Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato dell'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunita' europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonche' della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunita' europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalita' giuridica.
Art. 4
ARTICOLO 4
Competenza
1. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per istituire la propria competenza giurisdizionale sugli illeciti penali da esso costituiti a norma dell'articolo 1 e dell'articolo 2, paragrafo 1, qualora:
- la frode, la partecipazione ad una frode o il tentativo di frode che leda gli interessi finanziari delle Comunita' europee e' commesso in tutto o in parte sul suo territorio, ivi compreso il caso di frode i cui proventi sono stati ottenuti in tale territorio;
- una persona che si trova sul suo territorio concorre intenzionalmente ovvero istiga una siffatta frode sul territorio di qualsiasi altro Stato;
- l'autore dell'illecito e' un cittadino dello Stato membro in questione, e, al tempo stesso, la legislazione dello Stato membro puo' prevedere che la condotta sia altresi' punibile nel paese in cui ha avuto luogo.
2. All'atto della notificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, ciascuno Stato membro puo' dichiarare che esso non applica la regola enunciata al paragrafo 1, terzo trattino del presente articolo.
Competenza
1. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per istituire la propria competenza giurisdizionale sugli illeciti penali da esso costituiti a norma dell'articolo 1 e dell'articolo 2, paragrafo 1, qualora:
- la frode, la partecipazione ad una frode o il tentativo di frode che leda gli interessi finanziari delle Comunita' europee e' commesso in tutto o in parte sul suo territorio, ivi compreso il caso di frode i cui proventi sono stati ottenuti in tale territorio;
- una persona che si trova sul suo territorio concorre intenzionalmente ovvero istiga una siffatta frode sul territorio di qualsiasi altro Stato;
- l'autore dell'illecito e' un cittadino dello Stato membro in questione, e, al tempo stesso, la legislazione dello Stato membro puo' prevedere che la condotta sia altresi' punibile nel paese in cui ha avuto luogo.
2. All'atto della notificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, ciascuno Stato membro puo' dichiarare che esso non applica la regola enunciata al paragrafo 1, terzo trattino del presente articolo.