Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato dell'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunita' europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonche' della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunita' europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalita' giuridica.
Art. 7
ARTICOLO 7
Ne bis in idem
1. Gli Stati membri applicano, nel loro diritto penale interno, il principio "ne bis in idem", in virtu' del quale la persona che sia stata giudicata con provvedimento definitivo in uno Stato membro non puo' essere perseguita in un altro Stato membro per gli stessi fatti, purche' la pena eventualmente applicata sia stata eseguita, sia in fase di esecuzione o non possa essere piu' eseguita ai sensi della legislazione dello Stato che ha pronunciato la condanna.
2. All'atto della notificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, ciascuno Stato membro puo' dichiarare di non essere vincolato dal paragrafo 1 del presente articolo in uno o piu' dei casi seguenti:
a) quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono avvenuti sul suo territorio, in tutto o in parte. In quest'ultimo caso questa eccezione non si applica se i fatti sono avvenuti in parte sul territorio dello Stato membro nel quale la sentenza e' stata pronunciata;
b) quando i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono un illecito contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali di quello Stato membro;
c) quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono stati commessi da un pubblico ufficiale di quello Stato membro in violazione dei doveri del suo ufficio.
3. Le eccezioni che hanno costituito oggetto di una dichiarazione ai sensi del paragrafo 2 non si applicano quando lo Stato membro di cui si tratta ha, per gli stessi fatti, richiesto l'esercizio dell'azione penale all'altro Stato membro o concesso l'estradizione della persona in questione.
4. Rimangono salvi gli accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra gli Stati membri in materia e le pertinenti dichiarazioni.
Ne bis in idem
1. Gli Stati membri applicano, nel loro diritto penale interno, il principio "ne bis in idem", in virtu' del quale la persona che sia stata giudicata con provvedimento definitivo in uno Stato membro non puo' essere perseguita in un altro Stato membro per gli stessi fatti, purche' la pena eventualmente applicata sia stata eseguita, sia in fase di esecuzione o non possa essere piu' eseguita ai sensi della legislazione dello Stato che ha pronunciato la condanna.
2. All'atto della notificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, ciascuno Stato membro puo' dichiarare di non essere vincolato dal paragrafo 1 del presente articolo in uno o piu' dei casi seguenti:
a) quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono avvenuti sul suo territorio, in tutto o in parte. In quest'ultimo caso questa eccezione non si applica se i fatti sono avvenuti in parte sul territorio dello Stato membro nel quale la sentenza e' stata pronunciata;
b) quando i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono un illecito contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali di quello Stato membro;
c) quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono stati commessi da un pubblico ufficiale di quello Stato membro in violazione dei doveri del suo ufficio.
3. Le eccezioni che hanno costituito oggetto di una dichiarazione ai sensi del paragrafo 2 non si applicano quando lo Stato membro di cui si tratta ha, per gli stessi fatti, richiesto l'esercizio dell'azione penale all'altro Stato membro o concesso l'estradizione della persona in questione.
4. Rimangono salvi gli accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra gli Stati membri in materia e le pertinenti dichiarazioni.