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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federale di Germania, con allegato, fatto a Roma il 23 settembre 1999.

Art. 9

Articolo 9

(1) Un giusto equilibrio deve essere osservato tanto per quanto riguarda la partecipazione del personale creativo, artistico e tecnico che per quanto concerne i mezzi finanziari e tecnici dei due Paesi (teatri di posa, laboratori e postproduzione).
(2) La Commissione mista prevista dall'articolo 17 del presente Accordo esaminera' il rispetto di questo equilibrio e, in caso contrario, adottera' le misure ritenute necessarie per ristabilirlo.