Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federale di Germania, con allegato, fatto a Roma il 23 settembre 1999.
Art. 8
Articolo 8
Nel caso di coproduzioni multilaterali, la partecipazione piu' bassa non potra' essere inferiore al 10% (dieci per cento), e la piu' elevata non potra' eccedere il 70% (settanta per cento) del costo totale.
Nel caso di coproduzioni multilaterali, la partecipazione piu' bassa non potra' essere inferiore al 10% (dieci per cento), e la piu' elevata non potra' eccedere il 70% (settanta per cento) del costo totale.