Estensione alle aziende dei mezzi meccanici e magazzini portuali di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina di alcuni benefici previsti per gli enti portuali.
Art. 1.
Sulle merci sbarcate ed imbarcate nei porti indicati dalle disposizioni di cui alla legge 9 ottobre 1967, numero 961 e successive modificazioni, sono dovute le tasse portuali di cui al capo III, titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni. La misura delle anzidette tasse portuali non potra' eccedere, in alcun caso, il limite massimo di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 117, e sara' determinata per ciascuno dei porti interessati con le stesse procedure e con i medesimi criteri di cui al terzo comma dell'articolo 2 del predetto decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47.
I proventi delle tasse di cui al precedente comma saranno devoluti per i due terzi agli enti indicati dalla legge 9 ottobre 1967, n. 961 e successive modificazioni, per l'assolvimento dei propri compiti, e per un terzo allo Stato.