Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989.
Art. 8
Articolo 8
Cooperazione internazionale
1. Le Parti cooperano strettamente nei settori coperti dalla presente Convenzione ed incoraggiano un'analoga cooperazione tra le loro organizzazioni sportive.
2. Le Parti si impegnano a:
a. incoraggiare le loro organizzazioni sportive ad operare a favore dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione in seno a tutte le organizzazioni sportive internazionali alle quali sono affiliate, in particolare mediante il rifiuto di omologare i record mondiali o regionali non accompagnati dalle risultanze negative di una prova anti-doping autenticata;
b. promuovere la cooperazione tra il personale dei loro laboratori di controllo anti-doping istituiti o funzionanti in conformita' con l'articolo 5;
c. istituire una cooperazione bilaterale e multilaterale tra i loro organismi, autorita' ed organizzazioni competenti, al fine di conseguire anche a livello internazionale, gli scopi enunciati all'articolo 4.1.
3. Le Parti, che dispongono di laboratori istituiti o funzionanti in conformita' con i criteri definiti all'articolo 5, s'impegnano ad aiutare le altre parti ad acquisire l'esperienza, la competenza e le tecniche necessarie alla creazione dei loro laboratori.
Cooperazione internazionale
1. Le Parti cooperano strettamente nei settori coperti dalla presente Convenzione ed incoraggiano un'analoga cooperazione tra le loro organizzazioni sportive.
2. Le Parti si impegnano a:
a. incoraggiare le loro organizzazioni sportive ad operare a favore dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione in seno a tutte le organizzazioni sportive internazionali alle quali sono affiliate, in particolare mediante il rifiuto di omologare i record mondiali o regionali non accompagnati dalle risultanze negative di una prova anti-doping autenticata;
b. promuovere la cooperazione tra il personale dei loro laboratori di controllo anti-doping istituiti o funzionanti in conformita' con l'articolo 5;
c. istituire una cooperazione bilaterale e multilaterale tra i loro organismi, autorita' ed organizzazioni competenti, al fine di conseguire anche a livello internazionale, gli scopi enunciati all'articolo 4.1.
3. Le Parti, che dispongono di laboratori istituiti o funzionanti in conformita' con i criteri definiti all'articolo 5, s'impegnano ad aiutare le altre parti ad acquisire l'esperienza, la competenza e le tecniche necessarie alla creazione dei loro laboratori.