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Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989.

Art. 8

Articolo 8
Cooperazione internazionale
1. Le Parti cooperano strettamente nei settori coperti dalla presente Convenzione ed incoraggiano un'analoga cooperazione tra le loro organizzazioni sportive.
2. Le Parti si impegnano a:
a. incoraggiare le loro organizzazioni sportive ad operare a favore dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione in seno a tutte le organizzazioni sportive internazionali alle quali sono affiliate, in particolare mediante il rifiuto di omologare i record mondiali o regionali non accompagnati dalle risultanze negative di una prova anti-doping autenticata;
b. promuovere la cooperazione tra il personale dei loro laboratori di controllo anti-doping istituiti o funzionanti in conformita' con l'articolo 5;
c. istituire una cooperazione bilaterale e multilaterale tra i loro organismi, autorita' ed organizzazioni competenti, al fine di conseguire anche a livello internazionale, gli scopi enunciati all'articolo 4.1.
3. Le Parti, che dispongono di laboratori istituiti o funzionanti in conformita' con i criteri definiti all'articolo 5, s'impegnano ad aiutare le altre parti ad acquisire l'esperienza, la competenza e le tecniche necessarie alla creazione dei loro laboratori.