N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica del Congo ed il Governo della Repubblica italiana per la promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Brazzaville il 17 marzo 1994.

Art. 8

ARTICOLO 8
Modalita' dei trasferimenti
I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati senza indebito ritardo e comunque entro un termine di sei mesi, a condizione che il pagamento degli obblighi fiscali abbia nel frattempo avuto luogo. Tali trasferimenti saranno effettuati in valute convertibili al cambio prevalente applicabile alla data del trasferimento.