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Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica del Congo ed il Governo della Repubblica italiana per la promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Brazzaville il 17 marzo 1994.

Art. 5

ARTICOLO 5
Nazionalizzazione ed Esproprio
1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non saranno soggetti ad alcun provvedimento che limiti, a tempo determinato o indeterminato, i diritti di proprieta', di possesso, di controllo e di godimento ad essi inerenti, salvo quanto previsto da disposizioni di legge o per effetto di sentenze ed ordinanze emanate dalle autorita' giudiziarie competenti.
2. Gli investimenti degli investitori di una delle parti contraenti non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte, se non per fini d'interesse pubblico, per motivi di interesse nazionale e contro in immediato, completo ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformita' a disposizioni e procedure di legge.
3. Il risarcimento adeguato sara' equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica e sara' determinato sulla base di parametri reali di riferimento accettati a livello internazionale.
Qualora vi fossero difficolta' nell'accertare il valore di mercato, il risarcimento sara' determinato sulla base di una equa valutazione degli elementi costitutivi e distintivi dell'impresa, nonche' delle componenti e dei risultati dell'attivita' dell'impresa che vi sono connessi. Il risarcimento comprendera' gli interessi maturati alla data del pagamento, calcolati al tasso commerciale normale ed a decorrere dalla data di nazionalizzazione o di esproprio. In mancanza di un accordo tra gli investitori e la Parte obbligata, l'ammontare del risarcimento sara' definito secondo le procedure di regolamento delle controversie di cui all'Articolo 9 del presente Accordo. Il risarcimento, una volta determinato, sara' prontamente pagato e ne sara' autorizzato il rimpatrio.
4. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo si applicheranno anche ai redditi derivanti da un investimento nonche', in caso di liquidazione, ai proventi derivanti da quest'ultima.