Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993.
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare (( la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, )) con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993.