Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989.
Art. 9
Articolo 9
Comunicazione di informazioni
Ciascuna Parte trasmette al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa tutte le informazioni pertinenti relative ai provvedimenti legislativi o altri che essa avra' adottato al fine di conformarsi alle disposizioni della presente Convenzione.
Comunicazione di informazioni
Ciascuna Parte trasmette al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa tutte le informazioni pertinenti relative ai provvedimenti legislativi o altri che essa avra' adottato al fine di conformarsi alle disposizioni della presente Convenzione.