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Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989.

Art. 9

Articolo 9
Comunicazione di informazioni
Ciascuna Parte trasmette al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa tutte le informazioni pertinenti relative ai provvedimenti legislativi o altri che essa avra' adottato al fine di conformarsi alle disposizioni della presente Convenzione.