Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato dell'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunita' europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonche' della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunita' europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalita' giuridica.
Art. 9
ARTICOLO 9
Entrata in vigore
1. Il presente protocollo e' sottoposto all'adozione degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.
2. Gli Stati membri notificano al Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea il compimento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione del presente protocollo.
3. Il presente protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato, membro dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce il presente protocollo, che procede per ultimo a detta formalita'. Tuttavia, se la convenzione non e' entrata in vigore a quella data, il protocollo entra in vigore nello stesso giorno in cui entra in vigore la convenzione stessa.
Entrata in vigore
1. Il presente protocollo e' sottoposto all'adozione degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.
2. Gli Stati membri notificano al Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea il compimento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione del presente protocollo.
3. Il presente protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato, membro dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce il presente protocollo, che procede per ultimo a detta formalita'. Tuttavia, se la convenzione non e' entrata in vigore a quella data, il protocollo entra in vigore nello stesso giorno in cui entra in vigore la convenzione stessa.