Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989.
Art. 11
Articolo 11
1. Il gruppo di vigilanza e' incaricato di seguire l'applicazione della presente Convenzione. In particolare esso puo':
a. rivedere in via definitiva le disposizioni della presente Convenzione ed esaminare le modifiche che potrebbero essere necessarie;
b. approvare la lista ed ogni eventuale revisione, le classi farmacologiche di agenti di doping e dei metodi di doping vietati dalle organizzazioni sportive internazionali competenti, menzionate all'articolo 2, capoversi 1 e 2, nonche' i criteri di accreditamento dei laboratori ed ogni eventuale revisione, adottati dalle stesse organizzazioni di cui all'articolo 5.1.a, e fissare la data di entrata in vigore delle decisioni prese;
c. instaurare consultazioni con le organizzazioni sportive interessate;
d. rivolgere alle Parti raccomandazioni concernenti i provvedimenti da adottare per l'attuazione della presente Convenzione;
e. raccomandare le misure appropriate per garantire l'informazione delle organizzazioni internazionali competenti e del pubblico sui lavori intrapresi nell'ambito della presente Convenzionel
f. Indirizzare al Comitato dei Ministri raccomandazioni relative all'invito di Stati non membri del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione;
g. formulare ogni proposta volta a migliorare l'efficacia della presente Convenzione.
2. Ai fini dell'adempimento della sua missione, il gruppo di vigilanza puo', di sua iniziativa, prevedere riunioni di gruppi di esperti.
1. Il gruppo di vigilanza e' incaricato di seguire l'applicazione della presente Convenzione. In particolare esso puo':
a. rivedere in via definitiva le disposizioni della presente Convenzione ed esaminare le modifiche che potrebbero essere necessarie;
b. approvare la lista ed ogni eventuale revisione, le classi farmacologiche di agenti di doping e dei metodi di doping vietati dalle organizzazioni sportive internazionali competenti, menzionate all'articolo 2, capoversi 1 e 2, nonche' i criteri di accreditamento dei laboratori ed ogni eventuale revisione, adottati dalle stesse organizzazioni di cui all'articolo 5.1.a, e fissare la data di entrata in vigore delle decisioni prese;
c. instaurare consultazioni con le organizzazioni sportive interessate;
d. rivolgere alle Parti raccomandazioni concernenti i provvedimenti da adottare per l'attuazione della presente Convenzione;
e. raccomandare le misure appropriate per garantire l'informazione delle organizzazioni internazionali competenti e del pubblico sui lavori intrapresi nell'ambito della presente Convenzionel
f. Indirizzare al Comitato dei Ministri raccomandazioni relative all'invito di Stati non membri del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione;
g. formulare ogni proposta volta a migliorare l'efficacia della presente Convenzione.
2. Ai fini dell'adempimento della sua missione, il gruppo di vigilanza puo', di sua iniziativa, prevedere riunioni di gruppi di esperti.