Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federale di Germania, con allegato, fatto a Roma il 23 settembre 1999.
Art. 4
Articolo 4
Per godere dei benefici che la coproduzione consente, i film dovranno essere realizzati da produttori in possesso dei requisiti previsti dalle rispettive legislazioni nazionali. .ilr;
Per godere dei benefici che la coproduzione consente, i film dovranno essere realizzati da produttori in possesso dei requisiti previsti dalle rispettive legislazioni nazionali. .ilr;