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Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica del Congo ed il Governo della Repubblica italiana per la promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Brazzaville il 17 marzo 1994.

Art. 9

ARTICOLO 9
Regolamento delle controversie tra gli investitori e le Parti Contraenti
1. Le controversie tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente, relative agli investimenti, ivi comprese quelle che riguardano l'ammontare del risarcimento dovranno essere, per quanto possibile, risolte amichevolmente.
2. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro sei mesi dalla data della richiesta inviata per iscritto, l'investitore interessato potra' sottoporre la controversia:
a) al Tribunale della Parte Contraente competente per giurisdizione territoriale ed alle sue istanze superiori;
b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformita' al Regolamento arbitrale della Commissione dell'ONU sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL); l'arbitrato si svolgera' in conformita' alle regole in materia di arbitrato del diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) della Commissione delle Nazioni Unite del 1976:
- gli arbitri saranno tre, se non saranno cittadini delle Parti Contraenti, essi dovranno essere cittadini di Stati che intrattengono relazioni diplomatiche con le Parti Contraenti;
- la decisione del Tribunale Arbitrale dovra' in ogni caso tener conto delle disposizioni del presente Accordo e dei principi di diritto internazionale generale riconosciuti dalle due Parti Contraenti;
c) al "Centro Internazionale per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti" per l'applicazione delle procedure arbitrali, di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965, sul "Regolamento delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati", qualora le due Parti Contraenti vi avessero aderito a pieno titolo o al momento in cui lo faranno.
3. Le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare, per via diplomatica, argomenti attinenti ad un arbitrato o ad un procedimento giudiziario gia' avviati, finche' le relative procedure non siano state portate a termine ed una delle Parti nella controversia non abbia ottemperato alla sentenza del Tribunale Arbitrale o del Tribunale ordinario adito, entro i termini di adempimento prescritti nella sentenza, ovvero entro quelli diversamente determinabili in base alla normativa di diritto internazionale od interna applicabile nella fattispecie.