Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989.
Art. 14
Articolo 14
1. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli altri Stati Parte della Convenzione culturale europea e degli Stati non membri che hanno partecipato alla elaborazione della presente Convenzione, che possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati da:
a. la firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, oppure
b. la firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione.
2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
1. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli altri Stati Parte della Convenzione culturale europea e degli Stati non membri che hanno partecipato alla elaborazione della presente Convenzione, che possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati da:
a. la firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, oppure
b. la firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione.
2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.