Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federale di Germania, con allegato, fatto a Roma il 23 settembre 1999.
Art. 16
Articolo 16
(1) L'importazione, la distribuzione e la proiezione dei film italiani in Germania e di quelli tedeschi in Italia non saranno subordinate a nessuna restrizione.
(2) Le Parti contraenti riaffermano la loro volonta' di favorire e sviluppare con tutti i mezzi la diffusione in ciascun Paese dei film dell'altro Paese.
(1) L'importazione, la distribuzione e la proiezione dei film italiani in Germania e di quelli tedeschi in Italia non saranno subordinate a nessuna restrizione.
(2) Le Parti contraenti riaffermano la loro volonta' di favorire e sviluppare con tutti i mezzi la diffusione in ciascun Paese dei film dell'altro Paese.