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Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero.

Art. 1.

(Denominazioni)
1. Nella presente legge per il Ministro, Ministero, Direzione generale e Istituti si intendono rispettivamente il Ministro ed il Ministero degli affari esteri, la Direzione generale per le relazioni culturali del Ministero degli affari esteri e gli Istituti italiani di cultura all'estero.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.