Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato dell'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunita' europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonche' della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunita' europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalita' giuridica.
Art. 12
ARTICOLO 12
Corte di giustizia
1. Qualsiasi controversia tra gli Stati membri in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione che essi non abbiano potuto risolvere bilateralmente deve essere esaminata, in una prima fase, in sede di Consiglio secondo la procedura di cui al titolo VI del trattato sull'Unione europea, al fine di giungere ad una soluzione. Se non si e' potuto trovare una soluzione entro sei mesi, la controversia puo' essere sottoposta alla Corte di giustizia delle Comunita' europee da una delle parti della controversia.
2. Qualsiasi controversia tra uno o piu' Stati membri e la Commissione delle Comunita' europee riguardante l'articolo 1 ad eccezione della lettera c), o gli articoli 2, 3 e 4, nella misura in cui riguarda una questione di diritto comunitario o gli interessi finanziari della Comunita', o coinvolge membri o funzionari delle istituzioni comunitari o degli organismi costituiti secondo i trattati che istituiscono le Comunita' europee, che non si e' potuto risolvere mediante negoziati, puo' essere sottoposta alla Corte di giustizia da una delle parti della controversia.
3. Qualsiasi autorita' giudiziaria di uno Stato membro ha facolta' di chiedere alla Corte di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione riguardante l'interpretazione degli articoli 1-4 e 12-16 sollevata in un giudizio dinanzi ad essa che coinvolge membri o funzionari delle Comunita' europee o degli organismi costituiti secondo i trattati che istituiscono le Comunita' europee, che agiscano nell'esercizio delle loro finzioni, quando ritenga che una decisione su questo punto sia necessaria per pronunciare la sentenza.
4. La competenza della Corte di giustizia di cui al paragrafo 3 e' soggetta all'accettazione da parte dello Stato membro interessato, in una dichiarazione a tal fine fatta al momento della notificazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2 o in qualsiasi momento successivo.
5. Uno Stato membro che fa la dichiarazione di cui al paragrafo 4 puo' limitare la facolta' di chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale ai propri organi giudiziari contro le cui decisioni non si puo' proporre impugnazione a norma del diritto nazionale.
6. Si applicano lo statuto della Corte di giustizia delle Comunita' europee e il suo regolamento interno. Secondo tale statuto, qualsiasi Stato membro, o la Commissione, sia che abbia fatto sia che non abbia fatto la dichiarazione di cui al paragrafo 4, ha il diritto di presentare memorie o osservazioni iscritte alla Corte di giustizia nelle cause che le vengono sottoposte a norma dal paragrafo 3.
Corte di giustizia
1. Qualsiasi controversia tra gli Stati membri in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione che essi non abbiano potuto risolvere bilateralmente deve essere esaminata, in una prima fase, in sede di Consiglio secondo la procedura di cui al titolo VI del trattato sull'Unione europea, al fine di giungere ad una soluzione. Se non si e' potuto trovare una soluzione entro sei mesi, la controversia puo' essere sottoposta alla Corte di giustizia delle Comunita' europee da una delle parti della controversia.
2. Qualsiasi controversia tra uno o piu' Stati membri e la Commissione delle Comunita' europee riguardante l'articolo 1 ad eccezione della lettera c), o gli articoli 2, 3 e 4, nella misura in cui riguarda una questione di diritto comunitario o gli interessi finanziari della Comunita', o coinvolge membri o funzionari delle istituzioni comunitari o degli organismi costituiti secondo i trattati che istituiscono le Comunita' europee, che non si e' potuto risolvere mediante negoziati, puo' essere sottoposta alla Corte di giustizia da una delle parti della controversia.
3. Qualsiasi autorita' giudiziaria di uno Stato membro ha facolta' di chiedere alla Corte di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione riguardante l'interpretazione degli articoli 1-4 e 12-16 sollevata in un giudizio dinanzi ad essa che coinvolge membri o funzionari delle Comunita' europee o degli organismi costituiti secondo i trattati che istituiscono le Comunita' europee, che agiscano nell'esercizio delle loro finzioni, quando ritenga che una decisione su questo punto sia necessaria per pronunciare la sentenza.
4. La competenza della Corte di giustizia di cui al paragrafo 3 e' soggetta all'accettazione da parte dello Stato membro interessato, in una dichiarazione a tal fine fatta al momento della notificazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2 o in qualsiasi momento successivo.
5. Uno Stato membro che fa la dichiarazione di cui al paragrafo 4 puo' limitare la facolta' di chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale ai propri organi giudiziari contro le cui decisioni non si puo' proporre impugnazione a norma del diritto nazionale.
6. Si applicano lo statuto della Corte di giustizia delle Comunita' europee e il suo regolamento interno. Secondo tale statuto, qualsiasi Stato membro, o la Commissione, sia che abbia fatto sia che non abbia fatto la dichiarazione di cui al paragrafo 4, ha il diritto di presentare memorie o osservazioni iscritte alla Corte di giustizia nelle cause che le vengono sottoposte a norma dal paragrafo 3.