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Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse.

Art. 1.

F i n a l i t a'
1. Ai fini del mantenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare e del limite massimo del ricorso al mercato finanziario per gli anni 1995, 1996 e 1997 stabiliti dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995), il presente decreto, salvo quanto disposto dall'articolo 9, contiene ((...)) disposizioni in grado di comportare maggiori entrate in misura non inferiore a ((15.750 miliardi)) di lire su base annua e riduzione di spesa in misura non inferiore a ((7.500 miliardi)) di lire su base annua per ciascuno degli anni del bilancio triennale.