Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federale di Germania, con allegato, fatto a Roma il 23 settembre 1999.
Art. 11
Articolo 11
(1) Nel rispetto della propria legislazione e regolamentazione, ciascuna delle due Parti contraenti facilitera' l'ingresso e il soggiorno sul proprio territorio del personale tecnico e artistico dell'altra Parte contraente.
(2) Allo stesso modo, autorizzera' l'importazione temporanea e la riesportazione del materiale necessario alla produzione dei film realizzati nell'ambito del presente Accordo.
(1) Nel rispetto della propria legislazione e regolamentazione, ciascuna delle due Parti contraenti facilitera' l'ingresso e il soggiorno sul proprio territorio del personale tecnico e artistico dell'altra Parte contraente.
(2) Allo stesso modo, autorizzera' l'importazione temporanea e la riesportazione del materiale necessario alla produzione dei film realizzati nell'ambito del presente Accordo.