Norma transitoria in materia di gestione delle farmacie urbane.
Art. 1.
1. Le norme di cui agli articoli 1, primo e terzo comma, e 3 della legge 22 dicembre 1984, n. 892, si applicano per una sola volta anche ai farmacisti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano gestito per un periodo ininterrotto di almeno tre anni farmacie urbane e che dimostrino di possedere un'anzianita' professionale di almeno cinque anni.
2. Successivamente all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, ove si verificassero gestioni provvisorie di farmacie urbane o rurali, le stesse devono essere attribuite a coloro che sono risultati idonei all'ultimo concorso per l'assegnazione di farmacie vacanti o di nuova istituzione, secondo l'ordine della graduatoria.
N O T E
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' statto redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell' (Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie rurali e modificazioni delle ) e' il seguente:
"Art. 1. - I farmacisti che gestiscono da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge una farmacia rurale in via provvisoria, ai sensi dell' , approvato con , e successive modificazioni e integrazioni, hanno diritto, per una sola volta, a conseguire la titolarita' della farmacia, purche' la stessa al momento della presentazione della domanda di cui al successivo articolo 3 non sia stata assegnata con l'effettivo rilascio della prescritta autorizzazione o non sia in via di assegnazione essendo stato espletato il concorso.
Il periodo di tre anni di gestione di cui al primo comma viene calcolato in via continuativa, ovvero per sommatoria di servizi prestati, in qualita' di titolare, direttore o collaboratore di farmacia, nell'arco degli ultimi sei anni con interruzioni non superiori ad un semestre, purche' al momento dell'entrata in vigore della presente legge il beneficiario gestisca la farmacia rurale da almeno un anno.
E' escluso dal beneficio il farmacista che abbia gia' trasferito la titolarita' di altra farmacia, ai sensi dell' ".
- Il testo dell'art. 3 della citata e' il seguente:
"Art. 3. - Le domande, debitamente documentate, devono pervenire, a pena di decadenza, all'autorita' sanitaria competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'accertamento dei requisiti previsti dagli articoli precedenti e' effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande".
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