N NORME. red.it

Misure in materia fiscale.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI
Sezione I
Disposizioni in materia di redditi di impresa

Art. 1.

(Disposizioni in materia di redditi di imprese estere partecipate e di applicazione dell'imposta ai non residenti finalizzate al contrasto dell'evasione e dell'elusione)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 127 e' inserito il seguente:
"Art. 127-bis. - (Disposizioni in materia di imprese estere partecipate). - 1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite societa' fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una societa' o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone fisiche residenti e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1, lettere a), b) e c).
3. Ai fini della determinazione del limite del controllo di cui al comma 1, si applica l'articolo 2359 del codice civile, in materia di societa' controllate e societa' collegate.
4. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti.
5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra che la societa' o altro ente non residente svolga un'effettiva attivita' industriale o commerciale, come sua principale attivita', nello Stato o nel territorio nel quale ha sede; o dimostra altresi' che dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4. Per i fini di cui al presente comma, il contribuente deve interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente.
6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni del titolo I, capo VI, nonche' degli articoli 96, 96-bis, 102, 103, 103-bis; non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, comma 4, e 67, comma 3. Dall'imposta cosi' determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo.
7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino all'ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi precedenti. Le imposte pagate all'estero, sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo del presente comma, sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, fino a concorrenza delle imposte applicate ai sensi del comma 6, diminuite degli importi ammessi in detrazione per effetto del terzo periodo del predetto comma.
8. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.";
b) nell'articolo 76, recante norme generali sulle valutazioni:
1) i commi 7-bis e 7-ter sono sostituiti dai seguenti:
"7-bis. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati.
Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti.
7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le imprese estere svolgono principalmente un'attivita' industriale o commerciale effettiva nel mercato del Paese nel quale hanno sede.
L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovra' darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma 7-bis e' comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti";
2) dopo il comma 7-ter e' aggiunto il seguente:
"7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'articolo 127-bis, concernente disposizioni in materia di imprese estere partecipate";
c) nell'articolo 96-bis, concernente dividendi distribuiti da societa' non residenti:
1) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
" 2-ter. Le disposizioni del comma 1 possono essere applicate anche per le partecipazioni in societa', residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea, soggette ad un regime di tassazione non privilegiato in ragione dell'esistenza di un livello di tassazione analogo a quello applicato in Italia nonche' di un adeguato scambio di informazioni, da individuare con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con i medesimi decreti possono essere individuate modalita' e condizioni per l'applicazione del presente comma.";
2) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le parole: "ovvero nel comma 2-ter";
3) il comma 7 e' abrogato;
d) l'articolo 106-bis e' sostituito dal seguente:
"Art. 106-bis. - (Credito per le imposte pagate all'estero e credito d'imposta figurativo) - 1. L'imposta corrispondente al credito per le imposte pagate all'estero di cui all'articolo 15, nonche' quella relativa ai redditi prodotti all'estero, per i quali in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e' riconosciuto il credito d'imposta figurativo, sono computate, fino a concorrenza dei predetti crediti, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, recante adempimenti per l'attribuzione del credito di imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, secondo i criteri previsti per gli utili di cui al numero 2) del predetto comma".
2. Il primo decreto di cui all'articolo 127-bis, comma 8, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano ai redditi relativi al periodo d'imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 4 dell'articolo 127-bis del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, recante disposizioni in materia di imprese estere partecipate, introdotto dal comma 1 del presente articolo. La disposizione del comma 1, lettera c), si applica agli utili percepiti nel periodo d'imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 2-ter dell'articolo 96-bis del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, concernente dividendi distribuiti da societa' non residenti, introdotto dal comma 1 del presente articolo. La disposizione di cui al comma 1, lettera d), ha effetto per i crediti per le imposte pagate all'estero ammesse in detrazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di cui al presente comma sono altresi' stabiliti modalita' e termini per l'interpello da parte delle imprese gia' operanti nei Paesi di cui all'articolo 127-bis, comma 4, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotto dal comma 1 del presente articolo, alla data di entrata in vigore della presente legge.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Si riporta il testo degli , e , recante "Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O., cosi' come modificati dalla presente legge: "Art. 76 (Norme generali sulle valutazioni). - 1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente: a) il costo e' assunto al lordo delle quote di ammortamento gia' dedotte; b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali ed immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo, fino al momento della loro entrata in funzione e per la quota ragionevolmente imputabile ai beni medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro fabbricazione, interna o presso terzi, nonche' gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro acquisizione, a condizione che siano imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; per gli immobili alla cui produzione e' diretta l'attivita' dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione; c) il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito; c-bis) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in bilancio, la differenza positiva o negativa tra il costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio. 2. Per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi e, con riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in valuta estera, si applicano, quando non e' diversamente disposto, le disposizioni dell'art. 9; tuttavia i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data precedente, si valutano con riferimento a tale data. La conversione in lire dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. La valutazione, secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, dei crediti e dei debiti in valuta estera risultanti in bilancio, anche sotto forma di obbligazioni o titoli similari, e' consentita se effettuata per la totalita' di essi. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 72, qualora i contratti di copertura non siano valutati in modo coerente. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera e' consentita la tenuta della contabilita' plurimonetaria con l'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti. 3. I proventi determinati a norma degli articoli 57 e 78 e i componenti negativi di cui ai commi 1 e 7 dell'art. 67, agli articoli 69 e 71 e ai commi 1 e 2 dell'art. 73 sono ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa e' inferiore o superiore a dodici mesi. 4. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi il contribuente deve darne comunicazione all'ufficio delle imposte nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato. 5. I componenti del reddito derivanti da operazioni con societa' non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorita' competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali "procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da societa' non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica attivita' di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti. 6. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le valutazioni relative anche agli esercizi successivi. 7. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese e' accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo. 7-bis. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti. 7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le imprese estere svolgono principalmente un'attivita' industriale o commerciale effettiva nel mercato del Paese nel quale hanno sede. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovra' darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma 7-bis e' comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti. 7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'art. 127-bis, concernente disposizioni in materia di imprese estere partecipate.". "Art. 96-bis (Dividendi distribuiti da societa' non residenti). - 1. Gli utili distribuiti, in occasione diversa dalla liquidazione, da societa' non residenti aventi i requisiti di cui al comma successivo, se la partecipazione diretta nel loro capitale e' non inferiore al 25 per cento ed e' detenuta ininterrottamente per almeno un anno, non concorrono alla formazione del reddito della societa' o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare e, tuttavia, detto importo rileva agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'art. 105, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica se la societa' non residente: a) riveste una delle forme previste nell'allegato alla ; b) risiede, ai fini fiscali, in uno Stato membro della Comunita' europea; c) e' soggetta nello Stato di residenza senza possibilita' di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati ad una delle seguenti imposte: impôt des socie'te's/vennootschapsbelasting in Belgio; selskabsskat in Danimarca; Korperschaftsteuer in Germania; pho'ros eisode'matos Nomiko'n proso'pon kerdoskopikou' charakte'ra in Grecia; impuesto sobre sociedades in Spagna; impôt sur les socie'te's in Francia; corporation tax in Irlanda; impôt sur le revenu des collectivite's nel Lussemburgo; vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi; imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portogallo; corporation tax nel Regno Unito, o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte sopraindicate. 2-bis. A seguito dell'ingresso di nuovi Stati nella Comunita' europea, con decreto del Ministro delle finanze e' integrato l'elenco delle imposte di cui alla lettera c) del comma 2 . 2-ter. Le disposizioni del comma 1 possono essere applicate anche per le partecipazioni in societa', residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea, soggette ad un regime di tassazione non privilegiato in ragione dell'esistenza di un livello di tassazione analogo a quello applicato in Italia nonche' di un adeguato scambio di informazioni, da individuare con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con i medesimi decreti possono essere individuate modalita' e condizioni per l'applicazione del presente comma. 3-4. (Abrogati). 5. Ai fini degli articoli 61 e 66, le minusvalenze non sono deducibili per la quota eventualmente determinatasi per effetto della distribuzione degli utili che non concorrono a formare il reddito ai sensi del presente articolo. 6. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'art. 113 le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili solo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di societa' ed enti commerciali aventi i requisiti indicati nel comma 2 ovvero nel comma 2-ter. 7. Comma abrogato.". "Art. 106-bis (Credito per le imposte pagate all'estero e credito d'imposta figurativo). - 1. L'imposta corrispondente al credito per le imposte pagate all'estero di cui all'art. 15, nonche' quella relativa ai redditi prodotti all'estero, per i quali in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e' riconosciuto il credito d'imposta figurativo, sono computate, fino a concorrenza dei predetti crediti, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'art. 105, recante adempimenti per l'attribuzione del credito di imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, secondo i criteri previsti per gli utili di cui al numero 2) del predetto comma.".

Art. 2.

(Razionalizzazione delle disposizioni in materia di valutazione delle operazioni fuori bilancio)
1. Nell'articolo 103-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente gli enti creditizi e finanziari, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. I criteri di valutazione previsti dal comma 2 si applicano anche per i soggetti, diversi dagli enti creditizi e finanziari, che nei conti annuali valutano le operazioni fuori bilancio di cui al comma 1".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 103-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il citato , gia' citato nelle note all'art. 1, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 103-bis (Enti creditizi e finanziari). - 1. Alla formazione del reddito degli enti creditizi e finanziari indicati nell' , concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni "fuori bilancio , in corso alla data di chiusura dell'esercizio, derivanti da contratti che hanno per oggetto titoli, valute o tassi d'interesse, o che assumono come parametro di riferimento per la determinazione della prestazione la quotazione di titoli o valute ovvero l'andamento di un indice su titoli, valute o tassi d'interesse. 2. La valutazione di cui al comma 1 e' effettuata secondo i criteri previsti dagli articoli 15, comma 1, lettera c), 18, , , , e . A tal fine i componenti negativi non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura dell'esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura dell'esercizio. Per la determinazione di quest'ultimo valore, si assume: a) per i contratti uniformi a termine negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, l'ultima quotazione rilevata entro la chiusura dell'esercizio; b) per i contratti di compravendita di titoli, il valore determinato ai sensi delle lettere a) e c) del comma 3 dell'art. 61; c) per i contratti di compravendita di valute, il valore determinato ai sensi delle e ; d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i criteri di cui alla lettera c) del comma 4 dell'art. 9. 2-bis. I criteri di valutazione previsti dal comma 2 si applicano anche per i soggetti, diversi dagli enti creditizi e finanziari, che nei conti annuali valutano le operazioni fuori bilancio di cui al comma 1. 3. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere con finalita' di copertura dei rischi relativi ad attivita' e passivita' produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalita' di copertura di rischi connessi a specifiche attivita' e passivita', ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalita' di copertura di rischi connessi ad insiemi di attivita' e passivita'. A tal fine l'operazione si considera di copertura quando ha l'obiettiva funzione di ridurre o trasferire il rischio di variazione del valore di singole attivita' e passivita' o di insiemi di attivita' e passivita'.".

Art. 3.

Disposizioni di semplificazione in materia di redditi di impresa
1. All'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente la disciplina dei redditi di impresa, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 8, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Tuttavia, per il secondo dei predetti periodi sono computati anche gli importi, determinati ai sensi del comma 9, degli investimenti, dei conferimenti e degli accantonamenti di utili relativi al periodo precedente che non hanno rilevato ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in detto periodo.";
b) nel comma 9, lettera a), ultimo periodo, le parole: "utilizzati direttamente dall'impresa nei quali vengono collocati gli impianti stessi" sono sostituite dalle seguenti: "utilizzati esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'impresa o, se in corso di costruzione, destinati a tale utilizzo".
c) nel comma 9, lettera a), le parole: "alla categoria catastale D/1" sono sostituite dalle seguenti: "alle categorie catastali D/1, D/2, D/3 e D/8";
d) dopo il comma 11, e' inserito il seguente:
"11-bis. Se i beni oggetto degli investimenti di cui al comma 8 sono ceduti a terzi o destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture situate all'estero entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono effettuati ovvero se il patrimonio netto e' attribuito, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti o all'imprenditore entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui i conferimenti in denaro e gli accantonamenti di utili di cui allo stesso comma 8 sono eseguiti, il reddito assoggettato all'applicazione dell'aliquota ivi prevista e' rideterminato assumendo: a) l'importo degli investimenti ridotto della differenza tra il corrispettivo o il valore normale dei beni alienati e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per l'effettuazione di investimenti di cui al comma 8; b) l'ammontare dei conferimenti e degli accantonamenti di utili ridotto della differenza tra le predette attribuzioni e l'importo dei conferimenti in denaro, computati secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e degli accantonamenti di utili eseguiti nello stesso periodo d'imposta. La maggiore imposta e' liquidata nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui i beni sono alienati o il patrimonio netto e' attribuito ed e' versata nel termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per tale periodo";
e) nel comma 12, le parole: "Per i periodi d'imposta di cui al comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "Per i periodi d'imposta di cui al comma 8 e per il successivo". ((3))
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, commi da 8 a 12, della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificati dal comma 1 del presente articolo, gli investimenti rilevano per la parte eseguita nei periodi d'imposta agevolati anche se iniziati in periodi precedenti e, per il secondo dei predetti periodi nonche' ai fini dell'applicazione del regime di cui al comma 8, secondo periodo, dell'articolo 2 della citata legge 13 maggio 1999, n. 133, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo, i conferimenti si computano senza tenere conto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466. ((3))
3. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e' inserito il seguente:
"7-bis. La disposizione di cui al comma 7 si applica agli utili formatisi negli esercizi nei quali sono fruite le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, anche se si tratta di esercizi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999".
4. All'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, concernente la tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici, la parola: "corrente" e' sostituita dalle seguenti: "per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali,".
5. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di regolarizzazione di societa' di fatto o irregolari, il comma 68 e' sostituito dal seguente:
"68. Le societa' di fatto o irregolari esistenti alla data del 31 luglio 2000 possono essere regolarizzate, entro il 28 febbraio 2001, in una delle forme previste dai capi III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile secondo le procedure e con le agevolazioni previste dai commi da 69 a 74".
AGGIORNAMENTO (3)

La L. 18 ottobre 2001, n. 383 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le agevolazioni fiscali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono soppresse, salvo quanto disposto dal predetto articolo 5, comma 1 lettere a) e b).

Art. 4.

Norma interpretativa
1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, concernente l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili, si intende applicabile anche ai comportamenti concludenti tenuti dal contribuente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto n. 442 del 1997. Non si fa luogo a restituzione di imposte, soprattasse e pene pecuniarie gia' pagate. ((17))
AGGIORNAMENTO (17)

La Corte Costituzionale, con sentenza 11-27 luglio 2007, n. 330 (in G.U. 1a s.s. 1/8/2007, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), nella parte in cui dispone che non si fa luogo a restituzione dell'imposta sul valore aggiunto" e "ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge n. 342 del 2000, nella parte in cui dispone che non si fa luogo a restituzione di soprattasse e pene pecuniarie in materia di imposta sul valore aggiunto".

Art. 5.

(Disposizioni in materia di redditi d'impresa relativamente ad agevolazioni fiscali a favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994)
1. All'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Fermi restando gli stanziamenti di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, l'estinzione del finanziamento ai sensi del comma 4 e' da considerare contributo in conto capitale e, pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 16-quinquies, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito d'impresa del soggetto che ha fruito della predetta estinzione".
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell' , recante "Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonche' interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio 1997, n. 115 e convertito in legge, con modificazioni, nella , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1997, n. 167, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 4-quinquies (Rilocalizzazione di attivita' produttive collocate in aree a rischio di esondazione). - 1. I titolari di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistico-alberghiere con insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo derivante dalle delibere adottate dal comitato istituzionale delle autorita' di bacino del fiume Po ai sensi degli e , e dell' , convertito, con modificazioni, dalla , possono, entro due anni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, accedere ai crediti agevolati destinati alle attivita' produttive danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno colpito l'Italia settentrionale nel novembre 1994, di cui agli e , convertito, con modificazioni, nella , e successive modificazioni, allo scopo di rilocalizzare in condizioni di sicurezza la propria attivita' al di fuori delle citate fasce fluviali, nell'ambito del territorio del medesimo comune o di altri comuni distanti non piu' di trenta chilometri, nel limite delle risorse residue assegnate al Mediocredito centrale S.p.a. e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ai sensi dei citati e , convertito, con modificazioni, dalla . 2. I finanziamenti ricomprendono gli oneri di acquisizione di aree idonee, di realizzazione degli insediamenti e di trasferimento delle attrezzature e degli impianti produttivi, nonche' delle abitazioni funzionali all'impresa stessa nel limite della pari capacita' produttiva nonche' di demolizione e di ripristino delle aree dismesse. Tali finanziamenti sono concessi fino al 95 per cento per spesa prevista non superiore a lire due miliardi, fino al 75 per cento per spesa prevista non superiore a lire dieci miliardi e fino al 50 per cento per spesa prevista superiore a lire dieci miliardi. 3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi anche alle imprese che contestualmente ampliano la propria capacita' produttiva o attuano interventi di innovazione tecnologica, fermi restando i relativi oneri a carico dell'impresa medesima. 4. I titolari di imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi di cui al comma 1, che abbiano fruito dei finanziamenti previsti dal , convertito, con modificazioni, dalla , e successive modificazioni, in quanto danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 1 ed il precedente finanziamento viene contestualmente estinto con oneri a carico delle disponibilita' finanziarie di cui al medesimo comma 1. 4-bis. Fermi restando gli stanziamenti di cui al , convertito, con modificazioni, dalla , e successive modificazioni, l'estinzione del finanziamento ai sensi del comma 4 e' da considerare contributo in conto capitale e, pertanto, ai sensi di quanto disposto dall' , convertito, con modificazioni, dalla , e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito d'impresa del soggetto che ha fruito della predetta estinzione. 5. Le condizioni e le modalita' dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.A. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del presente articolo sono stabilite, ove non gia' disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile. Per la gestione delle agevolazioni si applica l' . 6. I limiti e le condizioni di cui all' , e all' , convertito, con modificazioni, dalla , riguardanti i pagamenti ed i prelevamenti sui conti aperti presso la Tesoreria dello Stato, non si applicano ai fondi pubblici assegnati alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ed al Mediocredito centrale S.p.a. 6-bis. Nei limiti delle risorse disponibili, iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica all'unita' previsionale di base 3.2.1.8 "Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera", ai titolari di aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli che intendono rilocalizzare la propria attivita', si applicano i commi 1, 2, 3 e 4, limitatamente alle disposizioni relative alla possibilita' di accedere ai finanziamenti di cui agli e , convertito, con modificazioni, dalla del presente articolo. 6-ter. Nei casi di avvenuta delocalizzazione previsti dal presente articolo, i proprietari dei territori resi liberi, ricompresi nelle fasce A e B del piano-stralcio adottato dall'Autorita' di bacino del fiume Po, possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili, iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'ambito dell'unita' previsionale di base 3.2.1.8 "Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera", ai crediti agevolati di cui al presente articolo al fine di avviare sui medesimi terreni attivita' agricole, a condizione che il 5 per cento degli stessi venga destinato ad interventi di rinaturalizzazione. In questi casi il finanziamento ricomprende gli oneri relativi alla bonifica e all'adeguamento ad uso agricolo del terreno, agli interventi di rinaturalizzazione della porzione allo scopo riservata, all'avviamento dell'attivita' produttiva ed all'acquisto di mezzi e scorte ad essa destinati, nei limiti stabiliti all'ultimo periodo del comma 2. I crediti agevolati possono essere concessi anche agli affittuari dei terreni medesimi. L'esercente l'attivita' agricola deve assicurare idonea manutenzione anche delle porzioni di terreno sulle quali ha attuato gli interventi di rinaturalizzazione, pena l'avvio del procedimento di revoca del credito agevolato. Le condizioni e le modalita' dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.A. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, ove non gia' disciplinate con il decreto ministeriale emanato ai sensi del comma 5, vengono disciplinate con un ulteriore decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile.".

Art. 6.

(Modifiche ai decreti legislativi 8 ottobre 1997, n. 358, e 18 dicembre 1997, n. 467)
1. Al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, recante disposizioni in materia di riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 1, recante norme sull'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda o di partecipazioni di controllo o di collegamento, al comma 1, le parole: "del 27 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 19 per cento";
b) nell'articolo 1, comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Per le sollecitazioni all'investimento, effettuate ai sensi della parte IV, titolo II, capo I, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con cui vengono cedute partecipazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero partecipazioni che comportano per l'offerente la perdita del controllo ai sensi del medesimo articolo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano indipendentemente dall'acquisizione del collegamento o del controllo da parte degli aderenti all'offerta.";
c) nell'articolo 1, comma 3, ultimo periodo, le parole: "27 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "19 per cento";
d) nell'articolo 2, concernente la disciplina dell'imposta sostitutiva, al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "L'imposta sostitutiva di cui al presente decreto deve essere versata in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale e' stata realizzata la plusvalenza ovvero hanno avuto effetto le operazioni di fusione e scissione".
2. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, recante disposizioni in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, le parole: "la quota del 27,03 per cento di dette plusvalenze" sono sostituite dalle seguenti: "la quota del 48,65 per cento di dette plusvalenze".
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle cessioni, alle permute ed ai conferimenti posti in essere a partire dal periodo d'imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e alle fusioni e scissioni perfezionate, ai sensi degli articoli 2504-bis e 2504-decies del codice civile, a partire dal medesimo periodo d'imposta.
4. Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, recante disposizioni in materia di riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni, si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. Le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente o le operazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, in regime di neutralita' fiscale si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo degli e , recante "Riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1997, n. 249, cosi' come modificati dalla presente legge, nonche' il testo dell'art. 4, comma 1, del medesimo : "Art. 1 (Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda o di partecipazioni di controllo o di collegamento). 1. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni e determinate secondo i criteri previsti dall'art. 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con , possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con l'aliquota del 19 per cento. La presente disposizione non si applica alle plusvalenze realizzate nei casi previsti dall'art. 125 del medesimo testo unico, recante disposizioni in materia di tassazione dei redditi delle imprese fallite o in liquidazione coatta. 2. L'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva va esercitata nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale le plusvalenze sono realizzate; se in un periodo d'imposta sono poste in essere piu' operazioni, l'opzione puo' riguardare anche le plusvalenze derivanti da singole operazioni. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni di controllo o di collegamento, ai sensi dell' , contenente disposizioni in materia di societa' controllate e collegate, che risultano iscritte come tali nelle immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci. Per le sollecitazioni all'investimento, effettuate ai sensi della parte IV, titolo II, capo I, del , con cui vengono cedute partecipazioni di collegamento ai sensi dell' , ovvero partecipazioni che comportano per l'offerente la perdita del controllo ai sensi del medesimo articolo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano indipendentemente dall'acquisizione del collegamento o del controllo da parte degli aderenti all'offerta. L'imposta sostitutiva e' applicata con l'aliquota del 19 per cento sulle plusvalenze determinate secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con . 4. Qualora le plusvalenze di cui ai commi 1 e 3 siano realizzate dalle societa' di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con , l'imposta sostitutiva e' dovuta dalle societa' stesse, che esercitano l'opzione nella dichiarazione dei redditi indicata nel comma 2 e provvedono alla liquidazione e al versamento.". "Art. 2 (Disciplina dell'imposta sostitutiva). 1. L'imposta sostitutiva di cui al presente decreto deve essere versata in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale e' stata realizzata la plusvalenza ovvero hanno avuto effetto le operazioni di fusione e scissione. Gli importi da versare a titolo di imposta sostitutiva possono essere compensati con i crediti di imposta ovvero con le eccedenze di imposta risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative a periodi di imposta precedenti o da quelle entro il cui termine di presentazione devono essere effettuati i versamenti dei predetti importi. Il pagamento dell'imposta sostitutiva non da' diritto al rimborso delle imposte sui redditi eventualmente gia' assolte. 2. L'imposta sostitutiva non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi. 3. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi ed il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.". "Art. 4 (Regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario). - 1. I conferimenti di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, effettuati tra i soggetti indicati nell'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con , non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti. 2.-3. (Omissis).". - Si riporta il testo dell' , recante "Disposizioni in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, a norma dell' ed ", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1998, n. 3, S.O., cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 4 (Disposizioni speciali) - 1. L'imposta sostitutiva applicata ai sensi del , recante la disciplina ai fini delle imposte sui redditi delle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni, e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche applicata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo recante la disciplina ai medesimi fini degli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito, concorre a formare l'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 105 del testo unico delle imposte sui redditi. 2. Ferma rimanendo la disposizione del comma 1, le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in applicazione dell'art. 1 e dell'art. 4, comma 2, del predetto decreto legislativo recante la disciplina ai fini delle imposte sui redditi delle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni e il reddito assoggettato all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo recante la disciplina ai medesimi fini degli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito, rilevano anche agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'art. 105, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. A tal fine si considera come provento non assoggettato a tassazione, rispettivamente, la quota del 48,65 per cento di dette plusvalenze e quella del 48,65 per cento di detto reddito; per le societa' quotate quest'ultima percentuale e' pari all'81,08 per cento.". - Si riporta il testo degli e : "Art. 2504-bis (Effetti della fusione). - La societa' che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle societa' estinte.La fusione ha effetto quando e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504. Nella fusione mediante incorporazione puo' tuttavia essere stabilita una data successiva. Per gli effetti ai quali si riferisce l'art. 2501-bis, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori.". "Art. 2504-decies (Effetti della scissione). - La scissione ha effetti dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le societa' beneficiarie; puo' essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di societa' nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l'art. 2501-bis, numeri 5) e 6), si possono stabilire date anche anteriori. Ciascuna societa' e' solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito o rimasto, dei debiti della societa' scissa non soddisfatti dalla societa' a cui essi fanno carico.". - Si riporta il testo dell' , recante "Attuazione della relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli altri scambi di azioni concernenti societa' di Stati membri diversi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9: "Art. 1.1. - Le disposizioni del presente decreto si applicano: a) alle fusioni tra societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata, cooperative e di mutua assicurazione, enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali, residenti nel territorio dello Stato, e soggetti residenti in altri Stati membri della Comunita' economica europea, purche' non si considerino, per convenzione in materia di doppia imposizione con Stati terzi, residenti fuori della Comunita', che appartengano alle categorie indicate nella tabella A allegata al presente decreto, da considerare automaticamente aggiornata in conformita' con eventuali modifiche dell'allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 90/434 del 23 luglio 1990, e siano sottoposti a una delle imposte indicate nella tabella B allegata al presente decreto o ad altra che in futuro la sostituisca, senza possibilita' di opzione, sempre che nel concambio l'eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti dei soggetti fusi o incorporati non superi il 10% del valore nominale della partecipazione ricevuta; b) alle scissioni attuate mediante trasferimento dell'intero patrimonio di uno dei soggetti indicati nella lettera a) a due o piu' soggetti indicati nella stessa lettera, preesistenti o di nuova costituzione, alcuno dei quali sia residente in uno Stato della Comunita' diverso da quello del primo, e limitatamente alla parte corrispondente dell'operazione, con assegnazione ai partecipanti delle azioni o quote di ciascuno dei soggetti beneficiari in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni nel soggetto scisso, sempre che quest'ultimo o almeno uno dei beneficiari siano residenti nel territorio dello Stato, che la quota di patrimonio trasferita a ciascun beneficiario sia costituita da aziende o complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa del conferente e che nel concambio l'eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti della societa' scissa non superi il 10% del valore nominale della partecipazione ricevuta; c) ai conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa da uno ad altro dei soggetti indicati nella lettera a), residenti in Stati diversi della Comunita', sempre che uno dei due sia residente nel territorio dello Stato; d) alle operazioni indicate nelle lettere precedenti tra soggetti di cui alla lettera a) non residenti nel territorio dello Stato, con riguardo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato oggetto delle operazioni stesse; e) alle permute e ai conferimenti di azioni o quote, mediante i quali uno dei soggetti indicati nella lettera a) acquisti o integri una partecipazione di controllo, ai sensi dell' , in uno dei soggetti indicati nella stessa lettera, residente in uno Stato della Comunita' diverso da quello del primo, attribuendo ai partecipanti proprie azioni o quote in cambio di quelle ricevute in permuta o conferimento ed un eventuale conguaglio in danaro non superiore al 10% del valore nominale delle suddette azioni o quote, sempre che alcuno dei partecipanti che effettuano il cambio sia residente nel territorio dello Stato ovvero la partecipazione scambiata sia relativa ad una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un soggetto indicato nella lettera a).".

Art. 7.

(Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, in materia di fondi comuni che investono in partecipazioni qualificate)
1. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano agli organismi di investimento collettivo che abbiano meno di 100 partecipanti, ad eccezione del caso in cui le quote o azioni dei predetti organismi detenute dagli investitori qualificati, diversi dalle persone fisiche, siano superiori al 50 per cento; si considerano investitori qualificati i soggetti indicati nel regolamento di attuazione previsto dall'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".
Nota all'art. 7: - Si riporta il testo dell' , recante "Disposizioni integrative e correttive dei , , , e , in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1999, n. 306, S.O., cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 8 (Fondi comuni che investono in partecipazioni qualificate). - 1. Sulla parte del risultato della gestione maturato in ciascun anno riferibile alle partecipazioni qualificate detenute dagli organismi di investimento collettivo disciplinati dall' , l'imposta sostitutiva e' dovuta nella misura del 27 per cento. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore delle partecipazioni qualificate alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei corrispettivi delle cessioni delle predette partecipazioni, il valore delle partecipazioni all'inizio dell'anno ed il costo o valore di acquisto delle partecipazioni aumentato di ogni onere ad esse relativo, con esclusione degli interessi passivi. 2. Ai fini della disposizione di cui al comma 1, si considera qualificata ogni partecipazione al capitale o al patrimonio con diritto di voto di societa' o enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con , superiore al 10 per cento, per le partecipazioni negoziate su mercati regolamentati, ovvero al 50 per cento, per le altre partecipazioni. Nel computo delle predette aliquote si tiene conto dei diritti, rappresentati o meno da titoli, che consentono di acquistare partecipazioni al capitale o al patrimonio con diritto di voto. 3. Si applicano le disposizioni dell' , e . Sui proventi delle partecipazioni agli organismi di cui al comma 1 assunte nell'esercizio di imprese commerciali riferibili al risultato della gestione soggetto ad imposta sostitutiva nella misura del 27 per cento, il credito d'imposta spetta nella misura del 36,98 per cento del loro importo. I proventi in relazione ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 15 per cento e del 36,98 per cento sono determinati distintamente; nel prospetto predisposto dalla societa' di gestione sono indicati separatamente, per ciascuna quota o azione emessa, i risultati della gestione maturati dall'inizio dell'anno al netto dell'imposta sostitutiva applicata con le aliquote del 12,50 per cento e del 27 per cento. 4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano agli organismi di investimento collettivo che abbiano meno di 100 partecipanti, ad eccezione del caso in cui le quote o azioni dei predetti organismi detenute dagli investitori qualificati, diversi dalle persone fisiche, siano superiori al 50 per cento; si considerano investitori qualificati i soggetti indicati nel regolamento di attuazione previsto dall'art. 37 del testo unico di cui al . La societa' di gestione o la Sicav, sulla base dei dati e delle notizie in suo possesso, accerta entro il 31 dicembre di ciascun anno la sussistenza della condizione di cui al precedente periodo. Il superamento del limite ha effetto dal periodo d'imposta successivo. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2000.".

Art. 8.

(Conferimenti di beni o aziende a favore di centri di assistenza fiscale)
1. Nelle operazioni di conferimento di beni o aziende a favore dei centri di assistenza fiscale, residenti, di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell'oggetto conferito, ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o ai beni conferiti nelle scritture contabili del soggetto conferitario. Le plusvalenze realizzate possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 19 per cento.
2. La stessa imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' applicabile alle plusvalenze derivanti da cessioni di beni, di aziende o di rami di azienda effettuate dalle societa' di servizi il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei confronti dei centri di assistenza fiscale di cui al medesimo articolo. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali e l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili sono dovute secondo le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 8 maggio 1998, n. 146.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell' , recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174, S.O.: "Art. 32 (Soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale). - 1. I centri di assistenza fiscale, di seguito denominati "Centri", possono essere costituiti dai seguenti soggetti: a) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni; b) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del Ministero delle finanze, ne e' riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio, nonche' all'esistenza di strutture organizzate in almeno 30 province; c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b), previa delega della propria associazione nazionale; d) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti; e) sostituti di cui all' , e successive modificazioni, aventi complessivamente almeno cinquantamila dipendenti; f) associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del , aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti.". - Si riporta il testo dell' , recante "Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonche' disposizioni varie di carattere finanziario", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 1998, n. 110, S.O.: "Art. 25 (Disciplina tributaria della costituzione di societa' con contestuale conferimento di azienda). - 1. Nel caso in cui venga costituita una societa' con contestuale conferimento dell'azienda da parte dell'imprenditore individuale in applicazione del , il conferimento stesso e' soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa; l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili compresi nell'azienda e' ridotta alla meta'. Il soggetto passivo puo' richiedere l'applicazione, alternativamente alla predetta riduzione, di una imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili in misura pari allo 0,5 per cento del valore complessivo degli immobili al 12 dicembre 1992. In tal caso si applicano le disposizioni dell' , convertito, con modificazioni, dalla .".

Art. 9.

(Trattamento fiscale degli avanzi di gestione del CONAI e dei consorzi di imballaggio)
1. All'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, concernente il Consorzio Nazionale Imballaggi, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal CONAI e dai consorzi di cui all'articolo 40 nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento dei consorzi e del CONAI.((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152)).
Sezione II
Rivalutazione dei beni delle imprese

Art. 10.

Ambito di applicazione della rivalutazione
1. I soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni materiali e immateriali con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' di impresa, nonche' le partecipazioni in societa' controllate e in societa' collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio ((in corso alla data del 31 dicembre 2002)).

Art. 11.

(Modalita' di effettuazione della rivalutazione)
1. La rivalutazione di cui all'articolo 10 deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al medesimo articolo 10, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri.
2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacita' produttiva, all'effettiva possibilita' di economica utilizzazione nell'impresa, nonche' ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri.
3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite di valore di cui al comma 2.
4. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in conformita' a precedenti leggi di rivalutazione, dei beni rivalutati.

Art. 12.

(Imposta sostitutiva)
1. Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio, di cui all'articolo 11, e' dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive pari al 19 per cento relativamente ai beni ammortizzabili e pari al 15 per cento relativamente ai beni non ammortizzabili.
2. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione e' eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni. In caso di rateizzazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima. L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed e' indeducibile.
3. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione e' eseguita.
Nota all'art. 12: - Per il titolo del , si veda nelle note all'art. 8.

Art. 13.

(Contabilizzazione della rivalutazione)
1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 10 e 11 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, puo' essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si puo' fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non e' reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.
3. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della societa' o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.
4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle gia' iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve.
5. Nell'esercizio in cui si verificano le fattispecie indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione e' attribuito un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 12, comma 1, pagata nei precedenti esercizi.
6. Agli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive modificazioni, recante norme di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, il saldo attivo di cui al comma 1 concorre a formare la variazione in aumento del capitale investito a partire dall'inizio dell'esercizio in cui e' imputato al capitale o accantonato a riserva.
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell' : "Art. 2445. (Riduzione del capitale esuberante). - La riduzione del capitale, quando questo risulta esuberante per il conseguimento dell'oggetto sociale, puo' aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2412. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalita' della riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi con modalita' tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale. La deliberazione puo' essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purche' entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione. Il tribunale nonostante l'opposizione, puo' disporre che la riduzione abbia luogo, previa prestazione da parte della societa' di un'idonea garanzia.". - Per il titolo del , si veda nelle note all'art. 3.

Art. 14.

(Riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio)
1. Le disposizioni dell'articolo 12 possono essere applicate per il riconoscimento ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive dei maggiori valori, iscritti nel bilancio di cui al comma 1 dell'articolo 10, dei beni indicati nello stesso articolo 10.
2. L'importo corrispondente ai maggiori valori di cui al comma 1 e' accantonato in apposita riserva cui si applica la disciplina dell'articolo 13, comma 3.
3. Per le immobilizzazioni finanziarie, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche per il riconoscimento dei maggiori valori di cui all'articolo 54, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le plusvalenze patrimoniali, iscritti nel bilancio indicato nel comma 1 dell'articolo 11.
Nota all'art. 14: - Per il testo dell'art. 54, comma 2-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il citato , si rinvia alle note all'art. 54.

Art. 15.

(Ulteriori soggetti ammessi alle rivalutazioni)
1. Le disposizioni degli articoli da 10 a 14 si applicano, per i beni relativi alle attivita' commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonche' alle societa' ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano attivita' commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.
2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilita', la rivalutazione va effettuata per i beni che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1999 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione e' consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato che dovra' essere presentato, a richiesta, all'amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.
Note all'art. 15: - Per l'art. 87 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con il citato , si veda le note all'art. 10. - Si riporta il testo degli e , recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, supplemento ordinario n. 1: "Art. 16 (Registro dei beni ammortizzabili). - Le societa', gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al primo comma dell'art. 13, devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. Nel registro devono essere indicati, per ciascun immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici registri, l'anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo. Per i beni diversi da quelli indicati nel comma precedente le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per i beni gratuitamente devolvibili deve essere distintamente indicata la quota annua che affluisce al fondo di ammortamento finanziario. Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla meta' di quelle risultanti dall'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi del , il minor ammontare deve essere distintamente indicato nel registro dei beni ammortizzabili. I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione di cui all'ultimo comma del detto art. 68, che non siano immediatamente deducibili, non si sommano al valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci separate del registro dei beni ammortizzabili a seconda dell'anno di formazione.". "Art. 18 (Contabilita' semplificata per le imprese minori). - Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del , non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell'art. 13, qualora i ricavi di cui all'art. 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con , e successive modificazioni, conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di lire 360 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attivita', sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse del presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attivita' prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attivita' diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i criteri per la individuazione delle attivita' consistenti nella prestazione di servizi. I soggetti che fruiscono dell'esonero, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale, devono indicare nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il valore delle rimanenze. Le operazioni non soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto devono essere separatamente annotate nei registri tenuti ai fini di tale imposta con le modalita' e nei termini stabiliti per le operazioni soggette a registrazione. Coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione devono annotare in un apposito registro l'ammontare globale delle entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella seconda meta' di ogni mese ed eseguire nel registro stesso l'annotazione di cui al precedente comma. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell' , e successive modificazioni, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei due commi precedenti. Il regime di contabilita' semplificata previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora gli ammontari indicati nel primo comma non vengano superati. Il contribuente ha facolta' di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale e' esercitata fino a quando non e' revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per i due successivi. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di conseguire ricavi per un ammontare ragguagliato ad un anno non superiore ai limiti indicati al primo comma, possono, per il primo anno, tenere la contabilita' semplificata di cui al presente articolo. Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilita', i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori. Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo di imposta i corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo stesso agli effetti della imposta sul valore aggiunto e di quelle annotate o soggette ad annotazioni a norma del terzo comma.".

Art. 16.

(Modalita' attuative della rivalutazione)
1. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 10 a 15, ferme restando, in quanto compatibili con quelle della presente legge, le disposizioni contenute nelle precedenti leggi di rivalutazione e quelle di relativa attuazione.
Note all'art. 16: - Si riporta il testo dell' , recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. -- 2. (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. -- 4-bis. (Omissis).".
Sezione III
Disposizioni fiscali per i settori Bancario e finanziario

Art. 17.

Societa' destinatarie di conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218
1. Le societa' destinatarie dei conferimenti previsti dall'articolo 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, possono applicare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive nella misura del 19 per cento sulla differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei predetti conferimenti e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Come valore dei beni si assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 e' considerata costo fiscalmente riconosciuto dei beni cui la stessa e' riferibile a decorrere dall'esercizio successivo a quello indicato nel comma 1. La stessa differenza e' considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dall'ente o societa' conferente nel limite del loro valore risultante dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione in corso alla data di chiusura dell'esercizio indicato nel comma 1. Conseguentemente per il medesimo ammontare si considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento. Nel caso in cui le azioni rivenienti dai conferimenti indicati nel comma 1 siano state conferite ad altra societa', la differenza assoggettata ad imposta sostitutiva e' considerata altresi' costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla medesima societa'.
3. Le societa' indicate al comma 1 possono applicare, in luogo dell'imposta sostitutiva ivi prevista, un'imposta sostitutiva in misura pari al 15 per cento. In tal caso la differenza assoggettata all'imposta sostitutiva non e' riconosciuta fiscalmente nei confronti dell'ente o societa' conferente.
4. Se la societa' destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, si e' fusa con la societa' conferente, l'imposta sostitutiva e' applicata sulla differenza tra il valore dei beni della societa' conferitaria iscritti in bilancio e il loro costo fiscalmente riconosciuto e si producono gli effetti previsti dal terzo periodo del comma 2.
5. L'applicazione dell'imposta sostitutiva va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta sostitutiva va versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sul reddito relative ai periodi d'imposta successivi. In caso di rateazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e successive modificazioni. ((12))
AGGIORNAMENTO (12)

La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 2, comma 26) che "Le disposizioni previste dagli articoli 17, 18 e 20 della legge 21 novembre 2000, n. 342, possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2003. In questo caso la misura dell'imposta sostitutiva del 19 per cento e' ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento e' ridotta al 9 per cento".

Art. 18.

Societa' che hanno eseguito conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218
1. Nei confronti delle societa' che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, la differenza tra il valore delle azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assoggettata, con le modalita' e nei termini previsti dall'articolo 17, ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive in misura pari al 19 per cento. Come valore delle azioni si assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 e' considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute. Le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento si considerano assoggettati ad imposta per l'ammontare corrispondente alla predetta differenza, al netto dell'imposta sostitutiva. La predetta differenza non e' considerata costo fiscalmente riconosciuto nei confronti delle societa' conferitarie.
3. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 17, comma 4, la societa' risultante dalla fusione che abbia gia' applicato l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 23 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, in misura pari al 14 per cento puo' applicare l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle riserve o fondi costituiti dalla societa' conferente a fronte dei maggiori valori iscritti sulle azioni ricevute in sede di conferimento. In tal caso detti riserve o fondi si considerano assoggettati ad imposta per il loro intero ammontare, al netto dell'imposta sostitutiva. ((12))
AGGIORNAMENTO (12)

La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 2, comma 26) che "Le disposizioni previste dagli articoli 17, 18 e 20 della legge 21 novembre 2000, n. 342, possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2003. In questo caso la misura dell'imposta sostitutiva del 19 per cento e' ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento e' ridotta al 9 per cento".

Art. 19.

(Societa' destinatarie di conferimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358)
1. Le disposizioni dell'articolo 17 si applicano anche ai soggetti destinatari dei conferimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, recante norme in materia di riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni.
Note all' : - Per l' , si veda nelle note all'art. 6.

Art. 20.

Disciplina dell'imposta sostitutiva
1. L'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, fino a concorrenza del 15 per cento delle riserve o fondi che, per effetto dell'articolo 17, comma 2, terzo periodo, si considerano assoggettati ad imposta, e' computata nell'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, della societa' o ente conferente, se rientrano tra i soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico.
2. L'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'articolo 17, commi 1, per la parte eccedente la quota attribuita ai soggetti conferenti, 3 e 4, e dell'articolo 18, commi 1 e 3, e' computata nell'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, recante adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, dei soggetti indicati, rispettivamente, nelle predette disposizioni.
3. L'imposta sostitutiva non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e puo' essere computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio. Le somme corrisposte o ricevute per effetto della ripartizione convenzionale dell'onere all'imposta sostitutiva tra i soggetti interessati alle disposizioni dell'articolo 17 non concorrono a formare il reddito ne' la base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. ((12))
AGGIORNAMENTO (12)

La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 2, comma 26) che "Le disposizioni previste dagli articoli 17, 18 e 20 della legge 21 novembre 2000, n. 342, possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2003. In questo caso la misura dell'imposta sostitutiva del 19 per cento e' ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento e' ridotta al 9 per cento".

Art. 21.

(Disposizioni attuative)
1. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva di cui agli articoli da 17 a 20, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione degli articoli da 17 a 20 della presente legge.
Nota all' : - Per l' , si veda le note dell'art. 16.

Art. 22.

(Fondo di copertura di rischi su crediti)
1. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, l'ammontare del fondo di copertura di rischi su crediti di cui all'articolo 71, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti, iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 1° gennaio 1999, puo' essere trasferito, in tutto o in parte, al fondo per rischi bancari generali di cui all'articolo 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 87 del 1992.
2. L'ammontare trasferito ai sensi del comma 1 e' assoggettato ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive in misura pari al 19 per cento. L'ammontare trasferito non va computato ai fini della determinazione del 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine di ogni esercizio di cui all'articolo 71, comma 3, quinto periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti.
3. L'imposta di cui al comma 2 e' indeducibile e puo' essere computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.
4. L'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 va richiesta con apposito modello, approvato con decreto del Ministero delle finanze, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
L'imposta deve essere versata in tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi dell'imposta nonche' per il contenzioso si applicano le disposizioni per le imposte sui redditi.
5. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo.
Nota all'art. 22: - Si riporta il testo dell' , recante "Attuazione della , relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della , relativa agli obblighi in materia di pubblicita' dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1992, n. 37, S.O.: "Art. 11 (Riserve di rivalutazione e fondo per rischi bancari generali). ). - 1. Le riserve di rivalutazione costituite prima dell'applicazione del presente decreto possono essere indicate come sottovoci della voce riserva di rivalutazione. 2. E' ammessa la costituzione di un fondo per rischi bancari generali destinato alla copertura dei rischi propri delle operazioni bancarie. Il saldo delle dotazioni e dei prelievi riguardanti tale fondo e' iscritto in apposita voce del conto economico. 3. Le disposizioni del comma 2 si applicano in ogni caso alle societa' e agli enti finanziari che rientrano nei gruppi bancari iscritti nell'albo previsto dall'art. 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.". - Per il testo dell'art. 71, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con il si rinvia alle note all'art. 23. - Per l' , si veda le note dell'art. 16.

Art. 23.

(Svalutazione dei crediti ed accantonamenti per rischi su crediti)
1. Al comma 3 dell'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti, ovunque ricorrano, le parole: "0,50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,60 per cento" e le parole: "nei sette esercizi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "nei nove esercizi successivi".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 23: - Si riporta il testo dell'art. 71 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con il citato , cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 71 (Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti). - 1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'art. 53, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche degli eventuali accantonamenti ad apposito fondo di copertura di rischi su crediti effettuati in conformita' a disposizioni di legge. La deduzione non e' piu' ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio. 2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell'art. 66, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso. 3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al , le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attivita' ad esse collegate, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,60 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio. L'ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,60 per cento e' deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi. Ai fini del presente comma le svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e' inferiore al limite dello 0,60 per cento, sono ammessi in deduzione, fino al predetto limite, gli accantonamenti ad apposito fondo di copertura dei rischi su crediti in conformita' a disposizioni di legge. Gli accantonamenti non sono piu' deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio. 4. Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare dei crediti si comprendono anche quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria nonche' la rivalutazione delle operazioni "fuori bilancio" iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'art. 103-bis. 5. Le perdite sui crediti di cui al comma 3, determinate con riferimento al valore di bilancio dei crediti, sono deducibili, ai sensi dell'art. 66, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare dell'accantonamento al fondo per rischi su crediti dedotto nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare del predetto fondo eccede il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso. 6. Per i crediti per interessi di mora, le svalutazioni e gli accantonamenti di cui ai precedenti commi sono deducibili fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi maturato nell'esercizio. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2, calcolando l'eccedenza con riferimento all'ammontare complessivo del valore nominale dei crediti per interessi di mora; per gli enti creditizi e finanziari si applicano le disposizioni del comma 5, calcolando l'eccedenza del fondo con riferimento al valore dei crediti per interessi di mora risultanti in bilancio.".

Art. 24.

(Regolarizzazione degli adempimenti degli intermediari)
1. I sostituti d'imposta e gli intermediari, che non hanno applicato le ritenute e le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dovute per il periodo dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999, ovvero non hanno eseguito i versamenti relativi al medesimo periodo, possono regolarizzare tali obblighi, versando entro il mese di dicembre 2000 le imposte dovute, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.
Nota all' , recante "Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell' ", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 1998, n. 2, S.O.

Art. 25.

(Deposito di titoli esteri presso depositari centralizzati non residenti)
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, e successive modificazioni, il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
"3-bis. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 7 non si applicano ai proventi dei titoli depositati dalle banche centrali aderenti al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e dalla Banca centrale europea (BCE), direttamente o indirettamente, presso i soggetti indicati dalla BCE nella lista dei sistemi di regolamento dei titoli, idonei per le operazioni di credito del SEBC".
Nota all'art. 25: - Si riporta il testo dell' , recante "Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1996, n. 102, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 8. (Conservazione delle evidenze e comunicazione all'Amministrazione finanziaria). - 1. La banca o la societa' di intermediazione mobiliare di cui all'art. 7, comma 1, deve tenere separata evidenza del complesso delle posizioni relative ai percipienti soggetti all'imposta sostitutiva e delle posizioni relative ai soggetti per i quali detta imposta non e' applicata ai sensi delle norme del presente decreto. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 3. 2. La banca o la societa' di intermediazione mobiliare di cui all'art. 7, comma 1, e' tenuta a comunicare all'Amministrazione finanziaria, entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'art. 11, comma 4, gli elementi di cui all'art. 7, comma 2, lettera b), con riferimento ai proventi non assoggettati ad imposta sostitutiva percepiti nel semestre solare precedente, implicitamente o esplicitamente: a) da soggetti non residenti; b) da soggetti residenti, limitatamente a quelli relativi a titoli detenuti all'estero. 3. Nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione di cui al comma 2, da parte della banca e della societa' di intermediazione di cui all'art. 7, comma 1, si applica la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire quaranta milioni. 3-bis. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'art. 7 non si applicano ai proventi dei titoli depositati dalle banche centrali aderenti al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e dalla Banca centrale europea (BCE), direttamente o indirettamente, presso i soggetti indicati dalla BCE nella lista dei sistemi di regolamento dei titoli, idonei per le operazioni di credito del SEBC.".

Art. 26.

(Disposizioni per agevolare il rimborso di imposta ai soggetti non residenti)
1. All'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77, recante istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare, e successive modificazioni, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "La societa' di gestione versa l'imposta sostitutiva in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni".
2. All'articolo 11, comma 2, della legge 14 agosto 1993, n. 344, recante istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, e successive modificazioni, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "La societa' di gestione versa l'imposta sostitutiva in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni".
3. All'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, recante disposizioni su talune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale, e successive modificazioni, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "L'imposta sostitutiva e' versata dal soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni".
4. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, e successive modificazioni, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il pagamento e' disposto dai predetti soggetti, per il tramite della banca depositaria ove esistente, computandolo in diminuzione dai versamenti dell'imposta sostitutiva sul risultato della gestione degli organismi di investimento collettivo da essi gestiti o collocati, a decorrere dalle rate relative al periodo d'imposta precedente. Il pagamento non puo' essere richiesto all'amministrazione finanziaria".
Note all'art. 26: - Si riporta il testo dell' , recante "Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1983, n. 85, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 9. (Disposizioni tributarie). - 1. I fondi comuni di cui all'art. 1 non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal , sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonche' le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'art. 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell'art. 10-ter della presente legge. 2. Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la societa' di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno e i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto dai prospetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 5 relativi alla fine dell'anno. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. La societa' di gestione versa l'imposta sostitutiva in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell' , e successive modificazioni. 2-bis. Il risultato negativo della gestione di un periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, puo' essere computato in diminuzione dal risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto o in parte, dalla societa' di gestione in diminuzione dal risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalita' per effettuare l'utilizzo del risultato negativo di gestione di cui al presente comma, anche nell'ipotesi di cessazione del fondo in corso d'anno. 2-ter. Nel caso in cui alla cessazione del fondo il risultato della gestione sia negativo ed esso non sia utilizzabile dalla societa' di gestione ai sensi del comma 2-bis, la societa' di gestione rilascia ai partecipanti apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'art. 82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con , o, nel caso di apertura di rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui agli e , intestati al partecipante e per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi dell'art. 6, comma 5, e dell'art. 7, comma 10, del predetto decreto n. 461 del 1997. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato negativo e' computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato negativo e' maturato. 3. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento del loro importo; tali proventi si considerano percepiti, se iscritti in bilancio ai sensi dell' . Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-bis dell'art. 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con . 4. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri la societa' di gestione presenta la dichiarazione del risultato di gestione conseguito nell'anno precedente da ciascun fondo da essa gestito, indicando altresi' i dati necessari per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione e' resa su apposito modulo approvato con decreto del Ministro delle finanze. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.". - Si riporta il testo dell' , recante "Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1 settembre 1993, n. 205, S.O., cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 11 (Disposizioni tributarie). - I fondi di cui all'art. 1 non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal , sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonche' le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'art. 26 del predetto decreto n. 600 del 1973 e dal comma 1 dell'art. 10-ter della . 2. Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la societa' di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno e i proventi di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto dai prospetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 5 relativi alla fine dell'anno. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. La societa' di gestione versa l'imposta sostitutiva in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell' , e successive modificazioni. 3. Il risultato negativo della gestione di un periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, puo' essere computato in diminuzione dal risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto o in parte, dalla societa' di gestione in diminuzione dal risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalita' per effettuare l'utilizzo del risultato negativo di gestione di cui al presente comma, anche nell'ipotesi di cessazione del fondo in corso d'anno. 3-bis. Nel caso in cui alla cessazione del fondo il risultato della gestione sia negativo ed esso non sia utilizzabile dalla societa' di gestione ai sensi del comma 3, la societa' di gestione rilascia ai partecipanti apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'art. 82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con , o, nel caso di apertura di rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui agli e , intestati al partecipante e per le quali sia stata esercitata l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi dell'art. 6, comma 5, e dell'art. 7, comma 10, del predetto decreto n. 461. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato negativo e' computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato negativo e' maturato. 4. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento del loro importo; tali proventi si considerano percepiti, se iscritti in bilancio ai sensi dell' . Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-bis dell'art. 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con . 5. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri, la societa' di gestione presenta la dichiarazione del risultato di gestione conseguito nell'anno precedente da ciascun fondo da essa gestito indicando, altresi', i dati necessari per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione e' resa su apposito modulo approvato con decreto del Ministro delle finanze. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.". - Si riporta il testo dell' , recante "Disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 ottobre 1983, n. 270, e convertito in legge, con modificazioni, dall' , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1983, n. 328, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 11-bis. - 1. I Fondi comuni esteri di investimento mobiliare autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato ai sensi del , convertito, con modificazioni, dalla , e successive modificazioni, non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal , sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonche' le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'art. 26 del predetto decreto n. 600 del 1973 e dal comma 1 dell'art. 10-ter della . 2. Sulla parte del risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno proporzionalmente corrispondente alle quote collocate nello Stato, il soggetto incaricato del collocamento e' tenuto a versare un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno e i proventi di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. L'imposta sostitutiva e' versata dal soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell' , e successive modificazioni. 3. Il risultato negativo della gestione di un periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, puo' essere computato in diminuzione dal risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto o in parte, dalla societa' di gestione in diminuzione dal risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalita' per effettuare l'utilizzo del risultato negativo di gestione di cui al presente comma, anche nell'ipotesi di cessazione del fondo in corso d'anno. 3-bis. Nel caso in cui alla cessazione del fondo il risultato della gestione sia negativo ed esso non sia utilizzabile ai sensi del comma 3, il soggetto incaricato del collocamento in Italia rilascia ai partecipanti apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'art. 82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con , o, nel caso di apertura di rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui agli e , intestati al partecipante e per le quali sia stata esercitata l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi dell'art. 6, comma 5, e dell'art. 7, comma 10, del predetto decreto n. 461. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato negativo e' computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato negativo e' maturato. 4. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento del loro importo; tali proventi si considerano percepiti, se iscritti in bilancio ai sensi dell' . Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-bis dell'art. 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con . 5. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato presenta la dichiarazione del risultato di gestione imponibile conseguito nell'anno precedente da ciascun fondo indicando, altresi', i dati necessari per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione e' resa su apposito modulo approvato con decreto del Ministro delle finanze. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. 6. Il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato provvede altresi' agli adempimenti stabiliti dagli articoli 7 e 9 con riferimento al valore dei titoli collocati nel territorio dello Stato ed alle operazioni ivi effettuate.". - Si riporta il testo dell'art. 9 del citato , cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 9. (Rimborso d'imposta per i sottoscrittori di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani). - 1. I soggetti non residenti che hanno conseguito proventi erogati da organismi di investimento collettivo soggetti alle imposte sostitutive di cui all'art. 8 hanno diritto, facendone richiesta, entro il 31 dicembre dell'anno in cui il provento e' percepito, alla societa' di gestione del fondo comune, alla SICAV ovvero al soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni di cui all'art. 8, comma 4, al pagamento di una somma pari al 15 per cento dei proventi erogati. Il pagamento e' disposto dai predetti soggetti, per il tramite della banca depositaria ove esistente, computandolo in diminuzione dai versamenti dell'imposta sostitutiva sul risultato della gestione degli organismi di investimento collettivo da essi gestiti o collocati, a decorrere dalle rate relative al periodo d'imposta precedente. Il pagamento non puo' essere richiesto all'amministrazione finanziaria. 2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e' provento il reddito conseguito dal sottoscrittore per effetto della distribuzione di proventi da parte dell'organismo, nonche' la differenza tra il valore di riscatto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso quale valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici previsti per ciascun organismo di investimento collettivo di cui al citato art. 8, relativi alla data di acquisto delle quote medesime. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano nei confronti dei soggetti residenti in Stati con i quali sono in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito che consentano all'amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per accertare la sussistenza dei requisiti, sempreche' tali soggetti non risiedano negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del comma 7-bis dell'art. 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con . Ai fini della sussistenza del requisito della residenza si applicano le norme previste nelle singole convenzioni. 4. Nel caso di organismi di investimento collettivo di diritto italiano le cui quote o azioni siano sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti di cui al primo periodo del comma 3, gli organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato della gestione di cui all' . Qualora venga richiesta dal soggetto non residente l'emissione di certificati al portatore rappresentativi delle quote sottoscritte o comunque in tutti i casi in cui risulti che la proprieta' delle quote sia stata a qualsiasi titolo trasferita a un soggetto diverso da quelli di cui al primo periodo del precedente comma 3, sull'intero provento afferente le quote, dal momento della sottoscrizione al momento del riscatto, si applica la disciplina prevista per gli organismi di investimento in valori mobiliari, di diritto estero situati negli Stati membri dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie, le cui quote o azioni siano collocate nel territorio dello Stato, di cui all'art. 10-ter della citata , come modificato dall'art. 8, comma 5. La ritenuta e' applicata dalla banca depositaria dell'organismo di investimento. La banca depositaria e' tenuta a comunicare all'amministrazione finanziaria, con riferimento ai proventi distribuiti e alle somme erogate a fronte di riscatti nel periodo d'imposta precedente, i dati identificativi dei soggetti beneficiari delle somme comunque erogate dall'organismo di investimento. 5. Con decreto dell'Amministrazione finanziaria sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente articolo.".
Sezione IV
Disposizioni fiscali concernenti gli enti territoriali

Art. 27.

(Disposizioni in materia di titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali)
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante disposizioni in materia di regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "L'imposta affluisce all'entrata del bilancio dello Stato e il 50 per cento del gettito della medesima imposta che si renderebbe applicabile sull'intero ammontare degli interessi passivi del prestito e' di competenza degli enti emittenti. Alla retrocessione agli enti territoriali emittenti i titoli obbligazionari della predetta quota di competenza si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate affluite al bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo stato di previsione del Ministero dell'interno".
2. Gli intermediari di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, versano l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento dovuta sugli interessi ed altri proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, maggiorata degli interessi legali maturati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, entro quindici giorni dalla medesima data.
Nota all'art. 27: - Si riporta il testo dell'art. 1 del citato , cosi' come modificato dalla presente legge, nonche' il testo dell'art. 2, comma 2, del medesimo : "Art. 1. (Soppressione della ritenuta alla fonte per talune obbligazioni e titoli similari). - 1. La ritenuta del 12,50 per cento di cui al , non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche, da societa' per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani e da enti pubblici economici trasformati in societa' per azioni in base a disposizione di legge, con esclusione delle cambiali finanziarie. 2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi da enti territoriali ai sensi dell' , si applica l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2. L'imposta affluisce all'entrata del bilancio dello Stato e il 50 per cento del gettito della medesima imposta che si renderebbe applicabile sull'intero ammontare degli interessi passivi del prestito e' di competenza degli enti emittenti. Alla retrocessione agli enti territoriali emittenti i titoli obbligazionari della predetta quota di competenza si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate affluite al bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo stato di previsione del Ministero dell'interno. 3. Le disposizioni incompatibili con la disciplina introdotta dal presente decreto sono soppresse.". "Art. 2. (Imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti residenti). - 1. 1-quater. (Omissis). 2. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter e' applicata dalle banche, dalle societa' di intermediazione mobiliare, dalle societa' fiduciarie, dagli agenti di cambio e da altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, residenti in Italia, che comunque intervengono nella riscossione degli interessi, premi ed altri frutti ovvero, anche in qualita' di acquirenti, nei trasferimenti dei titoli di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, per trasferimento dei titoli si intendono le cessioni e qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che comporta il mutamento della titolarita' giuridica dei titoli. 3. (Omissis).".

Art. 28.

Disposizioni in materia di addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante disposizioni in materia di addizionale comunale all'IRPEF, come modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale, e' sostituito dal seguente:
"3. I comuni possono deliberare, entro il 31 dicembre, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo, con deliberazione da pubblicare per estratto nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di affissione all'albo pretorio, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. In deroga alle disposizioni contenute nel citato articolo 47, comma 2, l'esecutivita' della suddetta deliberazione e' differita alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sono fissate le modalita' per la pubblicazione. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non puo' eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La deliberazione puo' essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2".
2. Per l'anno 2000 la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale provinciale e comunale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, e' efficace per i contribuenti che risiedono nei comuni che hanno deliberato la suddetta variazione e hanno pubblicato l'estratto della relativa deliberazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto del Ministero delle finanze di cui al medesimo articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e' emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per i lavoratori dipendenti ed assimilati che hanno cessato il rapporto di lavoro prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle variazioni delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'importo dovuto per gli anni 1999 e 2000 deve essere determinato in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta.
4. L'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal 1999 non e' dovuta se di importo non superiore a lire 20.000.
5. Le sanzioni previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, non si applicano alle violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di addizionale comunale all'IRPEF, commesse dai sostituti di imposta prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
6. Per l'anno 1999 restano valide le delibere di variazione dell'aliquota di compartecipazione adottate successivamente al termine previsto dalla normativa vigente e comunque con un ritardo non superiore a trenta giorni.
Note all'art. 28: - Si riporta il testo dell' , recante "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell' , come modificato dall' ", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1998, n. 242, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 1. - 1. E' istituita, a decorrere dal 1 gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. 2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, e' stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed e' conseguentemente determinata la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'art. 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con . L'aliquota di compartecipazione dovra' cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti. 3. I comuni possono deliberare, entro il 31 dicembre, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo, con deliberazione da pubblicare per estratto nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di affissione all'albo pretorio, ai sensi dell' . In deroga alle disposizioni contenute nel citato art. 47, comma 2, l'esecutivita' della suddetta deliberazione e' differita alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sono fissate le modalita' per la pubblicazione. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non puo' eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La deliberazione puo' essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2. 4. L'addizionale e' determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con . 5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con , per le modalita' di determinazione dell'addizionale provinciale e comunale e per l'effettuazione delle relative trattenute da parte dei sostituti di imposta si applicano le disposizioni previste per l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all' . 6. L'addizionale e' dovuta alla provincia ed al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti, ovvero, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati ai medesimi redditi, al comune in cui il sostituito ha il domicilio fiscale alla data di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi, ed e' versata, unitamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno. 7. La ripartizione tra le province e tra i comuni delle somme versate a titolo di addizionale e' effettuata, salvo quanto previsto dall'art. 2, dal Ministero dell'interno, a titolo di acconto sull'intero importo delle somme versate entro lo stesso anno in cui e' effettuato il versamento, sulla base dei dati forniti dal Ministero delle finanze concernenti le risultanze delle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d'imposta presentate per l'anno precedente a quello cui si riferisce l'addizionale. Entro l'anno successivo a quello in cui e' effettuato il versamento, il Ministero dell'interno provvede ad effettuare il conguaglio, mediante compensazione con le somme spettanti, a titolo di acconto, per l'anno successivo, sulla base dei dati forniti dal Ministero delle finanze concernenti le risultanze delle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d'imposta presentate per l'anno cui si riferisce l'addizionale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono essere stabilite ulteriori modalita' per effettuare la ripartizione. Per le province e i comuni l'accertamento contabile dei proventi derivanti dall'applicazione dell'addizionale avviene sulla base delle comunicazioni annuali del Ministero dell'interno delle somme spettanti. Per il primo anno di applicazione delle disposizioni del presente articolo, l'addizionale comunale di cui al comma 3 e' ripartita entro lo stesso anno in cui e' effettuato il versamento, a titolo di acconto per l'intero importo versato, sulla base dei dati forniti dal Ministero delle finanze, concernenti il numero dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni e dei relativi redditi imponibili medi quali risultanti dalle piu' recenti statistiche generali pubblicate dal Ministero delle finanze. 8. Fermo restando quanto previsto dall' , ai fini dell'accertamento dell'addizionale, le province ed i comuni forniscono all'amministrazione finanziaria informazioni e notizie utili. Le province ed i comuni provvedono, altresi', agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali di cui all' . Per quanto non disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. 9. Al termine delle attivita' di liquidazione e di accertamento, le maggiori somme riscosse a titolo di addizionale e i relativi interessi sono versati alle province e ai comuni secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 6. 10. All' , recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e i relativi versamenti, nonche' norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella lettera a), dopo le parole: "alle imposte sui redditi" sono inserite le seguenti: ", alle relative addizionali"; b) la lettera d-bis), introdotta dall' , concernente l'istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e' soppressa. 11. I decreti di cui ai commi 6 e 7 sono emanati sentita la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali di cui all' .". - Il , recante "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell' ", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5, S.O.

Art. 29.

(Utilizzo del credito d'imposta per i comuni)
1. Nell'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il credito d'imposta per gli utili distribuiti da societa' ed enti, e successive modificazioni, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1, relativo ai dividendi percepiti dai comuni distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in societa' ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, puo' essere utilizzato per la compensazione dei debiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni".
Nota all'art. 29: - Si riporta il testo dell'art. 14 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con il citato , cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 14. (Credito di imposta per gli utili distribuiti da societa' ed enti). - 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle societa' o dagli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87, al contribuente e' attribuito un credito d'imposta pari al 58,73 per cento dell'ammontare degli utili stessi nei limiti in cui esso trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 105. 1-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1, relativo ai dividendi percepiti dai comuni distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in societa' ai sensi della , e successive modificazioni, puo' essere utilizzato per la compensazione dei debiti ai sensi dell' , e successive modificazioni. 2. Nel caso di distribuzione di utili in natura il credito di imposta e' determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data in cui sono stati posti in pagamento. 3. Relativamente agli utili percepiti dalle societa', associazioni e imprese indicate nell'art. 5, il credito di imposta spetta ai singoli soci, associati o partecipanti nella proporzione ivi stabilita. 4. Ai soli fini della applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito di imposta e' computato in aumento del reddito complessivo. 5. La detrazione del credito di imposta, deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui gli utili sono stati percepiti e non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione presentata. Se nella dichiarazione e' stato omesso soltanto il computo del credito di imposta in aumento del reddito complessivo, l'ufficio delle imposte puo' procedere alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. 6. Il credito di imposta spetta anche quando gli utili percepiti sono tassati separatamente ai sensi dell'art. 16; in questo caso il suo ammontare e' computato in aumento degli utili e si detrae dalla relativa imposta determinata a norma dell'art. 18. 6-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti non spetta, limitatamente agli utili, la cui distribuzione e' stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla , e successive modificazioni, o dalle societa' di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al , azioni o quote di partecipazione nelle societa' o enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 del presente testo unico. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori, ai soci fondatori, agli amministratori e ai dipendenti della societa' o dell'ente e per quelle spettanti in base ai contratti di associazione in partecipazione e ai contratti indicati nel , ne' per i compensi per prestazioni di lavoro corrisposti sotto forma di partecipazione agli utili e per gli utili di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 41. 7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorche' la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto sono state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione.".
Sezione V
Disposizioni modificative e comunque concernenti il testo unico delle imposte sui redditi

Art. 30.

(Deducibilita' degli oneri contributivi relativi ai servizi domestici)
1. Nell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, recante norme di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresi' per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresi' deducibili, fino all'importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. Per gli oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito".
2. La disposizione di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come modificato dal comma 1 del presente articolo, concernente gli oneri deducibili, si applica a partire dai contributi versati nel periodo d'imposta 2000.
Note all'art. 30: - Si riporta il testo dell'art. 10 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con il citato , cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 10. (Oneri deducibili). - 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati; b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidita' o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell' . Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresi', rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito; c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria; d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell' ; d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti; e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonche' quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresi' deducibili i contributi versati al fondo di cui all' . I contributi di cui all' , sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti; e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal , per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del , e, comunque, entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 10 milioni di lire. La disposizione contenuta nel precedente periodo non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori, nonche' ai soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della . Ai fini del computo del predetto limite di lire 10 milioni si tiene conto: delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'art. 70, comma 1; dei contributi versati ai sensi dell' , eccedenti il massimale contributivo stabilito dal . Per le persone che sono fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene conto del predetto limite percentuale, nonche', nei riguardi del soggetto di cui sono a carico, della condizione di destinazione delle quote di TFR alle forme pensionistiche complementari; e-ter) i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell' , e successive modificazioni, per un importo complessivo non superiore a lire 2.000.000 per gli anni 2001 e 2002. Per gli anni 2003 e 2004 il suddetto importo e' fissato in lire 3 milioni, aumentato a lire 3.500.000 per gli anni 2005 e 2006 e a lire 4.000.000 a decorrere dal 2007. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito; f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell' , e dell' ; g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell' , per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato; h) le indennita' per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione; i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana; l) le erogazioni liberali in denaro di cui all' , all' , e all' , nei limiti e alle condizioni ivi previsti; l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del titolo III della . 2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell' . Tale disposizione si applica altresi' per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo se fiscalmente a carico. Sono altresi' deducibili, fino all'importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. Per gli oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito. 3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 sostenuti dalle societa' semplici di cui all'art. 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo art. 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione e' deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all' , corrisposta dalle societa' stesse. 3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino a lire 1.800.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unita' immobiliare. L'importo della deduzione spettante non puo' comunque essere superiore all'ammontare del suddetto reddito di fabbricati. Sono pertinenze le cose immobili di cui all' , classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprieta' o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. E' considerata adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.". - Il , recante "Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell' ", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2000, n. 57, S.O.

Art. 31.

(Spese di assistenza specifica)
1. Nell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente detrazioni per oneri, al comma 1, lettera c), secondo periodo, dopo le parole: "dalle spese mediche" sono inserite le seguenti: "e di assistenza specifica".
2. Nell'articolo 13-bis, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente periodo: "Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 3 del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di lire 12.000.000".
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli oneri sostenuti a partire dal periodo di imposta 2000.
Nota all'art. 31: - Per il testo dell'art. 13-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con , cosi' come modificato dalla presente legge, si rinvia alle note all'art. 37.

Art. 32.

(Disposizioni in materia di spese veterinarie)
1. Nell'articolo 13-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente detrazioni per oneri, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
"c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire 750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilita' delle predette spese;".
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta 2000.
3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, stimate in 5 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
4. In sede di prima applicazione, il decreto del Ministero delle finanze di cui alla lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotta dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 32: - Per il testo dell'art. 13-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con , cosi' come modificato dalla presente legge, si rinvia alle note all'art. 37.

Art. 33.

(Restituzione della quota fissa individuale per l'assistenza medica di base)
1. Ai contribuenti che hanno pagato la quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e successive modificazioni, e' restituito un importo pari all'80 per cento di quanto versato a tale titolo. All'importo restituito non si applica la disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera n-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di tassazione separata.
2. La restituzione e' effettuata alternativamente mediante compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con i versamenti da eseguire a decorrere dal mese di gennaio 2001, o diminuendo le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2000. Per i contribuenti che percepiscono redditi erogati da un sostituto d'imposta, la restituzione, in alternativa a quanto disposto nel primo periodo, e' effettuata dallo stesso sostituto d'imposta, a condizione che ne sia fatta richiesta entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, diminuendo, a decorrere dal mese di gennaio 2001, le relative ritenute.
3. Con decreto dirigenziale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalita' di restituzione per i contribuenti che non possono utilizzare in diminuzione l'ammontare di cui al comma 1 secondo quanto previsto nel comma 2. Con il medesimo decreto possono essere stabilite particolari modalita' per attestare le somme effettivamente versate.
Note all'art. 33: - Si riporta il testo dell' , recante "Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1992, n. 221, e convertito in legge, con modificazioni, dalla , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 1992, n. 272, S.O.: "Art. 6. (Revisione delle prestazioni sanitarie) - 1. (Omissis). 2. (I livelli di assistenza devono prevedere che siano tenuti al versamento di una quota fissa individuale annua nella misura di lire 85.000 per l'assistenza medica di base: a) i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare costituito da un unico componente ed avente un reddito complessivo per l'anno precedente superiore a lire 30.000.000; b) i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare costituito da due componenti ed avente un reddito complessivo per l'anno precedente superiore a lire 42.000.000; c) i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare costituito da tre componenti ed avente un reddito complessivo per l'anno precedente superiore a lire 50.000.000.) (Comma abrogato dall' ). 3. - 6. (Abrogati). 7. - 12. (Omissis).". - Si riporta il testo dell'art. 16 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con : "Art. 16. (Tassazione separata). - 1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: a) trattamento di fine rapporto di cui all' e indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi di cui all' ; altre indennita' e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell' nonche' le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro; a-bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'art. 47, erogate in forma di capitale, anche in caso di riscatto di cui all' , e a titolo di anticipazioni; b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volonta' delle parti, compresi i compensi e le indennita' di cui al comma 1 dell'art. 47 e al comma 2 dell'art. 46; c) indennita' percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell'art. 49, se il diritto all'indennita' risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto nonche', in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; c-bis) l'indennita' di mobilita' di cui all' , e trattamento di integrazione salariale di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla , corrisposti anticipatamente; d) indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche; e) indennita' percepite per la cessazione da funzioni notarili; f) indennita' percepite da sportivi professionisti al termine dell'attivita' sportiva ai sensi del , se non rientranti tra le indennita' indicate alla lettera a); g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da piu' di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da piu' di cinque anni; g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 81 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione; h) indennita' per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennita' di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare; i) indennita' spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a piu' anni; l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle societa' indicate nell'art. 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle societa' stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della societa' e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione e' superiore a cinque anni; m) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di societa' soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della societa', la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione e' superiore a cinque anni; n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'art. 41, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo e' superiore a cinque anni; n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si e' fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera c), quinto e sesto periodo. 2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da societa' in nome collettivo o in accomandita semplice; se conseguiti da persone fisiche nell'esercizio di imprese commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa. 3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis) non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali il contribuente ha facolta' di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui e' avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalita' stabilite negli articoli 17 e 18 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se cio' risulta piu' favorevole per il contribuente. 4. (La disposizione del comma 4 e' stata trasferita nell'art. 9, quale ).". Per il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo 9 luglio 1997, si rinvia alle note all'art. 83.

Art. 34.

(Disposizioni in materia di redditi di collaborazione coordinata e continuativa)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 20, concernente applicazione dell'imposta ai non residenti, al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell'articolo 47";
b) all'articolo 47, concernente redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, al comma 1, dopo la lettera c), e' inserita la seguente:
"c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di societa', associazioni e altri enti con o senza personalita' giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attivita' svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita' di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente";
c) all'articolo 13, concernente altre detrazioni, al comma 2-ter, le parole: ", il reddito di lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa" sono soppresse;
d) all'articolo 49, concernente redditi di lavoro autonomo, al comma 2, la lettera a) e' abrogata;
e) all'articolo 50, concernente determinazione del reddito di lavoro autonomo, al comma 8, il primo periodo e' soppresso;
f) all'articolo 50, concernente determinazione del reddito di lavoro autonomo, al comma 8, secondo periodo, le parole: "dello stesso comma" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 2 dell'articolo 49".
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 24, concernente ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, la ritenuta e' operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento";
b) all'articolo 24, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
"1-ter. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento";
c) all'articolo 25, concernente ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi, al primo comma, terzo periodo, le parole: "di cui alle lettere a) e c) del terzo comma dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 " sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917." e al quarto periodo, le parole: "di cui alle lettere f) e g) dell'articolo 12 del decreto stesso" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 16 dello stesso testo unico, concernente tassazione separata".
3. Tutti i riferimenti all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente redditi di lavoro autonomo, contenuti in disposizioni legislative emanate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge devono intendersi come effettuati all'articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del medesimo testo unico, concernente redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001.
Nota all'art. 34: - Si riporta il testo degli articoli 13, 20, 47, 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con il citato , cosi' come modificati dalla presente legge: "Art. 13 (Altre detrazioni). - 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, anche a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito, secondo i seguenti importi: a) lire 2.220.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera lire 12.000.000; b) lire 2.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000; c) lire 2.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000; d) lire 1.900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 15.000.000; e) lire 1.750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000; f) lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000; g) lire 1.450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000; h) lire 1.330.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 16.000.000; i) lire 1.260.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000; l) lire 1.190.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000; m) lire 1.120.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000; n) lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000; o) lire 950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000; p) lire 850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000; q) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000; r) lire 650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.300.000; s) lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 60.300.000 ma non a lire 70.000.000; t) lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000; u) lire 350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000; v) lire 250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 90.000.000 ma non a lire 90.400.000; z) lire 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000; aa) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 100.000.000. 2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione e quello dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno, cosi' determinata: a) lire 190.000, per i soggetti di eta' inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 9.400.000; b) lire 120.000, per i soggetti di eta' inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000; c) lire 430.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 9.400.000; d) lire 360.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000; e) lire 180.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.000.000 ma non lire 18.500.000; f) lire 90.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.500.000 ma non lire 19.000.000. 2-bis. La detrazione di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 compete a decorrere dal periodo d'imposta nel quale e' compiuto il settantacinquesimo anno di eta'. 2-ter. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-bis, dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili e il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno, spetta una detrazione secondo i seguenti importi: a) lire 300.000, se l'ammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000; b) lire 200.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire 9.300.000; c) lire 100.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.300.000 ma non lire 9.600.000. 3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'art. 49 o di impresa di cui all'art. 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista dal comma 1, pari a: a) lire 1.110.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000; b) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000; c) lire 900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 9.600.000; d) lire 800.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000; e) lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.900.000 ma non a lire 15.000.000; f) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000; g) lire 480.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 16.000.000; h) lire 410.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000; i) lire 340.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000; l) lire 270.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000; m) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000; n) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000.". "Art. 20 (Applicazione dell'imposta ai non residenti). 1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato: a) i redditi fondiari; b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali; c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 47; d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attivita' esercitate nel territorio dello Stato; e) i redditi di impresa derivanti da attivita' esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni; f) i redditi diversi derivanti da attivita' svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonche' le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in societa' residenti, con esclusione: 1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell'art. 81, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in societa' residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute; 2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonche' da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti; 3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari, in mercati regolamentati; g) i redditi di cui all'art. 5 imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti. 2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti: a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennita' di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e f) del comma 1 dell'art. 16; b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell'art. 47; c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi di impresa nonche' di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico; d) i compensi corrisposti da imprese, societa' o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato.". "Art. 47 (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente). - 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca; b) le indennita' e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualita', ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato; c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante; c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di societa', associazioni e altri enti con o senza personalita' giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attivita' svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita' di lavoro dipendente di cui all'art. 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'art. 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente; d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della , nonche' le congrue e i supplementi di congrua di cui all' ; e) i compensi per l'attivita' libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all' e del personale di cui all' , e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all' ; f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, nonche' i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato; g) le indennita' di cui all' , e all' , percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennita', comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli e e alla , nonche' i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica; h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione; h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al , comunque erogate; i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale ne' lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'art. 41; l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformita' a specifiche disposizioni normative. 2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i princi'pi della mutualita' stabiliti dalla legge e che tali princi'pi siano effettivamente osservati. 3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e i) del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall'art. 13.". "Art. 49 (Redditi di lavoro autonomo). - 1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita' di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 5. 2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo: a) (lettera abrogata); b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali; c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 41 quando l'apporto e' costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro; d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata; e) le indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia; f) i redditi derivanti dall'attivita' di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della . 3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla , si applicano le disposizioni relative ai redditi indicati alla lettera a) del comma 2.". "Art. 50 (Determinazione del reddito di lavoro autonomo). - 1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e' costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. 2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro delle finanze. E' tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo di imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a 1 milione di lire. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni mobili e' ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla meta' del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto. Per gli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o professione utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria e' ammesso in deduzione un importo pari alla rendita catastale. I canoni di locazione finanziaria di beni mobili sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano. Le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni sono deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei quattro successivi. 3. Le spese relative all'acquisto di beni mobili diversi da quelli indicati nel comma 4, adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente sono ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non e' superiore a 1 milione di lire, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente e' deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale, anche se utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero una somma pari al 50 per cento del canone di locazione, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonche' quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati. 3-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al , sono deducibili nella misura del 50 per cento. 4. (Abrogato). 5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi sono deducibili per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonche' quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare. 6. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si comprendono, salvo il disposto di cui al comma 6-bis), anche le quote delle indennita' di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 16 maturate nel periodo di imposta. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono deducibili nelle misure previste dal comma 1-ter dell'art. 62. 6-bis. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di eta' o permanentemente inabili al lavoro, nonche' agli ascendenti dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti dell'artista o professionista ovvero della societa' o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti. 7. (Abrogato). 8. I redditi indicati alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 49 sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese; le partecipazioni agli utili e le indennita' di cui alle lettere c), d), ed e) costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta. I redditi indicati alla lettera f) dello stesso comma sono costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese.". - Si riporta il testo degli articoli 24 e 25 del citato , cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 24 (Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente). - 1. I soggetti indicati nel comma 1, dell'art. 23, che corrispondono redditi di cui all'art. 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con , devono operare all'atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla parte imponibile di detti redditi, determinata a norma dell'art. 48-bis del predetto testo unico. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. Si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni dell'art. 23 e, in particolare, i commi 2, 3 e 4. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'art. 16, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, la ritenuta e' operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento. 1-bis. Sulla parte imponibile dei compensi di cui all'art. 48-bis, comma 1, lettera d-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con , e' operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali vigenti. 1-ter. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'art. 47, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con , in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento. 2. (Abrogato).". "Art. 25 (Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi). - I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorche' non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore di condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare delle somme di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con . La ritenuta e' elevata al 20 per cento per le indennita' di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 16 dello stesso testo unico, concernente tassazione separata. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. Salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, se i compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano ai compensi di importo inferiore a lire 50.000 corrisposti dai soggetti indicati nella , per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e sempreche' non costituiscano acconto di maggiori compensi. I compensi e le somme di cui al n. 9) dell' corrisposti a non residenti sono soggetti ad una ritenuta del 30 per cento a titolo d'imposta sulla parte imponibile del loro ammontare. Ne sono esclusi i compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.".

Art. 35.

(Indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari)
1. I soggetti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le indennita' di trasferta di cui all'articolo 133 dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, relative agli anni 1993-1997, possono regolarizzare e definire la loro posizione con l'amministrazione delle finanze, versando le relative imposte, sulla base del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che ne ha previsto la tassazione nella misura del 50 per cento, al netto degli acconti versati ai sensi degli articoli 146 e 154 del citato ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, senza l'applicazione di interessi e sanzioni, in unica soluzione entro il 28 febbraio 2001, oppure in dodici rate bimestrali di eguale importo a decorrere dalla stessa data.
2. Le liti fiscali pendenti sono dichiarate estinte, a seguito della regolarizzazione di cui al comma 1. Non si da' luogo al rimborso di somme eventualmente versate.
Note all'art. 35: - Si riporta il testo degli , e , recante "Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari", pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 1960, n. 26: "Art. 133 - Per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede e' dovuta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennita' di trasferta. Tale indennita' spetta per il viaggio di andata e per quello di ritorno ed e' stabilita, per gli atti di notificazione, nella seguente misura: a) fino a sei chilometri: lire 1.500; b) fino a dodici chilometri: lire 2.800; c) fino a diciotto chilometri: lire 3.800; d) oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di lire 800. Per gli atti di esecuzione, l'indennita' e' dovuta, per il viaggio di andata e per quello di ritorno, nella misura doppia di quella prevista dal precedente comma. L'indennita' non e' dovuta per la notificazione eseguita per mezzo del servizio postale. Per il protesto di cambiali e di titoli alle stesse equiparati, si applicano le norme di cui all' , e per le trasferte in materia penale le norme di cui all'art. 142 del presente decreto. Annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica - su proposta formulata dal Ministro di grazia e giustizia, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica - l'importo della indennita' di trasferta potra' essere variato tenendo conto delle modificazioni, accertate dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nel triennio precedente. Le somme complessivamente percepite a titolo di indennita' di cui al primo comma, detratte le spese effettivamente sostenute da ciascuno e detraibili ai sensi di legge, sono distribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, rispettivamente tra tutti gli appartenenti al profilo professionale di collaboratore UNEP e tra gli appartenenti al profilo di assistente UNEP, addetti all'ufficio stesso.". "Art. 146. 1. Le somme riscosse per diritti, indennita' di trasferta e percentuale sono amministrate dall'ufficiale giudiziario dirigente, il quale e' l'unico responsabile. In caso di mancanza o d'impedimento dell'ufficiale giudiziario dirigente, provvede alla sostituzione il capo dell'ufficio giudiziario. 2. L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente deve detrarre per spese di ufficio il 3 per cento delle somme di cui al comma 1 e, nelle sedi di pretura, il 4 per cento delle stesse. Egli amministra le somme a tal fine detratte sotto il controllo del capo dell'ufficio, al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate nell'anno successivo. 3. Qualora l'importo delle somme di cui ai commi 1 e 2 sia di notevole entita', il capo dell'ufficio giudiziario puo' disporre il deposito in conto corrente postale o bancario.". "Art. 154. 1. Gli ufficiali giudiziari sono tenuti a versare allo Stato una tassa del 10 per cento sui diritti per gli atti o per le commissioni da loro compiuti. 2. Eguale tassa e' dovuta dalle parti sul diritto di protesto di titoli di credito e sulle indennita' di trasferta, per gli atti compiuti dagli ufficiali giudiziari, in aggiunta all'eventuale imposta di bollo dovuta per la quietanza. 3. La tassa del 10 per cento di cui ai commi 1 e 2 e' corrisposta mediante applicazione, a cura degli ufficiali giudiziari, di marche da bollo del valore corrispondente, sull'originale degli atti notificati od eseguiti, con le modalita' stabilite per l'imposta di bollo dovuta per la quietanza. In caso di inosservanza si applicano le sanzioni previste dal testo unico sull'imposta di bollo. 4. Per gli atti o commissioni che non abbiano dato luogo a formazione di originale, l'applicazione delle marche e' fatta sulla matrice dell'apposito bollettario. 5. In relazione a particolare esigenza di servizio, e' facolta' del Ministero delle finanze, su proposta del Ministero di grazia e giustizia, di consentire che il pagamento della tassa del 10 per cento sia effettuato direttamente all'ufficio del registro. 6. L'ufficiale giudiziario, il quale in qualsiasi modo riscuota dalle parti l'ammontare totale o parziale della tassa da lui dovuta, e' punito con l'ammenda disciplinare.". Il , recante "Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1997, n. 219, S.O.

Art. 36.

(Redditi da lavoro dipendente prodotto all'estero)
1. Nell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente, dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
"8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, e' determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398".
2. Nell'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, dopo le parole: "di concerto con il Ministro del tesoro", sono aggiunte le seguenti: "e con quello delle finanze".
3. Nell'articolo 23, concernente ritenute sui redditi di lavoro dipendente, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero di cui all'articolo 48, concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative ritenute".
Note all'art. 36: - Si riporta il testo dell'art. 48 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con , cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 48 (Determinazione del reddito di lavoro dipendente). - 1. Il reddito di lavoro dipendente e' costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono. 2. Non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente a lire 7.000.000 fino all'anno 2002 e a lire 6.000.000 per l'anno 2003, diminuite negli anni successivi in ragione di lire 500.000 annue fino a lire 3.500.000. Fermi restando i suddetti limiti, a decorrere dal 1 gennaio 2003 il suddetto importo e' determinato dalla differenza tra lire 6.500.000 e l'importo dei contributi versati, entro i valori fissati dalla lettera e-ter) del comma 1 dell'art. 10, ai Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell' , e successive modificazioni; b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festivita' o ricorrenze alla generalita' o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a lire 500.000, nonche' i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della , o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del , convertito, con modificazioni, dalla ; c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonche' quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240, le prestazioni e le indennita' sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione; d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalita' o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici; e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'art. 47; f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'art. 65 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'art. 12; f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'art. 12, nonche' per borse di studio a favore dei medesimi familiari; g) il valore delle azioni offerte alla generalita' dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla societa' emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione; g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito; h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'art. 10 e alle condizioni ivi previste, nonche' le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso art. 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro; i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta. 2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse da societa' che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa. 3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'art. 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'art. 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e' determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore e' superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. 4. Ai fini dell'applicazione del comma 3: a) per gli autoveicoli indicati nell' , e , i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente; b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarieta' o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della , o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del , convertito con modificazioni, dalla ; c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato. 5. Le indennita' percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennita' o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito. 6. Le indennita' e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attivita' lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonche' le indennita' di cui all' , concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilita' della presente disposizione. 7. Le indennita' di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se le indennita' in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per piu' anni, la presente disposizione si applica solo per le indennita' corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, e di trasporto delle cose, nonche' le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualita' di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennita'. 8. Gli assegni di sede e le altre indennita' percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennita' base nella misura del 50 per cento. Qualora l'indennita' per servizi prestati all'estero comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all'attivita' prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude l'applicabilita' di quella di cui al comma 5. 8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, e' determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla . 9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si fara' fronte all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto.". - Si riporta il testo dell' , recante "Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1987, n. 179 e convertito in legge, con modificazioni dall' , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 1987, n. 231, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 4 (Criteri per le contribuzioni)1. I contributi dovuti per i regimi assicurativi di cui all'art. 1, a decorrere dal periodo di paga in corso al 9 gennaio 1986, sono calcolati su retribuzioni convenzionali. Tali retribuzioni, fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con quello delle finanze, sono determinate con riferimento e comunque in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei. Il decreto anzidetto e' emanato per gli anni 1986 e 1987 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per gli anni successivi entro il 31 gennaio di ciascun anno. 2. Le aliquote contributive relative ai regimi assicurativi di cui all'art. 1 sono stabilite come segue: a) per il regime relativo all'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, alla disoccupazione involontaria, nonche' alla tubercolosi, nelle misure previste dalla legislazione nazionale. L'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro e' ridotta di dieci punti, da utilizzare fino ad esaurimento sulle singole aliquote delle gestioni assicurative interessate, nell'ordine indicato all'art. 1. Il relativo onere, valutato in lire 4.300 milioni per il 1986, in lire 45 miliardi per il 1987 ed in lire 60 miliardi a decorrere dal 1988 e' posto a carico del bilancio dello Stato; b) per il regime assicurativo contro le malattie e per la maternita', nelle misure previste dalla legislazione nazionale. A favore dei datori di lavoro di cui all'art. 1, comma 2, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 19 gennaio 1987, si applicano, cumulativamente, le riduzioni previste dalla legislazione nazionale in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali. Nei confronti dei datori di lavoro che apprestano idonei presidi sanitari a favore dei dipendenti o assicurano comunque a proprie spese l'assistenza sanitaria nel Paese estero, ovvero assicurano i dipendenti contro le malattie in regime obbligatorio in virtu' della legislazione del Paese estero, puo', con specifici decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanita', essere ridotto il contributo per assistenza sanitaria, tenuto conto delle prestazioni come sopra assicurate; c) per il regime assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nelle misure previste da apposita tariffa approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera dell'INAL. In attesa dell'emanazione di detta tariffa, i premi sono determinati in base ai valori medi dei sottogruppi previsti dalla tariffa ordinaria. Qualora nello Stato estero sia obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e il datore di lavoro dimostri di aver ottemperato ai relativi obblighi, i predetti valori sono ridotti, in misura corrispondente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro. 3. Per tutto quanto non disposto dagli articoli da 1 a 5 in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali trovano applicazione le norme contenute nel testo unico approvato con , e successive modifiche ed integrazioni. 4. I datori di lavoro di cui all'art. 1, comma 2, sono tenuti al pagamento del contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito presso l'INPS dall' .". - Si riporta il testo dell'art. 23 del citato , cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 23 (Ritenute sui redditi di lavoro dipendente)1. Gli enti e le societa' indicati nell'art. 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con , le societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'art. 51 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, nonche' il condominio quale sostituto di imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all'art. 48 dello stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. 1-bis. I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero di cui all'art. 48, concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con , devono in ogni caso operare le relative ritenute. 2. La ritenuta da operare e' determinata: a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con , esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13, del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, del citato testo unico sono effettuate se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi; b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito; c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente; d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), del citato testo unico con i criteri di cui all'art. 17, comma 1, secondo periodo, e comma 2-bis, terzo periodo, dello stesso testo unico; d-bis) sulla parte imponibile delle prestazioni di cui all'art. 16, comma 1, lettera a-bis), del citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 17-bis, comma 1, primo periodo, dello stesso testo unico; e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'art. 48, del citato testo unico, non compresi nell'art. 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito. 3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, nonche' sui compensi e le indennita' di cui all'art. 47, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con , comunicati al sostituto entro il 12 gennaio dell'anno successivo, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, del citato testo unico, e di quelle eventualmente spettanti a norma dell'art. 13-bis dello stesso testo unico per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonche', limitatamente agli oneri di cui alle lettere c) e f) dello stesso articolo, per erogazioni in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il sostituito puo' dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi di cui e' differito il pagamento si applica l'interesse in ragione dello 0,50 per cento mensile, che e' trattenuto e versato nei termini e con le modalita' previste per le somme cui si riferisce. L'importo che al termine del periodo d'imposta non e' stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Se alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato. 4. Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituito puo' chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. Alla consegna della suddetta certificazione unica il sostituito deve anche comunicare al sostituto quale delle opzioni previste al comma precedente intende adottare in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte. La presente disposizione non si applica ai soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici. 5. (Abrogato).". I sono stati gia' citati, rispettivamente, nelle note agli articoli 35, 24, 13 e 6 della presente legge.

Art. 37.

(Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche)
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, concernente detrazioni per oneri, la lettera i-ter) e' sostituita dalla seguente:
"i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a due milioni di lire, in favore delle societa' sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero secondo altre modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";
b) all'articolo 65, comma 2, concernente oneri di utilita' sociale, dopo la lettera c-septies) e' aggiunta la seguente:
"c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a due milioni di lire o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle societa' sportive dilettantistiche";
c) all'articolo 81, comma 1, concernente redditi diversi, la lettera m) e' sostituita dalla seguente:
"m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attivita' sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalita' sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto";
d) all'articolo 83, concernente premi, vincite e indennita', il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le indennita', i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 81 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 10.000.000. Non concorrono, altresi', a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.";
e) all'articolo 91-bis, comma 1, concernente detrazioni di imposta per oneri, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-ter)".
2. All'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n.133, recante disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di redditi diversi, le societa' e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo 11 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, concernente determinazione dell'imposta, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche. La ritenuta e' a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni ed e' a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al predetto articolo 11 del citato testo unico, la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.
2. Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purche' riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attivita' culturali:
a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attivita' commerciali connesse agli scopi istituzionali;
b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformita' all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di formazione del reddito complessivo.
3. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, e' elevato a lire 360 milioni.
4. Alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 1, il comma 3 e' abrogato;
b) nell'articolo 2:
1) al comma 3, le parole: "quinto comma" sono sostituite dalle seguenti: "sesto comma";
2) al comma 5, le parole: "6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "3 per cento".
5. I pagamenti a favore di societa', enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalita' idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi";
b) i commi 5 e 6 sono abrogati.
3. La legge 25 marzo 1986, n. 80, recante trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attivita' sportive dilettantistiche, e' abrogata.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano dal 1° gennaio 2000. Restano salvi tutti gli atti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e non si fa luogo a recuperi, a rimborsi d'imposta o applicazione di sanzioni nei confronti dei soggetti che anteriormente a tale data hanno assunto comportamenti, ovvero hanno corrisposto o percepito le indennita', i rimborsi o i compensi, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, e a quelle del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473.
Note all'art. 37: - Si riporta il testo dell'art. 13-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con , cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 13-bis. (Detrazioni per oneri) - 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati; b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7 milioni di lire. L'acquisto della unita' immobiliare deve essere effettuato nei sei mesi antecedenti o successivi alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto e' estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale e' variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. In caso di contitolarita' del contratto di mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire e' riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unita' immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi; c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'art. 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilita' di integrazione dei soggetti di cui all' , si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli , ed , e , ed , anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacita' motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purche' prescritto dalla commissione medica locale di cui all' . Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E' consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresi', rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta; c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire 750.000, alla parte che eccede lire 250.000. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilita' delle predette spese; d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell' e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3 milioni di lire per ciascuna di esse; e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali; f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidita' permanente superiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facolta' di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta; g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della , e del , nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita' delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali da' immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi; h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attivita' culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell' , e nel , ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonche' per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonche' l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente; h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attivita' di cui alla lettera h); i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato; i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), nonche' i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa' di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all' , al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione e' consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall' , e secondo ulteriori modalita' idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell' ; i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a due milioni di lire, in favore delle societa' sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero secondo altre modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell' . 1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante versamento bancario o postale. 1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunita' europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' e le condizioni alle quali e' subordinata la detrazione di cui al presente comma. 1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida. 2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito. Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 3 del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di lire 12.000.000. 3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 sostenuti dalle societa' semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato art. 5 ai fini della imputazione del reddito.". - Per il testo dell'art. 65 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con , cosi' come modificato dalla presente legge, si rinvia alle note all'art. 38. - Si riporta il testo degli articoli 81, 83, e 91-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con , cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 81 (Redditi diversi). - 1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di lavoratore dipendente: a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici; b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu' di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unita' immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonche', in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione; c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa' di cui all'art. 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a), b) e d), nonche' la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche' nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate; c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di societa' di cui all'art. 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'art. 87, nonche' di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni; c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente; c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o piu' pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti; c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonche' quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto; d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilita' o dalla sorte nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali; e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli; f) i redditi di beni immobili situati all'estero; g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell'art. 49; h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi; h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'art. 54, comma 5, ultimo periodo; i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non esercitate abitualmente; l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere; m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attivita' sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalita' sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. 1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, i certificati e diritti, nonche' le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data piu' recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu' recente. 1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui. 1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attivita' finanziarie o dei rapporti ivi indicati, sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso.". "Art. 83 (Premi, vincite e indennita'). - 1. I premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 81 costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. 2. Le indennita', i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'art. 81 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 10.000.000. Non concorrono, altresi', a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.". "Art. 91-bis (Detrazione di imposta per oneri). - 1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'art. 13-bis, comma 1-bis, limitatamente alle societa' e agli enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonche' dalle societa' ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa societa' o ente che controlla i soggetti medesimi, nonche' dell'onere di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera i-ter), ridotto alla meta', nonche' dell'onere di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera i-ter). 2. (Abrogato).". - Si riporta il testo dell'art. 25 della citata , cosi' come modificata dalla presente legge: "Art. 25 (Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche). - 1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'art. 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con , e successive modificazioni, in materia di redditi diversi, le societa' e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'art. 11 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, concernente determinazione dell'imposta, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche. La ritenuta e' a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni ed e' a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al predetto art. 11 del citato testo unico, la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo. 2. Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purche' riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell'opzione di cui all' , e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attivita' culturali: a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attivita' commerciali connesse agli scopi istituzionali; b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformita' all'art. 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con , e successive modificazioni, in materia di formazione del reddito complessivo. 3. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999, l'importo fissato dall' , recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, e' elevato a lire 360 milioni. 4. Alla , e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'art. 1, il comma 3 e' abrogato; b) nell'art. 2: 1) al comma 3, le parole: "quinto comma sono sostituite dalle seguenti: "sesto comma ; 2) al comma 5, le parole: "6 per cento sono sostituite dalle seguenti: "3 per cento . 5. I pagamenti a favore di societa', enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalita' idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell' . L'inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla , e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e l'applicazione delle sanzioni previste dall' , recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi. 6. (Abrogato).". - Per opportuna conoscenza si riporta il testo degli e , recante "Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1991, n. 295, cosi' come modificati dal comma 4 dell'art. 25 della legge 13 maggio 1999, da ultimo modificato dalla presente legge: "Art. 1. - 1. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attivita' sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attivita' commerciali proventi per un importo non superiore a lire 100 milioni, possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all'art. 2. L'opzione e' esercitata mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto; essa ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio. I soggetti che intraprendono l'esercizio di attivita' commerciali esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell' , e successive modificazioni. L'opzione ha effetto anche ai fini delle imposte sui redditi e di essa deve essere data comunicazione agli uffici delle imposte dirette entro i trenta giorni successivi. 2. Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1 e che nel corso del periodo d'imposta hanno superato il limite di lire 100 milioni, cessano di applicarsi le disposizioni della presente legge con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite e' superato. 3. (Entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si procede alla ricognizione della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante il 31 agosto di ciascun anno rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente. Con il medesimo decreto si stabilisce l'adeguamento del limite di lire 100 milioni di cui ai commi 1 e 2 nella stessa misura della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati) Comma abrogato.". "Art. 2. - 1. I soggetti di cui all'art. 1 che hanno esercitato l'opzione sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli , , , e , e successive modificazioni. Sono, altresi', esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del . 2. I soggetti che fruiscono dell'esonero devono annotare nella distinta d'incasso o nella dichiarazione di incasso previste, rispettivamente, dagli e , opportunamente integrate, qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attivita' commerciali. 3. Per i proventi di cui al comma 2, soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta continua ad applicarsi con le modalita' di cui all' . 4. Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate a norma dell' , e dell' . Sono fatte salve le disposizioni previste dalla , in materia di ricevuta fiscale, dal , in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti, nonche' dalla , in materia di scontrino fiscale. 5. In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con , il reddito imponibile dei soggetti di cui all'art. 1 e' determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attivita' commerciali il coefficiente di redditivita' del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali. 6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno approvati i modelli di distinta e di dichiarazione d'incasso di cui al comma 2 e stabilite le relative modalita' di compilazione.". - La , recante "Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attivita' sportive dilettantistiche", ora abrogata dal presente articolo, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 1976, n. 7. - Il , recante "Regolamento recante norme di attuazione dell' , relativo a disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1999, n. 294.

Art. 38.

(Erogazioni liberali per progetti culturali)
1. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente oneri di utilita' sociale, dopo la lettera c-octies), introdotta dall'articolo 37 della presente legge, e' aggiunta la seguente:
"c-nonies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento al Centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate. Nel caso che, in un dato anno, le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero per i beni e le attivita' culturali versano all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2001. Le disposizioni medesime non hanno effetti ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per il periodo di imposta 2001.
3. Relativamente alla somma da indicare o determinare ai fini di quanto previsto dal comma 1, e' autorizzato lo stanziamento complessivo di lire 175 miliardi per l'anno 2002 e di lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2003. Per il 2001, l'importo delle erogazioni liberali compatibili con tali stanziamenti e' convenzionalmente fissato in lire 270 miliardi annue; per gli anni successivi, verificandosi variazioni dell'aliquota di tassazione dei redditi, tale importo puo' essere rideterminato con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali.
Nota all'art. 38: - Si riporta il testo dell'art. 65 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con , cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 65 (Oneri di utilita' sociale). - 1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalita' dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalita' di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. 2. Sono inoltre deducibili: a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalita' comprese fra quelle indicate nel comma 1 o finalita' di ricerca scientifica, nonche' i contributi, le donazioni e le oblazioni di cui alla lettera g) dell'art. 10, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato; b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalita' di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato; c) le erogazioni liberali fatte a favore di universita' e di istituti di istruzione universitaria, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato; c-bis) le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario per un ammontare complessivo non superiore all'1 per cento del reddito imponibile del soggetto che effettua l'erogazione stessa; c-ter) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della , e del , nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita' delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La deduzione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali da' immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la indeducibilita' e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi; c-quater) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell' , e nel , ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovra' approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformita' alla destinazione, affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato; c-quinquies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato; c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS; c-septies) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, cosi' come risultano dalla dichiarazione dei redditi; c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a due milioni di lire o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle societa' sportive dilettantistiche; c-nonies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all' , i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento al Centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate. Nel caso che, in un dato anno, le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero per i beni e le attivita' culturali versano all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza. 3. (Abrogato). 4. Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate nei precedenti commi e nel comma 1 dell'art. 62 non sono ammesse in deduzione.".

Art. 39.

Disposizioni fiscali relative a fondi pubblici di agevolazione
1. I fondi pubblici di agevolazione, istituiti da leggi dello Stato o delle regioni, ancorche' affidati in gestione a soggetti terzi in forza di disposizioni legislative, provvedimenti amministrativi o convenzioni, devono intendersi riconducibili nell'ambito applicativo dell'articolo 88, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di applicabilita' dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche allo Stato ed agli enti pubblici. Non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate. ((15))
AGGIORNAMENTO (15)

La Corte costituzionale, con sentenza 13-26 luglio 2005, n. 320 (in G.U. 1a s.s. 3/8/2005, n. 31) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo 39 nella parte in cui dispone che "non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate".

Art. 40.

(Campione d'Italia)
1. Le disposizioni recate dall'articolo 132 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al comune di Campione d'Italia, devono intendersi applicabili anche nei confronti dei soggetti iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) del comune di Campione d'Italia i quali, gia' iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nel predetto comune, hanno nello stesso il domicilio fiscale.
2. All'articolo 132 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in lire italiane, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, sulla base di un tasso di cambio stabilito di triennio in triennio dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, in misura pari al tasso ufficiale di cambio Italia-Svizzera registrato nel triennio precedente opportunamente adeguato in ragione della differenza tra i prezzi al consumo rilevati in Italia e in Svizzera nello stesso triennio.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d'imposta in lire italiane.";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Ai fini del presente articolo, si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, gia' residenti nel comune di Campione d'Italia, sono iscritte all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica".
3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere a) e b), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001; quelle di cui al comma 2, lettera c), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000.
Nota all'art. 40: - Si riporta il testo dell'art. 132 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con , cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 132 (Campione d'Italia). - 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in lire italiane, in deroga alle disposizioni dell'art. 9, sulla base di un tasso di cambio stabilito di triennio in triennio dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, in misura pari al tasso ufficiale di cambio Italia-Svizzera registrato nel triennio precedente opportunamente adeguato in ragione della differenza tra i prezzi al consumo rilevati in Italia e in Svizzera nello stesso triennio. 2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d'imposta in lire italiane. 3. Ai fini del presente articolo, si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, gia' residenti nel comune di Campione d'Italia, sono iscritte all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.".
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE
Sezione I
Norme in materia di IVA

Art. 41.

(Disposizioni di coordinamento formale e razionalizzazione della disciplina di taluni materiali di recupero)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 19, in materia di detrazione, al comma 3, concernente i casi nei quali non trova applicazione l'indetraibilita' dell'imposta, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) operazioni non soggette all'imposta per effetto delle disposizioni di cui ai commi primo, ottavo e nono dell'articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori";
b) nell'articolo 68, in materia di importazioni non soggette all'imposta, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
"c-bis) le importazioni di beni indicati nell'ottavo e nel nono comma dell'articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori";
c) nell'articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori, il decimo comma e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni dell'ottavo comma si applicano, per i prodotti ivi considerati, sotto la responsabilita' del cedente e sempreche' nell'anno solare precedente l'ammontare delle relative cessioni effettuate da raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa non sia stato superiore a due miliardi di lire";
d) nell'articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori, l'undicesimo comma e' sostituito dal seguente:
"I raccoglitori ed i rivenditori dei beni di cui all'ottavo comma sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, tranne quello di numerare e conservare, ai sensi dell'articolo 39, le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni, nonche' le fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa, e sono esonerati da ogni altro adempimento senza diritto a detrazione. I raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa per la successiva rivendita se hanno realizzato cessioni per un importo superiore a 150 milioni di lire nell'anno precedente possono optare per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari dandone preventiva comunicazione all'ufficio nella dichiarazione relativa al suddetto anno. Unitamente all'opzione deve essere presentata all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto una garanzia, nelle forme di cui all'articolo 38-bis, primo comma, pari all'importo derivante dall'applicazione dell'aliquota ordinaria sull'ammontare di lire due miliardi. I raccoglitori e i rivenditori dotati di sede fissa, che effettuano sia cessioni di beni di cui all'ottavo comma che cessioni di beni di cui al nono comma, applicano le disposizioni di cui al nono comma. Nei confronti dei raccoglitori e dei rivenditori di beni di cui al nono comma, non dotati di sede fissa, si applicano le disposizioni del primo periodo".
2. Nell'articolo 42 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente acquisti non imponibili o esenti, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Sono non imponibili, non soggetti o esenti dall'imposta gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione nel territorio dello Stato e' non imponibile o non soggetta a norma degli articoli 8, 8-bis, 9 e 74, commi ottavo e nono, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ovvero e' esente dall'imposta a norma dell'articolo 10 dello stesso decreto".
Note all'art. 41: - Si riporta il testo degli articoli 19 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O., cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 19 (Detrazione). - 1. Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'art. 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'art. 30, e' detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e puo' essere esercitato, al piu' tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione e' sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. 2. Non e' detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo il disposto dell'art. 19-bis2. In nessun caso e' detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio. 3. La indetraibilita' di cui al comma 2 non si applica se le operazioni ivi indicate sono costituite da: a) operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 o a queste assimilate dalla legge, ivi comprese quelle di cui agli articoli 40 e 41 del decreto-legge 31 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; b) operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato le quali, se effettuate nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione dell'imposta; c) operazioni di cui all'art. 2, terzo comma, lettere a), b), d) ed f); d) cessioni di cui all'art. 10, numero 11), effettuate da soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento; e) operazioni non soggette all'imposta per effetto delle disposizioni di cui ai commi primo, ottavo e nono dell'art. 74, concernente disposizioni relative a particolari settori. 4. Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all'imposta la detrazione non e' ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l'ammontare indetraibile e' determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all'esercizio dell'impresa, arte e professione. 5. Ai contribuenti che esercitano sia attivita' che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attivita' che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'art. 10, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare e' determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'art. 19-bis. Nel corso dell'anno la detrazione e' provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale di detrazione dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attivita' operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. 5-bis. Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera d) del comma 3 la limitazione della detrazione di cui ai precedenti commi non opera con riferimento all'imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti, anche intracomunitari, di oro da investimento, per gli acquisti, anche intracomunitari, e per le importazioni di oro diverso da quello da investimento destinato ad essere trasformato in oro da investimento a cura degli stessi soggetti o per loro conto, nonche' per i servizi consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento.". "Art. 68 (Importazioni non soggette all'imposta). - Non sono soggette all'imposta: a) le importazioni di beni indicati nel primo comma, lettera c) dell'art. 8, nell'art. 8-bis, nonche' nel secondo comma dell'art. 9, limitatamente all'ammontare dei corrispettivi di cui al n. 9 dello stesso articolo, sempreche' ricorrano le condizioni stabilite nei predetti articoli; b) le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati; c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione e' esente dall'imposta o non vi e' soggetta a norma dell'art. 72. Per le operazioni concernenti l'oro da investimento di cui all'art. 10, numero 11), l'esenzione si applica allorche' i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l'operazione; c-bis) le importazioni di beni indicati nell'ottavo e nel nono comma dell'art. 74, concernente disposizioni relative a particolari settori; d) la reintroduzione di beni nello stato originario, da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, sempre che ricorrano le condizioni per la franchigia doganale; e) (abrogata); f) la importazione di beni donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonche' quella di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996; g) le importazioni dei beni indicati nel terzo comma, lettera l), dell'art. 2.". - Per il testo dell'art. 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cosi' come modificato dalla presente legge, si rinvia alle note dell'art. 45. - Si riporta il testo dell'art. 42 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1993, n. 203, recante "Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie", e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 29 ottobre 1993, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 42 (Acquisti non imponibili o esenti). - 1. Sono non imponibili, non soggetti o esenti dall'imposta gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione nel territorio dello Stato e' non imponibile o non soggetta a norma degli articoli 8, 8-bis, 9 e 74, commi ottavo e nono, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ovvero e' esente dall'imposta a norma dell'art. 10 dello stesso decreto. 2. Per gli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell'imposta a norma delle disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica la disposizione di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 1 del decretolegge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.".

Art. 42.

(Norme in materia di mercato dell'oro)
1. All'articolo 10, primo comma, numero 11), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di operazioni esenti, e successive modificazioni, dopo le parole: "trasformano oro in oro da investimento" sono inserite le seguenti: "ovvero commerciano oro da investimento,".
2. All'articolo 3, comma 11, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, recante disciplina del mercato dell'oro, la parola: "anche" e' soppressa. Resta fermo il trattamento fiscale gia' applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate, ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente variazioni dell'imponibile o dell'imposta.
Note all'art. 42: - Si riporta il testo dell'art. 10, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cosi' come modificato dalla presente legge, nonche' il testo dell'art. 26 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972: "Art. 10 (Operazioni esenti dall'imposta). - Sono esenti dall'imposta: 1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta; 2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio; 3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio; 4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate; 5) le operazioni relative alla riscossione dei tributi, comprese quelle relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito; 6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, nonche' quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al decreto ministeriale 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giuocate; 7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonche' quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate; 8) le locazioni non finanziarie e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, ed i fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, esclusi quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita; 8-bis) le cessioni di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'art. 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attivita' esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni; 9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1 a 7, nonche' quelle relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'art. 4, quinto comma, del presente decreto; 10) (numero soppresso); 11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalita' ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta; le operazioni previste dall'art. 81, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione puo' essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende: a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunita' europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco; 12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS; 13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 14) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri; 15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da ONLUS; 16) le prestazioni relative ai servizi postali; 17) (numero abrogato); 18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle finanze; 19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonche' da societa' di mutuo soccorso con personalita' giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presi'di sanitari e vitto, nonche' le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali; 20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonche' le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale; 21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie; 22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili; 23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente; 24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno; 25) (numero soppresso); 26) (numero abrogato); 27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri; 27-bis) (numero abrogato); 27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalita' di assistenza sociale e da ONLUS; 27-quater) le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382; 27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2.". "Art. 26 (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta). - Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullita', annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25. Il cessionario o committente, che abbia gia' registrato l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.". - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 17 gennaio 2000, n. 7, recante "Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2000, n. 16, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 3 (Disposizioni fiscali). - 1. All'art. 4, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "di cui siano parti la Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi o le banche agenti" sono sostituite dalle seguenti: "effettuate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi". 2. Le operazioni esenti di cui all'art. 10, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono da considerare in ogni caso prestazioni di servizi. Resta fermo il trattamento fiscale gia' applicato e non si fa luogo al rimborso di imposte gia' pagate ne' e' consentita la variazione di cui all'art. 26 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni. 3. All'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 9), le parole: "effettuate in relazione a rapporti di cui siano parti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi o le banche agenti ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del presente decreto sono sostituite dalle seguenti: "effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'art. 4, quinto comma, del presente decreto ; b) il numero 11) e' sostituito dal seguente: (omissis). 4. All'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: (omissis). 5. All'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: (omissis); b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: (omissis). 6. All'art. 22, primo comma, numero 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "rientranti nell'attivita' propria delle imprese che le effettuano sono soppresse. 7. All'art. 30, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: "e alle importazioni sono aggiunte le seguenti: ", computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'art. 17, quinto comma . 8. All'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: (omissis); b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: (omissis). 9. All'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: (omissis). 10. Per le cessioni e le importazioni di argento, in lingotti o grani, di purezza pari o superiore a 900 millesimi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, quinto comma, e 70, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificati dal presente articolo. 11. Le disposizioni di cui agli articoli 10, numero 11), e 68, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi applicabili alle operazioni aventi per oggetto oro in lamina se effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 12. Per quanto riguarda gli adempimenti contabili, nonche' per le modalita' e i termini di pagamento delle imposte, si applica l'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.".

Art. 43.

(IVA sulle mense scolastiche)
1. Rientrano tra le prestazioni di servizi di cui al numero 37) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli enti locali nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' nelle scuole materne e negli asili nido. Resta fermo il trattamento fiscale gia' applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate, ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, concernente variazioni dell'imponibile o dell'imposta.
Note all'art. 43: - Per il testo del numero 37) della Tabella A, parte II, allegata al , gia' citato, si rinvia alle note all'art. 50. - Per il testo dell'art. 26 del citato , si rimanda alle note all'art. 42.

Art. 44.

(IVA sui premi relativi alle corse di cavalli)
1. I soggetti, proprietari o gestori di almeno cinque cavalli da corsa, impiegati regolarmente durante l'anno in corse di trotto, galoppo e siepone, organizzate dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), possono iscriversi, entro il mese di dicembre, in apposito elenco tenuto presso la stessa UNIRE che controlla l'esistenza e il permanere dei requisiti per l'iscrizione; ai soggetti iscritti al predetto elenco l'imposta sul valore aggiunto nell'anno seguente si applica ((con l'aliquota ordinaria)) anche sui premi corrisposti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni.

Art. 45.

Regime speciale per gli esercenti agenzie di vendita all'asta
1. Il dodicesimo comma dell'articolo 74, recante disposizioni relative a particolari settori, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente le cessioni di beni effettuate da parte di esercenti agenzie di vendita all'asta, e' abrogato.
2. Nel decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, dopo l'articolo 40, e' inserito il seguente:
"Art. 40-bis. - (Regime speciale per gli esercenti agenzie di vendita all'asta). - 1. Per le cessioni di beni mobili usati, nonche' di oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione, indicati nella tabella allegata al presente decreto, effettuate da esercenti agenzie di vendita all'asta che agiscono in nome proprio e per conto di privati, in base ad un contratto di commissione per la vendita all'asta di tali beni, l'imposta relativa alla rivendita e' commisurata all'ammontare della differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e l'importo che l'organizzatore corrisponde al committente. Il prezzo dovuto dal cessionario del bene e' comprensivo della commissione e delle altre spese accessorie addebitate dall'organizzatore della vendita all'asta all'acquirente del bene.
L'importo che l'organizzatore corrisponde al committente e' costituito dal prezzo di aggiudicazione in asta del bene al netto della commissione che l'organizzatore della vendita riceve dal committente in virtu' del contratto di mandato. Si considerano effettuate per conto di privati anche le vendite realizzate sulla base di contratti di commissione stipulati con:
a) soggetti passivi d'imposta che non hanno potuto detrarre, ai sensi degli articoli 19, 19-bis 1 e 19-bis 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, neppure parzialmente, l'imposta afferente all'acquisto o all'importazione del bene;
b) soggetti passivi d'imposta che beneficiano nello Stato di appartenenza, qualora membro dell'Unione europea, del regime di franchigia previsto per le piccole imprese;
c) soggetti passivi d'imposta che abbiano assoggettato l'operazione al particolare regime d'imposta previsto dall'articolo 36.
2. Per gli esercenti agenzie di vendite all'asta non e' ammessa in detrazione l'imposta afferente alle spese accessorie alla vendita.
3. Le agenzie di vendita all'asta applicano il regime previsto al comma 1 relativamente ai beni acquistati, sulla base di contratti di commissione, nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea.
4. Le cessioni di beni agli esercenti agenzie di vendita all'asta si considerano effettuate all'atto della vendita dei beni medesimi da parte del commissionario". ((1))
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 31, comma 4) che "L'articolo 45 della legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente il regime speciale per gli esercenti agenzie di vendite all'asta, previsto ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, si applica a decorrere dal 1 gennaio 2001".

Art. 46.

(Disposizioni in materia di territorialita' ai fini IVA)
1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente territorialita' dell'imposta, al quarto comma, lettera f), le parole: "a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita' economica europea" sono soppresse.
Nota all'art. 46: - Si riporta il testo dell'art. 7 del citato , cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 7 (Territorialita' dell'imposta). - Agli effetti del presente decreto: a) per "Stato o "territorio dello Stato si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano; b) per "Comunita' o "territorio della Comunita' si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea con le seguenti esclusioni, oltre quella indicata nella lettera a): 1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos; 2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Büsingen; 3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare; 4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie; c) il Principato di Monaco e l'isola di Man si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro, installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Si considerano altresi' effettuate nel territorio dello Stato le cessioni di beni nei confronti di passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi, aeromobili o treni, se il trasporto ha inizio nel territorio dello Stato; si considera intracomunitario il trasporto con luogo di partenza e di arrivo siti in Stati membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto di imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello dell'ultimo punto di sbarco. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso o da soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, nonche' quando sono rese da stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da stabili organizzazioni all'estero di soggetti domiciliati o residenti in Italia. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, agli effetti del presente articolo, si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva. In deroga al secondo e al terzo comma: a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando l'immobile e' situato nel territorio stesso; b) le prestazioni di servizi, comprese le perizie, relative a beni mobili materiali e le prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi, ricreativi e simili, nonche' le operazioni di carico, scarico, manutenzione e simili, accessorie ai trasporti di beni, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono eseguite nel territorio stesso; c) le prestazioni di trasporto si considerano effettuate nel territorio dello Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa; d) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, le prestazioni di servizi indicate al numero 2) del secondo comma dell'art. 3, le prestazioni pubblicitarie, di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di elaborazione e fornitura di dati e simili, le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e le prestazioni relative a prestiti di personale, nonche' le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni o operazioni e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle, nonche' e cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio all'estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o residenti all'estero, a meno che non siano utilizzate fuori dalla Comunita' economica europea; e) le prestazioni di servizi e le operazioni di cui alla lettera precedente rese a soggetti domiciliati o residenti in altri Stati membri della Comunita' economica europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il destinatario non e' soggetto passivo dell'imposta nello Stato in cui ha il domicilio o la residenza; f) le operazioni di cui alla lettera d), escluse le prestazioni di servizi di telecomunicazione, le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, ivi comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, di elaborazione e fornitura di dati e simili, rese a soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunita' economica europea nonche' quelle derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto rese da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita' stessa ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi a norma del primo comma lettera a), ovvero da stabili organizzazioni operanti in detti territori, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate; queste ultime prestazioni, se rese da soggetti domiciliati o residenti in Italia, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono utilizzate in Italia o in altro Stato membro della Comunita' stessa; f-bis) le prestazioni di servizi di telecomunicazione rese a soggetti domiciliati o residenti fuori del territorio della Comunita' da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita' stessa, ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i servizi sono ivi utilizzati. Tali servizi si considerano utilizzati nel territorio dello Stato se in partenza dallo stesso o quando, realizzandosi la prestazione tramite cessione di schede prepagate o di altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione del servizio, la loro distribuzione avviene, direttamente o a mezzo di commissionari, rappresentanti, o altri intermediari, nel territorio dello Stato. Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni all'esportazione, le operazioni assimilate a cessioni all'esportazione e i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui ai successivi articoli 8, 8-bis e 9.".

Art. 47.

(Contabilita' separata ai fini della detrazione IVA)
1. Tra gli enti indicati all'articolo 19-ter, terzo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in materia di detrazione per gli enti non commerciali, devono intendersi ricomprese le amministrazioni dello Stato.
Nota all'art. 47: - Si riporta il testo dell'art. 19-ter del citato : "Art. 19-ter (Detrazione per gli enti non commerciali). - Per gli enti indicati nel quarto comma dell'art. 4 e' ammessa in detrazione, a norma degli articoli precedenti e con le limitazioni, riduzioni e rettifiche ivi previste, soltanto l'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell'esercizio di attivita' commerciali o agricole. La detrazione spetta a condizione che l'attivita' commerciale o agricola sia gestita con contabilita' separata da quella relativa all'attivita' principale e conforme alle disposizioni di cui agli e . L'imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente nell'esercizio dell'attivita' commerciale o agricola e dell'attivita' principale e' ammessa in detrazione per la parte imputabile all'esercizio dell'attivita' commerciale o agricola. La detrazione non e' ammessa in caso di omessa tenuta, anche in relazione all'attivita' principale, della contabilita' obbligatoria a norma di legge o di statuto, ne' quando la contabilita' stessa presenti irregolarita' tali da renderla inattendibile. Per le regioni, province, comuni e loro consorzi, universita' ed enti di ricerca, la contabilita' separata di cui al comma precedente e' realizzata nell'ambito e con l'osservanza delle modalita' previste per la contabilita' pubblica obbligatoria a norma di legge o di statuto. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli enti pubblici di assistenza e beneficenza ed a quelli di previdenza nonche' all'Automobile club d'Italia e agli automobile clubs.".

Art. 48.

(Aliquota IVA del 10 per cento per le strutture ricettive)
1. Al numero 120) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "nelle aziende alberghiere e nei parchi di campeggio" sono sostituite dalle seguenti: "nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni".
2. Al numero 121) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "escluse quelle effettuate in pubblici esercizi di categoria lusso" sono soppresse.
Nota all'art. 48: - Per il testo dei numeri 120) e 121) della tabella A, parte III, allegata al citato , si rinvia alle note all'art. 49.

Art. 49.

(Aliquota IVA del 10 per cento sui prodotti omeopatici)
1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il numero 114) e' sostituito dal seguente:
"114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale;".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001.
Nota all'art. 49: - Si riporta il testo dei numeri 114), 120) e 121) della tabella A, parte III, allegata al citato , cosi' come modificati dalla presente legge: "Tabella A PARTE III Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%. 1) - 113) (Omissis); 114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale; 115)-119) (Omissis); 120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all' , e successive modificazioni, nonche' prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari; 121) somministrazioni di alimenti e bevande; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande; 122)-127-septiesdecies) (Omissis).".

Art. 50.

(Agevolazioni per i disabili)
1. Il numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacita' motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche' autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonche' le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;".
2. Alle cessioni dei veicoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni.
3. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo la lettera f), e' inserita la seguente:
"f-bis) i motoveicoli e gli autoveicoli di cui al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;".
4. Al primo periodo dell'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "e a 2.500 centimetri cubici se con motore diesel" sono sostituite dalle seguenti: "e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel".
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio compensative a favore delle regioni, necessarie a garantire l'equilibrio finanziario in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.
Note all'art. 50: - Si riporta il testo della tabella A, parte II, allegata al citato , cosi' come modificata dalla presente legge: "Tabella A PARTE I Prodotti agricoli e ittici (Omissis). PARTE II Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4%. 1) (numero soppresso); 2) (numero soppresso); 3) latte fresco, non concentrato ne' zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie; 4) burro, formaggi e latticini (v. d. 04.03 - 04.04); 5) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati (v. d. ex 07.01 - ex 07.03 - ex 07.04); 6) ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati o surgelati (v. d. 07.02); 7) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decortificati o spezzati (v. d. 07.05); 8) frutta commestibili, fresche o secche o temporaneamente conservate; frutta, anche cotte, congelate o surgelate senza aggiunta di zuccheri (v. d. da 08.01 a 08.03 - ex 08.04 - da 08.05 a 08.12); 9) frumento, compreso quello segalato, segala; granturco; riso; risone; orzo, escluso quello destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori, destinati ad uso zootecnico (v. d. 10.01 - 10.02 ex 10.03 - ex 10.04 - 10.05 - ex 10.06 - ex 10.07, ex 21 luglio 02); 10) farine e semole di frumento, granturco e segala; farine di orzo; farine di avena, farine di riso e di altri cereali minori destinate ad uso zootecnico (v. d. ex 11.01 - ex 11.02); 11) frumento, granturco, segala e orzo, spezzati o schiacciati; riso, avena ed altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad uso zootecnico (v. d. ex 10.06 e ex 11.02); 12) germi di mais destinati alla disoleazione (ex 11.02 G II); semi e frutti oleosi destinati alla disoleazione, esclusi quelli di lino e di ricino e quelli frantumati (v. d. ex 12.01); 12-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione (v. d. ex 12.07); 13) olio d'oliva; oli vegetali destinati all'alimentazione umana od animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare (v. d. ex 15.07); 14) margarina animale o vegetale (v. d. ex 15.13); 15) paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della , senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio; 16) pomidoro pelati e conserve di pomidoro; olive in salamoia (v. d. ex 20.02); 17) crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi (v. d. 23.02); 18) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica; 19) fertilizzanti di cui alla ; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura; 20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti semplici contenenti, in misura superiore al 50%, cereali compresi nella presente parte della tabella; 21) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ancorche' non ultimate, purche' permanga l'originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con . In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota; 21-bis) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attivita' connesse, cedute da imprese costruttrici, ancorche' non ultimate, purche' permanga l'originaria destinazione, sempre che ricorrano le condizioni di cui all' ed , convertito, con modificazioni, dalla ; 22) (numero soppresso); 23) (numero soppresso); 24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all' , e successive modificazioni, delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) e, fino al 31 dicembre 1996, quelli forniti per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile, del 7 e dell'11 maggio 1984; 25) (numero soppresso); 26) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui al numero 21), fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi; 27) (numero soppresso); 28) (numero soppresso); 29) (numero soppresso); 30) apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermita' (v.d. 90.19); 31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacita' motorie; motoveicoli di cui all' , ed , nonche' autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all' , con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonche' le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all' , ed , di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico; 32) gas per uso terapeutico; reni artificiali; 33) parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni indicati ai precedenti numeri 30, 31 e 32; 34) (numero soppresso); 35) prestazioni relative alla composizione, legatoria e stampa dei giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa, carte geografiche, atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 36) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari (l'imposta con l'aliquota ridotta si applica esclusivamente per i canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari e sulla base imponibile costituita dalla quota spettante, ai sensi delle vigenti disposizioni, all'ente concessionario del servizio; si applicano le disposizioni di cui agli articoli 22 e 24. I canoni di abbonamento sono riscossi dall'ente concessionario o per suo conto, ferme restando, per quanto concerne le sanzioni e la riscossione coattiva, le disposizioni degli , convertito nella e successive modificazioni), con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata; prestazioni di servizi delle radiodiffusioni con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata aventi carattere prevalentemente politico, sindacale, culturale, religioso, sportivo, didattico o ricreativo effettuate ai sensi dell' e ; 37) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni; 38) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettivita'; 39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all' , e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l'attivita' di costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprieta' indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21), nonche' alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis); 40) (numero soppresso); 41) (numero soppresso); 41-bis) prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunita' e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale; 41-ter) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche. 41-quater) protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti.". - Si riporta il testo dell' , recante "Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 aprile 1986, n. 85: "Art. 1. - 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se con motore Diesel, adattati ad invalidi, per ridotte o impedite capacita' motorie anche prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento. 2. L'aliquota di cui al comma precedente si applica anche agli acquisti e alle importazioni successivi di un veicolo del medesimo tipo di quello acquistato o importato in precedenza con l'aliquota ridotta, a condizione che siano trascorsi almeno quattro anni dalla data dell'acquisto o della importazione precedente. La condizione non opera nel caso in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il veicolo acquistato o importato con l'aliquota ridotta entro il periodo suindicato e' stato cancellato da detto registro a norma dell' . 2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa all'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi l'invalido provvede al versamento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato. 3. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabiliti i criteri, le modalita' e le procedure per l'applicazione delle disposizioni della presente legge.". - Si riporta il testo dell'art. 17 del Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con , cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 17 (Esenzioni permanenti). - Sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione: a) gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del Segretario generale della Presidenza della Repubblica; b) i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati dello Stato, provvisti delle speciali targhe di riconoscimento di cui all' , e condotti da militari ed agenti in divisa o muniti di un distintivo facilmente riconoscibile; c) gli autobus e gli autoscafi che, in base a concessione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni effettuano il servizio postale su linee in servizio pubblico regolarmente concesso o autorizzato dal Ministero dei trasporti o dal Ministero della marina mercantile; d) gli autocarri e gli autoscafi esclusivamente destinati, per conto dei Comuni, o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione degli incendi; e) gli autoscafi esclusivamente destinati all'industria della pesca marittima ed al servizio di pilotaggio; f) gli autoveicoli esclusivamente destinati da enti morali ospedalieri o da associazioni umanitarie al trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche, quando siano muniti di apposita licenza; f-bis) i motoveicoli e gli autoveicoli di cui al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al , e successive modificazioni; g) a condizione di reciprocita' di trattamento gli autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia; h) i velocipedi con motore ausiliario, i motocicli leggeri e le motocarrozzette leggere, destinati a sostituire o integrare le possibilita' di deambulazione dei mutilati ed invalidi per qualsiasi causa; i) (lettera abrogata).". - Si riporta il testo dell' , recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 8 (Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap). - 1. (Omissis). 2. Per i soggetti di cui all' , non possessori di reddito, la detrazione di cui al comma 1 spetta al possessore di reddito di cui risultano a carico. 3. Le disposizioni di cui all' e , si applicano anche alle cessioni di motoveicoli di cui all' , ed , nonche' di autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all' , con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi effettuate nei confronti dei detti soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione. 4. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 sono esenti dal pagamento della imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro. 5. Nel realizzare gli obiettivi di risparmio di spesa di cui all'art. 35, comma 1, restano salvaguardate le forniture a favore di disabili. Il Ministero della sanita' provvede nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alla revisione del nomenclatore tariffario delle protesi. 6. Le regioni e le aziende unita' sanitarie locali nella liquidazione e nel pagamento dei loro debiti assegnano la priorita' a quelli che riguardano prestazioni o convenzioni per prestazioni a favore degli handicappati. 7. Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non e' dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3.".

Art. 51.

(Acquisizione di aree e di opere da parte dei comuni)
1. Non e' da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione.

Art. 52.

(Rimborsi trimestrali delle eccedenze di credito IVA)
1. Al secondo comma dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' nelle ipotesi di cui alla lettera c) del medesimo terzo comma quando effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto".
Note all'art. 52: - Si riporta il testo dell'art. 38-bis del citato , recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 38-bis (Esecuzione dei rimborsi). - I rimborsi previsti nell'art. 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una durata pari al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'art. 38, o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilita' o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale 18 settembre 1997 e dal decreto ministeriale 27 ottobre 1997 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di adeguamento alla nuova disciplina comunitaria, dette garanzie possono essere anche prestate, dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all' , iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall' , con le modalita' e criteri di solvibilita' stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. Per i gruppi di societa', con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 500 miliardi di lire, la garanzia puo' essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della societa' capogruppo o controllante di cui all' della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all'Amministrazione finanziaria, anche per il caso di cessione della partecipazione nella societa' controllata o collegata. In ogni caso la societa' capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la partecipazione nella societa' controllata o collegata. La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualita' precedenti maturati nel periodo di validita' della garanzia stessa. Dall'obbligo di prestazione delle garanzie sono esclusi i soggetti cui spetta un rimborso di imposta di importo non superiore a lire 10 milioni. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 5 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni. I rimborsi previsti nell'art. 30 possono essere richiesti, utilizzando apposita dichiarazione redatta su modello approvato con decreto dirigenziale contenente i dati che hanno determinato l'eccedenza di credito, a decorrere dal primo febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento; in tal caso i rimborsi sono eseguiti entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione, che vale come dichiarazione annuale limitatamente ai dati in essa indicati, con le modalita' stabilite dal presente articolo e, agli effetti del computo degli interessi, si tiene conto della data di presentazione della dichiarazione stessa. I rimborsi di cui al presente comma possono essere richiesti con apposita istanza, anche ai competenti concessionari della riscossione secondo le modalita' stabilite dall' , e dai relativi regolamenti di attuazione. Il contribuente puo' ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell'art. 30 nonche' nelle ipotesi di cui alla lettera c) del medesimo terzo comma quando effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Quando sia stato constatato nel relativo periodo di imposta uno dei reati di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla , l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti e' sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale. Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi e' autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi puo' in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabiliti le modalita' relative all'esecuzione dei rimborsi e le modalita' ed i termini per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresi' stabiliti le modalita' ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa nonche' le modalita' relative alla presentazione della contabilita' amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari uffici. Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, insieme con gli interessi del 5 per cento annuo (151) dalla data del rimborso, a meno che non presti la garanzia prevista nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo. I rimborsi di cui all'articolo 30, terzo comma, lettere a), b) e d), sono eseguiti, senza prestazione delle garanzie previste nel presente articolo, quando concorrono le seguenti condizioni: a) l'attivita' e' esercitata dall'impresa da almeno 5 anni; b) non sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica concernenti l'imposta dovuta o l'eccedenza detraibile da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o dell'eccedenza di credito dichiarate superiore: 1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano cento milioni di lire; 2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano i cento milioni di lire ma non superano un miliardo di lire; 3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 100 milioni di lire, se gli importi dichiarati superano un miliardo di lire; c) e' presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' a norma dell' , attestante che: 1) il patrimonio netto non e' diminuito rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili iscritti nell'attivo patrimoniale non si e' ridotta, rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attivita' esercitata; l'attivita' stessa non e' cessata ne' si e' ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nel suddetto bilancio; 2) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso e' presentata da societa' di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della societa' stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale; 3) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi. L'ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non puo' eccedere il 100 per cento della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio precedente.".

Art. 53.

(Modifiche all'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente disposizioni in materia di IVA)
1. All'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) effettuate da societa' facenti parte del gruppo bancario di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ivi incluse le societa' strumentali di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del predetto decreto legislativo, alle societa' del gruppo medesimo;";
b) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) effettuate dai consorzi, ivi comprese le societa' cooperative con funzioni consortili, costituiti tra banche, nei confronti dei consorziati o dei soci, a condizione che i corrispettivi in qualsiasi forma da questi dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse;";
c) al comma 2, le parole: "di societa' strumentali" sono sostituite dalle seguenti: "della capogruppo estera ovvero da parte di societa' del gruppo estero, comprese le societa' strumentali";
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. L'esenzione prevista al comma 1 si applica altresi' alle prestazioni di servizi ivi indicate rese:
a) a societa' del gruppo assicurativo da altra societa' del gruppo medesimo controllata, controllante, o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile;
b) da consorzi costituiti tra le societa' di cui alla lettera a) nei confronti delle societa' stesse a condizione che i corrispettivi da queste dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse;
c) a societa' del gruppo il cui volume di affari dell'anno precedente sia costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da altra societa' facente parte del gruppo medesimo. La disposizione si applica a condizione che l'ammontare globale dei volumi di affari delle societa' del gruppo dell'anno precedente sia costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti. Agli effetti della presente disposizione si considerano facenti parte dello stesso gruppo la societa' controllante e le societa' controllate dalla stessa ai sensi del primo comma, numero 1), e del secondo comma dell'articolo 2359 del codice civile fin dall'inizio dell'anno solare precedente";
e) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Agli effetti dell'applicazione del comma 3, il controllo nella forma dell'influenza dominante di cui al numero 2) del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile si considera esistente nei casi previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385";
f) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".
2. Non devono intendersi quali corrispettivi di operazioni rilevanti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto le indennita' dovute all'impresa preponente dall'agente che subentra in un preesistente rapporto di agenzia.
Note all'art. 53: - Si riporta il testo dell'art. 6 della citata , cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 6. (Ulteriori disposizioni in materia di IVA). - 1. Sono esenti dall'IVA le prestazioni di servizi, rese nell'ambito delle attivita' di carattere ausiliario di cui all' (19): a) effettuate da societa' facenti parte del gruppo bancario di cui all' , ivi incluse le societa' strumentali di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del predetto decreto legislativo, alle societa' del gruppo medesimo; b) effettuate dai consorzi, ivi comprese le societa' cooperative con funzioni consortili, costituiti tra banche, nei confronti dei consorziati o dei soci, a condizione che i corrispettivi in qualsiasi forma da questi dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse. 2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni di servizi ivi richiamate rese esclusivamente alle societa' del gruppo bancario da parte della capogruppo estera ovvero da parte di societa' del gruppo estero, comprese le societa' strumentali il cui capitale sia interamente posseduto dalla controllante estera della banca italiana capogruppo ovvero da tale controllante e da altre societa' da questa controllate. L'esenzione si applica a condizione che tutti i soggetti indicati nel periodo precedente abbiano la sede legale nell'Unione europea. Il controllo sussiste nei casi previsti dall' . 3. L'esenzione prevista al comma 1 si applica altresi' alle prestazioni di servizi ivi indicate rese: a) a societa' del gruppo assicurativo da altra societa' del gruppo medesimo controllata, controllante, o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell' e ; b) da consorzi costituiti tra le societa' di cui alla lettera a) nei confronti delle societa' stesse a condizione che i corrispettivi da queste dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse; c) a societa' del gruppo il cui volume di affari dell'anno precedente sia costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti ai sensi dell' , da altra societa' facente parte del gruppo medesimo. La disposizione si applica a condizione che l'ammontare globale dei volumi di affari delle societa' del gruppo dell'anno precedente sia costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti. Agli effetti della presente disposizione si considerano facenti parte dello stesso gruppo la societa' controllante e le societa' controllate dalla stessa ai sensi del ), e del fin dall'inizio dell'anno solare precedente. 3-bis. Agli effetti dell'applicazione del comma 3, il controllo nella forma dell'influenza dominante di cui al numero 2) del si considera esistente nei casi previsti dall' . 4. Per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, cui partecipano anche soggetti diversi dalle banche, l'esenzione si applica fino al 31 dicembre 2003, e limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume di affari. 5. (Omissis). 6. (Omissis). 7. (Omissis). 8. Le forniture di suture chirurgiche di cui alla voce doganale 30.06.10 della nomenclatura comune della vigente tariffa doganale sono assoggettate all'aliquota ordinaria dell'IVA. 9. Relativamente a quanto previsto ai commi 7, lettere b) e c), 8 e 10, resta fermo il trattamento fiscale gia' applicato e non si fa luogo a rimborsi d'imposta ne' e' consentita la variazione di cui all' . 10. Le prestazioni rese dal medico competente, ai sensi del (25), devono intendersi ricomprese tra quelle sanitarie di cui al numero 18) dell' . 11. A decorrere dal 1 gennaio 2000, per tutti gli spettacoli cinematografici e per gli spettacoli sportivi per ingressi di prezzo fino a lire 25.000 nette, l'aliquota dell'IVA e' fissata nella misura del 10 per cento. 12. Nell'ipotesi di locazione finanziaria di immobili non deve intendersi compreso nella base imponibile di cui all' , l'ammontare dell'imposta comunale sugli immobili rimborsata al concedente dal locatario. 13. Le somme dovute per i servizi di fognatura e depurazione resi dai comuni fino al 31 dicembre 1998 e riscosse successivamente alla predetta data non costituiscono corrispettivi agli effetti dell'IVA. Non costituiscono, altresi', corrispettivi agli effetti dell'IVA le somme dovute ai comuni per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani reso entro la suddetta data e riscosse successivamente alla stessa, anche qualora detti enti abbiano adottato in via sperimentale il pagamento del servizio con la tariffa, ai sensi dell'art. 31, comma 7, secondo periodo, della . 14. Al fine di agevolare l'assolvimento, da parte degli enti e delle imprese, degli obblighi di comunicazione in materia di rifiuti e di imballaggi, il termine del 30 aprile 1999 per la presentazione, secondo le modalita' previste dalla (27), del modello unico di dichiarazione ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999, e' prorogato, per le dichiarazioni da presentare con riferimento all'anno 1998, al 30 giugno 1999. 15. I prodotti alimentari non piu' commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari nonche' per prossimita' della data di scadenza, ceduti gratuitamente ai soggetti indicati nell' (24), e da questi ritirati presso i luoghi di esercizio dell'impresa, si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.".

Art. 54.

(Donazioni di opere librarie e di dotazioni informatiche)
1. I prodotti editoriali e le dotazioni informatiche non piu' commercializzati o non idonei alla commercializzazione, ceduti gratuitamente agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi, sono considerati distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e non si considerano destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, in materia di ricavi, e dell'articolo 54, comma 1, lettera d), in materia di plusvalenze patrimoniali, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Per il periodo d'imposta 2000, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle cessioni gratuite ai propri dipendenti di dotazioni informatiche; il relativo valore non costituisce compenso in natura ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.
Note all'art. 54: - Si riporta il testo degli articoli 53, e 54 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il citato : "Art. 53 (Ricavi). - 1. Sono considerati ricavi: a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa; b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni in societa' ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonche' di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa; d) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere; e) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto; f) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge. 2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma 1 destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa 2-bis. Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui alla lettera c) del comma 1 non costituiscono immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali nel bilancio. "Art. 54 (Plusvalenze patrimoniali). - 1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 53, concorrono a formare il reddito: a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; c) (lettera abrogata); d) se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa. 2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza e' costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Se il corrispettivo della cessione e' costituito da beni ammortizzabili e questi vengono iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito. 2-bis. I maggiori valori delle immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell' o di leggi speciali non concorrono alla formazione del reddito per la parte eccedente le minusvalenze gia' dedotte. Tali maggiori valori concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui siano comunque realizzati. 3. Nell'ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1 la plusvalenza e' costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni. 4. Le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, la disposizione del periodo precedente si applica per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data piu' recente. 5. Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso; le disposizioni del comma 4 non si applicano quando ne e' richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dell'art. 16. Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda e' assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. I criteri di cui al periodo precedente si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della societa' esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi. 5-bis. (Comma abrogato). 6. La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.". Per il testo dell'art. 48, comma 1, del sopra citato testo unico delle imposte sui redditi, si rimanda alle note all'art. 36. Per il testo dell' , si rimanda alle note all'art. 16.
Sezione II
Norme in materia di altre imposte indirette

Art. 55.

Disposizioni di razionalizzazione in materia di tasse sulle concessioni governative e di imposta di bollo
1. Con decreti del Ministro delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate la nuova tariffa dell'imposta di bollo di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, nonche' la nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.
2. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 1, restano fermi gli importi fissati nei decreti del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, con i quali sono state approvate la tariffa dell'imposta di bollo e la tariffa delle tasse sulle concessioni governative, e successive modificazioni.
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445.
4. All'articolo 5, quarto comma, della Tabella di cui all'Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, la parola: "esecutivo" e' sostituita dalle seguenti: ", anche esecutivo," e le parole da: "degli esattori" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "dei concessionari del servizio nazionale di riscossione".
5. Alla nota 3-ter del comma 2-bis dell'articolo 13 della tariffa, parte I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, come da ultimo modificata dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 8 maggio 1998, n. 146, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono altresi' soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalita' diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro". 6.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2014, N. 66, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 GIUGNO 2014, N. 89)).

Art. 56.

(Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari)
1. All'articolo 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n.488, concernente il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, le parole: ", amministrativi e in materia tavolare" sono sostituite dalle seguenti "e amministrativi".
2. All'articolo 9, comma 6, della citata legge n. 488 del 1999, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e le modalita' per l'estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di generi di monopolio collocate all'interno dei palazzi di giustizia".
Note all'art. 56: - Si riporta il testo dell' , recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)", cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 9. (Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari). - 1. Agli atti e ai provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali ed amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonche' i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario. 2. Nei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, indicati al comma 1, per ciascun grado di giudizio, e' istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. 3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, o che interviene nella procedura di esecuzione, a pena di irricevibilita' dell'atto, e' tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2, salvo il diritto alla ripetizione nei confronti della parte soccombente, ai sensi dell' . 4. L'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale non e' soggetto al pagamento del contributo di cui al comma 2 nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile. Nel caso in cui la parte civile, oltre all'affermazione della responsabilita' civile del responsabile, ne chieda la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo di cui al comma 2 e' dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato nella sentenza. 5. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli , deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo ovvero nell'atto di precetto. In caso di modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte e' tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo, secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove non vi provveda, il giudice dichiara l'improcedibilita' della domanda. 6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell' , su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono apportate le variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di valore indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge, tenuto conto della necessita' di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti. Con il predetto decreto sono altresi' disciplinate le modalita' di versamento del contributo unificato e le modalita' per l'estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di generi di monopolio collocate all'interno dei palazzi di giustizia. 7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari di patrocinio dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo. 8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti gia' esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, di registro, e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. 9. Sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni. 10. Con decreto del Ministro della giustizia da emanare ai sensi dell' , di concerto con il Ministro delle finanze e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono dettate le disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni interessate dei proventi del contributo unificato di cui al comma 2 e per la relativa regolazione contabile. 11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1 luglio 2000, ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Detto termine puo' essere prorogato, per un periodo massimo di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertate difficolta' dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti gia' iscritti a ruolo al 1 luglio 2000 ovvero all'eventuale nuovo termine fissato ai sensi del secondo periodo, la parte puo' valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto gia' pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.".

Art. 57.

(Soppressione della tassa sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica)
1. Le tasse per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per il ricorso principale e per la domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato di cui all'articolo 7, primo e terzo comma, della legge 21 dicembre 1950, n.1018, sono soppresse.
Note all'art. 57: Si riporta il testo dell' , recante "Modificazioni al testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato": "Art. 7. Per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e per il ricorso principale o la domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato e' istituita una tassa fissa di lire 3000. La tassa e' introitata dall'ufficio del registro unitamente alle tasse di bollo dovute in modo virtuale per gli atti predetti a norma delle disposizioni di cui al , e successive modificazioni. Il deposito per il ricorso per revocazione di decisioni del Consiglio di Stato, previsto dall' , e' elevato a lire 6000. Le disposizioni di questo articolo entrano in vigore il sessantesimo giorno dalla data della pubblicazione della presente legge.".

Art. 58.

(Accisa per i servizi pubblici di trasporto)
1. Al numero 15 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aggiunte in fine le parole: "e dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti a sevizio pubblico".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.
Note all'art. 58: - Si riporta il testo della tabella A allegata al , recante "testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279 del supplemento ordinario cosi' come modificato dalla presente legge: "Tabella A Impieghi degli oli minerali che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di una aliquota ridotta, sotto l'osservanza delle norme prescritte.

Art. 59.

(Modifiche al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di imposte sulla produzione e sui consumi)
1. Al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "I fatti compiuti da terzi non imputabili al soggetto passivo a titolo di dolo o colpa grave e quelli imputabili allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore. Qualora, a seguito del verificarsi di reati ad opera di terzi, si instauri procedimento penale, la procedura di riscossione dei diritti di accisa resta sospesa sino a che non sia intervenuto decreto di archiviazione o sentenza irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale. Ove non risulti il coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo e siano individuati gli effettivi responsabili, o i medesimi siano ignoti, e' concesso l'abbuono dell'imposta a favore del soggetto passivo e si procede all'eventuale recupero nei confronti dell'effettivo responsabile";
b) all'articolo 7, comma 1, all'alinea, le parole: "che comporti l'esigibilita' dell'imposta", sono sostituite dalle seguenti: "per la quale non sia previsto un abbuono d'imposta ai sensi dell'articolo 4,".
2. Per i furti e le irregolarita' nella circolazione dell'alcole nonche' dei tabacchi lavorati compiuti sino alla data di entrata in vigore della presente legge, ove l'azienda italiana garante risulti estranea al fatto criminoso, viene disposto lo sgravio dell'accisa.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso.
Note all'art. 59: - Si riporta il testo degli articoli 4 e 7 del citato , cosi' come modificato dalla presente legge: " ( - ) (Abbuoni per perdite e cali). 1. In caso di perdita o distruzione di prodotti che si trovano in regime sospensivo, e' concesso l'abbuono dell'imposta quando il soggetto obbligato provi che la perdita o la distruzione dei prodotti e' avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. I fatti compiuti da terzi non imputabili al soggetto passivo a titolo di dolo o colpa grave e quelli imputabili allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore. Qualora, a seguito del verificarsi di reati ad opera di terzi, si instauri procedimento penale, la procedura di riscossione dei diritti di accisa resta sospesa sino a che non sia intervenuto decreto di archiviazione o sentenza irrevocabile ai sensi dell' . Ove non risulti il coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo e siano individuati gli effettivi responsabili, o i medesimi siano ignoti, e' concesso l'abbuono dell'imposta a favore del soggetto passivo e si procede all'eventuale recupero nei confronti dell'effettivo responsabile. 2. Per le perdite dei prodotti, in regime sospensivo, avvenute durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale gli stessi vengono sottoposti nel caso in cui e' gia' sorta l'obbligazione tributaria, l'abbuono e' concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili determinati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, da emanare ai sensi dell' . 3. Per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale. 4. La disciplina dei cali di trasporto si applica anche per i trasporti di prodotti in regime di sospensione di accisa provenienti dagli Stati membri dell'Unione europea. Art. 7. ( ) (Irregolarita' nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa). 1. In caso di irregolarita' o di infrazione, per la quale non sia previsto un abbuono d'imposta ai sensi dell'art. 4, commessa nel corso della circolazione di prodotti in regime sospensivo, si applicano, salvo quanto previsto per l'esercizio dell'azione penale se i fatti addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni: a) l'accisa e' corrisposta dalla persona fisica o giuridica che si e' resa garante per il trasporto; b) l'accisa e' riscossa in Italia se l'irregolarita' o l'infrazione e' stata commessa nel territorio dello Stato; c) se l'irregolarita' o l'infrazione e' accertata nel territorio dello Stato e non e' possibile stabilire il luogo in cui e' stata effettivamente commessa, essa si presume commessa nel territorio dello Stato; d) se i prodotti spediti dal territorio dello Stato non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non e' possibile stabilire il luogo in cui sono stati immessi in consumo, l'irregolarita' o l'infrazione si considera commessa nel territorio dello Stato e si procede alla riscossione dei diritti di accisa con l'aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, salvo che, nel termine di quattro mesi dalla data di spedizione, non venga fornita la prova della regolarita' dell'operazione ovvero la prova che l'irregolarita' o l'infrazione e' stata effettivamente commessa fuori dal territorio dello Stato; e) se entro tre anni dalla data di rilascio del documento di accompagnamento viene individuato il luogo in cui l'irregolarita' o l'infrazione e' stata commessa, e la riscossione compete ad altro Stato membro, l'accisa eventualmente riscossa viene rimborsata con gli interessi nella misura prevista dall'art. 3, dal giorno della riscossione fino a quello dell'effettivo rimborso. 2. Nei casi di riscossione di accisa, conseguente ad irregolarita' o infrazione relativa a prodotti provenienti da altro Stato membro, l'amministrazione finanziaria informa le competenti autorita' del Paese di provenienza. 3. Lo scambio e l'utilizzazione di informazioni necessarie per l'attuazione della cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri, nonche' le azioni di mutua assistenza amministrativa con i medesimi Stati e con i servizi antifrode dell'Unione europea, avvengono in conformita' delle disposizioni comunitarie e con l'osservanza delle modalita' previste dai competenti organi comunitari.".

Art. 60.

(Disposizioni in materia di fonti di energia)
1. All'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: "zone climatiche E ed F" sono inserite le seguenti: "ovvero per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica".
2. Nell'articolo 52 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera l) e' abrogata;
b) al comma 3, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
"e-bis) prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 30 Kw".
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001.
Note all'art. 60: - Si riporta il testo dell' , recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", cosi' come modificato dalla presente legge; "Art. 8. (Tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e misure compensative). 1. Al fine di perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali secondo le conclusioni della conferenza di Kyoto del 1-11 dicembre 1997, le aliquote delle accise sugli oli minerali sono rideterminate in conformita' alle disposizioni dei successivi commi. 2. La variazione delle accise sugli oli minerali per le finalita' di cui al comma 1 non deve dar luogo ad aumenti della pressione fiscale complessiva. A tal fine sono adottate misure fiscali compensative e in particolare sono ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di lavoro. 3. L'applicazione delle aliquote delle accise come rideterminate ai sensi del comma 4 e la modulazione degli aumenti delle stesse aliquote di cui al comma 5 successivamente all'anno 2000 sono effettuate in relazione ai progressi nell'armonizzazione della tassazione per le finalita' di cui al comma 1 negli Stati membri dell'Unione europea. 4. La misura delle aliquote delle accise vigenti di cui alla voce "Oli minerali" dell'allegato I al testo unico approvato con e successive modificazioni, e al numero 11 della Tabella A allegata al medesimo testo unico, nonche' la misura dell'aliquota stabilita nel comma 7, sono rideterminate a decorrere dal 1 gennaio 2005 nelle misure stabilite nell'allegato 1 annesso alla presente legge. 5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1 gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'apposita commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, tenuto conto del valore delle emissioni di anidride carbonica conseguenti all'impiego degli oli minerali nonche' dei prodotti di cui al comma 7 nell'anno precedente, con i decreti di cui al comma 5 sono stabilite le misure intermedie delle aliquote in modo da assicurare in ogni caso un aumento delle singole aliquote proporzionale alla differenza, per ciascuna tipologia di prodotto, tra la misura di tali aliquote alla data di entrata in vigore della presente legge e la misura delle stesse stabilite nell'allegato di cui al comma 4, nonche' il contenimento dell'aumento annuale delle misure intermedie in non meno del 10 e in non piu' del 30 per cento della predetta differenza. 7. A decorrere dal 1 gennaio 1999 e' istituita una imposta sui consumi di lire 1.000 per tonnellata di carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "Orimulsion" (NC 2714) impiegati negli impianti di combustione, come definiti dalla . Per il carbone e gli oli minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di cui al numero 11 della tabella A dell'allegato 1 annesso alla presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento. 8. L'imposta e' versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati nell'anno precedente. Il versamento a saldo si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale con i dati dei quantitativi impiegati nell'anno precedente, nonche' al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate successive. In caso di cessazione dell'impianto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi. 9. In caso di inosservanza dei termini di versamento previsti al comma 8 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al quadruplo dell'imposta dovuta, fermi restando i princi'pi generali stabiliti dal . Per ogni altra inosservanza delle disposizioni del comma 8 si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 50 del testo unico approvato con . 10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate: a) a compensare la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro; b) a compensare il minor gettito derivante dalla riduzione, operata annualmente nella misura percentuale corrispondente a quella dell'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione, della sovrattassa di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla . Tale sovrattassa e' abolita a decorrere dal 1 gennaio 2005; c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi, nonche' a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una riduzione del costo del predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non e' cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed e' applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni: 1) ricadenti nella zona climatica F di cui al ; 2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F; 3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole; 4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne e' riscontrata l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto beneficio e' applicabile altresi' ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto , esclusi dall'elenco redatto con il medesimo decreto del Ministro delle finanze, e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati. Tali delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno; d) a concorrere, a partire dall'anno 2000, al finanziamento delle spese di investimento sostenute nell'anno precedente per la riduzione delle emissioni e l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di combustione per la produzione di energia elettrica nella misura del 20 per cento delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, e comunque in misura non superiore al 25 per cento dell'accisa dovuta a norma del presente articolo dal gestore dell'impianto medesimo nell'anno in cui le spese sono effettuate. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle finanze, determina la tipologia delle spese ammissibili e le modalita' di accesso all'agevolazione; e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione; f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonche' per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle predette zone climatiche E ed F ovvero per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale con credito d'imposta pari a lire 20 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale. 11. La commissione del CIPE di cui al comma 5, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, puo' deliberare riduzioni della misura delle aliquote applicate, fino alla completa esenzione, per i prodotti utilizzati nel quadro di progetti pilota o nella scala industriale per lo sviluppo di tecnologie innovative per la protezione ambientale e il miglioramento dell'efficienza energetica. 12. A decorrere dal 1 gennaio 1999 l'accisa sulla benzina senza piombo e' stabilita nella misura di lire 1.022.280 per mille litri. Le maggiori entrate concorrono a compensare gli oneri connessi alle riduzioni di cui al comma 10, lettera c), ferma restando la destinazione disposta dall' , convertito, con modificazioni, dalla , per la prosecuzione della missione di pace in Bosnia. 13. Con regolamento emanato ai sensi dell' , sono dettate norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 10, lettera a).". - Si riporta il testo dell'art. 52 del citato , cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 52 (articoli 1 e 5 testo unico energia elettrica 1924 - - - - - .) (Oggetto dell'imposizione). 1. L'energia elettrica e' sottoposta ad imposta erariale di consumo. Obbligato al pagamento dell'imposta e' l'esercente l'officina di produzione di energia elettrica od il soggetto ad esso assimilato, d'ora in avanti denominato "fabbricante". 2. E' esente dall'imposta l'energia elettrica: a) destinata ad uso di illuminazione di aree pubbliche, di autostrade, di aree scoperte nell'ambito di fiere, di aeroporti ovvero utilizzata nelle segnalazioni luminose per la sicurezza del traffico autostradale, aereo, marittimo ed idroviario, da parte dello Stato, delle province, dei comuni o di enti che ad essi si sostituiscono in virtu' di leggi, regolamenti speciali o di convenzioni. L'esenzione non si estende ai locali ed agli ambienti pertinenti alle autostrade e alle altre aree sopra indicate; b) consumata nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche, qualora sussista la condizione di reciprocita'; c) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie della societa' "Ferrovie dello Stato S.p.a." e di quelle date in concessione e consumata nelle officine gestite dalla predetta societa'; d) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano gestite direttamente dagli enti locali o dalle loro aziende autonome o dagli stessi date in concessione; e) impiegata, in usi diversi dalla illuminazione, in esperienze per scopi scientifici o didattici eseguite nelle aule e nei laboratori di pubblici istituti; f) impiegata, in usi diversi dalla illuminazione, esclusivamente per la generazione o per la trasformazione in altra energia elettrica, compresa quella utilizzata per forza motrice nelle centrali elettriche per servizi ausiliari strettamente connessi al compimento del ciclo di generazione o di trasformazione dell'energia elettrica, nonche' quella impiegata nelle centrali idroelettriche per il sollevamento delle acque nelle vasche di carico per la successiva immissione nelle condotte forzate; g) impiegata, in usi diversi dalla illuminazione nell'esercizio delle intercomunicazioni telegrafiche, telefoniche, radiotelegrafiche e radiofoniche nonche' quella utilizzata, in usi diversi dalla illuminazione, da parte dell'ente RAI-Radio televisione italiana, per il funzionamento degli impianti televisivi e radiofonici riceventi e trasmittenti; h) impiegata dallo Stato, province, comuni e dagli altri enti che ad essi si sostituiscono in virtu' di leggi, di regolamenti speciali e di convenzioni, per l'illuminazione degli esterni di edifici ed altri monumenti cittadini di carattere civile e religioso, di zone archeologiche, ville monumentali appartenenti al demanio pubblico, di zone dove sorgono fenomeni naturali di notevole interesse turistico. L'esenzione non si estende ai locali ed agli ambienti pertinenti ai monumenti, ville e zone sopraindicate; i) impiegata per l'areazione delle gallerie autostradali; l) lettera abrogata; m) fornita ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari internazionali ed agli organismi sussidiari, installati in Italia in esecuzione del trattato Nord-Atlantico. E' altresi' esente l'energia elettrica prodotta con impianti propri dagli enti anzidetti e quella di cui gli enti medesimi sono considerati fabbricanti; n) impiegata negli opifici industriali come riscaldamento negli usi indispensabili al compimento di processi industriali veri e propri, compreso quello connesso a processi elettrochimici; o) consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell'imposta e delle relative addizionali secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della . 3. Non e' sottoposta ad imposta l'energia elettrica: a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ed assimilate ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW; b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purche' prodotta a bordo con mezzi propri (esclusi gli accumulatori) nonche' quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati; c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico; d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purche' la loro potenza elettrica non sia superiore ad 1 kW; e) prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza complessiva non superiore a 200 kW. e-bis) prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 30 Kw. 4. L'amministrazione finanziaria ha facolta' di autorizzare, nel periodo che intercede fra l'impianto e l'attivazione regolare dell'officina, esperimenti in esenzione da imposta per la prova ed il collaudo degli apparecchi, purche' tali esperimenti abbiano una durata non superiore a tre giorni.

Art. 61.

Disposizioni in materia di autotrasporto
1. All'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo il comma 22, sono aggiunti i seguenti:
"22-bis. Le tasse automobilistiche dovute in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per trasporto di cose sono determinate secondo i parametri e le misure individuati nella tabella 2-bis allegata alla presente legge.
22-ter. Le tasse di cui al comma 22-bis sono dovute, sulla base delle caratteristiche tecniche, tenendo conto delle eventuali limitazioni risultanti dalla carta di circolazione, in aggiunta a quelle dovute per le automotrici, entro i termini e con le modalita' in vigore per le stesse.
22-quater. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere modificate le misure delle tasse automobilistiche di cui alla tabella 2-bis allegata alla presente legge".
2. I versamenti di cui al comma 22-bis dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, introdotto dal comma 1 del presente articolo, relativi a periodi gia' scaduti nell'anno 2000 ma non ancora eseguiti, devono essere effettuati nel primo periodo utile per il pagamento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle caratteristiche tecniche risultanti dalla carta di circolazione, tenendo conto delle eventuali limitazioni risultanti dalla carta di circolazione, alla stessa data.
3. All'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono fissati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei limiti delle risorse finanziarie stanziate, tenendo conto anche dell'adeguamento dei predetti importi alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo all'anno precedente".
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, e' autorizzato lo stanziamento di euro 48.546.948,51 per l'anno 2002 e di euro 49.063.405,41 a decorrere dall'anno 2003 ((e fino all'anno 2011. A decorrere dall'anno 2012, agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 3, si provvede nell'ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo 3820 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.))
5. Alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo la tabella 2 e' inserita la tabella 2-bis di cui all'allegato 1 della presente legge.

Art. 62.

(Disposizioni in materia di trattamento fiscale del reddito dei soci delle cooperative di autotrasporto)
1. La disposizione di cui all'articolo 62, comma 1-quater, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applica ai fini della determinazione del reddito di cui all'articolo 47, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, se la societa' cooperativa autorizzata all'autotrasporto non fruisce della deduzione dell'importo ivi previsto, ne' della deduzione analitica delle spese sostenute, in relazione alle trasferte effettuate dai soci fuori del territorio comunale.
Note all'art. 62: - Per il testo dell' art. 47 comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con , gia' citato, si rinvia alle note all'art. 34. - Si riporta il testo dell' art. 62, comma 1-quater, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con , gia' citato: "Art. 62 (Spese per prestazioni di lavoro). 1. - 1-ter. (Omissis). 1-quater. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale, possono dedurre un importo pari a L 110.000 al giorno, elevate a L. 180.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. 2. - 4. (Omissis).".

Art. 63.

(Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli)
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190.
((
1-bis. Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianita' di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e qualora tale riconoscimento di storicita' sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento.
1-ter. L'onere derivante dal comma 1-bis e' valutato in 2,05 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019))
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190.
4. I veicoli di cui al comma 1 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione e' fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.

Art. 64.

(Accisa sui tabacchi lavorati)
1. In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 marzo 2001, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 150 miliardi, in ragione annua.
Note all' , recante "Direttiva del Consiglio che modifica la relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette, la relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette e la relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Comunita' europea 11 agosto 1999, n. L 211 ed e' entrata in vigore l'11 agosto 1999. - Si riporta il testo dell' , recante "Regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1965, n. 182: "Art. 2. Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, si provvede all'inserimento di ciascun prodotto soggetto a monopolio fiscale nelle tariffe di cui all'articolo 1. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti in conformita' a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori. Per i generi importati la tariffa di vendita e' aumentata dell'importo dei dazi doganali vigenti all'atto della vendita.".

Art. 65.

(Disposizioni in materia di rivendite di generi di monopolio)
1. I rivenditori di generi di monopolio, in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge come gerenti provvisori senza titolo al conferimento diretto, ai sensi dell'articolo 29 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e dell'articolo 66 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, ed in attesa della sistemazione a termini di legge della rivendita vacante, possono conseguire l'assegnazione a trattativa privata delle rivendite che gestiscono, dietro versamento di un corrispettivo fissato dalla commissione di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b), della legge 23 luglio 1980, n. 384, e successive modificazioni.
Le relative domande devono essere presentate al competente ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le rivendite speciali annuali di generi di monopolio, gia' istituite con contratto decorrente da data antecedente al 30 giugno 2000, intestate a persone fisiche ed ubicate in esercizi diversi da quelli specificatamente previsti dal primo comma dell'articolo 53 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, possono essere trasformate in rivendite ordinarie, ove siano venute meno le condizioni che ne giustificarono a suo tempo l'impianto come speciali e nella accertata condizione di accessibilita' diretta da parte del pubblico in genere, qualora i relativi gerenti ne chiedano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il conferimento a trattativa privata secondo le modalita' previste dall'articolo 1, primo comma, lettera b), della legge 23 luglio 1980, n. 384, e successive modificazioni. ((18))
AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ha disposto (con l'art. 23, comma 21-sexies) che "Il termine per le istanze di cui al comma 2 dell'articolo 65 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e' riaperto per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le rivendite gia' istituite con contratto antecedente alla data del 31 dicembre 2008 in possesso dei requisiti stabiliti dal citato comma, purche', entro i centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano intestate a persone fisiche"

Art. 66.

(Modifiche al regime di agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia)
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123)).
2. La detrazione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, concernente detrazioni per oneri, e' sempre concessa al personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonche' a quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprieta' prescindendo dal requisito della dimora abituale.

Art. 67.

(Trasferimenti di beni mobili e immobili posti in essere dall'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra)
1. Sono esenti da imposte e tasse i trasferimenti di beni mobili ed immobili posti in essere dall'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, ente morale costituito con regio decreto 16 dicembre 1929, n. 2162, a favore della "Fondazione dell'associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra", costituita con atto registrato negli atti pubblici del registro di Roma in data 2 marzo 2000.
Note all' , recante "Erezione in ente morale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1929, n. 303.

Art. 68.

(Termine per il versamento dell'imposta di registro per i contratti di locazione e affitto di beni immobili)
1. All'articolo 17, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".
Note all'art. 68: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, del citato , recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro", cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 17 (Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili). - 1. L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonche' per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, e' liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi dell' . 2. L'attestato di versamento relativo alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe deve essere presentato all'ufficio del registro presso cui e' stato registrato il contratto entro venti giorni dal pagamento. 3. Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta puo' essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata del contratto il contribuente che ha corrisposto l'imposta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualita' successive a quella in corso. L'imposta relativa alle annualita' successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere versata con le modalita' di cui al comma 1. 3-bis. Per i contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, l'obbligo della registrazione puo' essere assolto presentando all'ufficio del registro, entro il mese di febbraio, una denuncia in doppio originale relativa ai contratti in essere nell'anno precedente. La denuncia deve essere sottoscritta e presentata da una delle parti contraenti e deve contenere le generalita' e il domicilio nonche' il codice fiscale delle parti contraenti, il luogo e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto.".

Art. 69.

Norme in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalita' indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalita' collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto";
b) l'articolo 4 e' abrogato, salvo quanto previsto dall'articolo 59 del medesimo testo unico;
c) i commi 1 e 2 dell'articolo 7 sono sostituiti dai seguenti:
"1. L'imposta e' determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore della quota di eredita' o del legato:
a) quattro per cento, nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta;
b) sei per cento, nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonche' degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;
c) otto per cento, nei confronti degli altri soggetti.
2. L'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera i 350 milioni di lire.
2-bis. Quando il beneficiario e' un discendente in linea retta minore di eta', anche chiamato per rappresentazione, o una persona con handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di un miliardo di lire.
2-ter. Con cadenza quadriennale, con decreto del Ministro delle finanze, si procede all'aggiornamento degli importi esenti dall'imposta ai sensi dei commi 2 e 2-bis, tenendo conto dell'indice del costo della vita.
2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano qualora il beneficiario si sia avvalso delle previsioni dell'articolo 56, commi 2 e 3, nei limiti di valore di cui abbia usufruito";
d) l'articolo 10 e' abrogato;
e) all'articolo 11, comma 2, sono soppresse le parole da: "Se i cointestatari" fino alla fine del comma;
f) all'articolo 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"1-bis. Non concorrono a formare l'attivo ereditario i beni e i diritti per i quali l'imposta sia stata corrisposta volontariamente dallo stesso titolare durante la vita. In tale ipotesi si applica un'aliquota inferiore di un punto percentuale rispetto a quelle previste dall'articolo 7. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' per garantire la pubblicita' del versamento volontario dell'imposta di successione.
1-ter. I beni ed i diritti oggetto del pagamento di cui al comma 1-bis del presente articolo, in caso di donazione, concorrono a formare il valore globale della donazione, ma dalla imposta dovuta si detrae l'importo pagato volontariamente dal donante";
g) all'articolo 15, comma 1, primo periodo, le parole: "compreso l'avviamento ed" sono soppresse;
h) all'articolo 15, comma 1, secondo periodo, le parole: "e dell'avviamento" sono soppresse;
i) all'articolo 16, comma 1, lettera b), le parole: "e aggiungendo l'avviamento" sono soppresse;
l) all'articolo 25, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-ter. Le agevolazioni di cui al comma 4-bis si applicano anche in caso di donazioni";
m) all'articolo 47, comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"d-bis) dimostrare, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, la sussistenza, l'insussistenza, la simulazione e la dissimulazione di fatti o atti rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile o dell'imposta";
n) all'articolo 55, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato.
Dall'imposta sulle donazioni determinata a norma del presente titolo si detraggono le imposte pagate all'estero in dipendenza della stessa donazione ed in relazione ai beni ivi esistenti, salva l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni";
o) all'articolo 56, i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. L'imposta e' determinata dall'applicazione delle aliquote indicate al comma 1-bis al valore globale dei beni e dei diritti oggetto della donazione, al netto degli oneri da cui e' gravato il donatario diversi da quelli indicati nell'articolo 58, comma 1, ovvero, se la donazione e' fatta congiuntamente a favore di piu' soggetti o se in uno stesso atto sono comprese piu' donazioni a favore di soggetti diversi, al valore della quota spettante o dei beni o diritti attribuiti a ciascuno di essi.
1-bis. Le aliquote sono pari al:
a) tre per cento, nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta;
b) cinque per cento, nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonche' degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;
c) sette per cento, nei confronti degli altri soggetti.
2. L'imposta si applica esclusivamente sulla parte di valore della quota spettante a ciascun beneficiario che supera i 350 milioni di lire.
3. Quando il beneficiario e' un discendente in linea retta minore di eta', anche chiamato per rappresentazione, o una persona con handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte di valore della quota spettante a ciascun beneficiario che supera l'ammontare di un miliardo di lire";
p) dopo l'articolo 56 e' inserito il seguente:
"Art. 56-bis. - (Accertamento delle liberalita' indirette). - 1. Ferma l'esclusione delle donazioni o liberalita' di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile, l'accertamento delle liberalita' diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti puo' essere effettuato esclusivamente in presenza di entrambe le seguenti condizioni:
a) quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi;
b) quando le liberalita' abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle gia' effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all'importo di 350 milioni di lire.
2. Alle liberalita' di cui al comma 1 si applica l'aliquota del sette per cento, da calcolare sulla parte dell'incremento patrimoniale che supera l'importo di 350 milioni di lire.
3. Le liberalita' di cui al comma 1 possono essere registrate volontariamente, ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In tale caso si applica l'imposta con le aliquote indicate all'articolo 56 mentre qualora la registrazione volontaria sia effettuata entro il 31 dicembre 2001, si applica l'aliquota del tre per cento";
q) all'articolo 57, comma 1, primo periodo, le parole ", ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell'articolo 56," sono soppresse.
2. La tariffa allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, e' abrogata.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123)).
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123)).
5. All'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "dei valori permutati" sono inserite le seguenti: ", ed i trasferimenti di partecipazioni sociali, quando il valore della partecipazione o la differenza tra valore e prezzo siano superiori all'importo di 350 milioni di lire";
b) dopo le parole: "si presumono donazioni" le parole: ", con esclusione della prova contraria," sono soppresse.
6. Alle successioni ed alle donazioni non si applicano l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili ne' l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
7. Le disposizioni antielusive di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applicano, ad esclusione delle condizioni contenute nel comma 3 del medesimo articolo, anche con riferimento all'imposta sulle successioni e donazioni. Le disposizioni del presente comma e quelle del comma 1, lettere m) e n), si applicano ai fatti accaduti e agli atti comunque formati successivamente alla data del 1° luglio 2000.
8. Con uno o piu' regolamenti, da adottare con decreto del Ministro delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i procedimenti concernenti la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi applicabili alle successioni ed alle donazioni, secondo i principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e i seguenti ulteriori criteri direttivi:
a) introduzione, ove possibile, del principio della autoliquidazione;
b) riduzione e semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, tenuto conto anche dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento, la trasmissione e la conservazione delle informazioni;
c) efficienza ed efficacia dell'attivita' amministrativa.
9. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 8 sono abrogate le disposizioni di legge incompatibili.
10. Qualora intervengano, dopo la data di entrata in vigore dei regolamenti indicati al comma 8, nuove disposizioni di legge che regolino le materie ivi disciplinate, possono essere comunque emanati ulteriori regolamenti, a meno che la legge sopravvenuta non lo escluda espressamente.
11. Con decreto dirigenziale sono, comunque, approvati i modelli relativi alle dichiarazioni di successione, ai prospetti di liquidazione ed alla registrazione volontaria di liberalita' indirette e sono stabilite le modalita' di versamento dei tributi.
12. Alla copertura finanziaria delle minori entrate recate dal presente articolo, valutate complessivamente in lire 1.311 miliardi per l'anno 2001, lire 1.886 miliardi per l'anno 2002 e lire 1.765 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede quanto a lire 165 miliardi per l'anno 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze, e per la restante quota, nonche' per gli oneri relativi all'anno 2001 e per quelli a decorrere dall'anno 2003, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente articolo.
13. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 OTTOBRE 2001, N. 383.
14. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 OTTOBRE 2001, N. 383.
15. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle successioni per le quali il termine di presentazione delle relative dichiarazioni scade successivamente al 31 dicembre 2000 ed alle donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 2001.
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, DI RISCOSSIONE, DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO, DI IMMOBILI PUBBLICI E PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 70.

(Disposizioni riguardanti l'accertamento basato sugli studi di settore e l'accertamento basato sui parametri)
1. Gli accertamenti basati sugli studi di settore di cui all'articolo 10, concernente modalita' di utilizzazione degli studi di settore, della legge 8 maggio 1998, n. 146, recante disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'amministrazione finanziaria, nonche' disposizioni varie di carattere finanziario, e successive modificazioni, sono effettuati senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice con riferimento ((alle medesime o alle altre categorie reddituali nonche' con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.))
2. L'intervenuta definizione, ai sensi degli articoli 2 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, degli accertamenti basati sugli studi di settore di cui al comma 1 non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice con riferimento alle categorie reddituali oggetto di adesione, ((indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi e)) dai limiti previsti dall'articolo 2, comma 4, lettera a), del citato decreto legislativo n.218 del 1997.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di intervenuta definizione degli accertamenti basati sui parametri previsti dall'articolo 3, commi 181 e 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativi al periodo d'imposta 1998 e ai successivi.

Art. 71.

(Adeguamento alle risultanze degli studi di settore)
1. Per il secondo periodo d'imposta in cui trovano applicazione gli studi di settore, approvati con decreti del Ministro delle finanze del 30 marzo 1999, pubblicati nei supplementi ordinari n. 61 e n. 62 alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999, non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi, non annotati nelle scritture contabili, per adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione dei predetti studi di settore.
2. Per il secondo periodo d'imposta in cui trovano applicazione gli studi di settore approvati con i decreti del Ministro delle finanze del 30 marzo 1999, di cui al comma 1, l'adeguamento al volume di affari risultante dall'applicazione degli studi di settore puo' essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Note all'art. 71: - Il decreto ministeriale 30 marzo 1999, recante "Individuazione delle aree territoriali omogenee in relazione alle quali differenziare le modalita' di applicazione degli studi di settore", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999, S.O. n. 61. - Il decreto ministeriale 30 marzo 1999, recante "Approvazione in base all' , convertito, con modificazioni, dalla , degli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore dei servizi", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999, S.O. n. 61. - Il decreto ministeriale 30 marzo 1999, recante "Approvazione in base all' , convertito, con modificazioni, dalla , degli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore del commercio", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999, S.O. n. 62. - Il decreto ministeriale 30 marzo 1999, recante "Approvazione, in base all' , convertito, con modificazioni, dalla , degli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore delle manifatture", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999, S.O. n. 62.

Art. 72.

(Adempimenti contabili dei soggetti esercenti piu' attivita')
1. I contribuenti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore ed i parametri possono indicare, nei modelli di dichiarazione dei redditi riguardanti il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999, codici di attivita' relativi all'attivita' prevalente ed a quelle secondarie diversi da quelli risultanti all'amministrazione finanziaria. L'indicazione dei predetti codici nei modelli di dichiarazione produce gli effetti della dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e non si applicano, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999 e per i periodi d'imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata comunicazione dei predetti codici.
Nota all'art. 72: - Si riporta il testo dell'art. 35, comma 3, del citato : "Art. 35 (Inizio, variazione e cessazione di attivita'). - I soggetti che intraprendono l'esercizio di una impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono entro trenta giorni farne dichiarazione all'ufficio in duplice esemplare e in conformita' ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita, che deve essere indicato nelle dichiarazioni e in ogni altro documento destinato all'ufficio, nonche' nelle deleghe di cui all'art. 38, e deve essere riportato nelle attestazioni di versamento. Dalla dichiarazione di inizio dell'attivita' devono risultare: 1) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, la residenza, il domicilio fiscale e la eventuale ditta; 2) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale. Devono essere inoltre indicati gli elementi di cui al n. 1) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza; 3) per i soggetti residenti all'estero, anche l'ubicazione della stabile organizzazione; 4) il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni; 5) ogni altro elemento richiesto dal modello. In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al precedente comma o di cessazione di attivita', il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione all'ufficio in duplice esemplare e in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. Se la variazione importa il trasferimento del domicilio fiscale in altra provincia, la dichiarazione deve essere contemporaneamente presentata anche al nuovo ufficio ed ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della variazione. In caso di cessazione dell'attivita' il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma decorre, agli effetti del presente decreto, dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione deve tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell'art. 2, da determinare computando anche le operazioni indicate nell'ultimo comma dell'art. 6 il cui corrispettivo non sia stato ancora pagato. I soggetti che intraprendono l'esercizio di una impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume di affari che comporti l'applicazione degli articoli 32, 33 e 34, terzo comma, devono indicarlo nella dichiarazione da presentare a norma del primo comma e devono osservare la disciplina rispettivamente stabilita.".

Art. 73.

(Liquidazione della Societa' esattorie vacanti spa)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di avere effetto la legge 4 agosto 1977, n. 524.
2. Le dilazioni di versamento concesse ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, e dell'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, e successive modificazioni, acquistano carattere di definitivita' mediante definizione automatica nella misura pari al 99 per cento degli importi riferiti alle integrazioni d'aggio e indennita' annuale liquidate alla Societa' esattorie vacanti spa.
Note all' , recante "Disposizioni per il collocamento delle esattorie vacanti", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 19 agosto 1977. - Si riporta il testo degli e , recante "Disposizioni integrative e correttive al , concernente modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 356 del 31 dicembre 1977: "Art. 2. La domanda, per ottenere l'integrazione di aggio prevista nell'articolo precedente dev'essere presentata a pena di decadenza entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello per il quale l'integrazione e' chiesta; a corredo della domanda, dev'essere presentata la certificazione dell'ammontare delle somme di cui all'articolo precedente rilasciata all'esattore interessato dal Consorzio nazionale esattori. Per gli esattori che operano nella regione siciliana la certificazione anzidetta sara' sostituita da una dichiarazione rilasciata dal consorzio regionale volontario fra gli esattori della Sicilia. Al pagamento dell'integrazione d'aggio provvedono le intendenze di finanza con ordinativi tratti su ordini di accreditamento da emettersi entro tre mesi dalla presentazione della certificazione prescritta a corredo della domanda. Dalla data della presentazione della domanda e fino alla data dell'effettiva liquidazione dell'integrazione d'aggio l'esattore ha diritto ad una tolleranza sui versamenti di cui all' , pari all'ammontare dell'integrazione dovutagli. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza l'intendente di finanza autorizza l'esattore a rivalersi sui versamenti di cui all'art. 7 dello stesso decreto.". "Art. 4. La domanda per ottenere l'indennita' annuale prevista nell'articolo precedente dev'essere presentata a pena di decadenza entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello per il quale l'indennita' e' chiesta, a corredo della domanda, dovranno essere presentate idonea documentazione e le certificazioni del Consorzio nazionale esattori ovvero del consorzio regionale volontario tra gli esattori della Sicilia, per quanto di rispettiva competenza. Sulla domanda provvede, entro tre mesi dalla presentazione della documentazione prescritta a corredo della domanda, una commissione provinciale costituita presso l'intendenza di finanza, della quale fanno parte un rappresentante della stessa intendenza, uno della ragioneria provinciale ed uno dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette del capoluogo. Contro le decisioni della commissione provinciale e' ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle finanze. Si applicano le disposizioni degli articoli 1 a 6 del . Dalla data della presentazione della domanda e fino alla data dell'effettiva liquidazione dell'indennita' l'esattore ha diritto ad una tolleranza sui versamenti di cui all' , pari all'ammontare dell'integrazione dovutagli. Qualora non vi sia capienza nei carichi in scadenza l'intendente di finanza autorizza l'esattore a rivalersi sui versamenti di cui all'art. 7 dello stesso decreto.".

Art. 74.

(Attribuzione o modificazione delle rendite catastali)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati. ((16))
2. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, che siano stati recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali non divenuti definitivi, non sono dovuti sanzioni ed interessi relativamente al periodo compreso tra la data di attribuzione o modificazione della rendita e quella di scadenza del termine per la presentazione del ricorso avverso il suddetto atto, come prorogato dal presente comma. Non si fa luogo in alcun caso a rimborso di importi comunque pagati. Il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso gli atti di attribuzione o di modificazione delle rendite, resi definitivi per mancata impugnazione, puo' essere proposto entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali, i soggetti attivi di imposta provvedono, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all'accertamento dell'eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita. I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
4. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono abrogati il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, recante retroattivita' dei minori estimi catastali, si applicano anche all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM).
6. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si interpretano nel senso che, ai soli fini del medesimo decreto, tra le imposte dirette e' inclusa anche l'imposta comunale sugli immobili (ICI).
AGGIORNAMENTO (16)

Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, come modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 2, comma 34) che "In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i Comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento".

Art. 75.

(Rimborsi automatizzati)
1. Possono essere effettuati mediante procedure automatizzate i rimborsi delle imposte e delle tasse individuate con decreti del Ministero delle finanze; con i predetti decreti sono altresi' determinate le modalita' di esecuzione di tali rimborsi.
2. Fino all'emanazione dei decreti previsti dal comma 1, i rimborsi di cui allo stesso comma sono eseguiti secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 76.

(Cessione di crediti tributari da parte di enti locali e Camere di commercio)
1. Gli enti locali e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per le entrate di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, possono cedere a terzi a titolo oneroso i loro crediti tributari, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalita'. I rapporti tra l'ente locale o la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed il cessionario sono regolati in via convenzionale.
2. L'ente locale e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono tenuti a garantire l'esistenza dei crediti al tempo della cessione, ma non rispondono dell'insolvenza dei debitori. I privilegi e le garanzie di qualunque tipo che assistono i crediti oggetto della cessione conservano la loro validita' e il loro grado di favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione.
3. Le cessioni di cui al comma 1:
a) non sono soggette all'articolo 1264 del codice civile;
b) danno luogo a successione a titolo particolare nei diritti ceduti.
4. Nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della cessione, si applica l'articolo 111, commi primo e quarto, del codice di procedura civile. Nei giudizi instaurati successivamente a tale data, la legittimazione passiva spetta in ogni caso all'ente locale.
5. Le cessioni di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta.
Note all'art. 76: - Si riporta il testo dell' , recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, S.O.: "Art. 18 (Finanziamento delle camere di commercio). 1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante: a) i contributi a carico del bilancio dello Stato quale corrispettivo per l'esercizio di funzioni di interesse generale svolte per conto della pubblica amministrazione; b) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 5; c) i proventi derivanti dalla gestione di attivita' e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale; d) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio; e) i diritti di segreteria sull'attivita' certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti; f) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati; g) altre entrate e altri contributi. 2. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di cui alla lettera e) del comma 1 sono modificati e aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, determina ed aggiorna con proprio decreto da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, da applicare secondo le modalita' di cui al comma 4, ivi compresi gli importi minimi, che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e quelli massimi, nonche' gli importi del diritto dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresi' determinati gli importi del diritto applicabili alle unita' locali, nonche' le modalita' e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto, nel rispetto dei princi'pi e del procedimento di cui alla . 4. Il diritto annuale di cui al comma 3 e' determinato in base al seguente metodo: a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio e' tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonche' a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni; b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere; c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti d) nei primi due anni di applicazione l'importo non potra' comunque essere superiore del 20 per cento rispetto al diritto annuale riscosso in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. 5. Con il decreto di cui al comma 3, si determinano una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonche' criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le camere di commercio, al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio. 6. Per il cofinanziamento di iniziative aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza, le camere di commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, possono aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo del 20 per cento.". - Si riporta il testo dell' : "Art. 1264. (Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto). La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli e' stata notificata. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non e' liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.". - Si riporta il testo dell' : "Art. 111. (Successione a titolo particolare nel diritto controverso). Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo e' proseguito dal successore universale o in suo confronto. In ogni caso il successore a titolo particolare puo' intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale puo' esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed e' impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione.".

Art. 77.

Modifica del sistema di remunerazione spettante ai concessionari
1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 4, concernente i soggetti incaricati della riscossione, al comma 1, sono premesse al secondo periodo le seguenti parole: "Fino al 31 dicembre 2002";
b) dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - (Remunerazione del servizio). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, la remunerazione spettante ai concessionari e ai commissari governativi del servizio nazionale della riscossione e' pari ad una commissione in misura fissa su ciascuna operazione di incasso inclusa nel modello di versamento. La predetta commissione e' determinata, al netto del beneficio mediamente conseguito per effetto della temporanea disponibilita' delle somme riscosse, per il periodo successivo all'integrale recupero degli importi anticipati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, tenuto conto dell'onere finanziario conseguente al versamento dell'acconto di cui al citato articolo 9, dei costi diretti ed indiretti relativi al servizio di incasso allo sportello, sulla base dei costi medi rilevati nel settore bancario, del numero dei modelli lavorati e del numero medio di operazioni in essi incluse, dell'ammontare medio degli importi riscossi per ciascuna operazione e del costo medio ad operazione dell'attivita' di contabilizzazione e riversamento delle entrate agli enti impositori. La commissione e' dovuta fino alla concorrenza dell'importo versato per ciascuna operazione di incasso, se lo stesso risulti inferiore all'importo della commissione teoricamente spettante.
2. Per il periodo tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2002 sono corrisposte a ciascun concessionario e commissario governativo del servizio nazionale della riscossione, a valere sugli stanziamenti della pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, somme pari all'eventuale differenza tra la meta' della media delle remunerazioni erogate negli anni 1997 e 1998 ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, e quelle erogate in applicazione dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Le modalita' di erogazione di tali somme sono determinate, sulla base di rilevazione infrannuale delle esigenze, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. Il compenso spettante alle banche e alle Poste italiane spa per gli adempimenti connessi alla riscossione mediante delega secondo le modalita' di cui al regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, e' pari ad una percentuale della commissione di cui al comma 1, a totale carico del concessionario o commissario governativo competente, da trattenersi all'atto dell'accreditamento allo stesso delle somme versate. Tale percentuale e' stabilita sulla base degli elementi di cui al comma 1, avuto riguardo agli specifici oneri riferibili all'attivita' dei soggetti interessati.
4. La commissione di cui al comma 1 ed il compenso di cui al comma 3 sono determinati, per ogni biennio, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro delle comunicazioni, sentite le associazioni di categoria interessate, nonche' le Poste italiane spa, da emanare entro il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferimento";
c) l'articolo 5, concernente la riscossione tramite ruolo, e' abrogato;
d)
((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 24 SETTEMBRE 2002, N. 209, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 NOVEMBRE 2002, N. 265)).

Art. 78.

(Attivita' di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali)
1. Allo scopo di assicurare la regolare gestione delle attivita' di liquidazione, accertamento e riscossione dei propri tributi, i comuni e le province possono stipulare con il dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze apposite convenzioni che prevedano l'attivita' di consulenza e revisione delle procedure adottate.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, il Ministero delle finanze non esercita funzioni ispettive o di controllo nei confronti degli enti locali in materia di liquidazione, accertamento e riscossione.
3. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la potesta' regolamentare generale delle province e dei comuni, al comma 5, lettera b), numero 1), le parole: "della data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "della data di entrata in vigore del decreto, concernente l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo articolo 53".
4. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 5, lettera b), numero 2), dopo la parola: "43" sono inserite le seguenti: ", a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione".
Note all'art. 78: - Si riporta il testo dell' , recante "Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997, supplemento ordinario n. 252, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 52 (Potesta' regolamentare generale delle province e dei comuni) - 1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. 2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia e' definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonche' di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi. 3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformita' alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione. 4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa. 5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri: a) l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli , , e ; b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attivita' sono affidate: 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all' , e', nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle societa' per azioni o a responsabilita' limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata , i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 oppure siano gia' costituite prima della data di entrata in vigore del decreto, concernente l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo articolo 53; 2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle societa' miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al , a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53 ; c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione. 6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al , se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al , ovvero con quella indicata dal , se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4. 7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure di cui all'articolo 53, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalita', nonche' la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.".

Art. 79.

(Definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico)
1. Relativamente alle quote non superiori a cinquecento milioni di lire, i concessionari e i commissari governativi del servizio nazionale della riscossione possono definire automaticamente le domande di rimborso e di discarico per inesigibilita' da essi presentate dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1999, giacenti presso gli uffici e non ancora esaminate.
2. Alla definizione automatica prevista dal comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 60, commi 3, 5, 7 e 9, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Tale definizione deve essere ultimata entro il 31 maggio 2002.
3. Al fine di accedere alla definizione di cui al comma 1, i concessionari e i commissari governativi presentano le relative istanze entro il 30 novembre 2000, secondo le modalita' di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
4. L'importo globale da corrispondere ai sensi del comma 2 non puo' superare 2.400 miliardi di lire complessive e 800 miliardi di lire annue. Sono conseguentemente ridotti di 600 miliardi di lire l'importo globale di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e di 200 miliardi di lire ciascuno degli importi indicati alle lettere b), c) e d) del comma 6 del medesimo articolo, riferiti rispettivamente alle quote degli anni 2000, 2001 e 2002.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3, nonche' quelle di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, possono applicarsi ai ruoli degli enti previdenziali ed ai ruoli degli altri enti creditori, per questi ultimi sulla base di apposita convenzione nella quale e' determinata la percentuale delle anticipazioni da rimborsare.
6. La definizione automatica di quote inserite in ruoli degli enti territoriali eseguita ai sensi del comma 5 produce effetti anche sulle addizionali erariali contenute in tali ruoli.
7. Il pagamento ai concessionari e ai commissari governativi delle somme ad essi dovute ai sensi del comma 6 avviene con le modalita' indicate nell'articolo 57-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.
8. A seguito della definizione automatica effettuata ai sensi dei commi da 1 a 7, ai concessionari e ai commissari governativi spetta, relativamente alle quote oggetto di tale definizione, il rimborso del 99 per cento della meta' delle spese delle procedure esecutive di cui all'articolo 61, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, rivelatesi infruttuose; la misura di tale rimborso e' stabilita in via convenzionale, relativamente alle quote degli enti che, ai sensi del comma 5, con tale modalita' ne regolano la definizione automatica.
9. Il rimborso delle spese delle procedure esecutive infruttuose relative alle quote erariali, spettante ai sensi del comma 8, e' erogato in titoli di Stato, nel rispetto del limite complessivo di spesa fissato dal comma 4; a tale rimborso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste per la definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico delle relative quote erariali.
10. Sulle quote oggetto di definizione automatica di cui ai commi da 1 a 9 resta salva la facolta' degli uffici di procedere, anche mediante controlli a campione, ad un esame di merito della relativa documentazione secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, con conseguente eventuale recupero delle quote gia' rimborsate o oggetto di discarico ai sensi del presente articolo.
Note all'art. 79: - Si riporta il testo degli e , recante "Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla ", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1999, n. 97: "Art. 57-bis. (Somme anticipate dai concessionari). 1. Fino all'emanazione del decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previsto dall'articolo 26, comma 3, il rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite e' eseguito, con le modalita' in vigore al 30 giugno 1999. 2. La restituzione ai concessionari delle somme da essi anticipate ai sensi del comma 1 e' disposta con provvedimenti che autorizzano gli stessi concessionari ad utilizzare tali somme in diminuzione dai versamenti in Tesoreria dei tributi riscossi ai sensi dell' . Art. 60. (Definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico dei ruoli erariali e rimborso delle relative anticipazioni). - 1. Relativamente alle quote non superiori a cinquecento milioni di lire, i concessionari possono definire automaticamente le domande di rimborso e di discarico per inesigibilita' da essi presentate fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici e non ancora esaminate. 2. Al fine di accedere alla definizione di cui al comma 1, i concessionari presentano entro il 31 luglio 1999 all'ufficio che ha effettuato l'iscrizione a ruolo una richiesta, nella quale dichiarano, in conformita' alle vigenti norme sull'autocertificazione e per le quote inserite nelle domande per le quali esercitano la facolta' di definizione automatica: a) la sussistenza delle condizioni indicate nell' e e l'assenza della condizione ostativa di cui alla lettera b) dello stesso , nonche' di provvedimenti di sgravio per indebito; b) l'importo delle quote inserite nelle domande e, limitatamente alle domande di rimborso, quello delle relative anticipazioni, calcolato al netto degli sgravi provvisori e dei provvedimenti di dilazione. 3. La somma da corrispondere a ciascun concessionario e' pari al 99 per cento dell'importo delle anticipazioni relative alle domande di rimborso definite automaticamente, calcolato al netto degli sgravi provvisori e dei provvedimenti di dilazione. 4. L'importo globale da corrispondere ai concessionari, con le modalita' di cui al comma 5, non puo' superare 4.000 miliardi di lire complessive e 1.000 miliardi di lire annue. 5. Con decreto del Ministero delle finanze sono definite le modalita' ed i tempi di trattazione delle richieste presentate ai sensi del comma 1; in ogni caso, la definizione di tali richieste deve essere ultimata entro il 31 maggio 2000 e si procede comunque al rilascio dei titoli entro l'anno 1999. In conseguenza del completamento della definizione automatica, i provvedimenti di sgravio provvisorio relativi alle domande definite assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi. 6. Per le finalita' di cui al comma 4, e' autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo massimo di lire 4.000 miliardi, con imputazione della relativa spesa ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, cosi' ripartita: a) miliardi 1.000 per l'anno 1999, con godimento dei titoli dal 1 gennaio 2000; b) miliardi 1.000 per l'anno 2000, con godimento dei titoli dal 1 gennaio 2001; c) miliardi 1.000 per l'anno 2001, con godimento dei titoli dal 1 gennaio 2002; d) miliardi 1.000 per l'anno 2002, con godimento dei titoli dal 1 gennaio 2003. 7. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le caratteristiche, le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi. 8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6, valutato, per il triennio 1999-2001, in lire 1.000 miliardi per l'anno 1999, in lire 1.045 miliardi per il 2000, ed in lire 1.090 miliardi per il 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero medesimo. 9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.". - Si riporta il testo dell' , recante "Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell' ", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 1988, n. 49, supplemento ordinario; l'intero provvedimento e' stato poi abrogato dall' : "Art. 61 (Compensi e rimborsi spese). 1. 3. (Omissis). 4. Ai concessionari spetta, altresi', il rimborso delle spese delle procedure esecutive in misura determinata, per i diversi adempimenti, in base a tabella approvata dal Ministro delle finanze, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia. 5. 8-bis. (Omissis).".

Art. 80.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115))

Art. 81.

(Utilizzazione dell'avanzo patrimoniale del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette)
1. Nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione dei decreti legislativi di attuazione della legge 28 settembre 1998, n. 337, l'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, e' utilizzato in modo frazionato per un periodo non inferiore a sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2001 con le modalita' stabilite, previo accordo tra le parti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze.
Note all' , recante "Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1998, n. 228. La , recante "Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 1958, n. 98.

Art. 82.

Disposizioni concernenti le liti fiscali in materia di imposta sugli spettacoli
1. Le liti fiscali riguardanti l'imposta sugli spettacoli ((e i tributi connessi)) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, pendenti alla data del ((30 novembre 2001)), possono essere definite, a domanda dei contribuenti interessati, con il pagamento entro il ((30 giugno 2002)) di una somma pari al 60 per cento del valore della lite.
2. I contribuenti possono regolarizzare, senza applicazione di sanzioni amministrative ne' di interessi, gli omessi versamenti dell'imposta sugli spettacoli mediante il pagamento entro il ((30 giugno 2002)) di una somma corrispondente all'imposta sugli spettacoli calcolata sui proventi imponibili ridotti del 50 per cento. ((I contribuenti possono effettuare il versamento in tre rate di pari importo: la prima entro il 30 giugno 2002, la seconda entro il 30 settembre 2002 e la terza entro il 16 dicembre 2002)).
3. I pagamenti di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati con le modalita' previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Ai fini del presente articolo:
a) per lite si intende qualsiasi controversia avente ad oggetto l'accertamento del tributo o l'irrogazione di sanzioni in materia di imposta sugli spettacoli;
b) per valore della lite si intende l'importo dell'imposta, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato; eventuali versamenti parziali pregressi si considerano effettuati a titolo di acconto; in caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, il valore e' costituito dal 50 per cento dell'ammontare complessivo di queste.
5. I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino al ((30 giugno 2003)); tuttavia, qualora sia stata gia' fissata udienza di discussione, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. L'estinzione del giudizio e' subordinata all'integrale pagamento delle somme di cui al comma 1. Nell'ipotesi di pagamento eseguito in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilita' dell'errore, e' consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo ((entro sessanta giorni dalla data del ricevimento della richiesta da parte degli uffici competenti; al versamento integrativo si applicano gli interessi in misura pari al tasso legale)).
6. A seguito della definizione della lite, non sono dovute le somme provvisoriamente dovute in pendenza di giudizio, anche se iscritte a ruolo o liquidate. La definizione non da' comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente gia' versate dal contribuente.
7. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di presentazione delle domande di cui al comma 1, le procedure per il controllo delle stesse, le modalita' per l'estinzione dei giudizi, e le altre norme occorrenti per l'applicazione del presente articolo.

Art. 83.

(Razionalizzazione del sistema di versamento unitario e compensazione)
1. Nell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e successive modificazioni, la lettera h-ter) e' sostituita dalla seguente:
"h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;".
Note all'art. 83: - Si riporta il testo dell'art. 17 del citato , cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell' ; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non e' ammessa la compensazione; b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli e , e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; d) all'imposta prevista dall' ; d-bis) (lettera abrogata); e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con ; g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con ; h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20; h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con , convertito, con modificazioni, dalla , e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all' , come da ultimo modificato dall' , convertito, con modificazioni, dalla ; h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore; h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche. 2-bis. (Comma abrogato)".

Art. 84.

(Incompatibilita' dei giudici tributari)
1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera i) e' sostituita dalla seguente:
"i) a decorrere dal 1° ottobre 2001, coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, ovvero l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario;".
2. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria procede alla definizione di tutti gli adempimenti connessi con l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni. A tal fine i componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che siano magistrati ordinari, amministrativi o pubblici dipendenti sono esonerati dalle rispettive funzioni per tale periodo, su richiesta del Consiglio stesso.
3. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, attualmente in carica, decorrono dal centoventesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di cui al comma 2.
Note all'art. 84: - Si riporta il testo dell' , recante "Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell' ", cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 8. (Incompatibilita'). - 1. Non possono essere componenti delle commissioni tributarie, finche' permangono in attivita' di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attivita' professionali: a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo; b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei tributi indicati nell' , nonche' coloro che, come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi; c) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici del Dipartimento delle entrate e del Dipartimento del territorio; d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza; e) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle societa' concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze; f) gli ispettori tributari di cui alla ; g) i prefetti; h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici; i) a decorrere dal 1 ottobre 2001, coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, ovvero l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario; l) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia; m) coloro che sono coniugi o parenti fino al secondo grado o affini in primo grado di coloro che sono iscritti negli albi professionali o negli elenchi di cui alla lettera i) nella sede della commissione tributaria o che comunque esercitano dinanzi alla stessa abitualmente la loro professione. 2. Non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante i coniugi, nonche' i parenti ed affini entro il quarto grado. 3. Nessuno puo' essere componente di piu' commissioni tributarie. 4. I componenti delle commissioni tributarie, che vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) o che siano nominati giudici costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino alla data di cessazione dell'incompatibilita'; successivamente alla suddetta data essi riassumono le rispettive funzioni anche in soprannumero presso la commissione tributaria di appartenenza.". - Per il testo dell' , sopra citato, si rinvia alle note all'art. 85.

Art. 85.

Composizione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria
1. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e' sostituito dai seguenti:
"2. Il consiglio di presidenza e' composto da quindici membri eletti tra i giudici tributari.
2-bis. Il consiglio di presidenza elegge nel suo seno il presidente e due vicepresidenti".
2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Sono conseguentemente ridotte le indennita' di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, spettanti ai componenti del consiglio di presidenza.
3. Il comma 2 dell'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992 e' sostituito dai seguenti:
"2. Per l'elezione dei componenti del consiglio di presidenza e' istituito presso il Ministero delle finanze l'ufficio elettorale centrale, composto da un presidente di commissione tributaria regionale o provinciale che lo presiede e da due giudici tributari, nominati dal Ministro delle finanze.
2-bis. Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle commissioni provinciali e regionali e presso ciascuna di queste sedi e' istituito l'ufficio elettorale, che assicura l'espletamento delle operazioni di voto, composto dal presidente della commissione o da un suo delegato, che lo presiede, e da due giudici tributari nominati dal presidente delle rispettive commissioni. Il voto viene espresso presso la sede della commissione presso la quale e' espletata la funzione giurisdizionale".
4. All'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Al termine delle operazioni elettorali il verbale di scrutinio e' trasmesso all'ufficio elettorale centrale che provvede alla proclamazione degli eletti ed alla loro prima convocazione".
5. Gli articoli 17, comma 4, 19 e 22, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992 sono abrogati.
6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, sono determinati il modello della scheda elettorale, le modalita' per la presentazione delle candidature e di funzionamento degli uffici elettorali. Alle spese di funzionamento degli uffici elettorali si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
Note all'art. 85: - Si riporta il testo degli articoli 17, 21 e 22, cosi' come modificati dalla presente legge, ed il testo dell' , gia' citato in nota all'art. 84 nonche' il testo dell'art. 19 del medesimo DLG n. 545/1992 vigente anteriormente all'abrogazione disposta dalla presente legge: "Art.17. (Composizione). - 1. Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria e' costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, ed ha sede in Roma presso il Ministero delle finanze. 2. Il consiglio di presidenza e' composto da quindici membri eletti tra i giudici tributari. 2-bis. Il consiglio di presidenza elegge nel suo seno il presidente e due vicepresidenti. 3. I componenti del consiglio di presidenza sono eletti da tutti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali con voto personale, diretto e segreto, e non sono immediatamente rieleggibili. 4. (Comma abrogato).". "Art. 19. (Il presidente). - 1. Il presidente del consiglio di presidenza e' eletto dai suoi componenti fra i presidenti di commissione o di sezione che ne fanno parte. 2. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito dal componente del consiglio di presidenza con qualifica di presidente di commissione o di sezione che ha riportato piu' voti nella nomina a componente del consiglio di presidenza, o, a parita' di voti, dal piu' anziano di eta'.) (Articolo abrogato).". "Art. 21 (Elezione del consiglio di presidenza). - 1. Le elezioni del consiglio di presidenza hanno luogo entro i tre mesi anteriori alla scadenza del precedente consiglio e sono indette con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno trenta giorni prima della data stabilita. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21. 2. Per l'elezione dei componenti del consiglio di presidenza e' istituito presso il Ministero delle finanze l'ufficio elettorale centrale, composto da un presidente di commissione tributaria regionale o provinciale che lo presiede e da due giudici tributari, nominati dal Ministro delle finanze. 2-bis. Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle commissioni provinciali e regionali e presso ciascuna di queste sedi e' istituito l'ufficio elettorale, che assicura l'espletamento delle operazioni di voto, composto dal presidente della commissione o da un suo delegato, che lo presiede, e da due giudici tributari nominati dal presidente delle rispettive commissioni. Il voto viene espresso presso la sede della commissione presso la quale e' espletata la funzione giurisdizionale.". "Art. 22. (Votazioni). - 1. (Comma abrogato). 2. (Comma abrogato). 3. Le schede devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale ed essere riconsegnate chiuse dall'elettore. 4. L'ufficio elettorale regionale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto nonche' su quelle relative alla validita' delle schede, dandone atto nel processo verbale delle operazioni. 5. Al termine delle operazioni elettorali il verbale di scrutinio e' trasmesso all'ufficio elettorale centrale che provvede alla proclamazione degli eletti ed alla loro prima convocazione.". "Art. 27 (Trattamento dei componenti del consiglio di presidenza). - 1. I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie conservando la titolarita' dell'ufficio ed il relativo trattamento economico ragguagliato, quanto alla parte variabile, a quella piu' elevata conferita nello stesso periodo ai presidenti di commissione tributaria regionale. 2. Ai componenti del consiglio di presidenza spetta, se con residenza fuori Roma, il trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica rivestita e comunque non inferiore a quella prevista per il dirigente generale dello Stato, livello C".

Art. 86.

(Modifica al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545)
1. All'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati".
Note all'art. 86: - Si riporta il testo dell'art. 13 del citato , cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 13 (Trattamento economico). - 1. Il Ministro delle finanze con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro determina il compenso fisso mensile spettante ai componenti delle commissioni tributarie. 2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi, secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle funzioni e dell'apporto di attivita' di ciascuno alla trattazione della controversia, compresa la deliberazione e la redazione della sentenza, nonche', per i residenti in comuni diversi della stessa regione da quello in cui ha sede la commissione, delle spese sostenute per l'intervento alle sedute della commissione. Il compenso e' liquidato in relazione ad ogni provvedimento emesso. 3. La liquidazione dei compensi e' disposta dalla direzione regionale delle entrate, nella cui circoscrizione ha sede la commissione tributaria di appartenenza ed i pagamenti relativi sono fatti dal dirigente responsabile della segreteria della commissione, quale funzionario delegato cui sono accreditati i fondi necessari. 3-bis. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.".

Art. 87.

(Utilizzo di risorse finanziarie)
1. All'articolo 35 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Le risorse non utilizzate per le finalita' di cui ai commi da 1 a 3 affluiscono al fondo unico di amministrazione del Ministero delle finanze per essere destinate, con i criteri e le modalita' stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa, al miglioramento della produttivita' individuale e collettiva ed alla formazione e alla incentivazione della mobilita' del personale".
Note all'art. 87: - Si riporta il testo dell'art. 35 della citata , cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 35 (Disposizioni in materia di personale a tempo determinato). - 1. In applicazione del , la selezione del personale da assumere, per periodi di tre mesi, avviene mediante concorso pubblico, su base territoriale regionale, intendendosi per tale anche quella della provincia autonoma di Trento, o compartimentale e consistente in una prova attitudinale costituita da una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica. 2. Le assunzioni di personale, riferite esclusivamente a profili professionali appartenenti alla settima qualifica funzionale, avvengono nell'ambito di ogni circoscrizione territoriale, proporzionalmente ai risparmi ottenuti ai sensi del citato . 3. La relativa graduatoria, dopo l'immissione in servizio del primo contingente, rimane aperta fino ad esaurimento e da essa, attraverso scorrimento, verranno attinti gli impiegati da assumere per i trimestri successivi, utilizzando anche gli ulteriori incrementi di risparmio verificatisi. 3-bis. Le risorse non utilizzate per le finalita' di cui ai commi da 1 a 3 affluiscono al fondo unico di amministrazione del Ministero delle finanze per essere destinate, con i criteri e le modalita' stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa, al miglioramento della produttivita' individuale e collettiva ed alla formazione e alla incentivazione della mobilita' del personale.".

Art. 88.

(Razionalizzazione delle procedure relative ai corsi di riqualificazione)
1. Al primo periodo del comma 207 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, dopo le parole: "nella regione di destinazione individuata, in via provvisoria, sulla base della posizione occupata nella graduatoria formata per la prova selettiva", sono inserite le seguenti: "ovvero in altra regione nell'ipotesi in cui il numero dei partecipanti, significativamente modesto, renda non economica l'organizzazione di specifici corsi nella regione medesima,".
Note all'art. 88: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 207, della citata , cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 3. 1. - 206. (Omissis). 207. I candidati che abbiano superato la prova selettiva di cui alla lettera b) del comma 206 sono ammessi a partecipare ai corsi di cui alla lettera a) del medesimo comma, nella regione di destinazione individuata, in via provvisoria, sulla base della posizione occupata nella graduatoria formata per la prova selettiva ovvero in altra regione nell'ipotesi in cui il numero dei partecipanti, significativamente modesto, renda non economica l'organizzazione di specifici corsi nella regione medesima, e nel limite dei posti disponibili aumentati del 20 per cento; la mancata partecipazione al corso comporta la decadenza della graduatoria di riqualificazione. I posti non attribuiti per mancanza di idonei nelle graduatorie regionali sono assegnati secondo una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata sulla base dei punteggi conseguiti. Nei confronti dei candidati dichiarati vincitori che non assumono servizio in alcuna delle regioni indicate nella domanda di partecipazione sono recuperate le somme corrisposte a titolo di trattamento di missione per la frequenza del corso. 208. 244. (Omissis).".

Art. 89.

(Trattamento economico di talune categorie di personale del Ministero delle finanze)
1. Al comma 23 dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, introdotto dal comma 6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il trattamento economico fondamentale del personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, istituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in posizione di comando, di fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza".
Note all'art. 89: - Si riporta il testo dell' , recante "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell' ", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1998, n. 82, S.O., cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 45 1. - 22. (Omissis). 23. In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale. La disposizione di cui al presente comma si applica al personale comandato, fuori ruolo o in analoga posizione presso l'ARAN a decorrere dalla completa attuazione del sistema di finanziamento previsto dall' e , accertata dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 46, comma 5, del medesimo decreto. Il trattamento economico fondamentale del personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, istituito dall' , in posizione di comando, di fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza. 24. - 25. (Omissis).". - Il , recante "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del , e successive modificazioni, e del ", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1998, n. 261.
Capo IV
IMPOSTA REGIONALE SULLE EMISSIONI SONORE DEGLI AEROMOBILI

Art. 90.

(Istituzione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili)
1. A decorrere dall'anno 2001 e' istituita l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili il cui gettito e' destinato prioritariamente al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e al disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti delle zone A e B dell'intorno aeroportuale come definite dal decreto del Ministro dell'ambiente del 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997. L'imposta stabilita nella misura di cui all'articolo 92 e' dovuta ad ogni regione o provincia autonoma per ogni decollo ed atterraggio dell'aeromobile civile negli aeroporti civili.
2. Nel caso di zone sottoposte ad inquinamento acustico derivante dalle emissioni sonore di aeroporti civili, situate in regioni limitrofe a quella in cui risiede l'aeroporto stesso, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si attua la compensazione tra le diverse regioni interessate in merito alle risorse derivanti dall'applicazione dell'imposta.
3. La ripartizione del gettito dell'imposta viene effettuata al proprio interno da ciascuna regione e provincia autonoma sulla base dei programmi di risanamento e di disinquinamento acustico presentati dai comuni dell'intorno aeroportuale ed elaborati sui dati rilevati dai sistemi di monitoraggio acustico realizzati in conformita' al decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 1999.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' applicative dell'imposta.
((22))
AGGIORNAMENTO (22)


Il D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Ferma la facolta' per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, di cui all'articolo 190 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, agli articoli 1, 5 e 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, all'articolo 5 della citata legge n. 281 del 1970, all'articolo 3 della citata legge n. 281 del 1970, agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342".

Art. 91.

(Soggetto obbligato ed esenzioni)
1. Il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui all'articolo 90 e' l'esercente dell'aeromobile, il quale provvede al versamento su base trimestrale, entro il quinto giorno del mese successivo ad ogni semestre.
2. Sono esclusi dal pagamento dell'imposta i voli di Stato, sanitari e di emergenza.
((22))
AGGIORNAMENTO (22)


Il D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Ferma la facolta' per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, di cui all'articolo 190 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, agli articoli 1, 5 e 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, all'articolo 5 della citata legge n. 281 del 1970, all'articolo 3 della citata legge n. 281 del 1970, agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342".

Art. 92.

(Determinazione e versamento dell'imposta)
1. L'imposta di cui all'articolo 90 e' determinata, sulla base dell'emissione sonora dell'aeromobile civile come indicata nelle norme sulla certificazione acustica internazionale, nelle seguenti misure:
a) classe 1: lire 479 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 631 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione e ad elica senza certificazione acustica;
b) classe 2: lire 359 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 473 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 2 dell'allegato XVI alla Convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, di cui al decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616;
c) classe 3: lire 120 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 158 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 3 dell'allegato XVI alla Convenzione citata alla lettera b) del presente comma e ad elica muniti di certificazione acustica.
2. Le misure di cui al comma 1 possono, con legge delle regioni o delle province autonome interessate, essere elevate fino al 15 per cento nel caso che il decollo o l'atterraggio dell'aeromobile avvenga nelle fasce orarie di maggiore utilizzazione, individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto.
3. Entro il 1° gennaio 2004, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente, verifica, sulla base dei dati forniti dalle regioni, se e in che misura le finalita' indicate al comma 1 dell'articolo 90 siano state realizzate con l'utilizzo del gettito gia' acquisito. In caso di esito positivo, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le misure dell'imposta indicate al comma 1 possono essere modificate.
((22))
AGGIORNAMENTO (22)


Il D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Ferma la facolta' per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, di cui all'articolo 190 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, agli articoli 1, 5 e 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, all'articolo 5 della citata legge n. 281 del 1970, all'articolo 3 della citata legge n. 281 del 1970, agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342".

Art. 93.

(Poteri delle regioni e delle province autonome)
1. Le misure dell'imposta di cui all'articolo 92 possono essere variate con apposita legge dalle regioni e dalle province autonome, entro il 31 luglio di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio successivo in misura non superiore all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettivita' nazionale.
2. Le regioni e le province autonome possono, con legge, differenziare su base territoriale le misure dell'imposta fino ad un massimo del 10 per cento in relazione alla densita' abitativa dell'intorno aeroportuale.
((22))
AGGIORNAMENTO (22)


Il D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Ferma la facolta' per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, di cui all'articolo 190 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, agli articoli 1, 5 e 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, all'articolo 5 della citata legge n. 281 del 1970, all'articolo 3 della citata legge n. 281 del 1970, agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342".

Art. 94.

(Sanzioni e contenzioso)
1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta dovuta.
Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta si applica la sanzione da lire 500.000 a lire 2.000.000.
Per omesso versamento del tributo e' dovuta la sanzione nella misura stabilita dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per le modalita' di irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 472 del 1997.
2. Il contenzioso e' regolato dalle norme di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
3. Le regioni e le province autonome, con apposita legge, possono introdurre, sulla base dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa fino ad un massimo di lire 2.000.000 nei confronti degli esercenti degli aeromobili che, sulla base del sistema di monitoraggio delle emissioni sonore di cui all'articolo 90, superino le soglie predefinite di livello massimo di rumore accettabile definito dal Ministro dell'ambiente.
((22))
AGGIORNAMENTO (22)


Il D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Ferma la facolta' per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, di cui all'articolo 190 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, agli articoli 1, 5 e 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, all'articolo 5 della citata legge n. 281 del 1970, all'articolo 3 della citata legge n. 281 del 1970, agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342".

Art. 95.

(Disposizioni transitorie e finali)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 sono soppresse l'imposta erariale sugli aeromobili di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e l'imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili di cui all'articolo 18 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. La perdita di gettito per lo Stato derivante dall'applicazione del comma 1 e' compensata da una contestuale riduzione, di pari importo, dei trasferimenti per le regioni a statuto ordinario.
3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'attuazione del comma 2 e alla copertura della perdita di gettito per l'erario derivante dalla soppressione delle imposte di cui al comma 1, relativamente alle regioni e province autonome.
((22))
AGGIORNAMENTO (22)


Il D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Ferma la facolta' per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, di cui all'articolo 190 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, agli articoli 1, 5 e 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, all'articolo 5 della citata legge n. 281 del 1970, all'articolo 3 della citata legge n. 281 del 1970, agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342".
Capo V
NORME FINALI

Art. 96.

Disposizioni in materia di volontariato e di canone radio per attivita' antincendio e di protezione civile
1. Al fine di sostenere l'attivita' istituzionale delle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), a decorrere dall'anno 2001 una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, determinata annualmente con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in misura non inferiore a lire 15 miliardi, e' utilizzata per l'erogazione di contributi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per l'acquisto, da parte delle medesime associazioni e organizzazioni, di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attivita' di utilita' sociale che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni. La quota del fondo di pertinenza delle province autonome di Trento e di Bolzano viene attribuita alle predette province che provvedono all'erogazione dei contributi direttamente in favore dei beneficiari, secondo i criteri stabiliti dal Ministro per la solidarieta' sociale. Il contributo di cui al primo periodo del presente comma, sempre nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, e' concesso altresi' alle ONLUS limitatamente alla donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche. Ai fini di cui al primo periodo, il citato Fondo e' integrato dell'importo di lire 10 miliardi per l'anno 2000 e di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2001. Con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale sono stabilite le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti' in pubblici registri destinati ad attivita' antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, in alternativa a quanto disposto nei periodi precedenti, le associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) possono conseguire il predetto contributo nella misura del venti per cento del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. ((25))
2. A decorrere dal 1 gennaio 2001 la regione Valle d'Aosta, le province autonome di Trento e di Bolzano, le associazioni e le organizzazioni da queste demandate all'espletamento del servizio antincendi ed aventi sede nei rispettivi territori, sono esonerate dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per tutte le attivita' antincendi e di protezione civile. Per gli stessi soggetti sono autorizzati i collegamenti esercitati alla data del 31 dicembre 1999 che non risultino incompatibili con impianti di telecomunicazioni esistenti appartenenti ad organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati.

AGGIORNAMENTO (3)


Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ha disposto (con l'art. 102, comma 3) che "Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, all'articolo 13 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e all'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono abrogate a decorrere dalla data di efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 103, comma 2, finalizzato a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 73, comma 1".

Art. 97.

(Proroga di termini per la concessione di agevolazioni alle regioni Umbria e Marche colpite da eventi sismici)
1. I termini previsti dal decreto del Ministro dell'interno 28 settembre 1998, n. 499, gia' prorogati, in attuazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, con l'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2991 del 31 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999, sono prorogati di ulteriori dodici mesi.
Note all' delegato per il coordinamento della protezione civile di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro delle finanze, recante "Regolamento recante norme di attuazione dell' , in materia di agevolazioni per i territori di Umbria e Marche colpiti da eventi sismici e per le zone ad elevato rischio sismico", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1999, n. 21. - Si riporta il testo dell' , recante "Interventi urgenti in materia di protezione civile", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 1999, convertito, con modificazioni, dalla , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 1999: "Art. 3. (Modifiche al , convertito, con modificazioni, dalla - disposizioni varie relative a eventi calamitosi). - 1. Le disposizioni di cui all' , e del decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 28 settembre 1998, n. 499, adottato ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12 ed i cui termini sono aggiornati con ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, si applicano fino al 31 dicembre 2000, nei limiti delle relative disponibilita' finanziarie, che sono mantenute in bilancio fino alla stessa data. Le disposizioni di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della citata si applicano, fino al 31 dicembre 2000 e nei limiti delle relative disponibilita' finanziarie, anche per i territori di cui all'art. 1. 2. - 5-bis. (Omissis).". - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2991 del 31 maggio 1999, recante "Ulteriori disposizioni per i danni conseguenti la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nel territorio delle regioni Umbria e Marche ed altre misure urgenti di protezione civile", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 1999, n. 129: "Art. 5. - 1. (Omissis). 2. In attuazione del disposto di cui all' , i termini previsti dal , sono prorogati di dodici mesi. Il comma 2, dell'art. 5 del medesimo e' soppresso".

Art. 98.

(Rilevanza fiscale del bilancio dell'Ufficio italiano dei cambi)
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante il riordino dell'Ufficio italiano dei cambi, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Il bilancio compilato in conformita' dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, rileva anche agli effetti tributari".
2. La disposizione del comma 1 ha effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999.
Note all'art. 98: - Si riporta il testo dell' , recante "Riordino dell'Ufficio italiano dei cambi a norma dell' ", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 1998, n. 206, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 4. (Bilancio).- 1. Il bilancio dell'Ufficio e' allegato al bilancio della Banca e si uniforma ai criteri adottati per la redazione di quest'ultimo. Il bilancio compilato in conformita' dell' , rileva anche agli effetti tributari. Il fondo di dotazione e' conferito integralmente dalla Banca. 2. La contabilita' e il bilancio annuale sono sottoposti a verifica da parte della stessa societa' di revisione cui e' affidata la revisione del bilancio della Banca. 3. Alla fine di ogni esercizio gli utili netti sono assegnati alla Banca. Le eventuali perdite sono a carico della Banca stessa".

Art. 99.

(Proroga di termini)
1. Nella legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, nell'alinea, le parole: "entro nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi";
b) all'articolo 3, comma 7, primo periodo, le parole: "1° giugno 2000" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2001";
c) all'articolo 18, comma 1, le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "venti mesi";
d) all'articolo 35, comma 1, le parole: "dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:"il 31 dicembre 2001".
2. All'articolo 30, comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "29 febbraio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "29 febbraio 2000 e, limitatamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al 31 dicembre 2000".
Note all'art. 99: - Per il testo dell' , recante "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale", cosi' come modificato dalla presente legge, si rimanda alle note all'art. 3. - Si riporta il testo degli , e , sopra citata, cosi' come modificati dalla presente legge: "Art. 3. (Fondi pensione). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di riordinare il regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, di disciplinare forme di risparmio individuali vincolate a finalita' previdenziali, di modificare il trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, nonche' di riordinare il regime fiscale del trattamento di fine rapporto e delle altre indennita'. 2. Il riordino del regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico e' informato ai seguenti principi e criteri direttivi: a) revisione della deduzione fiscale prevista per i lavoratori dipendenti ed autonomi e per i datori di lavoro dagli articoli 10 e 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con , e dal , fino al limite massimo complessivo di lire 10 milioni, con conseguente incremento degli eventuali limiti percentuali vigenti ed estensione della medesima deduzione anche ai soggetti non titolari di redditi di lavoro o d'impresa, ivi compresi gli imprenditori agricoli nei limiti dei redditi agrari dichiarati, eventualmente prevedendo, in caso di incapienza del proprio reddito, la deduzione a favore del soggetto cui sono fiscalmente a carico; previsione dell'applicabilita' della disciplina di cui al precedente periodo anche ai soci lavoratori e alle cooperative di produzione e lavoro, qualora queste ultime osservino in favore dei soci lavoratori stessi le disposizioni contenute nell' in materia di trattamento di fine rapporto; b) riforma del trattamento fiscale dei fondi pensione previsto dall' , al fine di uniformare i criteri di tassazione dei predetti fondi alla disciplina recata dal , per gli organismi di investimento collettivo del risparmio, determinando il risultato maturato di gestione al netto dei costi; possibilita' di prevedere riduzioni di aliquota dell'imposta sostitutiva rispetto a quella applicata ai citati organismi di investimento collettivo; conferma del regime di cui al citato per i fondi pensione il cui patrimonio sia investito in beni immobili, salva la facolta' di modificare l'aliquota in modo da perequare il loro trattamento a quello previsto per gli altri fondi pensione; c) revisione della disciplina delle prestazioni erogate al fine di escludere dall'imposizione la parte di esse corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta, fermo restando il trattamento della residua parte come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, nel caso di prestazioni periodiche, e come reddito soggetto a tassazione separata con i criteri previsti dall' , e senza alcuna riduzione, nel caso di prestazioni in capitale. Per le prestazioni in capitale l'esclusione di cui alla presente lettera si applica a condizione che il loro ammontare non sia superiore ad un terzo del montante maturato alla data di accesso alle prestazioni, salva l'ipotesi di riscatto di cui all'art. 10 del citato ; d) previsione di una disciplina transitoria per i soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, volta a prevedere l'applicazione delle nuove disposizioni per le prestazioni che maturano a decorrere dalla predetta data. Nel caso in cui non si rendano applicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera b) sulla parte della posizione maturata corrispondente al rendimento finanziario, il fondo pensione, al momento di accesso alla prestazione, liquida l'imposta sostitutiva di cui alla lettera b), applicando un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se il fondo avesse subito la tassazione per maturazione. Per le forme pensionistiche complementari in regime di prestazione definita, per le quali siano inapplicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera c) o al precedente periodo, previsione della tassazione della intera prestazione. 3. La disciplina fiscale delle forme di risparmio individuale vincolate a finalita' di previdenza e' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) definizione delle caratteristiche con riferimento ai criteri stabiliti dal ; in particolare, previsione di vincoli all'accantonamento secondo i criteri fissati dall'art. 7 del predetto , e definizione delle condizioni di partecipazione in termini supplementari rispetto alla previdenza complementare e con le forme di tutela previste dal predetto , in coerenza con i principi dell' art. 9 del medesimo ; estensione della possibilita' di partecipazione anche ai soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa; b) assoggettamento del risparmio previdenziale tramite i fondi aperti di cui all' , alla disciplina fiscale di cui alla lettera c); c) fermo restando il limite complessivo di importo di cui alla lettera a) del comma 2, deducibilita' fiscale della contribuzione; applicazione alla gestione e alle prestazioni del regime fiscale di cui alle lettere b) e c) del comma 2; d) definizione delle caratteristiche delle polizze vita con finalita' previdenziali, secondo i principi e criteri di cui alla lettera a), e loro assoggettamento al regime fiscale di cui alla lettera c). 4. La modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) esenzione dall'imposta di cui all'art. 1 della tariffa di cui all'allegato A annesso alla ; b) conferma dell'attuale regime fiscale in tema di detrazione d'imposta, prevedendo eventualmente l'eliminazione del cumulo con i contributi volontari, e del trattamento dei redditi compresi nei capitali corrisposti soltanto nel caso di contratti aventi per oggetto esclusivo prestazioni per invalidita' grave e premorienza; c) estensione del regime di cui alla lettera b) ai contratti aventi per oggetto esclusivo l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana a condizione che l'impresa assicuratrice non abbia facolta' di recesso dal contratto; d) previsione, nel caso di contratti diversi da quelli indicati alle lettere b) e c) cui non risulti applicabile la disciplina prevista dal comma 3, che i redditi compresi nei capitali corrisposti siano assoggettati, senza alcuna riduzione, ad imposta sostitutiva con l'aliquota prevista per la tassazione del risultato delle gestioni personali di portafoglio, con applicazione di un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se i predetti redditi avessero subito la tassazione per maturazione; e) possibilita' di prevedere, nel caso di contratti misti, una disciplina che tenga conto dei criteri di tassazione di cui alle precedenti lettere; f) applicazione della nuova disciplina ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente comma. 5. Il riordino del regime fiscale del trattamento di fine rapporto, nonche' delle indennita' e somme indicate nella lettera a) del comma 1 dell' art. 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con , e' informato ai seguenti principi e criteri direttivi: a) tassazione dei rendimenti maturati e degli importi erogati secondo i criteri di cui al comma 2, lettere b) e c), primo periodo, con possibilita' di prevedere, in caso di rapporti di formazione lavoro ed altri consimili rapporti di lavoro a tempo determinato, un trattamento agevolato tramite l'applicazione di detrazioni d'imposta; b) previsione di una disciplina transitoria volta a stabilire l'applicazione delle nuove disposizioni ai rendimenti e alle prestazioni che maturano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente comma. 6. Nell'ambito dell'attuazione dei princi'pi e criteri direttivi di cui al presente articolo, con i decreti legislativi di cui al comma 1 puo' altresi' prevedersi: a) la disciplina del trattamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) concernente la previdenza collettiva e individuale, tenendo conto della natura finanziaria dell'attivita' di gestione, nel rispetto delle direttive comunitarie; b) l'armonizzazione del trattamento delle rendite vitalizie, prevedendo per quelle aventi funzione previdenziale relative a contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'esclusione dall'IRPEF e l'applicazione sul rendimento finanziario dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera b) del comma 2; c) l'eventuale revisione e allargamento delle modalita' di contribuzione al fondo di cui al , nonche', relativamente ai medesimi destinatari del predetto , previsione delle modalita' di istituzione, adesione e contribuzione alle forme di previdenza complementare di cui al ; d) l'introduzione di tutte le modifiche tecniche necessarie a consentire la pienezza e semplicita' di applicazione della nuova disciplina, procedendo in particolare a coordinare la nuova disciplina con il ; e) il coordinamento della nuova disciplina con il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con , introducendo nel citato testo unico tutte le modifiche necessarie per attuare detto coordinamento, ivi compresa la possibilita', in caso di incapienza dell'imposta dovuta dall'interessato, di fruire della detrazione d'imposta di cui all'art. 13-bis del citato testo unico approvato con , per i contributi volontari relativi a soggetti fiscalmente a carico, e con tutte le altre disposizioni in materia di imposte sui redditi nonche' con quelle che dispongono la trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto, e l'introduzione della possibilita' di ricomprendere tra gli oneri deducibili di cui all'art. 10 del predetto testo unico i contributi previdenziali versati a titolo di prosecuzione volontaria e di riscatto. 7. I decreti legislativi di attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo entrano in vigore il 1 gennaio 2001. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento, successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti. Le commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei princi'pi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.". "Art. 18. (Modifica ai criteri di determinazione del reddito delle unita' immobiliari). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in materia di tassazione degli immobili, per razionalizzare e perequare il prelievo impositivo nonche' al fine di evitare aggravi all'atto dell'applicazione dei nuovi estimi catastali, con l'osservanza dei seguenti princi'pi e criteri direttivi: a) assoggettamento dei redditi dei fabbricati, calcolati in conformita' a quanto previsto alla lettera c), con esclusione di quelli che concorrono a formare reddito d'impresa, ad un regime di tassazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con un'aliquota pari a quella fissata per il primo scaglione di reddito e, per i redditi derivanti da locazione o da altre forme di utilizzazione a titolo oneroso da parte di terzi, limitazione di tale regime alla parte che non eccede i tassi di rendimento di cui alla lettera c); modifica del vigente regime di tassazione dei redditi dei fabbricati, basato sulla loro integrale inclusione nel reddito complessivo, rimodulando la deduzione dal detto reddito, correlata al possesso dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze, e rapportata al periodo e alla quota di possesso dell'unita' immobiliare stessa; facolta' del contribuente di scegliere tra i due regimi di tassazione; b) previsione di misure agevolative, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in particolare per i redditi piu' bassi e per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, allo scopo di non aumentare l'onere fiscale gravante su di essi per effetto del nuovo regime di tassazione; c) determinazione e successiva fissazione periodica, con decreto del Ministro delle finanze, tenuto conto dell'incidenza complessiva del prelievo fiscale, di coefficienti convenzionali di redditivita' dei valori d'estimo delle unita' immobiliari, dopo la rideterminazione di cui all' , fermo restando il principio stabilito dall' , per il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell' , inteso a tenere conto dei vincoli gravanti su di essi nonche' dell'interesse pubblico alla loro conservazione; d) rideterminazione, a seguito della revisione degli estimi catastali e con la medesima decorrenza, anche al fine del mantenimento degli attuali margini di autonomia finanziaria, delle aliquote minime e massime dell'imposta comunale sugli immobili, istituita dal , in misura tale da garantire il medesimo gettito complessivo; e) istituzione di una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell' , o di altra misura agevolativa in favore dei conduttori, limitatamente alla loro abitazione principale e a decorrere dal periodo d'imposta 2000, avuto riguardo ai redditi posseduti e alla loro misura; f) rimodulazione delle imposte sui trasferimenti, mediante applicazione di valori ridotti rispetto a quelli di estimo, in modo da evitare incrementi del gettito complessivo; g) armonizzazione, semplificazione e autoliquidazione, ad invarianza di gettito, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo, sulle successioni e donazioni e degli altri tributi e diritti collegati, relativi a qualsiasi fattispecie e presupposto imponibile in materia immobiliare, al fine di unificare le basi imponibili, gli obblighi dei contribuenti, i poteri e l'esercizio di essi da parte dell'amministrazione pubblica; h) coordinamento tra i criteri di tassazione dei redditi figurativi derivanti dalle unita' immobiliari e di quelli effettivamente percepiti; i) revisione delle ipotesi di non concorrenza totale o parziale alla formazione del reddito nonche' di quelle di riduzione dell'imposta previste ai fini di tutti i tributi ed armonizzazione della relativa disciplina; l) coordinamento, tenuto conto in particolare delle agevolazioni fiscali in favore dei locatori disposte dall' , e in ogni caso fatti salvi i criteri di agevolazione ivi previsti, di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti con la nuova disciplina; m) disciplina dei procedimenti tributari relativi alle materie di cui alle lettere precedenti mediante regolamenti emanati ai sensi dell' , o mediante decreti ministeriali, di natura non regolamentare, per stabilire termini o modalita' in via speciale o transitoria o straordinaria. 2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento, successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. 3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princi'pi e dei criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive. 4. Il comma 4-quater dell'art. 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con , e successive modificazioni, concernente la determinazione del reddito delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e delle relative pertinenze e' abrogato con effetto dal periodo d'imposta 1999. 5.-8. (Abrogato). 9. Il Governo e' delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la procedura di cui al comma 2, un decreto legislativo volto ad anticipare al periodo d'imposta 1999 la detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 1, lettera e), nelle stesse ipotesi e condizioni e con l'osservanza dei medesimi criteri direttivi ivi previsti, nei limiti di complessive lire 300 miliardi. 10. Dalle disposizioni di cui al presente articolo, con esclusione dei commi 7, 8 e 9, non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9, valutati rispettivamente in lire 675 miliardi, lire 3 miliardi e lire 300 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. 11. All'art. 10, comma 5, terzo periodo, del , le parole: "un contributo a carico dei concessionari pari al 5 per cento delle commissioni riscosse ai sensi del comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "un contributo pari allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta a carico dei soggetti che provvedono alla riscossione; con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalita' di trasmissione da parte dei predetti soggetti dei dati relativi alla riscossione.". "Art. 35 (Testi unici). - 1. Al fine di razionalizzare, semplificare, armonizzare e rendere piu' organiche le norme tributarie, anche alla luce delle innovazioni introdotte nella presente legislatura, il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2001, uno o piu' decreti legislativi recanti testi unici che accorpino, anche in un codice tributario, le vigenti norme per materia, senza modificarle, con il solo compito di eliminare duplicazioni, chiarire il significato di norme controverse e produrre testi in cui la materia sia trattata. 2. Per l'esercizio della delega il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi: a) semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni in materia tributaria, in modo da riservare alla disciplina con norma primaria, nel rispetto dell' , le sole materie riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e la misura dell'imposta; b) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modificazioni strettamente necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo; c) delegificazione, mediante regolamenti da emanare ai sensi dell' , delle norme di legge concernenti tutti gli aspetti diversi da quelli indicati dalla lettera a), ivi inclusi quelli della liquidazione, accertamento e riscossione, secondo i principi di cui all' , e i seguenti ulteriori criteri direttivi: 1) riduzione e massima semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, tenuto conto anche dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore; 2) possibilita' di indicare nelle fonti primarie la sola aliquota massima effettiva di ciascun tributo, riservando agli atti normativi secondari l'indicazione di eventuali misure inferiori, in relazione alle specificita' delle singole fattispecie. Per i tributi per i quali non e' prevista una determinazione su base percentuale della base imponibile, la possibilita' di cui al periodo precedente deve intendersi riferita alla sola entita' massima del tributo; 3) espressa indicazione delle norme abrogate per effetto dell'attuazione dei criteri dettati nel presente articolo e delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore; 4) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modificazioni strettamente necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo; d) introduzione di tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento della normativa contenuta nei testi unici sulla base dei principi e dei criteri direttivi di cui al presente articolo. 3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla commissione di cui all' , per l'acquisizione del parere, che viene reso secondo la procedura prevista dai commi 14 e seguenti dell'art. 3 della citata . 4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi princi'pi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui all'art. 3, comma 13, della citata , possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive. 5. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato.". - Si riporta il testo dell'art. 30, comma 19, della citata , cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 30 (Patto di stabilita' interno). - 1. A titolo di concorso agli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica, le regioni, le province autonome, le province e i comuni riducono per l'anno 2000 il disavanzo definito dall' , in misura pari ad almeno un ulteriore 0,1 punti percentuali del prodotto interno lordo (PIL) previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria e suoi aggiornamenti; l'importo cosi' risultante rimane costante nei tre anni successivi. Gli enti che non hanno raggiunto, in tutto o in parte, l'obiettivo fissato per l'anno 1999 sono tenuti a recuperare il differenziale nell'anno 2000. 2. Il secondo periodo del , e' sostituito dai seguenti: (Omissis). 3. Gli enti tenuti a fornire informazioni al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell' , sono tenuti a trasmettere altresi' una relazione illustrativa delle misure adottate o che si intendono adottare per conseguire l'obiettivo di cui al comma 1 e dei riflessi delle misure stesse sulle previsioni di competenza del bilancio. La relazione predisposta dalle regioni e dalle province autonome deve fare particolare riferimento alle azioni poste in essere per garantire il contributo degli enti del servizio sanitario nazionale al perseguimento dell'obiettivo. 4. Le giunte regionali e provinciali nonche' quelle dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti riferiscono entro il 30 giugno ai rispettivi consigli sul perseguimento dell'obiettivo del comma 1, proponendo, ove necessario, le opportune variazioni di bilancio. Agli stessi fini previsti dal comma 3, presentano, inoltre, una relazione al consiglio allegata al bilancio di assestamento e rendono conto dei risultati acquisiti con una relazione allegata al bilancio consuntivo. 5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce trimestralmente alla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e, successivamente, alle competenti commissioni parlamentari in ordine al rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno. 6. Qualora l'obiettivo di cui al comma 1 venga complessivamente conseguito, per l'anno 2000 e' concessa, a partire dall'anno successivo, una riduzione minima di 50 punti base sul tasso d'interesse nominale applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti, in ammortamento al 31 dicembre 1998 ovvero concessi entro il 31 dicembre 1997, con oneri a carico delle regioni e degli enti locali, e il cui tasso di interesse risulti superiore al tasso di interesse nominale praticato dalla Cassa depositi e prestiti sui mutui decennali a tasso fisso alla data di entrata in vigore della presente legge. La riduzione comunque non puo' eccedere per ciascun mutuo la misura necessaria a ricondurre il tasso di interesse a quello di cui al periodo precedente, con esclusione dei contributi regionali di cui all'art. 7 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, e precedenti norme di accesso al credito ordinario della Cassa depositi e prestiti. Qualora l'obiettivo non venga complessivamente conseguito la riduzione e' concessa esclusivamente agli enti che hanno conseguito l'obiettivo. Agli enti che nel biennio 1999-2000 conseguano una riduzione del disavanzo, computato con i criteri 1999 o con i criteri 2000, superiore allo 0,3 per cento del PIL, la riduzione del tasso di interesse sugli stessi mutui e' aumentata a 100 punti base. Le modalita' tecniche di computo del disavanzo sono definite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica d'intesa con il Ministro dell'interno, sentita la conferenza unificata di cui all' , entro il 30 aprile 2000. 7. Ai fini dell'applicazione del comma 6 gli enti sono tenuti a presentare apposita certificazione firmata rispettivamente dai presidenti della regione e della provincia o dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario dell'ente. Tempi e modalita' della certificazione sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito, per quanto di competenza, il Ministro dell'interno. 8. All' , dopo il comma 2, e' inserito il seguente: (Omissis). 9. I trasferimenti erariali per l'anno 2000 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall' e , ed alle successive disposizioni in materia, in attesa dell'entrata in funzione delle misure di riequilibrio di cui al , la cui applicazione e' rinviata al 1 gennaio 2001, o del decreto legislativo che sara' emanato in attuazione della delega prevista dall' . La distribuzione dell'incremento di risorse pari al tasso di inflazione programmato per l'anno 2000 avviene con i criteri e le finalita' di cui all'art. 31, comma 11, della predetta . 10. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 2000 i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio. Alla stessa data sono fissati i termini per la notifica: a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997; b) degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995 e 1996; c) degli avvisi di accertamento d'ufficio per l'anno 1994; d) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare dell'imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1998. 11. All' , sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: (Omissis). 12. Fino all'anno di imposta 1999 compreso, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili l'aliquota ridotta di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla , si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli qualificabili come pertinenze, ai sensi dell' . 13. La disposizione di cui al comma 12 non ha effetto nei riguardi dei comuni che, nel periodo di cui al medesimo comma, abbiano gia' applicato l'aliquota ridotta anche agli immobili adibiti a pertinenze. 14. Per l'anno 2000, il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall' , e per l'approvazione dei regolamenti e' stabilito contestualmente alla data di approvazione del bilancio. Per gli anni successivi i termini predetti sono fissati al 31 dicembre. I regolamenti approvati entro il termine fissato per il bilancio di previsione dell'anno 2000 hanno effetto dal 1 gennaio 2000. 15. Al monitoraggio del rispetto del patto di stabilita' interno provvede il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, avvalendosi anche del personale di cui all' ; i contratti relativi agli esperti estranei alle amministrazioni pubbliche possono essere rinnovati sino all'anno 2003. 16. Per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal presente articolo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome si provvede con le modalita' stabilite dall'art. 48, comma 2, secondo periodo, della . 17. All' , dopo le parole: "20 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1998 sono aggiunte le seguenti: "e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato . 18. L'importo massimo della spesa per il servizio sanitario nazionale ammonta, per l'anno 2000, a lire 117.129 miliardi. 19. Alla riscossione dei ruoli non erariali sottoscritti entro il 30 giugno 2000 non si applicano le disposizioni di cui all' . I termini scadenti il 31 dicembre 1999, previsti per la sottoscrizione e la consegna dei ruoli non erariali, sono prorogati al 29 febbraio 2000 e, limitatamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al 31 dicembre 2000. 20. E' soppressa l'indennita' di lire 2 per ogni chilometro di percorso per i viaggi compiuti gratuitamente con mezzi di trasporto forniti dall'amministrazione, ai sensi del .".

Art. 100.

Riforma del sistema delle tasse e diritti marittimi
1. Il Governo e' autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a riformare il sistema delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, ed alla legge 5 maggio 1976, n. 355, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) semplificazione del sistema di tassazione in modo da ridurre il numero delle tasse anche mediante il loro accorpamento o soppressione;
b) semplificazione delle procedure di riscossione;
c) definizione della quota da attribuire al bilancio delle autorita' portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, anche al fine di fare fronte, senza ricorso all'utilizzazione di fondi disponibili sullo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, ai compiti di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali;
d) individuazione di un sistema di autonomia finanziaria delle autorita' portuali, fermi restando i controlli contabili e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente per il finanziamento delle opere infrastrutturali contenute nei piani regolatori e nei piani operativi triennali approvati dai Ministri vigilanti;
e) abrogazione espressa delle norme vigenti divenute incompatibili con la nuova disciplina ed in particolare del capo II del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, recante revisione delle tasse e dei diritti marittimi. ((8))
AGGIORNAMENTO (8)

La L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Il termine di adozione del regolamento di cui all'articolo 100 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e' prorogato al 30 giugno 2002".

Art. 101.

(Semplificazione degli adempimenti contabili)
1. Qualora intervengano, dopo l'entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nuove disposizioni legislative che regolino le materie ivi disciplinate, a meno che la legge sopravvenuta non lo escluda espressamente, possono essere emanati comunque ulteriori regolamenti ai sensi e per gli effetti del predetto articolo 3, comma 136, della citata legge n. 662 del 1996.
2. Fra gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti di cui al citato comma 136 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, sono inclusi anche quelli relativi alla effettuazione di transazioni di commercio elettronico aventi ad oggetto beni o servizi regolati con l'intervento di intermediari finanziari abilitati, con particolare riferimento alla semplificazione degli obblighi documentali, a tale fine potendosi prevedere la non obbligatorieta' dell'emissione di fattura in presenza di idonea documentazione.
Nota all'art. 101: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 136, della citata : "Art. 3 (Disposizioni in materia di entrata). - 1.-135. (Omissis). 136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell' , tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore. 137.-217. (Omissis).".

Art. 102.

(Copertura finanziaria)
1. Ai maggiori oneri recati dalla presente legge, valutati in complessive lire 42,6 miliardi per l'anno 2000, lire 2.508,85 miliardi per l'anno 2001 e lire 1.471,4 miliardi a decorrere dall'anno 2002 si provvede, quanto a lire 42,6 miliardi per l'anno 2000, 82,6 miliardi per l'anno 2001 e 175,4 miliardi per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando, quanto a lire 26,6 miliardi per l'anno 2000, 72,6 miliardi per l'anno 2001 e 71,6 miliardi per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quanto a lire 16 miliardi per l'anno 2000, 10 miliardi per l'anno 2001 e 103,8 miliardi per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze e per la restante quota mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge.
2. Le minori entrate recate dalla presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 3, e dall'articolo 69, a decorrere dall'anno 2004 sono valutate in lire 2.000 miliardi. Ai fini della relativa copertura, il Ministro delle finanze e' autorizzato a rideterminare con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, come modificato dalla presente legge, nella misura sufficiente a garantire il gettito necessario, salvo che al reperimento delle risorse necessarie si provveda secondo le procedure previste dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'art. 102: - Per il testo dell' , recante "Riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni", si rimanda alle note all'art. 6. - Si riporta il testo dell' , recante "Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233: "Art. 11-ter. (Copertura finanziaria delle leggi). - 1.-6. (Omissis). 7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino scostamenti rispetto alla previsioni di spesa o di entrate indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al Ministro del tesoro che riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La stessa procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge di Stato.
Data a Roma, addi' 21 novembre 2000
CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Del Turco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Fassino

Allegato 1

Allegato 1
(articolo 61, comma 5)

TABELLA 2-bis (Art. 6, comma 22-bis)


Tariffa 1 Per autoveicoli di massa complessiva L. 50.000
fino a 3,5 tonnellate

Tariffa 2 Per autoveicoli di massa complessiva L. 150.000
superiore a 3,5 tonnellate e fino
a 8 tonnellate

Tariffa 3 Per autoveicoli di massa complessiva L. 500.000 superiore a 8 tonnellate ma inferiore
a 18 tonnellate

Tariffa 4 Per autoveicoli di massa complessiva L. 1.100.000
pari a 18 tonnellate o superiore

Tariffa 5 Per trattori stradali:
a) a 2 assi L. 1.100.000
b) a 3 assi L. 1.550.000

Nota. Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari.
I versamenti per i quali con la tariffa di cui sopra non viene raggiunto il minimo previsto dalla direttiva CEE dovranno essere effettuati nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa.