N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica del Congo ed il Governo della Repubblica italiana per la promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Brazzaville il 17 marzo 1994.

Art. 2

ARTICOLO 2
Promozione e protezione degli Investimenti
1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio ed autorizzera' questi investimenti in conformita' alla propria legislazione.
2. Ciascuna Parte Contraente assicurera' sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente assicurera' che la gestione, il mantenimento, l'utilizzazione, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione (ivi compresa la cessione) degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonche' dalle societa' ed imprese nelle quali tali investimenti siano stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori. Ciascuna Parte Contraente si attiene agli impegni che ha stipulato riguardo ad investimenti effettuati da nazionali o da societa' dell'altra Parte Contraente.