Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica del Congo ed il Governo della Repubblica italiana per la promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Brazzaville il 17 marzo 1994.
Art. 5
ARTICOLO 5
Nazionalizzazione ed Esproprio
1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non saranno soggetti ad alcun provvedimento che limiti, a tempo determinato o indeterminato, i diritti di proprieta', di possesso, di controllo e di godimento ad essi inerenti, salvo quanto previsto da disposizioni di legge o per effetto di sentenze ed ordinanze emanate dalle autorita' giudiziarie competenti.
2. Gli investimenti degli investitori di una delle parti contraenti non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte, se non per fini d'interesse pubblico, per motivi di interesse nazionale e contro in immediato, completo ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformita' a disposizioni e procedure di legge.
3. Il risarcimento adeguato sara' equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica e sara' determinato sulla base di parametri reali di riferimento accettati a livello internazionale.
Qualora vi fossero difficolta' nell'accertare il valore di mercato, il risarcimento sara' determinato sulla base di una equa valutazione degli elementi costitutivi e distintivi dell'impresa, nonche' delle componenti e dei risultati dell'attivita' dell'impresa che vi sono connessi. Il risarcimento comprendera' gli interessi maturati alla data del pagamento, calcolati al tasso commerciale normale ed a decorrere dalla data di nazionalizzazione o di esproprio. In mancanza di un accordo tra gli investitori e la Parte obbligata, l'ammontare del risarcimento sara' definito secondo le procedure di regolamento delle controversie di cui all'Articolo 9 del presente Accordo. Il risarcimento, una volta determinato, sara' prontamente pagato e ne sara' autorizzato il rimpatrio.
4. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo si applicheranno anche ai redditi derivanti da un investimento nonche', in caso di liquidazione, ai proventi derivanti da quest'ultima.
Nazionalizzazione ed Esproprio
1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non saranno soggetti ad alcun provvedimento che limiti, a tempo determinato o indeterminato, i diritti di proprieta', di possesso, di controllo e di godimento ad essi inerenti, salvo quanto previsto da disposizioni di legge o per effetto di sentenze ed ordinanze emanate dalle autorita' giudiziarie competenti.
2. Gli investimenti degli investitori di una delle parti contraenti non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte, se non per fini d'interesse pubblico, per motivi di interesse nazionale e contro in immediato, completo ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformita' a disposizioni e procedure di legge.
3. Il risarcimento adeguato sara' equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica e sara' determinato sulla base di parametri reali di riferimento accettati a livello internazionale.
Qualora vi fossero difficolta' nell'accertare il valore di mercato, il risarcimento sara' determinato sulla base di una equa valutazione degli elementi costitutivi e distintivi dell'impresa, nonche' delle componenti e dei risultati dell'attivita' dell'impresa che vi sono connessi. Il risarcimento comprendera' gli interessi maturati alla data del pagamento, calcolati al tasso commerciale normale ed a decorrere dalla data di nazionalizzazione o di esproprio. In mancanza di un accordo tra gli investitori e la Parte obbligata, l'ammontare del risarcimento sara' definito secondo le procedure di regolamento delle controversie di cui all'Articolo 9 del presente Accordo. Il risarcimento, una volta determinato, sara' prontamente pagato e ne sara' autorizzato il rimpatrio.
4. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo si applicheranno anche ai redditi derivanti da un investimento nonche', in caso di liquidazione, ai proventi derivanti da quest'ultima.