N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato dell'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunita' europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonche' della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunita' europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalita' giuridica.

Art. 2

ARTICOLO 2
Sanzioni

1. Ogni Stato membro prende le misure necessarie affinche' le condotte di cui all'articolo 1 nonche' la complicita', l'istigazione o il tentativo relativi alle condotte descritte all'articolo 1, paragrafo 1 siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive che comprendano, almeno, nei casi di frode grave, pene privative della liberta' che possono comportare l'estradizione, rimanendo inteso che dev'essere considerato frode grave qualsiasi frode riguardante un importo minimo da determinare in ciascuno Stato membro. Tale importo minimo non puo' essere superiore a 50.000 ecu.

2. Tuttavia, uno Stato membro puo' prevedere per i casi di frode di lieve entita' riguardante un importo totale inferiore a 4.000 ecu, che non presentino aspetti di particolare gravita' secondo la propria legislazione, sanzioni di natura diverso da quelle previste al paragrafo 1.

3. Il Consiglio dell'Unione europea, deliberando all'unanimita', puo' variare l'importo di cui al paragrafo 2.