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Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989.

Art. 11

Articolo 11
1. Il gruppo di vigilanza e' incaricato di seguire l'applicazione della presente Convenzione. In particolare esso puo':
a. rivedere in via definitiva le disposizioni della presente Convenzione ed esaminare le modifiche che potrebbero essere necessarie;
b. approvare la lista ed ogni eventuale revisione, le classi farmacologiche di agenti di doping e dei metodi di doping vietati dalle organizzazioni sportive internazionali competenti, menzionate all'articolo 2, capoversi 1 e 2, nonche' i criteri di accreditamento dei laboratori ed ogni eventuale revisione, adottati dalle stesse organizzazioni di cui all'articolo 5.1.a, e fissare la data di entrata in vigore delle decisioni prese;
c. instaurare consultazioni con le organizzazioni sportive interessate;
d. rivolgere alle Parti raccomandazioni concernenti i provvedimenti da adottare per l'attuazione della presente Convenzione;
e. raccomandare le misure appropriate per garantire l'informazione delle organizzazioni internazionali competenti e del pubblico sui lavori intrapresi nell'ambito della presente Convenzionel
f. Indirizzare al Comitato dei Ministri raccomandazioni relative all'invito di Stati non membri del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione;
g. formulare ogni proposta volta a migliorare l'efficacia della presente Convenzione.
2. Ai fini dell'adempimento della sua missione, il gruppo di vigilanza puo', di sua iniziativa, prevedere riunioni di gruppi di esperti.