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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federale di Germania, con allegato, fatto a Roma il 23 settembre 1999.

Art. 13

Articolo 13

(1) I film realizzati in coproduzione devono essere presentati con la dizione "Coproduzione italo - tedesca" o "Coproduzione tedesco - italiana".
(2) Tale dizione dovra' figurare nei titoli di testa o di coda, in tutta la pubblicita' e propaganda commerciale, nel materiale promozionale e in qualsiasi luogo in cui viene presentata detta coproduzione.