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Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica del Congo ed il Governo della Repubblica italiana per la promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Brazzaville il 17 marzo 1994.

Art. 6

ARTICOLO 6
Rimpatrio dei Capitali, dei Profitti e delle Retribuzioni
1. Ciascuna Parte Contraente garantira' agli investitori dell'altra, dopo l'assolvimento da parte degli investitori stessi di tutti gli obblighi fiscali, il trasferimento all'estero in qualsiasi valuta convertibile e senza ingiustificato ritardo di quanto segue:
a) capitali e quote aggiuntive di capitali utilizzate per il mantenimento e l'incremento degli investimenti;
b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri profitti;
c) somme derivanti dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione di un investimento;
d) fondi per il rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento degli interessi che ne derivano;
e) compensi ed indennita' percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente per lavoro subordinato e per servizi prestati nel quadro della realizzazione di un investimento effettuato nel proprio territorio, nella misura e secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti;
2. Visto l'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento riservato ai trasferimenti derivanti da investimenti effettuati da investitori di uno Stato terzo, qualora si rivelasse piu' favorevole.