Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989.
Art. 18
Articolo 18
1. Ogni Parte puo' in ogni tempo denunciare la presente Convenzione, indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La denuncia avra' effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un termine di 6 mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.
1. Ogni Parte puo' in ogni tempo denunciare la presente Convenzione, indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La denuncia avra' effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un termine di 6 mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.