Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS.
Art. 1.
(Obbligatorieta' delle assicurazioni sociali per i lavoratori italiani operanti all'estero)
1. I lavoratori italiani operanti all'estero, in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, alle dipendenze dei datori di lavoro italiani e stranieri di cui al comma 2, sono obbligatoriamente iscritti alle seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale, con le modalita' in vigore nel territorio nazionale, salvo quanto disposto dagli articoli da 1 a 5:
a) assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti;
b) assicurazione contro la tubercolosi;
c) assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
e) assicurazione contro le malattie;
f) assicurazione di maternita'.
2. Sono tenuti ad osservare le disposizioni degli articoli da 1 a 5, per i lavoratori italiani assunti nel territorio nazionale o trasferiti da detto territorio per l'esecuzione di opere, commesse o attivita' lavorative in Paesi extracomunitari:
a) i datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale;
b) le societa' costituite all'estero con partecipazione italiana di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile;
c) le societa' costituite all'estero, in cui persone fisiche e giuridiche di nazionalita' italiana partecipano direttamente, o a mezzo di societa' da esse controllate, in misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale sociale;
d) i datori di lavoro stranieri.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di assunzione di lavoratori italiani in Paesi extra comunitari.
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151)).