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Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica del Congo ed il Governo della Repubblica italiana per la promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Brazzaville il 17 marzo 1994.

Art. 7

ARTICOLO 7
Surroga
Nel caso in cui una Parte Contraente o l'organismo designato da detta Parte effettui un pagamento, in virtu' di una garanzia concessa per un investimento realizzato sul territorio dell'altra Parte Contraente, tale altra Parte Contraente riconosce la cessione a favore della prima Parte Contraente o dell'organismo designato da detta Parte, in virtu' sia della legislazione sia di un atto giuridico, di tutti i diritti e crediti della Parte indennizzata, nonche' il diritto della prima Parte Contraente e dell'Organo designato da detta Parte, di esercitare detti diritti e di rivendicare detti crediti ai sensi di una surroga, nella stessa posizione creditizia della Parte indennizzata. Per quanto riguarda i pagamenti da effettuare ad una delle parti contraenti o all'Organismo designato in virtu' di tale surroga, saranno rispettivamente applicati gli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.