Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989.
Art. 3
Articolo 3
Coordinamento a livello interno
1. Le Parti coordinano le politiche e le azioni dei loro servizi governativi e di altri organismi pubblici interessati dalla lotta contro il doping nello sport.
2. Esse vigilano affinche' sia realizzata l'applicazione pratica di detta Convenzione ed in particolare affinche' siano soddisfatti i requisiti prescritti dall'Art.7, demandando, se del caso l'attuazione di alcune disposizioni della presente Convenzione ad una Autorita' sportiva governativa o non governativa designata a tal fine oppure ad una Organizzazione sportiva.
Coordinamento a livello interno
1. Le Parti coordinano le politiche e le azioni dei loro servizi governativi e di altri organismi pubblici interessati dalla lotta contro il doping nello sport.
2. Esse vigilano affinche' sia realizzata l'applicazione pratica di detta Convenzione ed in particolare affinche' siano soddisfatti i requisiti prescritti dall'Art.7, demandando, se del caso l'attuazione di alcune disposizioni della presente Convenzione ad una Autorita' sportiva governativa o non governativa designata a tal fine oppure ad una Organizzazione sportiva.