Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato dell'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunita' europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonche' della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunita' europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalita' giuridica.
Art. 8
ARTICOLO 8
Corte di giustizia
1. Qualsiasi controversia tra Stati membri in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente protocollo deve, in una prima fase, essere esaminata in sede di Consiglio secondo la procedura di cui al titolo VI del trattato sull'Unione europea, al fine di giungere ad una soluzione.
Se entro sei mesi non si e' potuto trovare una soluzione, la Corte di giustizia delle Comunita' europee puo' essere adita da una delle parti della controversia.
2. Qualsiasi controversia, relativa all'articolo 1, ad eccezione del punto 1, lettera c), e agli articoli 2, 3, 4 e all'articolo 7, paragrafo 2, terzo trattino del presente protocollo, tra uno o piu' Stati membri e la Commissione delle Comunita' europee che non sia stato possibile risolvere mediante negoziato puo' essere sottoposta alla Corte di giustizia delle Comunita' europee.
Corte di giustizia
1. Qualsiasi controversia tra Stati membri in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente protocollo deve, in una prima fase, essere esaminata in sede di Consiglio secondo la procedura di cui al titolo VI del trattato sull'Unione europea, al fine di giungere ad una soluzione.
Se entro sei mesi non si e' potuto trovare una soluzione, la Corte di giustizia delle Comunita' europee puo' essere adita da una delle parti della controversia.
2. Qualsiasi controversia, relativa all'articolo 1, ad eccezione del punto 1, lettera c), e agli articoli 2, 3, 4 e all'articolo 7, paragrafo 2, terzo trattino del presente protocollo, tra uno o piu' Stati membri e la Commissione delle Comunita' europee che non sia stato possibile risolvere mediante negoziato puo' essere sottoposta alla Corte di giustizia delle Comunita' europee.