioni d'ufficio o su istanza delle pubbliche amministrazioni;
d) obbligo di relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei ministri, che riferisce periodicamente ai Presidenti delle Camere;
e) supporto di un vice Commissario aggiunto, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Commissario, e cinque esperti, tutti scelti tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, che abbiano prestato non meno di cinque anni di servizio effettivo nell'amministrazione di appartenenza, nonche' altri dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti. Per tutto il personale destinato all'ufficio del Commissario il servizio e' equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza;
f) obbligo di rapporto all'autorita' giudiziaria e alla Corte dei conti nei casi previsti dalla legge;
g) rispetto delle competenze regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ((13))
AGGIORNAMENTO (13)

Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto (con l'art. 68, comma 6, lettera a)) la soppressione dell'Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione di cui al presente articolo.

Art. 2.

Commissione per le adozioni internazionali
1. All'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La Commissione e' composta da:
a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero di un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;
b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
f) due rappresentanti del Ministero della giustizia;
g) un rappresentante del Ministero della salute;
h) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
i) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
l) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
m) tre rappresentanti designati, sulla base di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da associazioni familiari a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal Forum delle associazioni familiari";
b) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono corrispondentemente rideterminati i trattamenti economici corrisposti, a qualsiasi titolo, ai componenti della Commissione, previsti dal medesimo articolo 38 della citata legge n. 184 del 1983 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le spese per l'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, previste dall'articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, pari a 6.817.231,07 euro, iscritte nell'unita' previsionale di base 3.1.5.1 "Fondo per le politiche sociali" dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono trasferite all'unita' previsionale di base 3.1.5.2 "Presidenza del Consiglio dei ministri" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con esclusione della quota di minori entrate, pari a 1.549.370,70 euro, recate dall'articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 3 della citata legge n. 476 del 1998, e dall'articolo 4 della medesima legge n. 476 del 1998.
Note all'art. 2: Comma 1: - Il testo dell' , gia' sostituito dall' , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 38. - 1. Ai fini indicati dall'art. 6 della Convenzione e' costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per le adozioni internazionali. 2. La Commissione e' composta da: a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero di un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza; b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri; c) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri; e) un rappresentante del Ministero dell'interno; f) due rappresentanti del Ministero della giustizia; g) un rappresentante del Ministero della salute; h) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; i) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; l) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all' ; m) tre rappresentanti designati, sulla base di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da associazioni familiari a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal Forum delle associazioni familiari. 3. Il presidente dura in carica due anni e l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta. 4. I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni. 5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altre amministrazioni pubbliche.". Comma 3: - Il testo dell' (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla , in tema di adozione di minori stranieri), e' il seguente: "Art. 9. - l. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 13.200 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, per 11.200 milioni di lire, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per 2.000 milioni di lire, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. Le somme di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo per le politiche sociali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con esclusione della quota di minori entrate pari a 3.000 milioni di lire recate dall' , introdotto dall'art. 3 della presente legge, nonche' dall'art. 4 della presente legge. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". - Il testo dell' , introdotto dall' , ora confluito negli e (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell' ), e' il seguente: "39-quater. - 1. Fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legge, i genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo hanno diritto a fruire dei seguenti benefici: a) l'astensione dal lavoro, quale regolata dall' , anche se il minore adottato ha superato i sei anni di eta'; b) l'assenza dal lavoro, quale regolata dall'art. 6, secondo comma, e dall'art. 7 della predetta , sino a che il minore adottato non abbia raggiunto i sei anni di eta'; c) congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione.". - La quota di minore entrate di cui all' , e' quella relativa agli oneri deducibili, nella misura del cinquanta per cento, da parte dei genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinate nel Capo I del titolo III della , lettera 1-bis, ).

Art. 3.

Soppressione dell'Agenzia per il servizio civile Modifica all'articolo 10 della legge n. 230 del 1998
2. L'articolo 10, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, e' sostituito dal seguente:
"3. La Consulta nazionale per il servizio civile e' composta da non piu' di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, scelti in maggioranza tra rappresentanti degli enti e delle organizzazioni, pubblici e privati, che impiegano obiettori di coscienza e volontari del servizio civile nazionale ovvero dei loro organismi rappresentativi, nonche' tra rappresentanti degli obiettori di coscienza e dei volontari, delle regioni e delle amministrazioni pubbliche coinvolte".
3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 3: Comma 1: - Il testo dell' (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell' ), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e gestionali). - 1. Ai sensi dell' e , sono trasferiti ai Ministeri di seguito individuati i compiti relativi alle seguenti aree funzionali, in quanto non riconducibili alle autonome funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente trasferite le corrispondenti strutture e le relative risorse finanziarie, materiali ed umane: a) turismo al Ministero dell'industria, commercio e artigianato; b) (omissis); c) segreteria del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, di cui all' , al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica; d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma 5, nonche' Commissione Reggio Calabria, di cui all' , e Commissione per il risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei lavori pubblici; e) diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria, nonche' promozione delle attivita' culturali, nell'ambito dell'attivita' del Dipartimento per l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le attivita' culturali, come previsto dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri. 2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di cui agli articoli 12, lettera f) e seguenti, e 13 della , le amministrazioni destinatarie dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma 1 ne assumono la responsabilita' a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto quando si tratti di strutture in atto affidate a Ministri con portafoglio mediante delega del Presidente del Consiglio. In caso diverso, l'assunzione di responsabilita' decorre dalla individuazione, mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio, delle risorse da trasferire. 3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva a quella in cui il presente decreto entra in vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle regioni. 4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo le disposizioni di cui all'art. 45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali della Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane. 5. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 41 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, con le inerenti risorse finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati, nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi. 6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all' , e successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall' , e successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto trasferimento le funzioni gia' attribuite all'Ufficio per il sistema informativo unico, che restano assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono affidate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie. 7. (Abrogato). 8. (Abrogato). 9. (Abrogato). 10. La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio di supporto alla Cancelleria dell'Ordine al merito della Repubblica e dell'Ufficio di segreteria del Consiglio supremo della difesa sono stabilite da appositi protocolli d'intesa tra Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e Segretariato generale della Presidenza. 11. Gli organi collegiali le cui strutture di supporto sono dal presente decreto trasferite ad altre amministrazioni, operano presso le amministrazioni medesime.". Comma 2: - Il testo dell' (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e gestionali). - 1. Presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile e' istituito e tenuto l'albo degli enti e delle organizzazioni convenzionati di cui all'art. 8, comma 2. Allo stesso Ufficio e' affidata la tenuta della lista degli obiettori. 2. Presso il medesimo Ufficio nazionale per il servizio civile e' istituita la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per il medesimo Ufficio. 3. La Consulta nazionale per il servizio civile e' composta da non piu' di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro da lui delegato, scelti in maggioranza tra rappresentanti degli enti e delle organizzazioni, pubblici e privati, che impiegano obiettori di coscienza e volontari del servizio civile nazionale ovvero dei loro organismi rappresentativi, nonche' tra rappresentanti degli obiettori di coscienza e dei volontari, delle regioni e delle amministrazioni pubbliche coinvolte. 4. La Consulta esprime pareri all'Ufficio nazionale per il servizio civile sulle materie di cui all'art. 8, comma 2, lettere a), c), e), i) e l), nonche' sui criteri e sull'organizzazione generale del servizio e sul modello di convenzione tipo. 5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina l'organizzazione e l'attivita' della Consulta.".

Art. 4.

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni
1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' inserito il seguente:
"Art. 7-bis. - (Formazione del personale). - 1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle universita' e degli enti di ricerca, nell'ambito delle attivita' di gestione delle risorse umane e finanziarie, predispongono annualmente un piano di formazione del personale, compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonche' della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie, nonche' le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari.
2. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonche' gli enti pubblici non economici, predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il piano di formazione del personale e lo trasmettono, a fini informativi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso tale termine e, comunque, non oltre il 30 settembre, ulteriori interventi in materia di formazione del personale, dettati da esigenze sopravvenute o straordinarie, devono essere specificamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze indicando gli obiettivi e le risorse utilizzabili, interne, statali o comunitarie. Ai predetti interventi formativi si da' corso qualora, entro un mese dalla comunicazione, non intervenga il diniego della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura il raccordo con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie relativamente agli interventi di formazione connessi all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione".

Art. 5.

Modifiche all'articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000
1. All'articolo 102 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel comma 2, le parole: "da due esperti" sono sostituite dalle seguenti: "da tre esperti".
2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono corrispondentemente rideterminati i trattamenti economici corrisposti, a qualsiasi titolo, ai componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, previsti dal medesimo articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 5: Comma 1: - Il testo del (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 102 (Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali). 1. (Omissis). 2. L'Agenzia e' gestita da un consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composto da due sindaci nominati dall'Anci, da un presidente di provincia designato dall'Upi, da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo e da tre esperti designati dalla Conferenza Stato-citta' e autonomie locali. Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente e un vicepresidente.".

Art. 6.

Servizi dei beni culturali
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, alla lettera b-bis), introdotta dall'articolo 33 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: ", i livelli retributivi minimi per il personale, a prescindere dal contratto di impiego" sono soppresse.
Note all'art. 6: Comma 1: - Il testo della (Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell' ), introdotta dall' , modificata dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 10 (Accordi e forme associative). - 1. Il Ministero ai fini del piu' efficace esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali puo': (omissis); b-bis) dare in concessione a soggetti diversi da quelli statali la gestione di servizi finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio artistico come definiti dall' , secondo modalita', criteri e garanzie definiti con regolamento emanato ai sensi dell' . Il suddetto regolamento dovra' stabilire, tra l'altro: le procedure di affidamento dei servizi, che dovranno avvenire mediante licitazione privata, con i criteri concorrenti dell'offerta economica piu' vantaggiosa e della proposta di offerta di servizi qualitativamente piu' favorevole dal punto di vista della crescita culturale degli utenti e della tutela e valorizzazione dei beni, e comunque nel rispetto della normativa nazionale ed europea; i rispettivi compiti dello Stato e dei concessionari riguardo alle questioni relative ai restauri e all'ordinaria manutenzione dei beni oggetto del servizio, ferma restando la riserva statali e sulla tutela dei beni; i criteri, le regole e le garanzie per il reclutamento del personale, le professionalita' necessarie rispetto ai diversi compiti; i parametri di offerta al pubblico e di gestione dei siti culturali. Tali parametri dovranno attenersi ai principi stabiliti all'art. 2, comma 1, dello Statuto dell'International Council of Museums. Con lo stesso regolamento sono fissati i meccanismi per la determinazione della durata della concessione per un periodo non inferiore a cinque anni e del canone complessivo da corrispondere allo Stato per tutta la durata stabilita, da versare anticipatamente all'atto della stipulazione della relativa convenzione nella misura di almeno il 50 per cento; la stessa convenzione deve prevedere che, all'atto della cessazione per qualsiasi causa della concessione, i beni culturali conferiti in gestione dal Ministero ritornino nella disponibilita' di quest'ultimo. La presentazione, da parte dei soggetti concorrenti, di progetti di gestione e valorizzazione complessi e plurimi che includano accanto a beni e siti di maggiore rilevanza anche beni e siti cosiddetti "minori" collocati in centri urbani con popolazione pari o inferiore a 30.000 abitanti, verra' considerata titolo di preferenza a condizione che sia sempre e comunque salvaguardata l'autonomia scientifica e di immagine individuale propria del museo minore.".

Art. 7.

Disposizioni in materia di mobilita' del personale delle pubbliche amministrazioni
1. Dopo l'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' inserito il seguente:
"Art. 34-bis. - (Disposizioni in materia di mobilita' del personale).
- 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonche', se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneita' richieste.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare il personale collocato in disponibilita' ai sensi degli articoli 33 e 34, ovvero interessato ai processi di mobilita' previsti dalle leggi e dai contratti collettivi. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2, nonche' collocato in disponibilita' in forza di specifiche disposizioni normative.
3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.
4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2.
5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni".
2. All'articolo 17, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, dopo le parole: "legge 19 maggio 1986, n. 224," sono inserite le seguenti: "nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,".
3. All'articolo 18, comma 9, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, dopo le parole: "per le amministrazioni statali" sono inserite le seguenti: "e per gli uffici territoriali del Governo".
4. All'articolo 43, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica quanto disposto dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
Note all'art. 7: Comma 2: - Il testo del (Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonche' disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 17 (Disposizioni concernenti il trasferimento del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia). - 1. Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla , nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferiti d'autorita' da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all' , ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede piu' vicina.". Comma 3: - Il testo del (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell' ), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 18 (Sezione speciale dell'albo e disciplina della mobilita). - 1.-8. (Omissis). 9. Il Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando i criteri di cui al presente articolo, predispone una ulteriore graduatoria dei funzionari non utilmente collocati nella graduatoria per l'assegnazione di uno dei posti scelti e di coloro che non abbiano accettato il trasferimento. Sulla base di tale graduatoria sono d'ufficio assegnati, rispetto alla sede ove presta servizio il funzionario, prioritariamente nelle amministrazioni che si trovino nell'ambito della regione, quindi in quelle limitrofe, con preferenza, in ogni caso, per le amministrazioni statali e per gli uffici territoriali del Governo. In mancanza di posti disponibili il trasferimento puo' temporaneamente avvenire anche in soprannumero. Entro un biennio dall'assegnazione, il personale in soprannumero e' ricollocato presso altre amministrazioni pubbliche, prioritariamente presso quelle per le quali aveva fatto richiesta, laddove si verifichino delle vacanze.". Comma 4: - Il testo del (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 43 (Dismissione di beni e diritti immobiliari). - 1.-18. (Omissis). 19. I lavoratori, gia' dipendenti degli enti previdenziali, addetti al servizio di portierato o di custodia e vigilanza degli immobili che vengono dismessi, di proprieta' degli enti previdenziali restano alle dipendenze dell'ente medesimo. Si applica quanto disposto dagli e .".

Art. 8.

Contratti individuali dei dirigenti incaricati presso i collegi di revisione degli enti pubblici
1. Alla stipula dei contratti individuali con i dirigenti incaricati presso i collegi di revisione degli enti pubblici ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono le amministrazioni dello Stato nel cui interesse l'incarico viene svolto.
Nota all'art. 8: Comma 1: - Il testo del (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e' il seguente: "Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1.-9. (Omissis). 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.".

Art. 9.

Utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici
1. A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalita' e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' del presente capo secondo le rispettive competenze previste dai relativi statuti e dalle norme di attuazione.
Note all'art. 9: Comma 1: - Il testo dell' (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: "Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui alla . 2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all' . Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita' sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 3l dicembre 2002. 2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo bimestre di ogni anno. 3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorita' e le necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. 3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 3l gennaio, prevede criteri, modalita' e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali. 3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilita' o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all' , e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell' . Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative. 4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da l a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita' di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a 15. 5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unita' di personale. 6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di 300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unita' al Servizio ispettivo. 7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, ai sensi dell' , sono indicati i criteri e le modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalita': a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze; b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale e' determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalita', avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale; c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita' specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare; d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali; e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola procedura concorsuale. 9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell' e , in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonche' quelle di cui al , e successive modificazioni ed integrazioni. 10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all' , due aree funzionali composte da personale di alta professionalita' destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di carattere oggettivo. 11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli. 12. (Omissis). 13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell' , e successive modificazioni, conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione. 14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita' specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai piani o progetti di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla , e successive modificazioni. 15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalita', anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall' , in ragione delle necessita' sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11. 16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia' espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1 gennaio 1994 secondo quanto previsto dall' , che richiama le disposizioni di cui all' . 17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall' , convertito, con modificazioni, dalla , in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998. 18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non puo' essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale. 18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. 19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale. 20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita' si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3. 20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita' restano ferme le disposizioni dell'art. 51. 20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', sono destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite. 21. Per le attivita' connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della , per un numero massimo di 25 unita'. 22. Al fine dell'attuazione della , la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente alle amministrazioni di cui agli , e e , nonche' ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall' . Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennita' e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se piu' favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi. 23. All' , convertito, con modificazioni, dalla , le parole: "31 dicembre 1997 sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al , come modificato dall' , le parole "31 dicembre 1997 sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998 . L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. 24. In deroga a quanto previsto dall' , l'entita' complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all' , da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato di 3.000 unita', da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere dall'anno 1999 e' disposto un ulteriore incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo. 25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all' , introdotto dall' , convertito, con modificazioni, dalla , devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del dipendente. 27. Le disposizioni dell' e , in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finche' non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo. 28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall' , il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal , e dal . Nel corso delle verifiche previste dall' , non e' opponibile il segreto d'ufficio.". - Il testo dell' (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del consiglio dei Ministri) e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. (Omissis). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".

Art. 10.

Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri
1. Al fine di conseguire risparmi di spesa prevenendo contenzioso giurisdizionale, il personale inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in base alle procedure di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, risulti essere in possesso dei requisiti indicati all'articolo 38, comma 4, della citata legge, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giurisdizionale, puo' essere inquadrato, a domanda e qualora superi l'apposito esame-colloquio, nelle posizioni corrispondenti a quelle conseguite, a seguito della definizione di ricorsi esperiti avverso gli atti di inquadramento, da dipendenti dei medesimi ruoli in possesso degli stessi requisiti.
Tale inquadramento decorre, ai fini giuridici, dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 400 del 1988, e, ai fini economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 427.000 euro per l'anno 2002 e 437.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Note all'art. 10: Comma 1: - Il testo del comma 4 dell'art. 38 della citata e' il seguente: "Art. 38 (Norme per la copertura dei posti). - Omissis. 4. Il personale di cui al comma 3 puo' chiedere di essere inquadrato, anche in soprannumero e previo superamento di esame-colloquio, nella qualifica funzionale della carriera immediatamente superiore, con il profilo professionale corrispondente alle mansioni superiori lodevolmente esercitate per almeno due anni, purche' in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla nuova qualifica ovvero, ad esclusione della carriera direttiva, di un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a dieci anni. Tale beneficio non potra' comunque essere attribuito al personale che, per effetto di norme analoghe a quella prevista nel presente comma, abbia comunque fruito, anche presso le Amministrazioni di appartenenza, di avanzamenti di carriera o promozioni a qualifiche superiori, disposti a seguito di valutazione delle mansioni svolte.".

Art. 11.

Codice unico di progetto degli investimenti pubblici
1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, per le finalita' di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalita' della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonche' ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, e' dotato di un "Codice unico di progetto", che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE.
2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita' e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.
2-bis. Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso.
2-ter. Le Amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico ((associano negli atti stessi)) il Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il ((Dipartimento della Ragioneria)) Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di Coesione concordano modalita' per fornire il necessario supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita' di cui al periodo precedente al fine di garantire la corretta programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun programma e dei relativi progetti finanziati.
2-quater. I soggetti titolari di progetti d'investimento pubblico danno notizia, con periodicita' annuale, in apposita sezione dei propri siti web istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati, indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale.
2-quinquies. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Autorita' politica delegata agli investimenti pubblici ove nominata, con il supporto del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, presenta al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica un'informativa sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici, in base agli esiti dell'applicazione del presente articolo. Entro il medesimo termine, il ((Ministro per il Sud)) e la Coesione Territoriale, con il supporto del Dipartimento per le Politiche di Coesione, presenta al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica un'informativa sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici finanziati con le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello Stato mette a disposizione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e del Dipartimento per le Politiche di Coesione, in cooperazione applicativa, i corrispondenti dati rilevati dalle Amministrazioni pubbliche nella banca dati delle Amministrazioni pubbliche di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti, con i dati di pagamento del Sistema SIOPE PLUS, di cui all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal sistema della fatturazione elettronica, di cui alla legge ((24 dicembre 2007, n. 244)).
2-sexies. All'attuazione del presente articolo le Amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili allo scopo a legislazione vigente.

Art. 12.

Personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo gia' in servizio alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1996, n. 665, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 30 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Note all'art. 12: Comma 1: - La legge 2l dicembre 1996, n. 665, reca: "Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale". - Il testo degli articoi 30 e 33 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e' il seguente: "Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse). - 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento e' disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza. 2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1.". "Art. 33 (Eccedenze di personale e mobilita' collettiva). ( , come sostituito prima dall' e dall' e poi dall' e successivamente modificato dall' ). - 1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla , ed in particolare l'art. 4, comma 11 e l'art. 5, commi 1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unita' si' intende raggiunto anche in caso di dichiarazione di eccedenza distinte nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unita' agli interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8. 3. La comunicazione preventiva di cui all' , viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonche' del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime. 4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle possibilita' di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame e' diretto a verificare le possibilita' di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente o nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarieta', ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della provincia o in quello diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto. 5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli e , e successive modificazioni ed integrazioni. La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1. 6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'art. 30. 7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in disponibilita' il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione. 8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennita' pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennita' integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennita' sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. E' riconosciuto altresi' il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla , e successive modificazioni ed integrazioni.".

Art. 13.

Modifica all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8
1. All'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo il comma 2-octies e' aggiunto il seguente:
"2-nonies. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono stabilite le modalita' di corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti della commissione centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima commissione. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato nella misura massima di 42.000 euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".
Note all'art. 13: Comma 1: - Il testo dell' , convertito, con modificazioni, dalla (Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia), modificato dalla , e modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 10 (Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione). 2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri interessati, e' istituita una commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione. 2-bis. La commissione centrale e' composta da un Sottosegretario di Stato all'interno che la presiede, da due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali. I componenti della commissione diversi dal presidente sono preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato specifiche esperienze nel settore e che siano in possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalita' organizzata, ma che non sono addetti ad uffici che svolgono attivita' di investigazione, di indagine preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla criminalita' organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo. 2-ter. Sono coperti dal segreto di ufficio, oltre alla proposta di cui all'art. 11, tutti gli atti e i provvedimenti comunque pervenuti alla commissione centrale, gli atti e i provvedimenti della commissione stessa, salvi gli estratti essenziali e le attivita' svolte per l'attuazione delle misure di protezione. Agli atti e ai provvedimenti della commissione, salvi gli estratti essenziali che devono essere comunicati a organi diversi da quelli preposti all'attuazione delle speciali misure di protezione, si applicano altresi' le norme per la tenuta e la circolazione degli atti classificati, con classifica di segretezza adeguata al contenuto di ciascun atto. 2-quater. Per lo svolgimento dei compiti di segreteria e di istruttoria, la commissione centrale si avvale dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia. Per lo svolgimento dei compiti di istruttoria, la commissione puo' avvalersi anche del Servizio centrale di protezione di cui all'art. 14. 2-quinquies. Nei confronti dei provvedimenti della commissione centrale con cui vengono applicate le speciali misure di protezione, anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'art. 13, comma 1, non e' ammessa la sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi dell' , e successive modificazioni, o dell' . 2-sexies. Nei confronti dei provvedimenti della commissione centrale con cui vengono modificate o revocate le speciali misure di protezione anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'art. 13, comma 1, l'ordinanza di sospensione cautelare emessa ai sensi dell' , e successive modificazioni, o dell' , ha efficacia non superiore a sei mesi. Con l'ordinanza il giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la discussione di merito del ricorso che deve avvenire entro i quattro mesi successivi; il dispositivo della sentenza e' pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria. I termini processuali sono ridotti alla meta'. 2-septies. Nel termine entro il quale puo' essere proposto il ricorso giurisdizionale ed in pendenza del medesimo il provvedimento di cui al comma 2-sexies rimane sospeso sino a contraria determinazione del giudice in sede cautelare o di merito. 2-octies. I magistrati componenti della commissione centrale non possono esercitare funzioni giudicanti nei procedimenti cui partecipano a qualsiasi titolo i soggetti nei cui confronti la commissione, con la loro partecipazione, ha deliberato sull'applicazione della misura di protezione. 2-nonies. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono stabilite le modalita' di corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti della commissione centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima commissione. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato nella misura massima di 42.000 euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.".

Art. 14.

Disposizione correttiva concernente la compatibilita' della spesa in materia di contrattazione collettiva integrativa
1. All'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 17, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3".
Note all' : : - L' (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), introdotto dall' , modificato dalla seguente legge, e' il seguente: "Art. 40-bis (Compatibilita' della spesa in materia di contrattazione integrativa). - 1. Per le amministrazioni pubbliche indicate all'art. 1, comma 2, i comitati di settore ed il Governo procedono a verifiche congiunte in merito alle implicazioni finanziarie complessive della contrattazione integrativa di comparto definendo metodologie e criteri di riscontro anche a campione sui contratti integrativi delle singole amministrazioni. Resta fermo quanto previsto dall' , e successive modificazioni. 2. Gli organi di controllo interno indicati all'art. 48, comma 6, inviano annualmente specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 3. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, comma 3. 4. Tra gli enti pubblici non economici di cui all' , e successive modificazioni, si intendono ricompresi anche quelli di cui all'art. 70, comma 4, del presente decreto legislativo."
Capo II
NORME DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 15.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente:
"Art. 19-bis.(L). (Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva) - 1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', di cui all'articolo 19, che attesta la conformita' all'originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, puo' essere apposta in calce alla copia stessa";
b) dopo l'articolo 77 e' inserito il seguente:
"Art. 77-bis.(L). (Applicazione di norme) - 1. Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilita', di servizi e di forniture, ancorche' regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall'articolo 78".
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 16.

Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali
1. Dopo l'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' inserito il seguente:
"Art. 7-bis. - (Sanzioni amministrative) - 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa e' individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689".
Capo IV
NORME IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Art. 17.

Gestione di fondi
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca affida alla Cassa depositi e prestiti la gestione dei fondi relativi alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, corrispondendo a favore della stessa una commissione sulle somme erogate, a valere sui medesimi fondi, nella misura definita dalla convenzione tipo approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Note all' : reca: "Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari".

Art. 18.

Modifiche al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297
1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo il numero 2) e' inserito il seguente:
"2-bis) le attivita' di assistenza a soggetti individuali, assimilati e associati ai fini della predisposizione di progetti da presentare nell'ambito degli interventi previsti da programmi dell'Unione europea;";
b) all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole: "dottorato di ricerca" sono inserite le seguenti: ", nonche' ad assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,";
c) all'articolo 9, comma 2, dopo le parole: "Restano valide fino alla scadenza" sono inserite le seguenti: ", integrate per quanto necessario ai fini della gestione di tutti gli interventi di cui al presente decreto,";
d) all'articolo 9, comma 3, le parole: "fatto salvo che per la gestione dei contratti stipulati entro la medesima data" sono sostituite dalle seguenti: "fatto salvo che per la gestione dei contratti stipulati, nonche' per le attivita' istruttorie e gestionali di natura economico-finanziaria, comprese la stipula e la gestione dei contratti, relativamente alle domande di agevolazione presentate fino alla data del 31 dicembre 1999 ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 11 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 1997, degli articoli da 8 a 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, dell'articolo 11 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni, limitatamente alle domande presentate nell'esercizio 1997, dell'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, con esclusivo riferimento all'esercizio 1998, nonche' per la completa dismissione della propria quota di partecipazione al capitale delle societa' di ricerca istituite ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera d), della citata legge n. 46 del 1982, e successive modificazioni".
Note all'art. 18: Comma 1: - Il testo dell' (Riordino della disciplina delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 3. Attivita' finanziabili. - 1. Sono ammissibili per: a) interventi di sostegno su progetti o programmi di ricerca industriale, come definita all'art. 1, comma 2: 1) le attivita' svolte in ambito nazionale, sulla base di progetti autonomamente presentati da soggetti industriali, assimilati e associati; 2) le attivita' svolte nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, sulla base di progetti autonomamente presentati da soggetti industriali, assimilati e associati; 2-bis) le attivita' di assistenza a soggetti individuali, assimilati e associati ai fini della predisposizione di progetti da presentare nell'ambito degli interventi previsti da programmi dell'Unione europea; 3) le attivita' svolte sulla base di progetti predisposti in conformita' a bandi emanati dal MURST per obiettivi specifici, da parte di soggetti industriali, assimilati e associati; 4) i contratti affidati da soggetti industriali e assimilati ad universita', enti di ricerca, ENEA, ASI e fondazioni private che svolgono attivita' di ricerca; b) altri interventi di sostegno su progetto o programma: 1) le attivita' di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione di tecnologie, fino all'avvio e comunque finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico, per l'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca da parte di soggetti assimilati in fase d'avvio, su progetto o programma presentato anche da coloro che si impegnano a costituire o a concorrere alla nuova societa'; c) interventi di sostegno all'occupazione nella ricerca industriale, come definita ai sensi dell'art. 1, comma 2, alla mobilita' temporanea dei ricercatori e alla connessa diffusione delle tecnologie: 1) le assunzioni di titolari di diploma universitario, di diploma di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca per avviamento ad attivita' di ricerca, da parte di soggetti industriali e assimilati; 2) i distacchi temporanei di cui al comma 2; 3) l'alta formazione di ricercatori e tecnici di ricerca operanti nel settore industriale; 4) l'assunzione, da parte di soggetti industriali e assimilati, di oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, nonche' ad assegni di ricerca di cui all' , nel caso il relativo programma di ricerca sia concordato con il medesimo soggetto industriale o assimilato; d) interventi di sostegno ad infrastrutture, strutture e servizi per la ricerca industriale, come definita ai sensi dell'art. 1, comma 2, e per la diffusione delle tecnologie: 1) l'affidamento da parte di soggetti industriali e assimilati a laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, dei quali si sia accertata la qualificazione e l'idoneita', di studi e ricerche sui processi produttivi, di attivita' applicative dei risultati della ricerca, di formazione del personale tecnico per l'utilizzazione di nuove tecnologie, di prove e test sperimentali; 2) la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la delocalizzazione, il riorientamento, il recupero di competitivita', la trasformazione, l'acquisizione di centri di ricerca, nonche' il riorientamento e il recupero di competitivita' di strutture di ricerca di soggetti industriali e assimilati, con connesse attivita' di riqualificazione e formazione del personale.". - Il testo dell'art. 9, commi 2 e 3, del citato , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 9 (Norme transitorie e finali). - (Omissis). 2. Restano valide fino alla scadenza, integrate per quanto necessario ai fini della gestione di tutti gli interventi di cui al presente decreto, le convenzioni in essere alla data di entrata in vigore in materia del presente decreto, affidate al MURST, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti di servizi, per le attivita' di cui all'art. 7, comma 1. 3. Entro il 31 dicembre 1999, il MURST assume la gestione diretta delle attivita' svolte in regime di convenzione dall'IMI (ora San Paolo-IMI), ovvero nell'ambito dei decreti di cui all'art. 6, comma 2, e' deliberato l'affidamento di tali attivita' a terzi mediante appalti di servizi ai sensi della normativa vigente in materia. Alla scadenza del predetto termine, in caso di assunzione della gestione diretta, ovvero alla data di conclusione della procedura di appalto, e' risolta di diritto la convenzione con l'Istituto mobiliare italiano (IMI), di cui all' , e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo che per la gestione dei contratti stipulati, nonche' per le attivita' istruttorie e gestionali di natura economico-finanaziaria, comprese la stipula e la gestione dei contratti, relativamente alle domande di agevolazione presentate fino alla data del 31 dicembre 1999 ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 11 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 1997, degli , e successive modificazioni, dell' , convertito, con modificazioni, dalla , e successive modificazioni limitatamente alle domande presentate nell'esercizio 1997, dell' , e successive modificazioni, con esclusivo riferimento all'esercizio 1998, nonche' per la completa dismissione della propria quota di partecipazione al capitale della societa' di ricerca istituite ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera d), della citata , e successive modificazioni.".

Art. 19.

Disposizioni in materia di enti pubblici di ricerca, ENEA, ISS, ISPESL e ASI
1. Le disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 4, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, si applicano anche nei confronti degli enti di ricerca, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Istituto superiore di sanita' (ISS), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI).
2. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, concernente la concessione di anticipazioni da parte del Ministero degli affari esteri sui finanziamenti erogati per la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo alle universita', sono applicate anche a favore degli enti di ricerca, dell'ENEA, dell'ISS, dell'ISPESL e dell'ASI.
Note all' : - L' (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica) e' il seguente: "Art. 66. - Le Universita', purche' non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, possono eseguire attivita' di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati. L'esecuzione di tali contratti e convenzioni sara' affidata, di norma, ai dipartimenti o, qualora questi non siano costituiti, agli istituti o alle cliniche universitarie o a singoli docenti a tempo pieno. I proventi delle prestazioni dei contratti e convenzioni di cui al comma precedente sono ripartiti secondo un regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'Universita', sulla base di uno schema predisposto, su proposta del Consiglio universitario nazionale, dal Ministro della pubblica istruzione. Il personale docente e non docente che collabora a tali prestazioni puo' essere ricompensato fino a una somma annua totale non superiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. In ogni caso la somma cosi' erogata al personale non puo' superare il 50 per cento dei proventi globali delle prestazioni. Il regolamento di cui al secondo comma determina la somma da destinare per spese di carattere generale sostenute dall'Universita' e i criteri per l'assegnazione al personale della somma di cui al terzo comma. Gli introiti rimanenti sono destinati ad acquisto di materiale didattico e scientifico e a spese di funzionamento dei dipartimenti, istituti o cliniche che hanno eseguito i contratti e le convenzioni. Dai proventi globali derivanti dalle singole prestazioni e da ripartire con le modalita' di cui al precedente secondo comma vanno in ogni caso previamente detratte le spese sostenute dall'Universita' per l'espletamento delle prestazioni medesime. I proventi derivati dall'attivita' di cui al comma precedente costituiscono entrate del bilancio dell'Universita'". - Si riporta il testo dell' (Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica): "5. La materia di cui all' , e' rimessa all'autonoma determinazione degli atenei, che possono disapplicare la predetta norma dalla data di entrata in vigore di specifiche disposizioni da essi emanate". - Il , convertito, con modificazioni, dalla (Conversione in legge, con modificazioni, del , recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica) e' il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai finanziamenti che vengono erogati dal Ministero degli affari esteri, ai sensi degli e , per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attivita' nel settore della cooperazione allo sviluppo, in favore di universita' e di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell' , salvo quanto disposto dall' , e successive modificazioni. Ai soggetti sopra indicati potranno essere concessi anticipi nella misura del 50 per cento del valore complessivo del progetto nel primo anno, seguiti da anticipi del 40 per cento negli anni successivi.".

Art. 20.

Disposizioni concernenti il Consiglio nazionale delle ricerche
1. In deroga alle disposizioni della legge 29 ottobre 1984, n. 720, i trasferimenti disposti dal Consiglio nazionale delle ricerche in favore dei propri istituti o di altre strutture fornite di autonomia contabile e di bilancio sono accreditati su appositi conti bancari ad essi intestati presso l'Istituto incaricato del servizio di cassa. Il Consiglio nazionale delle ricerche provvede a tali trasferimenti in relazione all'oggettivo fabbisogno di liquidita' dei suddetti istituti o strutture.
Note all' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1984, n. 298, concerne "Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.".

Art. 21.

Disposizioni in materia di ricerca industriale
1. Al fine di rendere possibile l'attivazione di tutti gli strumenti di intervento nel settore della ricerca industriale previsti dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni, e di garantire altresi' il necessario sostegno finanziario ai progetti di ricerca o formazione presentati al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 11 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 1997, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato, nell'ambito delle direttive per la ripartizione del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui all'articolo 6, comma 4, del citato decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, a riservare annualmente una quota non inferiore al 30 per cento delle complessive disponibilita' del Fondo stesso alla copertura degli oneri derivanti dai progetti di cui alla medesima legge n. 46 del 1982, e successive modificazioni.
Note all' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1999, n. 201 prevede "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori.". - Si riporta il testo degli articoli 4, 5, 6 e 11 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 1997 (Nuove modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata): "Art. 4. - 1. La domanda di finanziamento per lo sviluppo di progetti di ricerca deve essere presentata al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (di seguito denominato MURST), Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di ricerca, dai soggetti indicati all'art. 3 del presente decreto. La domanda deve essere redatta secondo lo schema ufficiale predisposto dal MURST. 2. La domanda dovra' evidenziare, oltre agli obiettivi intermedi e finali del progetto, i seguenti elementi informativi: a) l'interesse industriale all'esecuzione del progetto, in relazione all'impatto economico-occupazionale dei risultati perseguiti, con descrizione del mercato di riferimento; b) il carattere di addizionalita' del progetto rispetto alla ordinaria attivita' di ricerca dell'impresa. Tale elemento e' presunto per i progetti presentati da Piccole e Medie Imprese cosi' come definite dalle norme transitorie e finali del presente decreto; c) la capacita' tecnico-scientifica ad assicurare la corretta esecuzione delle attivita' di ricerca; d) la ripartizione e la relativa valorizzazione delle attivita' rientranti, rispettivamente, nelle tipologie di cui ai punti a) e b) dell'art. 2 del presente decreto. 3. Saranno considerate non ammissibili le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1, che risultino morosi su operazioni di finanziamento a valere sul FSRA o nei confronti del MURST, ovvero sottoposti a procedure concorsuali. Il Dipartimento comunica direttamente al proponente l'inammissibilita' della domanda, evidenziandone le motivazioni. 4. La domanda di finanziamento dovra' essere accompagnata dalla certificazione da parte del Presidente del collegio sindacale della rispondenza dei dati ufficiali dell'ultimo bilancio approvato ai parametri indicati in allegato 1. Per le societa' che a termine di legge non dispongono di tale organo di controllo, la stessa certificazione verra' rilasciata dal responsabile legale. Per i soggetti richiedenti di recente costituzione, che non dispongono ancora di un conto economico su base annuale, nonche' per i soggetti richiedenti che successivamente all'approvazione dell'ultimo bilancio siano stati interessati da operazioni di fusione, scissione o altre modifiche sostanziali dell'assetto aziendale - delle quali gli stessi sono tenuti a dare immediata comunicazione e documentazione al Ministero - la certificazione della rispondenza potra' essere effettuata sul solo parametro di congruenza fra il capitale netto e il costo del progetto. Per i progetti di ricerca presentati da societa' di ricerca di cui all'art. 3, lettera d) del presente decreto, centri di ricerca industriale di cui all'art. 3, lettera e) del presente decreto e istituti ed enti pubblici di ricerca a carattere regionale di cui all'art. 3, lettera g) del presente decreto, la certificazione della rispondenza del parametro di onerosita' della posizione finanziaria (oltre che del rapporto dell'indebitamento finanziario netto rispetto al fatturato) deve, almeno, riguardare la societa' indicata per lo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca. 5. Il Ministero, previa verifica della regolarita' della documentazione presentata, trasmette il progetto, entro 30 giorni dalla data di ricevimento, al Comitato tecnico scientifico di cui all' (di seguito denominato CTS), per la preselezione di cui al predetto art. 7, comma 2, e all'istituto gestore del Fondo speciale per la ricerca applicata (di seguito denominato istituto gestore), per l'istruttoria tecnico-economica e il giudizio di cui al medesimo art. 7, comma 1. 6. Il CTS, che si riunisce con cadenza almeno mensile, valuta il progetto, avvalendosi di un esperto di settore individuato nell'ambito dello specifico albo ministeriale, sulla base dei dati dichiarati dall'impresa e sotto i seguenti profili: a) effetto addizionale generato dall'intervento richiesto; b) novita' e originalita' delle conoscenze acquisibili; c) utilita' delle medesime conoscenze per innovazioni di prodotto e di processo che accrescano la competitivita' e favoriscano lo sviluppo; d) conformita' agli indirizzi generali sulla ricerca applicata. Al fine di acquisire eventuali ulteriori elementi, il CTS, sempre avvalendosi del proprio esperto, puo' attivare un contraddittorio con il soggetto proponente. Il contraddittorio e' obbligatorio per i progetti il cui costo sia superiore ai 35 miliardi di lire. 7. L'istituto gestore, entro sessanta giorni dalla trasmissione del progetto, invia al Ministero l'esito di una preliminare istruttoria tecnico-economica, verificando: a) l'assenza di altri finanziamenti a valere sul fondo a favore del progetto, nonche' delle condizioni di cui al comma 3; b) la congruita' delle risorse finanziarie in ordine alla realizzazione del progetto; c) l'attendibilita' delle ricadute economico-occupazionali del progetto indicate dal proponente. 8. Decorso il termine di cui al comma 7, in assenza di comunicazioni da parte dell'istituto gestore, si intende che l'istruttoria non abbia evidenziato elementi ostativi per la deliberazione del Ministero. 9. Il CTS, preso atto delle valutazioni dell'istituto gestore, entro la prima riunione successiva alla comunicazione delle stesse, si esprime sul progetto; in caso positivo propone al Ministero l'ammissione del progetto stesso agli interventi del fondo. 10. Il CTS, inoltre, nel formulare la proposta di finanziamento, indica le forme e le misure dell'intervento sulla base dei seguenti criteri generali: A) per quanto riguarda le attivita' di sviluppo precompetitive, il finanziamento non puo' eccedere il 25%, in Equivalente Sovvenzione Lorda (di seguito definita ESL), del costo giudicato ammissibile delle attivita' stesse, e viene concesso nelle seguenti forme: 10% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa; 70% dei costi riconosciuti nella forma del credito agevolato. B) per quanto riguarda le attivita' di ricerca industriale, il finanziamento non puo' eccedere il 50%, in ESL del costo giudicato ammissibile delle attivita' stesse, e viene concesso nelle seguenti forme: 25% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa; 70% dei costi riconosciuti nella forma del credito agevolato. C) il finanziamento avviene in un periodo compreso tra i dieci e i quindici anni. La durata e' comprensiva di un periodo di preammortamento e utilizzo fino a un massimo di 5 anni. D) per i progetti le cui attivita' interessano al contempo la ricerca industriale e le attivita' di sviluppo precompetitive, il finanziamento non puo' eccedere il 35%, in ESL, del costo giudicato ammissibile delle attivita' stesse, e viene concesso nelle seguenti forme: 20% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa; 60% dei costi riconosciuti nella forma del credito agevolato. E) per entrambe le tipologie di attivita', possono essere concesse le seguenti ulteriori agevolazioni, nella forma del contributo nella spesa, e nelle sottoelencate percentuali sui costi ammissibili: 1) 10% per progetti di ricerca presentati da Piccole e Medie Imprese, cosi' come definite nelle norme transitorie e finali del presente decreto; 2) 10% per le attivita' di ricerca da svolgere nelle regioni di cui all'art. 92, paragr. 3, lettera a) del Trattato CE, indicate nelle norme transitorie e finali del presente decreto; 3) 5% per le attivita' di ricerca da svolgere nelle regioni di cui all'art. 92, paragr. 3, lettera c) del Trattato CE, indicate nelle norme transitorie e finali del presente decreto; 4) 15% per i progetti che rientrano negli ambiti specifici di ricerca inseriti nel programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo tecnologico in corso alla data di presentazione della domanda di agevolazione; 5) 10% per i progetti di ricerca svolti in cooperazione con uno o piu' partners di altri Stati membri della UE, sempreche' non vi siano legami tra l'impresa richiedente e il partner estero; 6) 10% per i progetti svolti in cooperazione tra imprese, enti pubblici di ricerca e/o Universita'; F) L'intervento aggiuntivo non puo' comunque eccedere il 25%, in ESL, del costo ammissibile del progetto. In tal caso, la percentuale dell'intervento nella forma del credito agevolato e' ridotta, per entrambe le tipologie di attivita', al 45%. 11. Sono considerati ammissibili i seguenti costi: 1) spese di personale (ricercatori, tecnici, e altro personale ausiliario adibito all'attivita' di ricerca); 2) costo delle strumentazioni da utilizzare esclusivamente e in forma permanente (salvo in caso di cessione a condizioni commerciali) per l'attivita' di ricerca; 3) costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati per l'attivita' di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, ecc.; 4) spese generali direttamente imputabili all'attivita' di ricerca, quantificabili anche in misura forfettizzata rispetto al costo del personale; 5) altri costi d'esercizio (ad es; costo dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi) direttamente imputabili all'attivita' di ricerca. 12. Il progetto non e' finanziabile se presenta commesse di ricerca al di fuori di Stati membri dell'Unione Europea superiori al 20% del costo totale. 13. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica provvede, con proprio decreto, ad aggionare periodicamente le percentuali di intervento per i finanziamenti di cui al presente comma in funzione dell'andamento dei tassi di interesse, dandone comunicazione all'Unione Europea. 14. Il Ministero, sulla base della proposta del CTS, decreta l'ammissione del progetto al finanziamento, subordinando l'inizio dell'erogazione alla stipula del contratto e all'assenza di rilievi da parte dell'istituto gestore e dell'esperto di cui al comma 6 in relazione alle attivita' di cui al comma 17. Per i progetti ammessi al finanziamento, i relativi costi decorrono dalla data di adozione del decreto del Ministro, e comunque dal novantesimo giorno dalla data di presentazione degli stessi. Il decreto e' trasmesso all'istituto gestore per la stipula del contratto. 15. I progetti il cui costo superi i 25 milioni di ECU, beneficianti di un aiuto superiore ai 5 milioni di ECU, in Equivalente sovvenzione lorda, sono notificati alla Commissione Europea, secondo quanto previsto al punto 4 della Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/C 45/06 (G.U.C.E. n. 45/5 del 17 febbraio 1996), e, comunque, secondo quanto previsto da specifici regimi settoriali. 16. La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro, a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lotta alla criminalita' organizzata. Ove il contratto non venga stipulato entro i termini previsti per inadempienza del soggetto proponente, l'istituto gestore segnala al Ministero le motivazioni per l'adozione delle relative determinazioni. 17. Il contratto determina un primo stato di avanzamento al termine del quale, in assenza di rilievi da parte dell'esperto di cui al comma 6 e dell'istituto gestore, ha inizio l'erogazione del finanziamento. Qualora l'esperto, sotto il profilo scientifico, e l'istituto gestore, sotto l'aspetto economico, verifichino elementi che contraddicano i dati e gli obiettivi del progetto, ne formulano rilievi al MURST, che potra' acquisire in merito il parere del CTS e, se del caso, revocare il finaziamento. In tale ultima fattispecie, l'istituto gestore del Fondo procedera' alla verifica delle attivita' eseguite: in assenza di cause imputabili al contraente, spetta il pagamento della parte dell'attivita' eseguita, in proporzione al finanziamento concesso. 18. Ove non intervenga l'interruzione o revoca entro i termini predetti, il contratto si svolge secondo prestabiliti stati di avanzamento, alle positive verifiche tecnico-contabili dei quali effettuate dall'istituto gestore e dall'esperto di cui al comma 6 - e' subordinata la relativa erogazione contrattuale. Nel caso in cui, nell'ulteriore corso delle attivita' contrattuali, il contraente risulti moroso su operazioni di finanziamento ai sensi della (9), e successive integrazioni, o della (9), ovvero in procedura concorsuale, il MURST, anche su proposta dell'Istituto gestore, si pronuncia in merito alla interruzione, revoca o vigenza dell'intervento. 19. Annualmente, l'istituto gestore del Fondo riferisce al MURST, con specifica relazione, circa l'andamento complessivo dei progetti finanziati. Tutti i risultati delle verifiche e delle valutazioni sono notificati al CTS. Essi sono, inoltre, raccolti in una apposita anagrafe presso il MURST. Le informazioni relative ai progetti completati sono accessibili al pubblico, nel rispetto del segreto industriale". "Art. 5. - 1. Il Fondo speciale ricerca applicata finanzia le attivita' di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca, di eta' non superiore ai 32 anni, ai fini del potenziamento del sistema economico tramite l'efficace preparazione di risorse umane altamente qualificate nei settori della ricerca e dello sviluppo, con particolare riferimento al mondo produttivo e con l'obiettivo di favorire, tra l'altro, la massima competitivita' internazionale dei settori interessati. 2. I progetti possono essere presentati contestualmente ad un progetto di ricerca ovvero in forma autonoma. 3. Le attivita' di formazione professionale, finalizzate all'apprendimento e non a scopi di produzione industriale, sono proposte e gestite dai soggetti ammissibili ai benefici del Fondo, che devono avvalersi a tal fine delle strutture universitarie, pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali, e/o delle societa' di ricerca costituite con i mezzi del Fondo. 4. Al fine di consentire al personale in formazione l'acquisizione di una adeguata preparazione teorica e professionale, le attivita' di formazione devono avere per oggetto sia le esperienze operative in ambiti scientifici, tecnologici ed industriali, sia l'approfondimento delle conoscenze specialistiche nelle discipline specifiche inerenti le attivita' di ricerca. In relazione ai livelli di maggiore qualificazione, le attivita' di formazione devono riguardare, altresi', l'apprendimento delle conoscenze in materia di programmazione, gestione strategica, valutazione ed organizzazione operativa di progetti di ricerca applicata. 5. Sono finanziabili le seguenti spese, anche se sostenute all'estero: a) la preparazione e la gestione delle attivita' di formazione, ivi comprese le spese relative alle risorse umane e strumentali impiegate; b) il costo del personale in formazione e le spese di soggiorno e di spostamento attinenti l'attivita' di formazione; c) la completa copertura assicurativa del personale, ivi compresi i rischi di infortunio, che deve essere effettuata a carico del proponente. 6. Gli interventi a favore dei progetti di formazione autonomamente presentati dalle imprese sono concessi, nella forma del contributo nella spesa, per un ammontare pari all'80% del costo ammissibile. 7. Per le modalita' di selezione e gestione di progetti si applicano le stesse procedure indicate all'art. 4 del presente decreto. 8. I soggetti destinatari di finanziamenti per attivita' di formazione devono documentare i risultati finali delle stesse fornendo, per ciascun partecipante alle attivita' di formazione professionale, apposita scheda di valutazione, sottoscritta dal responsabile del progetto di formazione, sulle attivita' svolte e sul livello di qualificazione conseguito". "Art. 6. - 1. La domanda di finanziamento per lo sviluppo di progetti di ricerca nel campo della cooperazione internazionale, redatta secondo lo schema ufficiale definito dal MURST, deve essere presentata al MURST stesso - Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di ricerca, ai fini del riconoscimento di validita' nell'ambito di accordi governativi di cooperazione con Stati esteri. 2. Il Dipartimento sviluppa la preliminare attivita' istruttoria, al fine di valutare la rispondenza dei progetti alle finalita' delle predette iniziative. Dell'avvio dell'istruttoria il Dipartimento da' comunicazione al soggetto interessato, indicando l'ufficio competente e il funzionario responsabile. 3. Ottenuta la approvazione degli organismi internazionali competenti, il progetto viene sottoposto all'esame della Commissione tecnico consultiva, la quale opera in forma integrata con il Comitato tecnico scientifico , e segue la procedura indicata all'art. 4 del presente decreto. 4. Gli interventi sono concessi nella forma del contributo nella spesa, secondo le intensita' massime stabilite dalla Unione Europea relativamente alle diverse tipologie di attivita', di cui all'art. 4, comma 10, del presente decreto. 5. Ai fini della gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, il MURST segue lo stato di avanzamento delle attivita' contrattuali dei progetti" "Art. 11. - 1. I progetti di costo superiore ai 10 miliardi di lire sono finanziabili anche a valere sulla e sono comunque soggetti alla procedura descritta all'art. 4 del presente decreto. Il soggetto proponente richiede, in sede di presentazione del progetto, il finanziamento ai sensi della , indicando, quale ente finanziatore, uno degli istituti a tali fini convenzionati con il MURST. Lo stesso istituto assicurera' la stipula e la gestione del contratto. 2. Per i progetti ammessi al finanziamento a valere sulla , l'esito positivo dell'esame da parte del CTS e' comunicato all'Istituto finanziatore, che puo' sviluppare una ulteriore istruttoria economico-finanziaria secondo propri criteri, fissando le condizioni e le garanzie ritenute necessane per la concessione del finanziamento stesso. La formale dichiarazione di disponibilita' a finanziare il progetto deve pervenire al MURST entro 90 giorni dalla data di comunicazione all'istituto finanziatore, da parte del Ministero stesso, dell'esito positivo dell'esame. 3. I progetti sono finanziati secondo le modalita' di cui al comma 10 dell'art. 4 del presente titolo, salvo che il finanziamento nella forma del credito agevolato e' concesso nella forma del contributo in conto interessi pari al 50% delle spese giudicate ammissibili per le attivita' di sviluppo precompetitive e al 55% delle spese giudicate ammissibili per le attivita' di ricerca industriale. 4. Per i progetti le cui attivita' interessano al contempo la ricerca industriale e le attivita' di sviluppo precompetitive, il finanziamento non puo' eccedere il 35%, in ESL, del costo giudicato ammissibile delle attivita' stesse, e viene concesso nelle seguenti forme: 20% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa; 45% dei costi riconosciuti nella forma del contributo in conto interessi. 5. Per entrambe le tipologie di attivita' di cui all'art. 2 del presente titolo, si applicano le maggiorazioni di cui all'art. 4, comma 10, lettera E), del presente decreto. L'intervento aggiuntivo non puo' comunque eccedere il 25%, in ESL, del costo ammissibile del progetto. In tal caso, la percentuale del contributo in conto interessi e' ridotta al 25% per le attivita' di sviluppo precompetitive e al 30% per le attivita' di ricerca industriale. 6. I finanziamenti avranno una durata massima di dieci anni, comprensiva di un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore a quattro anni. Il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, risultante a carico dell'impresa, e' pari al 15% del tasso di riferimento applicato al finanziamento. 7. Il contratto si svolge secondo prestabiliti stati di avanzamento, alle positive verifiche dei quali - effettuate dall'istituto finanziatore e dall'esperto di cui al comma 6 dell'art. 4 del presente decreto - e' subordinata l'erogazione del finanziamento e del relativo contributo a valere sulla . L'istituto finanziatore comunica, entro 30 giorni, l'esito positivo di tali verifiche all'istituto gestore che provvede, nei successivi 30 giorni, all'erogazione della quota di contributo nella spesa". - La concerne: "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale". - Si riporta il testo del : "4. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica emana apposite direttive per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 tra gli interventi di cui all'art. 3 e per l'attivazione degli strumenti di cui all'art. 4.".

Art. 22.

Disposizione interpretativa
1. Il comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, si interpreta nel senso che i diplomi di assistente sociale validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono i diplomi universitari di assistente sociale.
Note all' : - Il (Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario) convertito, con modificazioni, dalla , e' il seguente: "10. I diplomi, conseguiti in base alla normativa precedente, dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alla , e , e i diplomi di assistente sociale sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al attivati dalle universita'. All' , alla lettera a), dopo la parola: "architettura sono inserite le seguenti: "ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie ". - Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2000, n. 2, prevede: "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei".

Art. 23.

Contributo per le iniziative del Comitato italiano per il 2002 Anno Internazionale delle Montagne e collaborazione dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna
1. Per concorrere al finanziamento delle attivita' e iniziative connesse alla celebrazione dell'Anno Internazionale delle Montagne, e' attribuito un contributo speciale di 2 milioni di euro, per l'anno 2002, in favore del "Comitato italiano per il 2002 - Anno Internazionale delle Montagne". Per lo svolgimento dei suoi compiti il Comitato puo' avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFARI ESTERI

Art. 24.

Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti
1. La lettera b) dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e' sostituita dalla seguente:
"b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non e' necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potesta' sul figlio;".
2. All'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del primo comma e' sostituito dal seguente: "Il passaporto ordinario e' valido per dieci anni";
b) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Il passaporto ordinario, qualora rilasciato per un periodo inferiore a dieci anni, puo' essere rinnovato, anche prima della scadenza, per periodi complessivamente non superiori a dieci anni dalla data del rilascio";
c) il quarto comma e' abrogato.
4. La disposizione di cui al primo periodo del primo comma dell'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, come sostituito dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, si applica ai passaporti ordinari rilasciati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 24: Comma 1: - Il testo dell' (Norme sui passaporti), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 3. Non possono ottenere il passaporto: a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potesta' o alla potesta' tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, della autorizzazione del giudice tutelare; b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non e' necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potesta' sul figlio; c) omissis; d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della liberta' personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorita' che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreche' la multa o l'ammenda non siano gia' state convertite in pena restrittiva della liberta' personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto; e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli ; f) omissis; g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1 gennaio dell'anno in cui compiono il 20o anno di eta', non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.". Comma 2: - Il testo dell'art. 17 della citata , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 17. - Il passaporto ordinario e' valido per dieci anni. Esso puo' essere dichiarato valido per un periodo piu' breve a norma delle disposizioni in vigore o su domanda dell'interessato. Nei casi di rimpatrio consolare il passaporto puo' essere rilasciato anche per il solo viaggio di rimpatrio. Il passaporto ordinario, qualora rilasciato per un periodo inferiore a dieci anni, puo' essere rinnovato, anche prima della scadenza, per periodi complessivamente non superiori a dieci anni dalla data del rilascio. (Comma abrogato).".

Art. 25.

Funzionamento dell'Ufficio dell'Autorita' nazionale per l'attuazione della legge sulla proibizione delle armi chimiche
1. Gli incarichi di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 18 novembre 1995, n. 496, e successive modificazioni, conferiti agli esperti nominati ai sensi della medesima disposizione, possono essere rinnovati anche dopo la scadenza del primo rinnovo, per la durata di due anni, prorogabile per un periodo ulteriore di due anni.((11a))
AGGIORNAMENTO (11a)

Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (Con l'art. 23-ter, comma 1) che "Gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 18 novembre 1995, n. 496, e rinnovati ai sensi dell'art. 25 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si intendono rinnovabili alle rispettive scadenze per ulteriori due anni".

Art. 26.

Costituzione e partecipazione italiana ad associazioni e fondazioni in Italia e all'estero
1. Il Ministero degli affari esteri puo', anche attraverso gli istituti di cultura all'estero, acquisito il parere della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, costituire o partecipare, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati agli interventi di promozione culturale all'estero, ad associazioni o fondazioni in Italia e all'estero, finanziate da soggetti privati o enti pubblici con propri apporti di capitale, per la realizzazione di grandi progetti di promozione e cooperazione culturale, nonche' di diffusione e promozione della lingua italiana e delle tradizioni e culture locali. L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni e fondazioni devono prevedere che, in caso di estinzione o scioglimento, il Ministero degli affari esteri partecipa alla divisione dell'attivo patrimoniale in relazione ai propri conferimenti. ((4))
2. Il Governo riferisce sulle iniziative assunte in conformita' alle disposizioni del presente articolo nella relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 22 dicembre 1990, n. 401.
AGGIORNAMENTO (4)

La L. 24 dicembre 2003, n. 360 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che e' autorizzata la spesa complessiva di euro 1.000.000 per l'anno 2004 per contribuire alla costituzione da parte del Ministero degli affari esteri, nell'ambito delle proprie competenze, di fondazioni che hanno per scopo la promozione dell'immagine dell'Italia nel Mondo, anche in deroga al comma 1, primo periodo, del presente articolo.
Capo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE

Art. 27.

Disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione
1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa, nonche' di modernizzazione e sviluppo del Paese, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, nell'attivita' di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle amministrazioni per lo sviluppo dei sistemi informativi, sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale, con finanziamenti aggiuntivi a carico e nei limiti del Fondo di cui al comma 2; puo' inoltre promuovere e finanziare progetti ((, anche di carattere internazionale,)) del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie con le medesime caratteristiche.
2. Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la societa' dell'informazione, individua i progetti di cui al comma 1, con l'indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione di ciascuno di essi. Per il finanziamento relativo e' istituito il "Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico", iscritto in una apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 2 e' autorizzata la spesa di 25.823.000 euro per l'anno 2002, 51.646.000 euro per l'anno 2003 e 77.469.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Le risorse di cui all'articolo 29, comma 7, lettera b), secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, destinate al finanziamento dei progetti innovativi nel settore informatico, confluiscono nel Fondo di cui al comma 2 e a tal fine vengono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate al Fondo medesimo.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
6. A decorrere dall'anno 2005, l'autorizzazione di spesa puo' essere rifinanziata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
7. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie assicura il raccordo con il Ministro per la funzione pubblica relativamente alle innovazioni che riguardano l'ordinamento organizzativo e funzionale delle pubbliche amministrazioni.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) diffusione dei servizi erogati in via telematica ai cittadini e alle imprese, anche con l'intervento dei privati, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei provvedimenti gia' adottati;
b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82
c) diffusione dell'uso delle firme elettroniche;
d) ricorso a procedure telematiche da parte della pubblica amministrazione per l'approvvigionamento di beni e servizi, potenziando i servizi forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso la CONSIP Spa (concessionaria servizi informativi pubblici);
e) estensione dell'uso della posta elettronica nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati;
f) generalizzazione del ricorso a procedure telematiche nella contabilita' e nella tesoreria;
g) alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;
h) impiego della telematica nelle attivita' di formazione dei dipendenti pubblici;
i) diritto di accesso e di reclamo esperibile in via telematica da parte dell'interessato nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
9. I regolamenti di cui al comma 8 sono adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
10. All'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede alla soppressione dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche' all'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica. L'Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico; subentra altresi' nelle funzioni gia' svolte dai predetti organismi, fatte salve quelle attribuite dalla legge al Ministro per l'innovazione e le tecnologie";
b) al comma 7, lettera b), dopo le parole: "pubblica amministrazione (AIPA)" sono inserite le seguenti: ", fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6".
Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA E DI PUBBLICA SICUREZZA

Art. 28.

Modifiche all'allegato D annesso al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, concernente la riforma strutturale delle Forze armate
1. Al numero 4 dell'allegato D annesso al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le funzioni in materia di attribuzione degli stipendi agli ufficiali, di cui all'articolo 3, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, come sostituito dalla legge 26 febbraio 1960, n. 165, nonche' quelle in materia di cessazione dal servizio, attribuzione e liquidazione del trattamento normale di quiescenza del personale militare e di collocamento a riposo per eta' e liquidazione del trattamento normale di quiescenza del personale civile di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 13 luglio 1976, gia' conferite ai comandanti di regione militare, sono attribuite all'Ispettore logistico dell'Esercito, che le esplica anche a mezzo delega".
Nota all' , recante "Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettrere a), d) e h), della ", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1998, si riporta testo del numero 4 dell'allegato D, come, modificato dalla presente legge: Allegato D PROVVEDIMENTI DI RIORGANIZZAZIONE D'INTERESSE DELL'ESERCITO - Il , recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi fissi per il regio esercito", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 1928; si riporta il testo dell'art. 3, come modificato dalla : " ( ). - L'attribuzione degli stipendi agli ufficiali generali e' fatta con decreto Ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti. All'attribuzione degli stipendi agli ufficiali degli altri gradi si provvede con decreti dei comandanti militari territoriali o del comandante generale dell'Arma dei carabinieri, soggetti a controllo preventivo da parte delle Ragionerie regionali dello Stato ai termini dell' , e' da registrarsi dagli uffici di controllo distaccati della Corte dei conti". - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976 reca "Determinazione degli uffici del Ministero della difesa competenti a disporre il collocamento a riposo del personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza"; si riporta il testo dell'art. 2: "Art. 2. - I comandi periferici dell'Esercito competenti a provvedere per la cessazione dal servizio per eta' e a liquidare il trattamento normale di quiescenza dei sottufficiali in servizio permanente, degli ufficiali e sottufficiali trattenuti ai sensi della , e dei militari di truppa in servizio continuativo in servizio presso i comandi medesimi, gli uffici dipendenti e gli altri comandi, istituti, scuole compresa l'Accademia, enti e reparti della forza Armata aventi sede nella rispettiva circoscrizione territoriale sono: 1) i comandi militari territoriali di regione e il comando militare della Sardegna per il personale non appartenente all'Arma dei carabinieri; 2) i comandi di legione territoriale per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri. Il comando legione territoriale dei carabinieri del Lazio e' competente a provvedere anche per il personale in servizio presso la scuola allievi carabinieri di Roma. I comandi predetti sono altresi' competenti a provvedere al collocamento a riposo per eta' ed a liquidare il trattamento normale di quiescenza degli impiegati civili (esclusi i magistrati militari) ed operai nonche' a liquidare il trattamento normale di quiescenza del personale militare contemplati all'art. 1, che prestano servizio nelle destinazioni indicate al precedente comma, esclusi i preposti ai comandi medesimi ed i comandanti di divisione e di brigate dell'Arma dei carabinieri. I comandi periferici della Marina e dell'Aeronautica competenti a provvedere al collocamento a riposo per eta' ed a liquidare il trattamento normale di quiescenza degli impiegati civili (esclusi i professori e gli assistenti di ruolo delle Accademie navale ed aeronaurica e dell'Istituto idrografico della Marina) e degli operai che prestano servizio presso i comandi medesimi e gli altri comandi, istituti, scuole comprese le Accademie, enti e reparti della forza armata aventi sede nella rispettiva circoscrizione territoriale sono i comandi in capo di dipartimento marittimo, i comandi militari marittimi autonomi ed i comandi di regione aerea.".

Art. 29.

Disposizioni in materia di acquisti all'estero di materiali per l'Amministrazione della difesa
1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"1-ter. Il divieto di cui al comma 1 non si applica per gli acquisti eseguiti all'estero dall'Amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da ditte straniere. Per tali acquisti possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia".
Note all'art. 29: - Si riporta il testo dell' (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica) convertito in legge, con modificazioni, con , come modificato dalla presente legge: "Art. 5 (Disposizioni varie di contenimento). - 1. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all' , ed agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione dei contratti gia' aggiudicati alla data di entrata in vigore del presente decreto e di quelli riguardanti attivita' oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, in contrasto con quelle di cui al presente comma. Per l'attuazione dei programmi URBAN cofinanziati dall'Unione europea l'anticipazione sui contratti suddetti non puo' superare la somma complessiva del 20 per cento del prezzo di aggiudicazione dell'appalto. 1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai finanziamenti che vengono erogati dal Ministero degli affari esteri, ai sensi degli e , per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attivita' nel settore della cooperazione allo sviluppo, in favore di universita' e di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell' , salvo quanto disposto dall' , e successive modificazioni. Ai soggetti sopra indicati potranno essere concessi anticipi nella misura del 50 per cento del valore complessivo del progetto nel primo anno, seguiti da anticipi del 40 per cento negli anni successivi. 1-ter. Il divieto di cui al comma 1 non si applica per gli acquisti eseguiti all'estero dall'Amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da ditte straniere. Per tali acquisti possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia.".

Art. 30.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))

Art. 31.

Differimento di termine
1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 331, per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e' differito fino al 31 luglio 2003.
Note all' , recante "Norme per l'istituzione del servizio militare professionale", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2000; si riporta il testo dell'art. 3, commi 1 e 4: "Art. 3 (Trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione del relativo schema, corredato dai pareri previsti dalla legge, un decreto legislativo per disciplinare la graduale sostituzione, entro sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dal medesimo decreto legislativo, dei militari, in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa. Il decreto legislativo sara' informato ai seguenti principi e criteri direttivi; (Omissis). 4. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive al medesimo decreto legislativo, nel rispetto delle modalita' e dei principi e criteri direttivi indicati nel medesimo comma 1.". - Il , recante "Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell' ", e' pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2001.

Art. 32.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))

Art. 33.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))

Art. 34.

Beneficio a favore dei congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale
1. Le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai genitori o ai fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attivita' operative ((ovvero)) a causa di atti delittuosi commessi da terzi.
2. Le spese sanitarie sostenute dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia per cure relative a ferite e lesioni riportate nello svolgimento di attivita' operative sono anticipate dall'Amministrazione di competenza, nei limiti delle risorse disponibili destinate a tali finalita', su richiesta del Comandante di Corpo o del funzionario responsabile.

Art. 35.

Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, dopo le parole: "Corpo nazionale dei vigili del fuoco," sono inserite le seguenti: "o del Cassiere del Ministero dell'interno, comunque".
Note all'art. 35: Comma 1: - Il testo dell' (Disciplina dei pignoramenti sulle contabilita' speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza), convertito, con modificazioni, dalla , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 1 (Pignoramenti sulle contabilita' speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza). - 1. I fondi di contabilita' speciale a disposizione delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza, nonche' le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli enti militari, degli uffici o reparti della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e dei comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o del Cassiere del Ministero dell'interno, comunque destinati a servizi e finalita' di protezione civile, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica, al rimborso delle spese anticipate dai comuni per l'organizzazione delle consultazioni elettorali, nonche' al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato, non sono soggetti ad esecuzione forzata, salvo che per i casi previsti dal capo V del titolo VI del libro I del , nonche' dal testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con .".

Art. 36.

Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53
1. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, le parole: "fatta salva la decorrenza a tutti gli effetti" sono sostituite dalle seguenti: "fatta salva la decorrenza economica".
Note all'art. 36: Comma 1: - Il testo dell' (Disposizioni integrative e correttive del , in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 12. - 1. Nella prima applicazione del presente decreto, per i posti disponibili dal 31 dicembre 2000 al 31 dicembre 2004, le aliquote di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti sono fissate, in deroga a quanto previsto dall' , come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a) del presente decreto, nel settanta per cento per il concorso di cui al medesimo art. 24-quater, comma 1, lettera a), e nel trenta per cento per quello di cui alla successiva lettera b). 2. I concorsi di cui al comma 1 sono indetti annualmente per tutti i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno. Per i concorsi da espletarsi per i posti disponibili al 31 dicembre 2000, l'Amministrazione e' autorizzata ad articolare i corsi di formazione secondo la ricettivita' degli istituti di istruzione, tenendo conto del numero degli ammessi ai corsi medesimi, fatta salva la decorrenza economica della nomina a vice sovrintendente dalla data di conclusione del primo corso di formazione relativo al concorso per titoli. 3. Ai fini dell'espletamento del concorso per titoli di cui all'art. 24-quater, lettera a), indicato nel comma 1, relativamente ai posti disponibili al 31 dicembre 2000, e' ammesso a partecipare al concorso medesimo il personale con la qualifica di assistente capo, secondo l'ordine di anzianita' nella qualifica alla stessa data, in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso, aumentato del trenta per cento. 4. Per quanto non previsto dai commi 1, 2 e 3, si applicano le disposizioni di cui agli e , come modificati dall'art. 2, comma 1, del presente decreto.".

Art. 37.

Disposizioni a favore dei congiunti del personale delle Forze di polizia e dell'Arma dei carabinieri
1. All'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, e successive modificazioni, ed all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, e successive modificazioni, dopo le parole: "a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388," sono inserite le seguenti: "ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico".
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).

Art. 38.


Disposizioni a favore dei congiunti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ((e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale))
1. Possono essere assunti, a domanda, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previo superamento del corso per vigile permanente in prova e nei profili professionali del settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici, fino alla posizione economica B1, il coniuge o un figlio o un fratello convivente del personale appartenente al Corpo nazionale, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nel corso di eventi verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 1999, nell'espletamento delle attivita' istituzionali, purche' siano in possesso dei requisiti previsti per l'accesso e nel limite delle vacanze organiche. Per l'accesso ai profili professionali del settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici, fino alla posizione economica B1, restano comunque ferme le ulteriori disposizioni vigenti in materia.
((1-bis. Le spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per cure relative a ferite e lesioni riportate nello svolgimento di servizi operativi e di supporto all'attivita' operativa sono anticipate dall'amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili destinate a tali finalita', su richiesta del dirigente della sede di servizio, previo nulla osta del servizio sanitario del Corpo medesimo))

Art. 39.

Convenzioni in materia di sicurezza
1. Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per il potenziamento dell'attivita' di prevenzione, il Dipartimento della pubblica sicurezza puo' stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati dirette a fornire, con la contribuzione degli stessi soggetti, servizi specialistici, finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica.
2. La contribuzione puo' consistere nella fornitura dei mezzi, attrezzature, locali, nella corresponsione dei costi aggiuntivi sostenuti dal Ministero dell'interno, nella corresponsione al personale impiegato di indennita' commisurate a quelle vigenti per servizi analoghi o determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale.
3. Per le convenzioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
4. L'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 232, non si applica alle convenzioni stipulate in attuazione del presente articolo.
4-bis. Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per la semplificazione delle procedure amministrative e per la riduzione degli oneri amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, il Ministero dell'interno puo' altresi', stipulare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, convenzioni con concessionari di pubblici servizi ((dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di infrastrutture logistiche e piattaforme tecnologiche integrate, che siano Identity Provider e che abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei servizi finanziari di pagamento,)) per la raccolta e l'inoltro agli uffici dell'Amministrazione dell'interno delle domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai medesimi uffici nonche' per lo svolgimento di altre operazioni preliminari all'adozione dei provvedimenti richiesti e per l'eventuale inoltro, ai privati interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati. Con decreto del Ministro dell'interno, si determina l'importo dell'onere a carico dell'interessato al rilascio dei provvedimenti richiesti.
4-ter. Per le finalita' di cui al comma 4-bis, gli incaricati del pubblico servizio, addetti alle procedure definite dalle convenzioni, ((procedono)) all'identificazione degli interessati, ((anche attraverso riconoscimento biometrico e firma grafometrica,)) con l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione delle domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni.

Art. 40.

Revisione delle sanzioni disciplinari per il personale della Polizia di Stato e regolamentazione dei relativi procedimenti
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per aggiornare le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, recante sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e la regolamentazione dei relativi procedimenti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) esclusione del richiamo orale dal novero delle sanzioni;
b) esclusione della sanzione della deplorazione, ripartendo le fattispecie fra le sanzioni della pena pecuniaria, aumentata in misura non superiore al doppio, e della sospensione dal servizio;
c) conseguente rideterminazione delle fattispecie per le quali una sanzione disciplinare puo' essere inflitta, anche in relazione alla mutata articolazione del trattamento economico e tenuto conto delle specifiche esigenze disciplinari;
d) adeguamento delle disposizioni concernenti la sospensione cautelare dal servizio e la destituzione con riguardo alle vigenti disposizioni processuali penali ed a quelle della legge 27 marzo 2001, n. 97;
e) rideterminazione degli organi competenti ad irrogare la sanzione, a decidere in sede di riesame ed a svolgere gli accertamenti necessari in relazione alla mutata disciplina delle articolazioni dirigenziali della Polizia di Stato e delle rispettive competenze, nonche' di quelle del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;
f) aggiornamento delle disposizioni concernenti il procedimento disciplinare, con criteri di semplificazione e accelerazione delle procedure, prevedendo, per le sanzioni piu' gravi della pena pecuniaria, un procedimento in contraddittorio davanti ad un organo collegiale, con distinzione dei ruoli fra l'organo che sostiene la contestazione e la difesa, nonche' la rideterminazione, con le medesime finalita' di semplificazione e accelerazione dei procedimenti, della composizione degli organi collegiali, anche relativamente alla partecipazione sindacale;
g) previsione dei casi, delle modalita' e degli effetti della riapertura del procedimento disciplinare, nonche' della riabilitazione;
h) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie anche per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 possono anche prevedere l'abrogazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 737 del 1981, previa riproduzione delle disposizioni ivi contenute coerenti con i principi ed i criteri di cui al medesimo comma 1.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
4. Disposizioni correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi, nonche' delle procedure stabiliti dal presente articolo, possono essere adottate, con uno o piu' decreti legislativi, entro il 31 dicembre 2003.
Nota all' : reca: "Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche".
Capo VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI

Art. 41.

Tecnologie delle comunicazioni
1. Nell'ambito dell'attivita' del Ministero delle comunicazioni nel campo dello sviluppo delle tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione, nonche' della sicurezza delle reti e della tutela delle comunicazioni, l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, organo tecnico-scientifico del Ministero delle comunicazioni, continua a svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle comunicazioni, di predisposizione della normativa tecnica, di certificazione e di omologazione di apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del Ministero e di altre organizzazioni pubbliche e private sulla base dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Presso l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione opera la Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni ai sensi del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, e successive modificazioni.
2. Per un efficace ed efficiente svolgimento dei compiti di cui al comma 1, all'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e' attribuita autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile nei limiti stabiliti dalla legge. I finanziamenti che l'Istituto riceve per effettuare attivita' di ricerca sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni - centro di responsabilita' amministrativa "Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione" e destinati all'espletamento delle attivita' di ricerca. L'Istituto e' sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e al potere di indirizzo e vigilanza del Ministero delle comunicazioni.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni acquista la denominazione di Consiglio superiore delle comunicazioni ed assume tra le proprie attribuzioni quelle riconosciute in base all'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, al Forum permanente per le comunicazioni, che e' conseguentemente soppresso e nella cui dotazione finanziaria il Consiglio succede.
Trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i componenti del Consiglio cessano dalla carica. Il Consiglio superiore delle comunicazioni e' organo consultivo del Ministero delle comunicazioni con compiti di proposta nei settori di competenza del Ministero. Con regolamento da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordinamento del Consiglio.
4. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i propri organi periferici, esercita la vigilanza sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana anche a supporto degli organi indicati dall'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ferme restando le competenze del Ministero della salute.
5. La Fondazione Ugo Bordoni e' riconosciuta istituzione di alta cultura e ricerca con lo scopo di promuovere l'innovazione, lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, ed e' sottoposta alla vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy. La Fondazione e' un ente finalizzato alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi e coadiuva operativamente il Ministero delle imprese e del made in Italy e altre amministrazioni pubbliche nella soluzione organica ed interdisciplinare di problematiche di carattere scientifico, tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attivita' del Ministero e delle amministrazioni pubbliche. Per il perseguimento della propria missione la Fondazione pianifica, programma, esegue e valuta, anche utilizzando e valorizzando i laboratori del Ministero, attivita' di studio e ricerca nel campo delle reti e sistemi di telecomunicazioni di nuova generazione, delle tecnologie emergenti, dell'economia dei dati e del business e management. La Fondazione collabora attivamente con altri enti pubblici nazionali di ricerca, con i centri di competenza ad alta specializzazione e con la rete territoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, al fine di razionalizzare le attivita' legate ai processi di trasformazione digitale, canalizzare le risorse sulla base della domanda e massimizzare le ricadute sul tessuto imprenditoriale. La Fondazione, nella sua missione di promozione dello sviluppo ((tecnologico del Paese, puo')) instaurare rapporti con le Universita', con enti pubblici e privati, con le imprese, sia a livello nazionale che internazionale. La Fondazione partecipa attivamente a progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea, organizza corsi e seminari sulle tecnologie di frontiera, pubblica su riviste scientifiche di settore i propri risultati e partecipa a convegni e conferenze sia nazionali che internazionali. La Fondazione, su richiesta dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorita' amministrative indipendenti, svolge attivita' di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio. Le modalita' di collaborazione con il Ministero, con le altre amministrazioni pubbliche e con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorita' amministrative indipendenti sono stabilite, nei limiti delle disponibilita' delle amministrazioni, attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione Ugo Bordoni e' tenuta ad attenersi nell'assolvere agli incarichi ad essa affidati.
Al finanziamento della Fondazione lo Stato contribuisce mediante un contributo annuo per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 di 5.165.000 euro per spese di investimento relative alle attivita' di ricerca. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. Prosegue senza soluzione di continuita', rimanendo confermato, il regime convenzionale tra il Ministero delle comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni, di cui all'atto stipulato in data 7 marzo 2001, recante la disciplina delle reciproche prestazioni relative alle attivita' di collaborazione e la regolazione dei conseguenti rapporti. Nell'interesse generale alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica, la Fondazione Ugo Bordoni realizza altresi' la rete di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a livello nazionale, a valere sui fondi di cui all'articolo 112 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo le modalita' stabilite da apposita convenzione. (8)
6. Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attivita' indicate al comma 5 e con la finalita' ((prevalente e specifica)) di ricerca e assistenza tecnica di alto profilo in favore del Ministero delle imprese e del made in Italy, di altre amministrazioni pubbliche, nonche' delle autorita' amministrative indipendenti. Lo statuto, da approvare con ((decreto del Ministro)) delle imprese e del made in Italy, disciplina i compiti e la struttura organizzativa della Fondazione, ne individua le categorie di partecipanti, gli organi di amministrazione e scientifici, le modalita' della loro elezione e i relativi poteri, la loro durata, gli ambiti di attivita' e i controlli di gestione e di risultato. La Fondazione sostiene, d'intesa con le universita', l'attivazione di almeno 1 borsa di dottorato all'anno per ciascuna delle attivita' di cui al comma 5. I dipendenti della Fondazione risultanti in esubero in base alla nuova organizzazione, e comunque fino ad un massimo di 80 unita', possono chiedere di essere immessi, anche in soprannumero, nel ruolo dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e del Ministero delle comunicazioni, al quale accedono con procedure concorsuali, secondo criteri e modalita' da definire con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Al loro inquadramento si provvede nei posti e con le qualifiche professionali analoghe a quelle rivestite. Al personale immesso compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla qualifica in cui ciascun dipendente e' inquadrato, senza tenere conto dell'anzianita' giuridica ed economica maturata con il precedente rapporto. Per le finalita' di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa annua massima di 4.648.000 euro a decorrere dall'anno 2002, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. I dipendenti che hanno presentato domanda di inquadramento possono essere mantenuti in servizio presso la Fondazione fino al completamento delle procedure concorsuali.
7. Al fine di incentivare lo sviluppo della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri, in aggiunta a quanto gia' previsto dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il Ministero delle comunicazioni promuove attivita' di sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri e di servizi interattivi, con particolare riguardo alle applicazioni di carattere innovativo nell'area dei servizi pubblici e dell'interazione tra i cittadini e le amministrazioni dello Stato, avvalendosi della riserva di frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, lettera d), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali attivita' sono realizzate, sotto la vigilanza del Ministero delle comunicazioni e dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, con la supervisione tecnica della Fondazione Ugo Bordoni attraverso convenzioni da stipulare tra la medesima Fondazione e soggetti abilitati alla sperimentazione ai sensi del citato decreto-legge n. 5 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 2001, e della deliberazione n. 435/01/CONS dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, sulla base di progetti da questi presentati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento previsto dall'articolo 29 della citata deliberazione n. 435/01/CONS, per le predette attivita' di sperimentazione sono utilizzate, su base non interferenziale, le frequenze libere o disponibili.
8. All'articolo 2-bis, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, dopo le parole: "sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni" sono aggiunte le seguenti: "che esercita la vigilanza e il controllo sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle rilasciate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni".
9. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino debitrici per canoni di concessione per l'esercizio di attivita' di radiodiffusione dovuti fino al 31 dicembre 1999 possono definire la propria posizione debitoria, senza applicazione di interessi, mediante pagamento di quanto dovuto, da effettuarsi entro novanta giorni dalla comunicazione alle interessate da parte del Ministero delle comunicazioni, in un'unica soluzione se l'importo e' inferiore ad euro 5.000, ovvero in un numero massimo di cinque rate mensili di ammontare non inferiore ad euro 2.000, con scadenza a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione, se l'importo e' pari o superiore ad euro 5.000.
AGGIORNAMENTO (8)


Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che il contributo dello Stato alla fondazione Ugo Bordoni previsto dal comma 5 del presente articolo, e' rinnovato, per il triennio 2005-2007 per l'importo di 5.165.000 euro annui. La fondazione invia, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari nella quale da' conto delle attivita' svolte nell'anno precedente.
Capo IX
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE

Art. 42.

Delega per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni
1. Il Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le modalita' e le condizioni attraverso le quali il Ministro della salute, d'intesa con la regione interessata, possa trasformare gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, ferma restando la natura pubblica degli istituti medesimi;
b) prevedere che i nuovi enti adeguino la propria organizzazione al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo, da un lato, e gestione e attuazione dall'altro, garantendo, nell'organo di indirizzo, composto dal consiglio di amministrazione e dal presidente eletto dal consiglio di amministrazione, la presenza maggioritaria di membri designati dalle istituzioni pubbliche, Ministero della salute, regioni e comuni, con rappresentanza paritetica del Ministero della salute e della regione interessata, e assicurando che la scelta di tutti i componenti del consiglio sia effettuata sulla base di idonei requisiti di professionalita' e onorabilita', periodicamente verificati; dell'organo di gestione fanno parte il direttore generale-amministratore delegato, nominato dal consiglio di amministrazione, e il direttore scientifico responsabile della ricerca, nominato dal Ministero della salute, sentita la regione interessata; ((10))
c) trasferire ai nuovi enti, in assenza di oneri, il patrimonio, i rapporti attivi e passivi e il personale degli istituti trasformati. Il personale gia' in servizio all'atto della trasformazione puo' optare per un contratto di lavoro di diritto privato, fermi restando, in ogni caso, i diritti acquisiti;
d) individuare, nel rispetto della programmazione regionale, misure idonee di collegamento e sinergia con le altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, e con le universita', al fine di elaborare e attuare programmi comuni di ricerca, assistenza e formazione;
e) prevedere strumenti che valorizzino e tutelino la proprieta' dei risultati scientifici, ivi comprese la costituzione e la partecipazione ad organismi ed enti privati, anche aventi scopo di lucro, operanti nel settore della ricerca biomedica e dell'industria, con modalita' atte a salvaguardare la natura no-profit delle fondazioni;
f) prevedere che il Ministro della salute assegni a ciascuna fondazione, o a fondazioni aggregate a rete, diversi e specifici progetti finalizzati di ricerca, anche fra quelli proposti dalla comunita' scientifica, sulla base dei quali aggregare scienziati e ricercatori considerando la necessita' di garantire la qualita' della ricerca e valorizzando le specificita' scientifiche gia' esistenti o nelle singole fondazioni ovvero nelle singole realta' locali;
g) disciplinare le modalita' attraverso le quali applicare i principi di cui al presente articolo agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato, salvaguardandone l'autonomia giuridico-amministrativa;
h) disciplinare i rapporti di collaborazione con ricercatori e scienziati su progetti specifici, anche di altri enti e strutture, caratterizzati da flessibilita' e temporaneita' e prevedere modalita' di incentivazione, anche attraverso la collaborazione con gli enti di cui alla lettera e);
i) disciplinare le modalita' attraverso le quali le fondazioni, nel rispetto degli scopi, dei programmi e degli indirizzi deliberati dal consiglio di amministrazione, possono concedere ad altri soggetti, pubblici e privati, compiti di gestione, anche di assistenza sanitaria, in funzione della migliore qualita' e maggiore efficienza del servizio reso;
l) prevedere che le erogazioni liberali da parte di soggetti privati verso i nuovi enti di diritto privato avvengano in regime di esenzione fiscale;
m) regolamentare i criteri generali per il riconoscimento delle nuove fondazioni e le ipotesi e i procedimenti per la revisione e la eventuale revoca dei riconoscimenti gia' concessi, sulla base di una programmazione nazionale riferita ad ambiti disciplinari specifici secondo criteri di qualita' ed eccellenza;
n) prevedere, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio in favore di altri enti pubblici disciplinati dal presente articolo aventi analoghe finalita';
o) istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con contestuale soppressione di organi collegiali aventi analoghe funzioni tecnico-consultive nel settore della ricerca sanitaria, presso il Ministero della salute un organismo indipendente, con il compito di sovrintendere alla ricerca biomedica pubblica e privata, composto da esperti altamente qualificati in ambiti disciplinari diversi, espressione della comunita' scientifica nazionale e internazionale e delle istituzioni pubbliche centrali e regionali, con compiti di consulenza e di supporto tecnico;
p) prevedere che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, non trasformati ai sensi della lettera a), adeguino la propria organizzazione e il proprio funzionamento ai principi, in quanto applicabili, di cui alle lettere d), e), h) e n), nonche' al principio di separazione fra funzioni di cui alla lettera b), garantendo che l'organo di indirizzo sia composto da soggetti designati per la meta' dal Ministro della salute e per l'altra meta' dal presidente della regione, scelti sulla base di requisiti di professionalita' e di onorabilita', periodicamente verificati, e dal presidente dell'istituto, nominato dal Ministro della salute, e che le funzioni di gestione siano attribuite a un direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione, assicurando comunque l'autonomia del direttore scientifico, nominato dal Ministro della salute, sentito il presidente della regione interessata. ((10))
2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro quaranta giorni dalla richiesta. Il Governo acquisisce altresi' il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dello schema di decreto. Decorsi inutilmente i termini predetti, il decreto legislativo e' emanato anche in mancanza dei pareri.
3. L'attuazione della delega di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
AGGIORNAMENTO (10)

La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno-7 luglio 2005, n. 270 (in G.U. 1a s.s. 13/7/2005, n. 28) ha disposto l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo lettera b) "limitatamente alle parole Ministero della salute, regioni e comuni, con rappresentanza paritetica del Ministero della salute e della regione interessata" e lettera p) "limitatamente alle parole designati per la meta' dal Ministro della salute e per l'altra meta' dal Presidente della Regione" nonche' con riferimento al presidente dell'istituto, alle parole "nominato dal Ministro della salute".

Art. 43.

Organizzazione a rete di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline
1. Al fine di favorire la ricerca nazionale e internazionale e poter acquisire risorse anche a livello comunitario, il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua, con proprio decreto, l'organizzazione a rete degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline.

Art. 44.

Modifica all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2001, n. 12
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 12, la lettera d) e' abrogata. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia le previsioni di cui agli articoli 46, 47 e 48 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2001.
Nota all'art. 44: - Si riporta di seguito il testo degli , e (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, percezione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza): "Art. 46 (Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili). - 1. La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, II, IV e V previste dall'art. 14, di cui devono essere provviste le navi mercantili a norma della , e' fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle tabelle allegate alla legge medesima, dal medico di bordo o, qualora questi manchi, da un medico fiduciario dell'armatore. Essa deve precisare il nome o il numero del natante, nonche' il luogo ove ha sede l'ufficio di iscrizione della nave per la quale viene rilasciata; inoltre deve essere vistata dal medico di porto del luogo ove trovasi il natante. 2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devo essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene per il proprio discarico e trasmette l'altra al medico di porto, annotandovi la dicitura: "spedita il giorno..... . 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o piu' delle disposizioni del presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione. 4. Il medico di bordo o, quando questi manchi, il capitano della nave e' consegnatario delle preparazioni e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico. 5. Il registro di cui al comma 4 e' vidimato e firmato in ciascuna pagina dal medico di porto del luogo ove e' iscritta la nave. 6. Esso deve essere conservato a bordo della nave per la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione.". "Art. 47 (Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro). - 1. La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste dall'art. 14, di cui devono essere provviste le aziende industriali, commerciali ed agricole, a norma del , e' fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle disposizioni previste dal decreto medesimo, dal medico fiduciario dell'azienda. Essa deve precisare il nome dell'azienda ed il luogo ove e' ubicato il cantiere per il quale e' rilasciata, nonche' il numero dei lavoratori addetti; inoltre deve essere vistata dall'autorita' sanitaria locale nella cui circoscrizione il cantiere e' ubicato. 2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, che ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra alla competente unita' sanitaria locale apponendovi la dicitura: "spedita il giorno.... . 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o piu' delle disposizioni del presente articolo e' punito cona la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione. 4. Il titolare dell'azienda o il medico del cantiere o, in mancanza, l'infermiere addetto o il capo cantiere e' consegnatario delle preparazioni e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico. 5. Il registro di cui al comma 4 e' vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorita' sanitaria locale nella cui circoscrizione l'azienda ha sede. Esso deve essere conservato per la durata di due anni dal giorno dell'ultima registrazione.". "Art. 48 (Approvvigionamento per le necessita' di pronto soccorso). - 1. Fuori delle ipotesi di detenzione obbligatoria di preparazioni, previste negli articoli 46 e 47, il Ministero della sanita' puo' rilasciare autorizzazione, indicando la persona responsabile della custodia e dell'utilizzazione, alla detenzione di dette preparazioni, per finalita' di pronto soccorso a favore di equipaggi e passeggeri di mezzi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei o di comunita' anche non di lavoro, di carattere temporaneo. 2. L'autorizzazione deve indicare i limiti quantitativi, in misura corrispondente alle esigenze mediamente calcolabili, nonche' le disposizioni che gli interessati sono tenuti ad osservare.".

Art. 45.

Partecipazione finanziaria dei privati in materia sanitaria
1. Per la realizzazione della comunicazione istituzionale in materia sanitaria il Ministero della salute puo' avvalersi anche della partecipazione finanziaria di qualificate aziende private operanti nei settori commerciali ed economici nonche' nel settore della comunicazione e dell'informazione, assicurando alle medesime gli effetti derivanti, in termini di ritorno di immagine, dal loro coinvolgimento nelle peculiari tematiche di utilita' sociale dirette alla promozione della salute.
2. Per la realizzazione della comunicazione istituzionale in materia sanitaria, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 7 giugno 2000, n. 150.
3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i criteri, le forme, le condizioni e le modalita' della partecipazione di cui al comma 1, assicurando prioritariamente l'inesistenza di situazioni di conflitto di interessi, diretto o indiretto, tra i soggetti privati finanziatori e le finalita' e il contenuto della comunicazione istituzionale di cui al medesimo comma 1.
Note all' concerne la "Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni". - Si riporta di seguito il testo dell' : "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".

Art. 46.

Semplificazione in materia di sedi farmaceutiche
1. I farmacisti che gestiscono in via provvisoria una sede farmaceutica rurale o urbana, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonche' i farmacisti a cui e' stata attribuita la gestione provvisoria, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48, anche se hanno superato il limite di eta' di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarita' della farmacia, purche' alla data di entrata in vigore della presente legge risultino assegnatari della gestione provvisoria da almeno due anni e non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica.
2. E' escluso dal beneficio di cui al comma 1 il farmacista che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia gia' trasferito la titolarita' di altra farmacia da meno di dieci anni ai sensi del quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nonche' il farmacista che abbia gia' ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie.
3. Le domande devono pervenire, a pena di decadenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'accertamento dei requisiti e delle condizioni previste dai commi 1, 2 e 3 e' effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande. ((12))
AGGIORNAMENTO (12)

la Corte costituzionale, con sentenza 6-10 marzo 2006, n. 87 (in G.U. 1a s.s. 15/3/2006, n. 11) ha disposto l'illegittimita' costituzionale del presente art. 46.

Art. 47.

Istituto superiore di sanita'
1. All'Istituto superiore di sanita' e' estesa dal 1 gennaio 2003 la disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 93, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sostituendosi il Ministro della salute al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nella effettuazione del concerto.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 1.136.205 euro annui, si provvede, a decorrere dal 2003, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 47: - Si riporta di seguito il testo dell' , recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica": "93. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti eventualmente gli altri Ministri competenti, possono essere concessi in uso perpetuo e gratuito alle universita', con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico delle stesse, gli immobili dello Stato liberi.".

Art. 48.

Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia
1. Per l'attivazione di un centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia, con connessa scuola di specializzazione, rispettivamente destinati, in via prioritaria, a pazienti e medici di altri Paesi del bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente, e' autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2002 e di 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
2. La sede del centro e della scuola di cui al comma 1 e' individuata dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esperienze di eccellenza maturate sul territorio nazionale nella cura e nell'insegnamento riguardanti la talassemia.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 4.000.000 di euro per l'anno 2002 e in 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3.499.666 euro per l'anno 2002, a 3.787.248 euro per l'anno 2003 e a 7.472.168 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e quanto a 500.334 euro per l'anno 2002, a 6.212.752 euro per l'anno 2003 e a 2.527.832 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 49.

Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina
1. Il termine per l'esercizio della delega previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 28 marzo 2001, n. 145, e' differito al 31 luglio 2003.
Nota all'art. 49: - Si riporta di seguito il testo dell' : "1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione e del Protocollo di cui all'art. 1.".

Art. 50.

Modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
1. All'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall'articolo 3 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, le parole: "acque minerali e termali," sono soppresse.
Nota all'art. 50: - Si riporta di seguito il testo dell' e , come sostituito dall' , convertito, con modificazioni, dalla , come ulteriormente modificato dalle presente legge: "Art. 27 (Istituzione del Ministero delle attivita' produttive). - 1. E' istituito il Ministero delle attivita' produttive. 2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di industria, artigianato, energia, commercio, fiere e mercati, prodotti agroindustriali, salvo quanto stabilito dall'art. 33, comma 3, lettera b), turismo e industria alberghiera, miniere, cave e torbiere, politiche per i consumatori, con eccezione dei prodotti agricoli e agroalimentari, commercio con l'estero e internazionalizzazione del sistema produttivo.".

Art. 51.

Tutela della salute dei non fumatori
1. E' vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:
a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
1-bis. Il divieto di cui al comma 1 e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione ((, nonche' alle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri e IRCCS pediatrici e alle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS)). ((20))
((1-ter Il divieto di cui al comma 1 e' esteso al conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza.))
((20))
2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di recepimento di un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso provvedimento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonche' i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o piu' locali di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.
4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Tale regolamento deve prevedere che in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali adibiti ai fumatori.
5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
6. Al fine di consentire una adeguata attivita' di informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di categoria piu' rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2.(6)
7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono ridefinite le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonche' l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.(7)
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584.
10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.
10-bis. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio, per i profili di competenza, sugli effetti dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2013, N. 104, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 NOVEMBRE 2013, N. 128.
10-ter. La pubblicita' di marchi di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina e' consentita a condizione che riporti, in modo chiaramente visibile:
a) la dicitura: 'presenza di nicotina';
b) l'avvertimento sul rischio di dipendenza da nicotina.
10-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e le agenzie pubblicitarie, unitamente ai rappresentanti della produzione, adottano un codice di autoregolamentazione sulle modalita' e sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina.
10-quinquies. E' vietata la pubblicita' di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina che:
a) sia trasmessa all'interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi;
b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della salute;
c) rappresenti minori di anni diciotto intenti all'utilizzo di sigarette elettroniche.
10-sexies. E' vietata la pubblicita' diretta o indiretta delle ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori.
10-septies. E' vietata la pubblicita' radiotelevisiva di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nella fascia oraria dalle 16 alle 19.
10-octies. E' vietata in qualsiasi forma la pubblicita' di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina:
a) sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori;
b) nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati prevalentemente alla visione da parte dei minori.
10-novies. La violazione delle disposizioni di cui ai commi da 10-ter a 10-octies e' punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000.
La sanzione e' raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione.
10-decies. La sanzione di cui al comma 10-novies si applica altresi' alle industrie produttrici e ai responsabili delle emittenti radiotelevisive e degli organi di stampa nonche' ai proprietari delle sale cinematografiche.

AGGIORNAMENTO (6)


Il D.L. 9 novembre 2004, n. 266, convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2004, n. 306, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che il termine previsto dal comma 6 del presente articolo e' prorogato fino al 10 gennaio 2005.

AGGIORNAMENTO (7)


La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 189) che le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, previste dal comma 7 del presente articolo sono aumentate del 10 per cento.

AGGIORNAMENTO (20)


Il D.Lgs. 12 gennaio 2016, n. 6, ha disposto (con l'art. 24, comma 5) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del suindicato D.Lgs.

Art. 52.

Modalita' dell'accertamento medico-legale effettuato dal Ministero della salute
1. Al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanita', da intendersi ora riferito al Ministero della salute, dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - (Modalita' dell'accertamento medico-legale effettuato dal Ministero della salute) - 1. Per la formulazione dei pareri medico-legali di propria competenza, il Ministero della salute ha facolta' di istituire, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, collegi medici con la partecipazione di esperti universitari od ospedalieri specialisti nelle varie discipline mediche, nei seguenti casi:
a) quando sia richiesto un parere medico-legale dagli organi giudiziari o dalle Amministrazioni pubbliche, e sia necessario sottoporre l'interessato ad esame diretto;
b) quando dagli atti rimessi al Ministero risulti una disparita' di giudizio tra gli organi competenti;
c) quando negli atti si notino discordanze tra i risultati degli accertamenti medico-fiscali ed i giudizi diagnostico e medico-legale espressi;
d) quando il giudizio diagnostico sia stato espresso in modo da non permettere una sicura applicazione delle tabelle A e B annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.
2. I collegi medici di cui al comma 1 sono composti dal dirigente dell'Ufficio medico-legale della Direzione generale delle professioni sanitarie e medico-legali, quale presidente, da un medico del predetto Ufficio, quale relatore, e da uno o piu' esperti scelti tra medici universitari od ospedalieri.
3. A ciascun esperto, per ogni giornata di seduta, e' corrisposto un compenso commisurato alle tariffe minime degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche stabilite dall'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri e vigenti al momento della prestazione.
4. Per i compensi delle prestazioni degli esperti di cui al comma 3 e' autorizzata la spesa annua massima di 3.693 euro a decorrere dall'anno 2002.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 3.693 euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Nota all' concerne "Riordino delle pensioni di guerra". La tabella A), ad essa allegata, individua, ripartendole in 8 categorie, le diverse lesioni ed infermita' che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile. La tabella B), ad essa allegata, individua le diverse lesioni ed infermita' che danno diritto ad indennita' per una volta soltanto.

Art. 53.

Contributi straordinari a favore della provincia autonoma di Trento per lo svolgimento di un servizio di assistenza domiciliare integrata
1. Alla provincia autonoma di Trento e' assegnato un contributo straordinario di 2.000.000 di euro per l'anno 2002 e di 4.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 per lo svolgimento, in via sperimentale, di un servizio di assistenza domiciliare integrata.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2.000.000 di euro per l'anno 2002 e 4.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo X
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA PATERNITA' E DELLA MATERNITA'

Art. 54.

Differimento del termine per l'emanazione di disposizioni correttive del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
1. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole: "Entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "Entro due anni".
Nota all' : - L' (Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 15 (Testo unico). - 1. Al fine di conferire organicita' e sistematicita' alle norme in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e' delegato ad emanare un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme; b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni; c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo; d) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore; e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico; f) esplicita abrogazione delle norme secondarie incompatibili con le disposizioni legislative raccolte nel testo unico. 2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 e' deliberato dal Consiglio dei Ministri ed e' trasmesso, con apposita relazione cui e' allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti commissioni parlamentari permanenti, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione. 3. Entro due anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le modalita' di cui al comma 2, disposizioni correttive del testo unico.".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 gennaio 2003
CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli