Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990).
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive della Comunita' economica europea comprese nell'elenco di cui all'allegato A della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e con i Ministri preposti alle altre Amministrazioni interessate.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B della presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data della trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.((2))
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 27 marzo 1992, n. 257 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Il termine per l'emanazione del decreto legislativo per l'attuazione della predetta direttiva, di cui agli articoli 1 e 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e' differito al 30 giugno 1992".
La L. 27 marzo 1992, n. 257 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Il termine per l'emanazione del decreto legislativo per l'attuazione della predetta direttiva, di cui agli articoli 1 e 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e' differito al 30 giugno 1992".
Art. 2.
(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa).
1. Salvi gli specifici criteri e principi direttivi dettati negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:
a) le Amministrazioni direttamente interessate dovranno provvedere all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative di cui attualmente dispongono;
b) nelle materie di competenza delle regioni a statuto speciale e ordinario e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
c) per evitare, ove possibile, disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa comunitaria da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
d) saranno previste, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, salve le norme penali vigenti, norme contenenti le sanzioni amministrative e penali, o il loro adeguamento, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti, rispettivamente, della pena pecuniaria fino a lire 100 milioni, dell'ammenda fino a lire 100 milioni, dell'arresto fino a tre anni, da comminare in via alternativa o congiunta. Le sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di attuazione delle direttive ledano interessi generali dell'ordinamento interno, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Di norma sara' comminata la pena dell'arresto o dell'ammenda. La pena dell'ammenda sara' comminataper le infrazioni formali, la pena dell'arresto e dell'ammenda per le infrazioni che espongono a pericolo grave ovvero a danno l'interesse protetto;
e) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attivita' ordinaria delle Amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti dello stretto necessario per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti Amministrazioni, si provvedera' a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresi' il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;
f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni intervenute entro il termine della delega.
Nota all' , contiene le norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. L'art. 9 recita:
"Art. 9 (Competenze delle regioni e delle province autonome). 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie.
2. Le regioni, anche a statuto ordinario, e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza concorrente, possono dare attuazione alle direttive dopo l'entrata in vigore della prima legge comunitaria successiva alla notifica della direttiva.
3. La legge comunitaria o altra legge dello stato che dia attuazione a direttive in materia di competenza regionale indica quali disposizioni di principio non sono derogabili dalla legge regionale sopravvenuta e prevalgono sulle contrarie disposizioni eventualmente gia' emanate dagli organi regionali. Nelle materie di competenza esclusiva, le regioni a statuto speciale e le province autonome si adeguano alla legge dello Stato nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.
4. In mancanza degli atti normativi della Regione, previsti nei commi 1, 2 e 3 si applicano tutte le disposizioni dettate per l'adempimento degli obblighi comunitari dalla legge dello Stato ovvero dal regolamento di cui all'art. 4.
5. La funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative delle regioni, nelle materie cui hanno riguardo le direttive, attiene ad esigenze di carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione economica ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali.
6. Fuori dei casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge nei modi indicati dal comma 3 o, sulla base della legge comunitaria, con il regolamento preveduto dall'art. 4, la funzione di indirizzo e coordinamento di cui al comma 5 e' esecitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti".
- Il , riguarda l'attuazione della delega di cui all' , in materia di delega e di trasferimento di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario. L'art. 6, comma 1, recita: "Sono trasferite alle regioni in ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti della Comunita' economica europea nonche' all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio".
- La , reca modifiche al sistema penale. Gli articoli 34 e 35 cosi' recitato:
"Art. 34 (Eclusione della depenalizzazione). - La disposizione del primo comma dell'articolo 32 non si applica ai reati previsti:
a) dal , salvo quanto disposto dall'art. 33, lettera a);
b) dall' , sulla interruzione volontaria della gravidanza;
c) da disposizioni di legge concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi;
d) dall' approvato con ;
e) dalla , modificata con , sulla disciplina igienica degli alimenti, salvo che per le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14 della stessa .
f) dalla , sulla disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dieteci;
g) dalla , sulla tutela delle acque dall'inquinamento;
h) dalla , concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;
i) dalla , e dal , relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare;
l) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia;
m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo art. 35;
n) dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro;
o) dall' , e dall' , in materia elettorale.
Art. 35 (Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie). - Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda.
Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza- ingiunzione e' emessa, ai sensi dell'articolo 18, degli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento del contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.
Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi. la relativa sanzione amministrativa e' applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente.
Avverso l'ordinanza-ingiunzione puo' essere proposta, nel termine previsto dall'art. 22, opposizione davanti al pre- tore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell'art. 22 e il quarto comma dell'art. 23 ed il giudizio di opposizione e' regolato ai sensi degli .
Si osservano, in ogni caso, gli articoli 13, 14, 20, 24, 25, 26, 28, 29 e 38 in quanto applicabili. L'esecuzione forzata, quando non e' diversamente stabilito, e' regolata dalle disposizioni del .
L'ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del secondo comma costituisce titolo per iscivere ipoteca legale sui beni del debitore, nei casi in cui essa e' consentita, quando la oppozione non e' stata proposta ovvero e' stata dichiarata inammissibile o rigettata. In pendenza del giudizio di opposizione la iscrizione dell'ipoteca e' autorizzata dal pretore se vi e' pericolo nel ritardo.
Per le violazioni previste dal primo comma che non consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non sono allo schema connesse a norma del terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e II di questo capo, in quanto applicabili.
La disposizione del primo comma non si applica alle violazioni previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con .
Per la riscossione delle somme dovute ai sensi del presente articolo, nonche' per la riscossione dei contributi e dei premi non versati e delle relative somme aggiuntive di cui alle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, gli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, osservate in ogni caso le forme previste dal primo comma dell'articolo 18, possono avvalersi, ove opportuno, del procedimento ingiuntivo di cui agli ".
- La , disciplina il coordinamento delle politiche riguaranti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari.
Gli articoli 5 e 21 recitano:
"Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello stato, un fondo di rotazione con amministrazioine autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell' .
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie", nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla , che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all' (4), ed alla .
"Art. 21 (Misure di intervento finanziario). - 1. Quando i decreti delegati di cui alla presente legge prevedano misure di intevento finanziario non contemplate da leggi vigenti e non rientranti nell'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali competenti, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5".
- La , concernente la riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio, L'art. 11-ter, comma 2, recita: "2. I disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa governativa che, comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari".
Art. 3.
(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare).
1. Il Governo e' autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C della presente legge, applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989.
Nota all' , concernente la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e le procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. L'art. 3, comma 1, lettera c), recita: "c) autorizzazione al Governo ad attuare in via regolamentare le direttive o le raccomandazioni (CECA) a norma dell'art.
4". L'art. 4 recita:
"Art. 4 (Attuazione in via regolamentare). - 1. Nelle materie gia' disciplinate con legge, ma non riservate alla legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se cosi' dispone la legge comunitaria.
2. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'art. 3, lettera c).
3. Se le direttive consentono scelte in ordine alle modalita' della loro attuazione o se si rende necessario introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare le autorita' pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti alla applicazione della nuova disciplina, la legge comunitaria detta le relative disposizioni.
4. Fuori dei casi preveduti dal comma 3, prima dell'emanazione del regolamento lo schema di credito e' sottoposto al parere delle commissioni permanenti della Camere dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materie, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.
5. Il regolamento di attuazione e' adottato secondo le pro- cedure di cui all' , su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento e' emanato anche in mancanza di detto parere".
L'art. 5, comma 1, recita: "1. Fermo quanto previsto dall' , la legge comunitaria puo' disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento a norma dell'art. 4, si provveda con la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo".
Note all' , concerne il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari.
L'art. 20 recita:
"Art. 20 (Adeguamenti tecnici). - 1. Con decreti dei Ministri interessati sara' data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunita' economica europea per le parti in cui modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunita' economica europea gia' eccepite nell'ordinamento nazionale.
2. I Ministri interessati danno immediata comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, al Ministro degli affari esteri ed al Parlamento".
- La , concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 17, comma 4, recita: "4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- L' , recita: "5. Il regolmento di attuazione e' adottato secondo le procedure di cui all' , su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria.
In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta.
Decorso tale termine il regolamento e' emanato anche in mancanza di detto parere".
Art. 4.
(Adeguamenti tecnici e provvedimenti amministrativi di attuazione)
1. Ai decreti ministeriali da adottare a norma dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, soggetti al parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano il secondo e terzo periodo dell'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86.
2. Il Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro delle finanze, e' autorizzato ad apportare agli allegati delle tabelle delle esportazioni e delle importazioni le modifiche concernenti merci o Paesi direttamente conseguenti a regolamenti o decisioni comunitari o ad accordi ed intese internazionali cui aderiscono i Paesi della Comunita' economica europea, riguardanti il contenuto delle suddette tabelle.
3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto,((d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,)) provvedimenti amministrativi ((relativi alle modalita' tecniche e applicative, e secondo criteri obiettivi in modo da garantire la parita' di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza,)) direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunita' economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
CAPO I
PROFESSIONI.
Art. 5.
(Professione di architetto: criteri di delega).
1. L'attuazione delle direttive del Consigloi 85/384/CEE, 85/614/CEE e 86/17/CEE deve avvenire in modo da assicurare:
a) il riconoscimento da parte dello Stato italiano dei diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati dagli Stati membri delle Comunita' europee agli effetti dello svolgimento di attivita' nel settore dell'architettura;
b) l'esercizio effettivo in ambito comunitario del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, ferme restando le disposizioni che regolano l'esercizio in Italia delle attivita' sopra indicate da parte di persone in possesso di titolo professionale idoneo in base alle norme vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo da emanare a norma della presente legge;
c) la conformita' alle direttive per quanto concerne la disciplina dell'iscrizione all'albo, dell'esercizio dell'attivita' in regime di libera prestazione dei servizi e del controllo sull'attivita', conferendo tali attribuzioni agli ordini professionali;
d) il promovimento, da parte degli stessi ordini, delle opportune iniziative al fine di fornire ai cittadini degli altri Stati membri le conoscenze linguistiche, di legislazione e deontologiche, necessarie all'esercizio della professione.
Nota all' e' stata pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 223 del 21 agosto 1985.
- La e' stata pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 376 del 31 dicembre 1985.
- La e' stata pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 27 del 1 febbraio 1987.
Art. 6.
(Medici specialisti: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 82/76/CEE dovra' comunque assicurare che:
a) siano individuate le incompatibilita' per coloro che frequentano i corsi di specializzazione;
b) sia esclusa qualsiasi possibilita' di trasformazione del rapporto di formazione specialistica in rapporto di lavoro subordinato;
c) la formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole di specializzazione si svolga a tempo pieno con l'impegno di orario di servizio, salva la possibilita' di usufruire, senza ulteriori oneri finanziari per lo Stato, di periodi di studio equipollenti svolti in strutture sanitarie di altri Stati membri delle Comunita' europee fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
d) le strutture universitarie e quelle collegate con le universita' mediante lo strumento convenzionale rispondano a parametri oggettivi di idoneita' ai compiti didattici, di ricerca e assistenziali, necessari per una formazione professionale tecnico-pratica di livello adeguato a quello richiesto dalla direttiva;
e) la tipologia e la durata delle scuole di specializzazione siano comune a due o piu' Stati membri;
f) la distribuzione delle borse per l'attivazione di posti di medico in formazione spcialistica sia caratterizzata da criteri di programmazione generale, nazionale e regionale, delle esigenze di formazione nei vari settori assistenziali, stabiliti d'intesa fra il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro della sanita';
g) nella scuole di specializzazione sia prevista una riserva di posti, nell'ambito della dotazione ordinaria, a favore dei medici dell'Amministrazione militare e dei medici provenienti dai Paesi in via di sviluppo, purche' abbiano conseguito l'idoneita' nell'esame di ammissione previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
2. All'onere derivante dall'attuazione della direttiva a norma del comma 1, valutato in lire 57,5 miliardi per l'anno 1991, in lire 115 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 172,5 miliardi a decorrere dall'anno 1993 e successivi, si provvede a valere sullo stanziamento di parte corrente del fondo sanitario nazionale, stanziamento che sara' annualmente integrato per i corrispondenti importi mediante utilizzo delle disponibilita' del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, all'uopo procedendo alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura.
Nota all'art. 6
specializzazione e dei corsi di perfezionamento. L'art. 12 recita:
"Art. 12 (Istituzione delle scuole di specializzazione). - L'istituzione delle scuole di specializzazione disposta nello statuto dell'universita'.
Le universita' e gli istituti universitari possono istituire scuole di specializzazione rispondenti ad esigenze di specificita' professionale, nei limiti delle disponibilita' di personale docente e non docente, nonche' di idonee strutture e attrezzature, acquisite anche a seguito di convenzioni stipulate in conformita' dell'ordinamento universitario, necessari all'efficace svolgimento dei corsi.
Gli statuti delle Universita' stabiliscono nel rispetto di quanto previsto nel precedente art. 3, per ciascuna scuola di specializzazione, la durata del corso di studio, l'elenco delle materie obbligatorie di insegnamento, la loro distribuzione e la propedeuticita' nei diversi anni del corso, l'eventuale indicazione delle materie opzionali, le attivita' pratiche da svolgere, le modalita' di frequenza delle attivita' didattiche e pratiche, stabilendo, la frequenza necessaria per sostenere gli esami annuali e finali, la determinazione del diploma di laurea richiesto per l'ammissione, le modalita' di svolgimento degli esami.
Ai fini della frequenza e delle attivita' pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla in materia di cooperazione dell'Italia, con i Paesi in via di sviluppo.
Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni per le tasse erariali, i contributi a carico degli specializzandi sono stabiliti con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Universita'".
L'art. 13 recita:
"Art. 13 (Ammissione). - Per l'ammissione alle scuole di specializzazione e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che potra' svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei titoli di cui al penultimo comma del presente articolo.
Possono partecipare all'esame di ammissione coloro che siano in possesso del diploma di laurea richiesto dallo statuto dell'Universita' e, qualora prescritto, anche del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.
Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.
Sono titoli valutabili la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione, il voto di laurea, il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione e le pubblicazioni nelle predette materie.
La ripartizione del punteggio tra i titoli indicati nel precedente comma sara' determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale".
- L' , e' riprodotto in nota all'art. 2.
Art. 7.
Abilitazione delle persone incaricate al controllo di legge dei documenti contabili: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 84/253/CEE deve avvenire in conformita' ai seguenti principi:
a) abilitare al controllo legale dei bilanci e dei bilanci consolidati le persone fisiche che soddisfino almeno ai requisiti, previsti dalla direttiva, in tema di onorabilita', qualificazione e idoneita' professionale;
b) abilitare le societa' di revisione che soddisfino almeno ai requisiti di cui all'articolo 2, lettera b), della direttiva;
c) disciplinare la responsabilita' anche di carattere penale delle persone fisiche abilitate al controllo legale dei bilanci e dei loro dipendenti, anche attraverso l'eventuale estensione dell'applicabilita' delle disposizioni penali di cui agli articoli da 14 a 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n.
136.
Nota all' e' stata pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 126 del 12 maggio 1984.
- Il , concerne il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle Societa' per azioni quotate in borsa. Gli articoli richiamati, recitano:
"Art. 14 (Falsita' nella certificazione dei bilanci o in relazione, comunicazioni o dichiarazioni). - Gli amministratori della societa' di revisione che nella certificazione del bilancio attestano il falso o che nelle relazioni o in altre comunicazioni o dichiarazioni, rela- tive alla societa' assoggettata a revisione, espongono fraudolentemente fatti non rispondenti al vero o nascondono o alterano, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni economiche della societa', sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire quattro milioni.
Art. 15 (Divulgazione di notizie riservate). - Gli amministratori e i dipendenti della societa' di revisione che si servono, a profitto proprio o altrui, di notizie avute a causa della loro attivita', relative, alla societa' assoggettata a revisione, sono puniti con resclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire quattro milioni.
Gli amministratori e i dipendenti della societa' di revisione che, senza giustificato motivo, comunicano notizie a causa della loro attivita', relative alla societa' assoggettata a revisione, sono puniti, se dal fatto puo' derivare pregiudizio alla societa' stessa, con la reclusione fino a un anno.
I delitti previsti dal presente articolo sono punibili a querela della societa' cui si riferiscono le notizie utilizzate o comunicate.
Art. 16 (Prestiti e garanzie della societa' e compensi illegali). - Gli amministratori e i dipendenti della societa' di revisione che contraggono prestiti, sono qualsiasi forma, sia direttamente sia per interposta persona, con la societa' assoggettata a revisione o con una societa' che la controlla, o ne e' controllata, o che si fanno prestare da una di tali societa' garanzie per debiti propri, sono puniti con reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire ottantamila a lire ottocentomila.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, gli amministratori e i dipendenti della societa' di revisione che percepiscono in proprio favore, direttamente o indirettamente, dalla societa' assoggettata a revisione compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire ottantamila a lire quattrocentomila. La stessa pena si applica agli amministratori, ai dirigenti e ai liquidatori della societa' assoggettata a revisione che hanno corrisposto il compenso non dovuto.
Art. 17 (Aggravanti - Comunicazione della sentenza di condanna). - Quando dai fatti previsti dagli articoli 14, 15 e 16, secondo comma, derivi alla societa' un danno di gravita' rilevante, la pena e' aumentata fino alla meta'.
La sentenza penale pronunziata a carico di amministratori e dipendenti della societa' di revisione per reati commessi nell'esercizio o a causa delle attribuzioni previste dal presente decreto, e' comunicata, a cura del cancelliere dell'autorita' giudiziaria che ha emesso la sentenza, per gli eventuali provvedimenti, alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa".
Art. 8.
Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/48/CEE deve avvenire in modo da assicurare:
a) l'indicazione dei parametri di riferimento per la determinazione, in misura possibilmente completa e comunque successivamente integrabile, delle attivita' professionali contemplate dalla direttiva nonche' dei requisiti e delle condizioni richiesti dall'ordinamento giuridico nazionale per il loro esercizio;
b) il rispetto delle disposizioni previste dalla direttiva per il riconoscimento, ai fini dell'ammissione all'esercizio delle corrispondenti attivita' professionali da parte dei cittadini degli altri Stati membri delle Comunita' europee, dei titoli di formazione che risultino conformi al sistema delineato dalla direttiva stessa;
c) la possibilita', per i cittadini degli Stati membri la cui formazione professionale - attestata dal titolo addotto - risulti di durata inferiore di almeno un anno a quella prescritta dal vigente ordinamento italiano, di completare la formazione stessa comprovando un periodo di esperienza professionale determinato nella misura strettamente necessaria a garantire un livello corrispondente alla formazione richiesta dalle norme interne;
d) la facolta', per i cittadini degli altri Stati membri la cui formazione professionale - attestata dal titolo addotto - risulti sostanzialmente diversa quanto al suo contenuto ovvero quanto alle concrete attivita' o prestazioni cui da' accesso rispetto alla disciplina vigente in Italia, di scegliere - ai fini dell'adeguamento alla disciplina stessa - tra un tirocinio di adattamento, per una durata determinata, ed una prova attitudinale, ambedue da valutare dalle autorita' competenti;
e) l'esatta indicazione delle attivita' professionali il cui accesso, da parte dei cittadini degli Stati membri, sia condizionato al superamento di una prova attitudinale, allorche' l'esercizio di dette attivita' richieda una precisa conoscenza del diritto italiano e la consulenza, e/o l'assistenza, per quanto riguarda il diritto italiano costituisca elemento essenziale e costante delle attivita' stesse;
f) le forme ed i termini per l'esame dei titoli addotti dagli interessati per l'iscrizione - ove prescritta - agli albi, ruoli od elenchi delle persone abilitate all'esercizio delle attivita' consid- erate, per la designazione ai competenti organi comunitari delle autorita' italiane all'uopo delegate, nonche' per le prescritte comunicazioni agli organi stessi.
Nota all' e' stata pubblicata in G.U.R.I. n. 23 del 20 marzo 1989, 2a serie speciale.
Art. 9.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59 ))
Art. 10.
(Sedi farmaceutiche).
1. I cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'ammissione ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche di cui all'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 475.
Nota all' , riguarda il servizio farmaceutico. L'art. 3 recita:
"Art. 3. - Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio privato ha luogo mediante concorso provinciale per titoli ed esami bandito entro il mese di marzo di ogni anno dispari.
Sono ammessi al concorso previsto nel comma precedente i cittadini italiani maggiori di eta' in possesso dei diritti civili e politici, di sana costituzione fisica e iscritti nell'albo professionale dei farmacisti.
Al concorso per il conferimento di farmacie urbane possono partecipare soltanto coloro che oltre ai requisiti indicati nel comma precedente siano o siano stati:
a) titolari o direttori di una farmacia rurale da almeno 3 anni;
b) titolari o direttori di farmacie urbane o collaboratori presso farmacie da almeno 5 anni;
c) professori universitari titolari di cattedra delle facolta' di farmacia;
d) gli aiuti e assistenti ordinari, straordinari o volontari di detta facolta' con 5 anni di anzianita';
e) i farmacisti che abbiano trasferito la propria titolarita' dopo 10 anni dall'atto del trasferimento;
f) i farmacisti direttori di cooperative farmaceutiche e i farmacisti collaboratori scientifici dell'industria farmaceutica iscritti all'albo professionale con 5 anni di anzianita'.
Al concorso per farmacie rurali possono partecipare tutti i farmacisti iscritti all'albo professionale.
Nella domanda di ammissione al concorso il concorrente dovra' chiedere le sedi in ordine di preferenza e dovra' accettare la prima farmacia che gli verra' assegnata in base alla graduatoria e all'ordine di preferenza da lui indicato. In caso di non accettazione entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione fatta dal medico provinciale, non potra' optare per altre sedi.
E' vietata la partecipazione contemporanea a piu' di tre concorsi provinciali a pena di esclusione da ciascun concorso da pronunciarsi dalla commissione esaminatrice a termini dell'articolo 8 del regolamento approvato con ".
Art. 11.
(Attivita' professionali nel settore del turismo).
1. Il tredicesimo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e' sostituito dal seguente:
"Per l'esercizio delle suddette professioni i cittadini di Stati membri delle Comunita' europee sono equiparati ai cittadini italiani".
"Per l'esercizio delle suddette professioni i cittadini di Stati membri delle Comunita' europee sono equiparati ai cittadini italiani".
2. Il decimo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e' sostituito dal seguente:
"Per le persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri delle Comunita' europee l'autorizzazione di cui al secondo comma e' subordinata al rilascio del nulla osta dello Stato ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".
"Per le persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri delle Comunita' europee l'autorizzazione di cui al secondo comma e' subordinata al rilascio del nulla osta dello Stato ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".
Nota all' , riguarda il turismo e gli interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica. L'art. 11, comma 3, recita: "E' interprete turistico chi, per professione, presta la propria opera di traduzione nell'assistenza a turisti stranieri".
L'art. 9, comma 10, recitava: "Per le persone fisiche o giuridiche straniere l'autorizzazione di cui al secondo comma e' subordinata al rilascio dei nulla-osta dello Stato ai sensi dell' ".
- Per il , vedi nota art. 2.
L'art. 58 recita:"Art. 58 (Competenze dello Stato). - Sono competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
1) il parere del Ministero delle finanze ai fini del riconoscimento, della revoca, della determinazione del territorio relativo, della classificazione delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, nonche' della determinazione della localita' di interesse turistico;
2) il nulla osta al rilascio della licenza per agenzia di viaggio a persone fisiche o giuridiche straniere, sentite le regioni;
3) la istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazione e di promozione all'estero, nonche' gli uffici turistici stranieri e' di frontiera;
4) la vigilanza sull'organo centrale del Club alpino italiano e dell'Automobil club d'Italia e sull'Ente nazionale italiano per il turismo".
CAPO II
ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE
Art. 12.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 ))
Art. 13.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 ))
Art. 14.
(Autotrasportatori).
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate, con decreto del Ministro dei trasporti, le disposizioni per l'attuazione della direttiva del Consiglio 74/562/CEE, modificata ed integrata dalla direttiva del Consiglio 89/438/CEE, relativa all'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.
2. Le persone fisiche e le imprese con sede nel territorio degli Stati membri delle Comunita' europee per svolgere, sul territorio nazionale, le attivita', anche di lavoro dipendente, di trasportatore di merci o di trasportatore di viaggiatori su strada, mediante autobus o filoveicoli, nel settore dei trasporti nazionali o internazionali, devono essere in possesso di requisiti di idoneita' morale, finanziaria e professionale equivalenti a quelli richiesti alle persone fisiche ed imprese italiane, comprovati mediante la presentazione della documentazione rilasciata dalle autorita' ed organismi designati dagli altri Stati membri delle Comunita' europee.
3. Con decreti del Ministro dei trasporti sono indicati, sulla base delle comunicazioni da parte degli Stati membri delle Comunita' europee, le autorita' e gli organismi di cui al comma 2.
Note all' e' stata pubblicata in G.U.C.E.
n. L. 308 del 19 novembre 1974.
- La e' stata pubblicata in G.U.R.I.
n. 72 del 14 settembre 1989, 2a serie speciale.
Art. 15.
(Agenti commerciali indipendenti: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 86/653/CEE differira' al 1 gennaio 1993 l'entrata in vigore della disciplina che sara' dettata in applicazione degli articoli 17 e 18 della direttiva e al 1 gennaio 1994 l'applicazione dell'intera normativa ai rapporti gia' in corso alla data del 1 gennaio 1990.
Nota all' e' stata pubblicata in G.U.C.E.
n. L. 382 del 31 dicembre 1986. L'art. 17 recita:
"Art. 17. - 1. Gli stati membri prendono le misure necessarie per garantire all'agente commerciale, dopo l'estinzione del contratto, un'indennita' in applicazione del paragrafo 2 o la riparazione del danno subito in applicazione del paragrafo 3.
2. a) L'agente commerciale ha diritto ad un'indennita' se e nella misura in cui:
- abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
- il pagamento di tale indennita' sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente commerciale perde e che risultano dagli affari con tali clienti. Gli Stati membri possono prevedere che tali circostanze comprendano anche l'applicazione o no di un patto di non concorrenza ai sensi dell'art. 20.
b) L'importo dell'indennita' non puo' superare una cifra equivalente un'indennita' annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente commerciale negli ultimi cinque anni, e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione;
c) La concessione dell'indennita' non priva dell'agente della facolta' di chiedere un risarcimento dei danni.
3. L'agente commerciale ha diritto alla riparazione del pregiudizio causatogli dalla cessazione dei suoi rapporti con il preponente.
Tale pregiudizio deriva in particolare dalla estinzione del contratto avvenuta in condizioni:
che privino l'agente commerciale delle provvigioni che avrebbe ottenuto con la normale esecuzione del contratto, procurando al tempo stesso al preponente vantaggi sostanziali in connessione con l'attivita' dell'agente commerciale;
e/o che non abbiano consentito all'agente commerciale di ammortizzare gli oneri e le spese sostenuti per l'esecuzione del contratto dietro raccomandazione del preponente.
4. Il diritto all'indennita' di cui al paragrafo 2 e/o la riparazione del pregiudizio di cui al paragrafo 3 sorge anche quando l'estinzione del contratto avviene in seguito al decesso dell'agente commerciale.
5. L'agente commerciale perde il diritto all'indennita' di cui al paragrafo 2 o alla riparazione del pregiudizio di cui al paragrafo 3, se ha omesso di notificare al preponente, entro un anno dall'estinzione del contratto, l'intenzione di far valere i propri diritti.
6. La commissione sottopone al consiglio, entro 8 anni a decorrere dalla notifica della direttiva, una relazione dedicata all'attuazione dell'art. 30 e gli sottopone, se del caso, proposte di modifica".
L'art. 18 recita:
"Art. 18. - L'indennita' o la riparazione ai sensi dell'art. 17 non sono dovute:
a) quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente commerciale, la quale giustifichi, in virtu' della legislazione nazionale, la risoluzione immediata del contratto;
b) quando l'agente commerciale recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente commerciale: eta', infermita' o malattia per le quali non puo' piu' essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attivita';
c) quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente commerciale cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtu' del contratto d'agenzia".
Art. 16.
(Attivita' economiche varie: criteri di delega).
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 75/368/CEE, 75/369/CEE e 82/470/CEE dovra':
a) prevedere che, ove sia richiesto ai cittadini italiani il possesso della specifica formazione professionale per l'espletamento, anche in qualita' di salariati, delle attivita' contemplate dall'articolo 2 della direttiva del Consiglio 75/368/CEE, dall'articolo 2 della direttiva del Consiglio 75/369/CEE e dagli articoli 2 e 3 della direttiva del Consiglio 82/470/CEE, l'attestazione atta a garantire che i cittadini beneficiari di altri Stati membri siano in possesso di conoscenze professionali equivalenti debba essere accettata se proveniente da un'autorita' competente di detti Stati;
b) prevedere che, ove non sia richiesta la specifica formazione prevista dalla lettera a), vengano stabilite misure atte a far riconoscere come condizione sufficente all'esercizio, sul territorio della Repubblica, delle attivita' anzidette l'espletamento delle medesime nel paese comunitario d'origine o provenienza per un periodo di ragionevole durata e non interrotto da tempo eccessivo;
c) assicurare l'equivalenza tra i cittadini italiani e quelli d'altri Stati membri per quanto attiene alle condizioni di esercizio delle attivita' in questione, anche con riferimento alle garanzie finanziarie richieste.
Nota all' e' stata pubblicata in G.U.C.E.
n. L. 167 del 30 giugno 1975. L'art. 2 recita:
"Art. 2. - 1. La presente direttiva si applica alle attivita' elencate nell'allegato.
2. Le attivita' del gruppo 859 CITI che comportano l'impiego di prodotti tossici restano disciplinate dalle e .
3. La presente direttiva non si applica alla libera prestazione dei servizi per le attivita' di trasporto che rientrano nella classe 71 menzionate in allegato.
4. La presente direttiva non si applica alle attivita' esercitate in forma ambulante.
5. La presente direttiva non si applica alle attivita' di guida turistica (ex gruppo 859 CITI), fatta eccezione per le attivita' di guida accompagnatrice e di interprete turistico menzionate nell'allegato".
- La e' stata pubblicata in G.U.C.E.
n. L. 167 del 30 giugno 1975. L'art. 2 recita:
"La presente direttiva si applica all'esercizio ambulante delle seguenti attivita':
a) acquisto e vendita di merci
- da parte di venditori ambulanti e di meciaiuoli (ex gruppo 612 CITI);
- su mercati coperti ma non in posti fissati stabilmente al suolo, e su mercati non coperti;
b) attivita' che formano oggetto di misure transitorie gia' adottate le quali pero' escludono esplicitamente, o non menzionano, la forma ambulante di tali attivita'".
- La e' stata pubblicata in G.U.C.E.
n. L. 213 del 21 luglio 1982. Gli articoli 2 e 3 cosi' recitano:
"Art. 2. - La presente direttiva si applica alle attivita' indicate nell'allegato I del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla liberta' di stabilimento, gruppi 718 e 720 CITI.
Le suddette attivita' consistono in particolare:
A. a) nell'agire come intermediario tra gli imprenditori di diversi modi di trasporto e le persone che spediscono o che si fanno spedire delle merci e nell'effettuare varie operazioni c
dd) coordinando le formalita' collegate al trasporto, quali la redazione delle lettere di vettura; raggruppando le spedizioni e separandole;
ee) coordinando le diverse parti di un trasporto col provvedere al transito, alla rispedizione, al trasbordo e alle varie operazioni terminali;
ff) procurando rispettivamente dei carichi ai vettori e delle possibilita' di trasporto alle persone che spediscono o si fanno spedire delle merci;
b) nel calcolare le spese di trasporto e controllarne la composizione;
c) nel dare a noleggio vagoni o carrozze ferroviarie per il trasporto di persone o merci;
d) nello svolgere alcune pratiche a titolo permanente o occasionale, in nome e per conto di un armatore o di un vettore marittimo (presso autorita' portuali, imprese di approvvigionamento navi, ecc.);
e) nel fungere da intermediario nell'acquisto, vendita o nolo di navi;
B. a) nell'organizzare, presentare e vendere, a forfait o a provvigione, gli elementi isolati o coordinati (trasporto, alloggio, vitto, escursioni, ecc.) di un viaggio o di un soggiorno, a prescindere dal motivo dello spostamento;
b) nel preparare, negoziare e concludere contratti per il trasporto di emigranti;
C.a) nel ricevere qualsiasi oggetto o merce in deposito, per conto del depositante, sotto il regime doganale o non doganale, in depositi, magazzini generali, magazzini per la custodia di mobili, depositi frigoriferi, silos, ecc.;
b) nel rilasciare al depositante un titolo che rappresenti l'oggetto o la merce ricevuto in deposito;
c) nel fornire recinti, alimenti e luoghi di vendita per il bestiame in temporanea custodia, sia prima della vendita, sia in transito per il o dal mercato;
D. a) nell'effettuare il controllo o la perizia tecnica di autoveicoli;
b) nel determinare le dimensioni, il peso o il volume delle merci.
Art. 3. - Per le attivita' enumerate all'articolo 2 le denominazioni usuali utilizzate attualmente negli Stati membri sono, a titolo indicativo, le seguenti:
Belgio
A. Commissionaire de transport
Vervoercommissionnair
Courtier de transport
Vervoermakelaar
Commissionnaire-expediteur au transport
Commissionnaire-expediteur bij het vervoer
Commissionnaire affreteur
Commissionnaire-bevrachter
Commissionnaire-affreteur routier
Commissionnaire-weghevrachter
Affreteur routier
Wegbevrachter
Affreteur fluvial
Binnenvaartbevrachter of rivierbevrachter
Affreteur maritime
Scheepsbevrachter
Agent maritime
Scheepsagent
Courtier de navires
Scheepsmakelaar
B. Agent de voyages
Reisagent
Agent d'emigration
Emigraticagent
C. Entrepositaire
Depothouder
D. Expert en automobile
Deskundige inzake auto's
Peseur - mesureur - jaugeur jure'
Germania
A. Spediteur
Abfertigungsspediteur
Guterkraftverkehrsvermittler
Schiffsmakler
Vermieter von Eisenbahnwagen und Eisenbahnwaggons
B. Reiseburounternehmer
Auswanderungsagent
C. Lagerhalter
D. Kraftfahrzeugsachverstandiger Wager
Danimarca
A. Speditor
Skibsagent
B. Rejesebureau
C. Opbevaring
D. Vejer og maler
Bilinspektor og bilassistent
Francia
A. Commissionnaire de transport
Courtier de fret routier
Depositaire de colis
Courtier de fret de navigation interieure
Agent maritime
Agent consignataire de navires
B. Agent de voyage
C. Entrepositaire
Exploitant de magasin general
D. Expert-automobile
Peseur - mesureur jure'
Grecia
(Illeggibile)
Irlanda
A. Forwarding agent
Shipping and forwarding agent
Shipbroker
Freight agent
Shipping agent
Air Freight agent
Road haulage broker
B. Travel agent
Tour operator
Air broker
Air travel organiser
C. Bonder
Warehousekeeper
Market or Lairage operator
D. Motor vehicle examiner
Italia
A. Spedizioniere (commissionario)
Mediatore
Agente marittimo raccomandatario
Mediatore marittimo
B. Agente di viaggio e turismo
Mandatario di vettore di emigrante
C. Esercenti depositi in magazzini doganali di proprieta' privata
Esercenti magazzini generali
Esercenti depositi franchi
D. Stimatore e pesatore pubblico
Lussemburgo
A. Commissionnaire de transport
Commissionnaire expediteur au transport
B. Agent de voyage
Agent d'emigration
C. Entrepositaire
D. Expert en automobiles
Peseur
Paesi Bassi
A. Expediteur
Bevrachter
Scheepsmakelaar
Scheepsagent
Verhuren van spoorrijtuigen en spoorwagens
B. Reisbureaubedrijf
Reisagentschap
Emigratie-agent
C. Douane-entrepot (publick, particulier, fictiet)
Gewone opslagplaatsen
"D. Technische inspectie van motorrijtuigen
Meter, wagen en ijken
Regno Unito
A. Freight forwarder
Shipbroker
Air cargo agent
Shipping and forwarding agent
B. Tour operator
Travel agent
Air broker
Air travel organizer
C. Storekeeper
Livestock dealer
Market or Lairage operator
Warehousekeeper
Wharfinger
D. Motor vehicle examiner
Master porter
Cargo superintendent".
Art. 17.
(Gruppo europeo di interesse economico).
1. Il Governo della Repubblica e' delegato, a norma dell'articolo 1, ad emanare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti legislativi, le norme necessarie per dare applicazione al regolamento CEE n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985, nel rispetto dei seguenti principi:
a) individuazione degli strumenti e definizione delle modalita' concernenti l'iscrizione, il deposito e la pubblicita' degli atti e delle indicazioni previste dagli articoli 6, 7, 8 e 10 del citato regolamento, in modo da assicurare la pubblicita' delle vicende del Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) a protezione dei terzi attraverso il ricorso agli istituti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di societa' e nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 39, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento;
b) previsione nei confronti degli amministratori e dei liquidatori del GEIE della applicabilita' delle disposizioni penali di cui agli articoli 2621, n. 1), 2622, 2624 e 2625 del codice civile, nonche' delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 2626 e 2627 del codice civile per la violazione degli obblighi concernenti la pubblicita' o le indicazioni obbligatorie derivanti dagli articoli 7, 8, 10 e 25 del predetto regolamento;
c) previsione delle opportune disposizioni in materia di forma del contratto, tenuta della contabilita', liquidazione e relativo procedimento, esclusione di diritto del membro, scioglimento per fallimento del GEIE, nel rispetto delle disposizioni vigenti nelle materie medesime in tema di societa', nonche' equiparazione del GEIE ai raggruppamenti temporanei di imprese e ai consorzi, ai fini della partecipazione a gare e trattative private per lavori pubblici o forniture pubbliche e dello svolgimento del successivo rapporto;
d) previsione della possibilita' di affidare l'amministrazione del GEIE a una persona giuridica, assicurando in tale ipotesi la necessaria disciplina di garanzia a tutela dei terzi;
e) adozione delle ulteriori disposizioni necessarie per il coordinato adattamento al sistema vigente della disciplina del GEIE - recata dal citato regolamento e dalle disposizioni dettate per la sua applicazione - in funzione dell'ampliamento del ricorso all'istituto e della sua capacita' operativa nell'ambito della Comunita' economica europea;
f) previsione che la spesa delle operazioni attinenti alla pubblicita' del GEIE sia a carico dei richiedenti nei limiti del costo amministrativo delle operazioni stesse;
g) adozione delle disposizioni necessarie per la disciplina fiscale del GEIE e previsione della imputazione del relativo reddito a ciascun partecipante in ragione della quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione, sia agli effetti dell'imposta personale sui redditi sia agli effetti dell'imposta lo- cale sui redditi;
h) armonizzazione del regime fiscale dei conferimenti nel GEIEI con il sistema fiscale nazionale e degli altri paesi della Comunita' economica europea.
Nota all' e' stato pubblicato in G.U.C.E. n. L. 199 del 31 luglio 1985. Gli articoli 6, 7, 8 e 10 recitano:
"Art. 6. - Il gruppo e' iscritto nello stato in cui si trova la sede nel registro designato a norma dell'articolo 39, paragrafo I".
"Art. 7. - Il contratto di gruppo e' depositato presso il registro di cui all'art. 6.
Devono altresi' formare oggetto di deposito presso detto registro gli atti e le indicazioni seguenti:
a) ogni notifica del contratto del gruppo, compreso qualsiasi cambiamento nella composizione del gruppo;
b) la creazione e la soppressione di ogni dipendenza del gruppo;
c) la decisione giudiziaria che constata o pronuncia la nullita' del gruppo, conformemente all'art. 15;
d) la nomina dell'amministazione o degli amministratori del gruppo, il loro nome e qualsiasi altra informazione riguardante le generalita' richieste dalla legge dello stato membro nel quale e' tenuto il registro, l'indicazione che essi possono agire soli o devono agire congiuntamente nonche' la cessazione dalle loro funzioni;
e) ogni cessione, da parte di un membro, della sua partecipazione nel gruppo o di una frazione di questa, conformemente all'art. 22, paragrafo I;
f) la decisione dei membri in cui e' pronunciato o constatato lo scioglimento del gruppo, conformemente all'articolo 31, o la decisione giudiziaria che pronuncia tale scioglimento, conformemente agli articoli 31 o 32;
g) la nomina del liquidatore o dei liquidatori del gruppo, di cui all'articolo 35, il loro nome e qualsiasi altra informazione riguardante le generalita', richiesta dalla legge dello stato membro nel quale e' tenuto il registro nonche' la cessazione dalle funzioni di liquidatore;
h) la chiusura della liquidazione del gruppo, di cui all'articolo 35, paragrafo 2;
i) il progetto di trasferimento della sede, di cui all'articolo 14, paragrafo I;
j) la clausola che esonera un nuovo membro dal pagamento dei debiti sorti anteriormente alla sua ammissione, conformemente all'articolo 26, paragrafo 2".
"Art. 8 - Devono formare oggetto di pubblicazione nel bollettino di cui al paragrafo I dell'articolo 39 e alle condizioni stabilite in applicazione di tale articolo:
a) le indicazioni che devono figurare nel contratto di gruppo ai sensi dell'articolo 5 e le relative modifiche;
b)il numero, la data e il luogo di iscrizione del gruppo, nonche' la cancellazione dal registro:
c) gli atti e le indicazioni di cui all'articolo 7, lettera da b) a j).
Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) devono formare oggetto di pubblicazione integrale. Gli atti e le indicazioni di cui alla lettera c) possono formare oggetto di pubblicazione integrale, in forma di estratto o di menzione del loro deposito presso il registro, secondo la legge nazionale applicabile".
"Art. 10. - Ogni dipendenza del gruppo situata in uno stato membro diverso da quello della sede e' oggetto di una iscrizione in tale stato. Ai fini dell'isrizione, il gruppo deposita presso il registro competente di quest'ultimo stato una copia dei documenti il cui deposito presso il registro dello stato membro in cui si trova la sede e' obbligatorio, corredata, se necessario, da una traduzione, elaborata conformemente agli usi, esistente presso il registro di iscrizione della dipendenza".
L'art. 39, paragrafi 1 e 2, recitano:
"1. Gli stati membri designano il registro o i registr competenti per procedere all'iscrizione di cui agli articoli 6 e 10 e determinano le norme ad essa applicabili.
Fissano le condizioni alle quali si effettua il deposito dei documenti di cui agli articoli 7 e 10. Accertano che gli atti e le indicazioni di cui all'articolo 8 siano pubblicati nel relativo bollettino ufficiale dello stato membro in cui ha sede il gruppo, e prevedono eventualmente le modalita' di pubblicazione degli atti e delle indicazioni di cui all'articolo 8 lettera c).
Gli stati membri accertano inoltre che chiunque possa prendere visione presso il registro competente, a norma dell'articolo 6 o eventualmente, a norma dell'articolo 10, dei documenti di cui all'articolo 7 e ottenerne anche per posta copia integrale o parziale.
Gli stati membri possono prevedere il pagamento delle spese relative alle operazioni di cui ai precedenti commi, ma tali spese non possono essere superiori al costo amministrativo.
2. Gli stati membri accertano che le indicazioni che devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee ai sensi dell'articolo 11 siano comunicate all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunita' europee entro il mese successivo alla pubblicazione nel bollettino ufficiale di cui al paragrafo I".
L'art. 25, recita:
"Art. 25. - La corrispondenza, gli ordinativi e analoghi documenti devono indicare in maniera leggibile:
a) la denominazione del gruppo proceduta o seguita dalle parole "gruppo europeo di interesse economico" o dalla sigla "GEIE", salvo che tali termini o la sigla non figurino gia' nella denominazione.
b) il luogo in cui si trova il registro menzionato nell'articolo 6 presso cui e' iscritto il gruppo, nonche' il numero di iscrizione del gruppo nel registro.
c) l'indirizzo della sede del gruppo.
d) eventualmente, la menzione dell'obbligo degli amministratori di agire congiuntamente.
e) la menzione, se del caso, che il gruppo e' in liquidazione in virtu' degli articoli 15, 31, 32 o 36.
Ogni dipendenza del gruppo, quando e' iscritta conformemente all'articolo 10, deve far figurare le indicazioni di cui sopra, insieme a quelle relative alla propria iscrizione, sui documenti di cui al primo comma del presente articolo provenienti dalla dipendenza in questione".
CAPO III
CREDITIO E RISPARMIO
Art. 18.
Conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti fianziari e pubblicita' dei documenti contabili delle succursali: criteri di delega).
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 86/635/CEE e 89/117/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) aderenza delle norme al principio secondo il quale il complesso informativo costituito dallo stato patrimoniale, dal conto profitti e perdite e dall'allegato informativo integrativo deve fornire con chiarezza un quadro veritiero e corretto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, nel rispetto dell'esigenza di:
1) garantire, anche attraverso adeguate modalita' di tenuta dei conti, un'informazione orientata alla tutela, oltre che dei soci e dei terzi, dei creditori depositanti, dei debitori e del pubblico in genere e perseguire condizioni di equita' concorrenziale e di compatibilita' dei bilanci all'interno della Comunita' economica europea;
2) assicurare la salvaguardia dell'integrita' patrimoniale e della stabilita' degli intermediari anche mediante la previsione di regole di valutazione improntate a particolare prudenza, volte al fine di conservare la fiducia del pubblico;
3) tener conto dei riflessi sugli istituti di vigilanza creditizia oggetto di armonizzazione minima nella Comunita' economica europea;
1) garantire, anche attraverso adeguate modalita' di tenuta dei conti, un'informazione orientata alla tutela, oltre che dei soci e dei terzi, dei creditori depositanti, dei debitori e del pubblico in genere e perseguire condizioni di equita' concorrenziale e di compatibilita' dei bilanci all'interno della Comunita' economica europea;
2) assicurare la salvaguardia dell'integrita' patrimoniale e della stabilita' degli intermediari anche mediante la previsione di regole di valutazione improntate a particolare prudenza, volte al fine di conservare la fiducia del pubblico;
3) tener conto dei riflessi sugli istituti di vigilanza creditizia oggetto di armonizzazione minima nella Comunita' economica europea;
b) la normativa dovra' assicurare, nella misura compatibile con le leggi vigenti in materia tributaria, l'autonomia delle disposizioni tributarie da quelle dettate in attuazione della direttiva, prevede- ndo comunque che nel conto profitti e perdite sia indicato in quale misura la valutazione di singole voci sia stata influenzata dall'applicazione della normativa tributaria;
c) applicazione della disciplina di attuazione delle direttive, indipendentemente dalla forma giuridica, agli enti creditizi ed alle imprese che svolgono in via esclusiva o principale, anche indirettamente, attivita' di raccolta o di collocamento di pubblico risparmio o attivita' finanziaria, o ad essa assimilabile come definita dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114, salvo che essa consista nella detenzione in via esclusiva o principale di partecipazioni in societa' esercenti attivita' diversa da quella creditizia o finanziaria;
d) individuazione, anche ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 2), lettera e), della direttiva del Consiglio 86/635/CEE, dei legami tra le imprese che svolgono le attivita' di cui alla lettera c) del presente comma, ai fini della determinazione dell'area di consolidamento e dei soggetti tenuti a redigere e pubblicare il bilancio consolidato, inserendo nell'area di consolidamento le societa' che svolgono servizi ausiliari all'attivita' indicata nella stessa lettera c) e prevedendo criteri di consolidamento con riferimento anche agli articoli 32 e 33 della direttiva del Consiglio 83/349/CEE;
e) statuizione, fino all'attuazione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, di modalita' omogenee di pubblicita' dei bilanci di esercizio e consolidati degli enti creditizi e delle imprese finanziarie di cui alla lettera c);
f) attuazione, in particolare per quanto attiene al recepimento della direttiva del Consiglio 89/117/CEE, dei seguenti obblighi e relative procedure di vigilanza:
1) le succursali operanti in Italia degli enti e delle imprese di cui alla lettera c), aventi sede legale all'estero, siano tenute alla pubblicazione di copia del bilancio di esercizio del soggetto di appartenenza e, ove redatto, del bilancio consolidato, se ne sia obbligatoria la redazione, entrambi compilati e controllati secondo le modalita' previste dalla legislazione dello Stato in cui l'ente creditizio o l'impresa finanziaria hanno sede legale e corredati dalle rispettive relazioni di gestione e di controllo;
2) il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio possa richiedere, indicandone criteri e modalita', la pubblicazione di ulteriori informazioni o di un bilancio separato alle succursali di enti creditizi e imprese finanziarie aventi sede legale fuori dalle Comunita' europee, qualora non ricorra il presupposto che il bilancio di questi ultimi sia stato redatto conformemente alla direttiva del Consiglio 86/635/CEE, o in modo equivalente, e che sussistano condizioni di reciprocita';
3) il Comitato predetto possa determinare i criteri in base ai quali dovra' essere effettuata la valutazione dell'equivalenza dei bilanci;
4) la copia dei bilanci di cui al numero 1), da compilarsi in lingua italiana, debba essere confermata da chi rappresenta stabilmente l'ente creditizio o l'impresa finanziaria nel territorio dello Stato, prevedono opportune cautele;
5) la pubblicazione possa essere effettuata da almeno una delle succursali insediate in Italia, secondo modalita' da determinarsi coerentemente con la disciplina degli enti creditizi e delle imprese finanziarie italiane;
6) il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio eserciti i poteri di cui ai numeri 2) e 3) in quanto non diversamente disposto dalle norme relative alle societa' di intermediazione mobiliare e comunque in armonia con esse.
1) le succursali operanti in Italia degli enti e delle imprese di cui alla lettera c), aventi sede legale all'estero, siano tenute alla pubblicazione di copia del bilancio di esercizio del soggetto di appartenenza e, ove redatto, del bilancio consolidato, se ne sia obbligatoria la redazione, entrambi compilati e controllati secondo le modalita' previste dalla legislazione dello Stato in cui l'ente creditizio o l'impresa finanziaria hanno sede legale e corredati dalle rispettive relazioni di gestione e di controllo;
2) il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio possa richiedere, indicandone criteri e modalita', la pubblicazione di ulteriori informazioni o di un bilancio separato alle succursali di enti creditizi e imprese finanziarie aventi sede legale fuori dalle Comunita' europee, qualora non ricorra il presupposto che il bilancio di questi ultimi sia stato redatto conformemente alla direttiva del Consiglio 86/635/CEE, o in modo equivalente, e che sussistano condizioni di reciprocita';
3) il Comitato predetto possa determinare i criteri in base ai quali dovra' essere effettuata la valutazione dell'equivalenza dei bilanci;
4) la copia dei bilanci di cui al numero 1), da compilarsi in lingua italiana, debba essere confermata da chi rappresenta stabilmente l'ente creditizio o l'impresa finanziaria nel territorio dello Stato, prevedono opportune cautele;
5) la pubblicazione possa essere effettuata da almeno una delle succursali insediate in Italia, secondo modalita' da determinarsi coerentemente con la disciplina degli enti creditizi e delle imprese finanziarie italiane;
6) il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio eserciti i poteri di cui ai numeri 2) e 3) in quanto non diversamente disposto dalle norme relative alle societa' di intermediazione mobiliare e comunque in armonia con esse.
2. I poteri conferiti al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e alla Banca d'Italia in materia di bilanci d'esercizio dall'articolo 32, primo comma, lettera a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938 n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 14, secondo comma, della legge 10 febbraio 1981, n. 23, si riferiscono anche alle imprese finanziarie indicate nel comma 1 e alla materia dei bilanci consolidati. Tali poteri potranno essere esercitati per il recepimento delle direttive del Consiglio 86/635/CEE e 89/117/CEE e, successivamente, per l'adeguamento della disciplina nazionale all'evolversi di quella comunitaria.
Note all' e' stata pubblicata in G.U.C.E.
n. L. 372 del 31 dicembre 1986.
- La e' stata pubblicata in G.U.R.I.
n. 29 del 13 aprile 1989, seconda serie speciale.
- La , disciplina il controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione della in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi.
L'art. 1 recita:
"Art. 1 (Obblighi di comunicazione). - 1. Fermo quanto disposto dagli , e (2), convertito in legge, con modificazioni, dalla , e succes- sive modificazioni e integrazioni, e dall' (3). La Banca d'Italia richiede la trasmissione di situazioni e dati consolidati alle aziende di credito ed agli istituti di credito a medio e lungo termine sottoposti alla propria vigilanza che posseggono, anche attraverso societa' controllate o fiduciarie ovvero comunque attraverso soggetti interposti, partecipazioni in societa' o enti, aventi sedi in Italia o all'estero, esercenti attivita' creditizia, ovvero, in via esclusiva o principale, attivita' finanziaria consistente nella concessione di finanziamenti, sotto ogni forma, nell'assunzione di partecipazione, nella compravendita, possesso, gestione o collocamento di valori mobiliari. Le modalita' e i termini per la trasmissione delle situazioni e dei dati consolidati sono determinati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che stabilisce altresi' la misura della partecipazione rilevante ai fini di cui sopra, la quale non potra' essere inferiore al 25 per cento, salvo che non ricorrano situazioni di controllo ai sensi dell' .
2. Le societa' e gli enti con sede in Italia che esercitano attivita' creditizia e finanziaria, di cui al comma 1, ed il cui capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso societa' controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti di credito sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, devono fornire alle aziende ed agli istituti suddetti le informazioni necessarie per consentire il consolidamento nei modi e nei termini stabiliti dalle autorita' competenti ad esercitare la vigilanza su base consolidata.
3. Le societa' e gli enti con sede in Italia che esercitano attivita' creditizia e finanziaria, di cui al comma 1, ed il cui capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso societa' controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti di credito aventi sede in altro Stato della Comunita' economica europea, debbono fornire alle aziende e agli istituti suddetti le informazioni di cui al comma secondo.
4. Fermi i poteri di cui dispone ai sensi degli e , convertito in legge con modificazioni, dalla , e successive modificazioni e integrazioni, nonche' ai sensi dell' , nei confronti delle aziende di credito e degli istituti di credito a medio e lungo termine, la Banca d'Italia puo' richiedere alle societa' ed agli enti di cui ai commi 2 e 3, ancorche' non soggetti alla propria vigilanza, la trasmissione anche periodica di dati e notizie nonche' la certificazione dello stato patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite.
5.Al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle notizie richiesti nonche' delle informazioni fornite per il consolidamento, la Banca d'Italia puo' eseguire ispezioni presso le societa' e gli enti di cui ai commi 2 e 3 non sottoposti alla propria vigilanza ovvero richiedere che tale verifica sia effettuata dalle competenti autorita' di controllo o di vigilanza.
6. La Banca d'Italia puo' altresi' consentire che la verifica delle informazioni fornite dalle societa' e dagli enti di cui al comma 3 sia effettuata dalle competenti autorita' di vigilanza degli altri Stati membri della Comunita' europea che facciano richiesta ovvero da un revisore o da un esperto indicati dalle predette autorita'".
- L' , recita: "e) Uno Stato membro puo' applicare l' anche a due o piu' istituti di credito che, pur non trovandosi nelle relazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 o 2, della stessa direttiva sono sottoposti a una direzione unitaria senza che che essa sia stata stabilita in virtu' di un contratto o di una clausola statutaria".
- La e' stata pubblicata in G.U.C.E.
n. C, n. 193 del 18 luglio 1983. Gli articoli 32 e 33 recitano: "Art. 32 - 1. Se un'impresa inclusa nel consolidamento, congiuntamente ad una o piu' imprese possono autorizzare o prescrivere che tale impresa sia inclusa nei conti consolidati proporzionalmente ai diritti detenuti nel suo capitale dall'impresa inclusa nel consolidamento.
2. Gli articoli da 13 a 31 si applicano, mutatis mutandis, al consolidamento proporzionale di cui al paragrafo 1.
3. Se si applica il presente articolo, l'articolo 33 non e' applicabile se l'impreso oggetto del consolidamento proporzionale e' un'impresa associata ai sensi dell'articolo 33.
Art. 33. - 1. Quando un'impresa inclusa nel consolidamento esercita un'influenza notevole sulla gestione e sulla politica finanziaria di un'impresa non inclusa nel consolidamento (impresa associata) nella quale essa detiene una partecipazione ai sensi dell' , tale partecipazione e' iscritta nello stato patrimoniale consolidato in una voce specifica dal titolo corrispondente. Si presume che un'impresa eserciti un'influenza notevole su un'altra quando detenga il 20% o piu' dei diritti di voto degli azionisti o soci di tale impresa. Si applica l'articolo 2.
2. In occassione della prima applicazione del presente articolo ad una partecipazione di cui al paragrafo 1, questa viene iscritta nello stato patrimoniale consolidato:
a) al suo valore contabile valutato conformemente alle regole di valutazioned previste dalla .
La differenza tra questo valore e l'importo corrispondente viene indicata a parte nello stato patrimoniale consolidato o nell' allegato. Tale differenza e' calcolata alla data di cui il metodo viene applicato per la prima volta, ovvero
b)per l'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto dell'impresa associata rappresentata da tale partecipazione. La differenza tra tale importo e il valore contabile valutato conformemente alle regole di valutazione previste dalla e' menzionata a parte nello stato patrimoniale consolidato o nell'allegato. Tale differenza e' calcolata alla data di cui il metodo viene applicato per la prima volta;
c) gli Stati membri possono prescrivere l'applicazione della lettera a) o della lettera b). Lo stato patrimoniale consolidato o l'allegato deve indicare a quale delle due lettere si e' fatto ricorso;
d) per l'applicazione delle lettere a) o b) gli Stati membri possono inoltre autorizzare o prescrivere che la differenza venga calcolata alla data di acquisizione delle azioni o quote oppure se all'acquisizione si e' proceduto in piu' volte, alla data in cui l'impresa e' diventata impresa associata.
3. Qualora elementi dell'attivo o del passivo dell'impresa associata siano stati valutati secondo metodi non uniformi rispetto a quelli seguiti per il consolidamento in conformita' dell'articolo 29, paragrafo 2, per il calcolo della differenza di cui al paragrafo 2, lettera a) o lettera b), del presente articolo tali elementi possono essere di nuovo valutati conformemente ai metodi seguiti per il consolidamento. Se non si e' posseduto alla nuova valutazione, ne deve essere fatta menzione nell'allegato.
Gli Stati membri possono imporre tale nuova valutazionz.
4. Al valore contabile di cui al paragrafo 2, lettera a), o all'importo corrispondente alal frazione del patrimonio netto dell'impresa associata di cui al paragrafo 2, lettera b), e' sommato o detratto l'importo della variazione della frazione del patrimonio netto dell'impresa associata rappresentata da tale partecipazione intervenuta nel corso dell'esercizio; da esso e' detratto l'importo dei dividendi corrispondente alla partecipazione.
5. Se la differenza positiva di cui al paragrafo 2, lettera a) o lettera b), non e' collegabile ad una categoria di elementi dell'attivo o del passivo, essa e' trattata conformemente agli articoli 30 e 39, paragrafo 3.
6. La frazione dell'utile o della perdita dell'impresa associata attribuibile a tali partecipazioni e' iscritta nel conto profitti e perdite consolidato in una voce specifica dal titolo corrispondente.
7. Le eliminazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), sono effetuate qualora ne siano noti o accessibili gli elementi. Si applica l'articolo 26, paragrafi 2 e 3.
8. Se un'impresa associata redige conti consolidati, le disposizioni dei paragrafi che precedono si applicano al patrimonio netto iscritto in tali conti consolidati.
9. Il presente articolo puo' non essere applicato quando le partecipazioni nel capitale dell'impresa associata presentino solo un interesse irrilevante nei riguardi dell'obiettivo dell'articolo 16, paragrafo 3".
- Il , detta disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia.
L'art. 32, comma 1, lettera a), recita: "Le aziende di credito soggette alle disposizioni della presente legge dovranno attenersi alle istituzioni che l'Ispettorato (21) comunichera' conformemente alle deliberazioni del Comitato dei Ministri (22), relativamente:
a) alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche delle aziende sottoposte al suo controllo ed ai termini e modalita' per la formazione, la pubblicazione e l'invio dell'Ispettorato delle situazioni periodiche stesse".
- La , concerne la conversione in legge del .
- La . riguarda i conferimenti al capitale ed al fondo di dotazione di istituti ed enti di credito di diritto pubblico. modifica la , concernente lo sviluppo dzell'attivita' creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare; la fusione per incorporazione dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilita' nel Consorzio di credito per le opere pubbliche. L'art. 14 recita:
"Art. 14 - Agli istituti o enti che hanno per oggetto la raccolta del risparmio a medio e lungo termine si applicano le disposizioni dei titoli V, VI, VII e VIII del , convertito con la , e successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 32, 33 e 35.
Gli istituti ed enti suddetti dovranno attenersi alle istruzioni che la Banca d'Italia comunichera', conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, relativamente alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche nonche' ai criteri per limitare la concentrazione dei rischi.
La Banca d'Italia ha facolta', nei confronti dei medesimi istituti ed enti, di ordinare la convocazione delle assemblee dei soci e degli enti partecipanti, nonche' dei consigli di amministrazione e di altri organi amministrativi, quando lo ritenga necessario.
La Banca d'Italia ha inoltre facolta' di dare ai detti istituti ed enti le necessarie direttive nel caso in cui i loro debitori risultino in manifesto stato di inadempienza.
E' abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stto 23 agosto 1946, n. 370".
Art. 19.
Ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 97/345/CEE e, per le parti non attuate dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, delle direttive del Consiglio 79/279/CEE e 80/390/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:
a) sara' previsto:
1) che i soggetti che emettono valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di borsa pongano a disposizione del pubblico i bilanci consolidati e non consolidati che essi redigono;
2) che le disposizioni di attuazione della direttiva del Consiglio 79/279/CEe non si applichino ai valori mobiliari emessi dagli Stati membri delle Comunita' europee e dai loro enti locali;
3) che il Ministro del tesoro, con propri decreti, disciplini la quotazione dei titoli emessi da Stati, loro enti locali e da enti internazionali di carattere pubblico, determinando le condizioni, i requisiti e le modalita' di ammissione, nonche' gli obblighi da essa derivanti;
1) che i soggetti che emettono valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di borsa pongano a disposizione del pubblico i bilanci consolidati e non consolidati che essi redigono;
2) che le disposizioni di attuazione della direttiva del Consiglio 79/279/CEe non si applichino ai valori mobiliari emessi dagli Stati membri delle Comunita' europee e dai loro enti locali;
3) che il Ministro del tesoro, con propri decreti, disciplini la quotazione dei titoli emessi da Stati, loro enti locali e da enti internazionali di carattere pubblico, determinando le condizioni, i requisiti e le modalita' di ammissione, nonche' gli obblighi da essa derivanti;
b) sara' attribuito alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa il potere di stabilire con regolamento:
1) salvo quanto previsto alla lettera a) e limitandoli al minimo consentito dalle direttive, gli obblighi di informazione, ivi compreso quello di redigere e pubblicare un prospetto informativo, ed i requisiti per l'ammissione alla quotazione relativamente alle obbligazioni garantite dallo Stato ed agli altri titoli, per i quali la legge prevede la quotazione di diritto, determinando tali requisiti al solo fine di assicurare un regolare andamento del mercato di tali titoli e fissando le relative procedure con il potere di sospendere o revocare tale quotazione quando lo richieda l'esigenza di tutela del pubblico risparmio;
2) gli obblighi di informazione piu' severi o supplementari rispetto a quelli elencati negli schemi C e D della direttiva del Consiglio 79/279/CEE per i soggetti che emettono valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di borsa;
3) i modi, i termini ed eventualmente la lingua, oltre quella italiana, in cui i soggetti che emettono titoli quotati in borsa, anche diversi dalle azioni e dalle obbligazioni, devono porre a disposizione del pubblico i documenti e le informazioni di cui al numero 2) ed agli schemi C e D della suddetta direttiva;
1) salvo quanto previsto alla lettera a) e limitandoli al minimo consentito dalle direttive, gli obblighi di informazione, ivi compreso quello di redigere e pubblicare un prospetto informativo, ed i requisiti per l'ammissione alla quotazione relativamente alle obbligazioni garantite dallo Stato ed agli altri titoli, per i quali la legge prevede la quotazione di diritto, determinando tali requisiti al solo fine di assicurare un regolare andamento del mercato di tali titoli e fissando le relative procedure con il potere di sospendere o revocare tale quotazione quando lo richieda l'esigenza di tutela del pubblico risparmio;
2) gli obblighi di informazione piu' severi o supplementari rispetto a quelli elencati negli schemi C e D della direttiva del Consiglio 79/279/CEE per i soggetti che emettono valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di borsa;
3) i modi, i termini ed eventualmente la lingua, oltre quella italiana, in cui i soggetti che emettono titoli quotati in borsa, anche diversi dalle azioni e dalle obbligazioni, devono porre a disposizione del pubblico i documenti e le informazioni di cui al numero 2) ed agli schemi C e D della suddetta direttiva;
c) sara' attribuito alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa il potere di stabilire, con regolamento da adottare d'intesa con gli organi di vigilanza previsti dalla legge, in quali casi, ricorrendo il pericolo che dalla diffusione della notizia possa derivare un danno grave e ingiustificato all'emittente o ad interessi pubblici essenziali, la stessa Commissione abbia facolta' di accordare deroghe di carattere generale e dispense speciali agli obblighi di informazione di cui ai numeri 2) e 3) della lettera b).
Note all' e' stata pubblicata in G.U.R.I.
n. 69 del 3 settembre 1987. 2a serie speciale.
- La , detta disposizione sull'ordinamento della Consob; norme per l'identificazione dei soci delle societa' con azioni quotate in borsa e delle societa' per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle , e in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio.
La e' stata pubblicata in G.U.C.E. n. L. 66 del 16 marzo 1979.
La e' stata pubblicata in G.U.C.E. n. L. 100 del 17 aprile 1980.
Art. 20.
(Variazioni nelle partecipazioni rilevanti in
societa' con azioni quotate nei mercati regolamentati: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/627/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:
a) obbligo di comunicazione tempestiva alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa e alle societa' partecipate delle variazioni intervenute rispetto ad una partecipazione rilevante, diretta o indiretta, detenuta in societa' con azioni quotate nei mercati regolamentati;
b) determinazione delle soglie delle partecipazioni di cui alla lettera a) e delle relative variazioni, con attribuzione al Ministro del tesoro, sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, del potere di modificarne le relative entita';
c) obbligo di informazione al pubblico, entro breve termine, da parte delle societa' che ricevono la comunicazione di cui alla lettera a) e, in caso di inosservanza, potere della Commissione nazionale per le societa' e la borsa di provvedere a spese della societa' inadempiente;
d) estensione delle informazioni di cui alla lettera c) anche alle partecipazioni note o rilevate all'entrata in vigore del decreto legislativo;
e) disciplina, con regolamento della Commissione nazionale per le societa' e la borsa da emanarsi d'intesa con le Autorita' di vigilanza competenti per legge, del potere di concedere eccezionalmente dispense dagli obblighi di informazione;
f) integrale e puntuale recepimento dell'articolo 7 della direttiva per il computo dei diritti di voto ai fini degli obblighi di comunicazione.
Nota all' e' stata pubblicata nella G.U.R.I.
n. 12 del 9 febbraio 1989, 2a serie speciale.
Art. 21.
Pubblicazione del prospetto per l'offerta pubblica di valori mobiliari: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/298/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:
a) previsione che qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante un'operazione di sollecitazione del pubblico risparmio assicuri trasparenza e correttezza dell'informazione sulla base dei criteri di massima stabiliti dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
b) previsione che la Commissione nazionale per le societa' e la borsa richieda che l'ultimo bilancio approvato del soggetto emittente i valori mobiliari, cui l'offerta si riferisce, sia certificato da parte di una societa' di revisione iscritta all'albo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;
c) riconoscimento del prospetto informativo approvato dall'autorita' competente di un altro Stato membro;
d) conferma dell'esclusione gia' prevista dall'articolo 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77, per i valori mobiliari emessi o garantiti dallo Stato e per i titoli emessi dalle aziende e dagli istituti di credito nell'attivita' di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito.
Nota all' e' stata pubblicata in G.U.R.I.
n. 44 dell'8 giugno 1989, 2a serie speciale.
Il , attua la delega di cui all' , convernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle S.p.a. quotate in borsa.
La , istitutisce e disciplina i fondi comuni d'investimento mobiliare. L'art. 12 recita:
"Art. 12 (Controlli della Commissione nazionale per le societa' e la borsa). - Le aziende e gli istituti di credito le cui azioni o titoli similari, non sono ammesse alla negoziazione in borsa o al mercato ristretto non sono soggetti alla disciplina di cui agli articoli 3, lettere a), b) e c), e 4 del , convertito in legge, con modificazioni, dalla , anche se alla negoziazione stessa nono ammessi le obbligazioni e gli altri titoli emessi nella attivita' di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito.
Le disposizioni dell' , convertito in legge, con modificazioni, dalla , non si applicano per il collocamento dei valori mobiliari emessi o garantiti dallo Stato dei titoli emessi dalle aziende e dagli istituti di credito nell'attivita' di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito.
Le disposizioni previste dagli , , e , convertito in legge, con modificazioni, dalla , non si applicano alle operazioni gia' in corso, salvo l'obbligo da parte della societa' od ente che procede all'operazione medesima, entro i quindici giorni successivi all'entrate in vigore della presente legge, della comunicazione prevista dal primo comma dell'art. 18 del citato decreto-legge, e l'osservanza per il prosieguo delle eventuali disposizioni relative alla specifica operazione, emanate dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa nel termine di cui al terzo comma del medesimo articolo 18 dello stesso decreto.
L'inosservanza delle disposizioni del precedente comma e' punita a norma del quinto comma dell'articolo 18 del predetto decreto".
Art. 22.
Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari: criteri di delega).
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 85/611/CEE e 88/220/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:
a) introduzione dei fondi comuni di natura statutaria, costituiti sotto froma di societa' per azioni a capitale variabile, e sottoposizione degli stessi ad una disciplina conforme ai principi contenuti nella legge 23 marzo 1983, n. 77, per quanto riguarda il grado di tutela del risparmiatore e, in quanto compatibili, per quanto attiene al sistema e agli organi di controllo pubblico;
b) soppressione del divieto di negoziare valori mobiliari oltre i termini della liquidazione mensile di borsa e di operare a premio e a riporto, e attribuzione alla Banca d'Italia del potere di limitare la tipologia delle operazioni e dei contratti che le societa' possono porre in essere nell'esercizio dell'attivita' di gestione, con provvedimento motivato, in relazione all'andamento del mercato e alla necessita' di garantire la stabilita' degli intermediari;
c) attribuzione alle autorita' preposte alla vigilanza della facolta' di fissare, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1983, n. 77, i limiti di investimento in valori mobiliari dello stesso emittente entro la misura massima prevista dalla direttiva anche con riferimento all'acquisto di quote di fondi collegati;
d) sostituzione del prospetto trimestrale di cui all'articolo 5 della legge 23 marzo 1983, n. 77, con una relazione semestrale;
e) innalzamento del limite di indebitamento dal 5 fino al 10 per cento del patrimonio del fondo ed introduzione del principio della temporaneita' dello stesso, secondo criteri stabiliti dalla Banca d'Italia;
f) attribuzione al Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, del potere di constatare con decisione motivata la non confermita' alle disposizioni della direttiva di singoli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari costituiti nei paesi delle Comunita' europee che intendano collocare in Italia le proprie quote, anche con riferimento alla disciplina delle prestazioni assicurate ai partecipanti;
g) eliminazione del divieto, posto per societa' ed enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali, di partecipare a fondi comuni e alla conseguente regolamentazione del regime fiscale;
h) disciplina autorizzatoria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e disciplina dei controlli conforme al vigente ordinamento, per gli organismi esteri di investimento collettivo in valori mobiliari non rientranti nell'applicazione delle direttive, con riferimento alle caratteristiche giuridiche ed operative, all'esistenza di adeguate forme di vigilanza nel paese dove essi hanno sede e di una stabile rappresentanza in Italia, alla designazione di un istituto nazionale delegato al regolamento delle operazioni e alla custodia dei beni in Italia;
i) adeguamento della disciplina tributaria dei fondi comuni ai fini della eliminazione dei fenomeni di doppia imposizione interna e internazionale e della introduzione di procedure idonee a consentire la cognizione di dati e di informazioni necessari all'accertamento.
Note all' e' stata pubblicata in G.U.C.E.
n. L. 375 del 31 dicembre 1985.
- La diretiva 88/220/CEE e' stata pubblicata nella G.U.R.I.
n. 53 dell'11 luglio 1988, 2a serie speciale.
- La istituisce e disciplina i fondi comuni d'investimento mobiliare. L'art. 4 recita:
"Art. 4 (Gestione del fondo). - La societa' di gestione provvede nell'interesse dei paretecipanti agli investimenti, alle alienazioni e alle negoziazioni, all'esercizio dei diritti inerenti ai titoli e di ogni altro diritto compreso nel fondo comune, alla distribuzione dei proventi e ad ogni altra attivita' di gestione.
Nell'esercizio dell'attivita' di gestione, la societa' non puo' vendere titoli allo scoperto, ne' negoziabili con differimento dell'esecuzione del contratto oltre i termini della liquidazione mensile di borsa, ne' operare a contratto oltre i termini e non puo' assumere ne' concedere prestiti sotto qualsiasi forma. Per l'acquisto dei titoli da includere nel fondo comune la societa' puo' ottenere anticipazioni bancarie su titoli, entro il limite massimo globale del 5 per cento del patrimonio del fondo.
Il patrimonio del fondo non puo' essere investito in titoli emessi da una stessa societa' o ente ne' in altre attivita' finanziarie per un valore superiore ai limiti stabiliti in via generale dalla Banca d'Italia. Tali limiti sono fissati tenendo conto: a) della concentrazione dei rischi; b) della proporzione tra titoli quotati e non quotati; c) per i titoli non quotati, sia della previsione nei regolamenti di emissione della quotazione in borsa o nel mercato ristretto sia della revisione contabile e certificazione a cui si siano assoggettati gli emittenti. Qualora le azioni non siano quotate in borsa o al mercato ristretto, il loro controvalore non potra' superare globalmente il 10 per cento del patrimonio del fondo. Sono esclusi da tale limite i titoli provenienti da offerta pubblica e privata per i quali sia stata prevista, in sede di collocamento, la quotazione sul mercato ufficiale o la negoziazione al mercato ristretto. Nel fondo non possono essere detenute azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa societa', per un valore nominale superiore al 5 per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla societa' medesima, se quotate in borsa o al mercato ristretto ovvero al 10 per cento se non quotate ne', comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da consentire alla societa' gerente di esercitare il controllo sulla societa' emittente. I limiti del 5 e del 10 per cento ed il divieto di raggiungere detto ammontare si applicano altresi' con riferimento all'insieme dei fondi gestiti da una stessa societa' di gestione.
I limiti stabiliti nel precedente comma possono essere superati solo in conseguenza dell'esercizio dei diritti di opzione riferentesi alle azioni in portafoglio. La partecipazione deve essere riportata entro un anno nei limiti previsti dal comma precedente.
E' vietato l'investimento in quote di partecipazione ad altri fondi comuni e in azioni emesse dalla societa' gerente, nonche' in titoli emessi da societa' ed enti dei cui organi facciano parte gli amministratori della societa' in gestione.
L'investimento in azioni, emesse da societa' controllanti la societa' di gestione, e' ammesso nella misura massima del 2 per cento del capitale della societa' controllante e le suddette azioni non potranno esercitare il diritto di voto".
L'art. 5 recita:
"Art. 5 (Scritture contabili). - In aggiunta alle scritture prescritte alle impree dal , e con le stesse modalita', la societa' di gestione deve redigere:
a) il libro giornale del fondo comune, nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni di emissione e di rimborso delle quote di partecipazione e le operazioni relative alla gestione;
b) entro sessanta giorni dalla fine di ogni anno, o del mi- nor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi, il rendiconto della gestione del fondo comune;
c) entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre, il prospetto della composizione e del valore del fondo comune;
d) giornalmente, tranne nei giorni di chiusura delle borse nazioni, un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo netto del fondo comune.
Il rendiconto della gestione del fondo comune, la relazione e i prospetti trimestrali sono depositati e affissi per almeno trenta giorni, a partire da quello successivo alla data di redazione, nelle sedi della societa' di gestione e della banca depositaria e nelle filiali, succursali e agenzie della banca stessa indicate nel regolamento. I prospetti giornalieri sono depositati presso la sede della societa' di gestione. I partecipanti hanno diritto di esaminare gli atti di cui al presente comma e di averne copia a loro spese".
- Il , riguarda l'approvazione del testo unico delle norme in materia valutaria.
Art. 23.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))((4))
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.LGS. 1 settembre 1993, n. 385 ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente articolo continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del suindicato D.Lgs. 385/1993.
Il D.LGS. 1 settembre 1993, n. 385 ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente articolo continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del suindicato D.Lgs. 385/1993.
Art. 24.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))((4))
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.LGS. 1 settembre 1993, n. 385 ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente articolo continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del suindicato D.Lgs. 385/1993.
Il D.LGS. 1 settembre 1993, n. 385 ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente articolo continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del suindicato D.Lgs. 385/1993.
Art. 25.
(Assicurazione per interventi di assistenza: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 84/641/CEE dovra' avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
a) dovranno essere previsti idonei controlli dei mezzi diretti e indiretti quanto a personale e attrezzature, compresa la qualificazione del personale medico, di cui le imprese dispongono nel ramo;
b) anche l'attivita' di assistenza alle persone in difficolta' in circostanze diverse da quelle di cui all'articolo 1 della direttiva sara' sottoposta, nell'ambito del territorio nazionale, al regime attuativo della direttiva del Consiglio 73/239/CEE;
c) saranno concesse le dilazioni previste dagli articoli 16 e 17 della direttiva;
d) per l'imposta sul contratto di assicurazione nel ramo sara' applicata l'aliquota fiscale del 10 per cento.
Note all' e' stata pubblicata in G.U.C.E.
n. L. 339 del 27 dicembre 1984. L'art. 1 recita:
"Art. 1. - La presente direttiva riguarda l'accesso all'attivita' non salariata dell'assicurazione diretta, compresa l'attivita' di assistenza di cui al paragrafo 2, esercitata dalle imprese che sono stabilite sul territorio di uno Stato membro o che desiderano stabilirvisi, nonche' l'esercizio di tale attivita'".
Gli articoli 16 e 17 recitano:
"Art. 16. - 1. Gli Stati membri possono concedere, alle imprese che alla data della notifica della presente direttiva eesercitano nel loro territorio solo un'attivita' di assistenza, un termine di cinque anni a decorrere da questa data per conformarsi alle condizioni di cui agli articoli 16 e 17 della prima direttiva.
2. Gli Stati membri possono accordare alle imprese di cui al paragrafo 1 che, alla scadenza del termine di cinque anni, non abbiamo ancor costituito integralmente il margine di solvibilita', un termine supplementare non superiore a due anni, purche' conformemente all'articolo 20 della prima direttiva, dette imprese abbiano sottoposto all'approvazione dell'autorita' di controllo le misure che esse intendono prendere per raggiungere tale margine.
3. Qualsiasi impresa di cui al paragrafo 1 che desideri estendere la sua attivita' ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, o dell'articolo 10 della prima direttiva, puo' farlo unicamente se si conferma immediatamente a quest'ultima.
4. Qualsiasi impresa di cui al paragrafo 1 costituita in una forma diversa da quelle indicate all'articolo 8 della primla direttiva puo' continuare ad esercitare la sua attuale attivita', ancora per tre anni a decorrere dalla data della notifica della presente direttiva, sotto la forma che essa riveste a tale data.
5. Il presente articolo si applica, mutatis mutandis, alle imprese costituite dopo la data della notifica della presente direttiva e che riprendono un'attivita' gia' svolta a tale data da un organismo giuridicamente discusso.
Art. 17. - Gli Stati membri possono concedere alle agenzie e succursali di cui al titolo III della prima direttiva, che esercitano nel loro territorio solo un'attivita' di assistenza, un termine massimo di 5 anni a decorrere dalla data della notifica della presente direttiva per conformarsi all'articolo 25 della prima direttiva, purche' dette agenzie o succursali non estendono la loro attivita' ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della prima direttiva".
- La e' stata pubblicata in G.U.C.E.
n. L. 228 del 16 agosto 1973.
CAPO IV
ASSICURAZIONI
Art. 26.
(Assicurazione crediti: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/343/CEE dovra' avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
a) verra' posto a carico di tutte le imprese che esercitano le assicurazioni del credito l'obbligo di costituire la riserva di compensazione;
b) verra' prescelto il metodo di calcolo della riserva di compensazione indicato al punto D, metodo n. 1, dell'allegato alla direttiva;
c) alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, cessera' l'obbligo di integrazione delle riserve tecniche previsto per le assicurazioni del credito dall'articolo 30 della legge 10 giugno 1978, n. 295.
Note all' e' stata pubblicata in G.U.R.I.
n. 69 del 3 settembre 1987, 2a serie speciale.
- La , detta norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni.
L'art. 30 recita:
"Art. 30 (Riserve tecniche relative al portafoglio italiano). - Le imprese hanno l'obbligo di costituire per i contratti facenti parte del portafoglio italiano la riserva dei primi per i rischi che sono in corso alla fine di ogni esercizio, iscrivendo nel bilancio l'importo delle frazioni di premio di competenze degli esercizi successivi e quello delle annulita' dei premi pagati anticipatamente per gli anni futuri. La riserva deve essere determinata sulla base dei premi lordi, dedotte soltanto le spese di acquisizione e le imposte e tasse a carico degli assicurati. In caso di ammortamento delle provvigioni corrisposte per l'acquisizione di contratti di durata poliennale e' deducibile soltanto la quota relativa all'esercizio.
Le imprese debbono inoltre costituire alla fine di ogni esercizio la riserva sinistri, iscrivendo nel bilancio l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, e non ancora liquidati, nonche' alle relative spese di liquidazione.
La riserva per rischi in corso deve essere calcolata, in linea di principio, secondo il metodo pro rata temporis. Il calcolo puo' tuttavia effettuarsi in misura forfettaria.
In tal caso la riserva premi non puo' essere inferiore al 35 per cento dei premi lordi relativi ai rischi assunti nell'esercizio. Tale aliquota e' elevata alla misura minima del 40 per cento per i rischi della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed e' ridotta alla misura del 15 per cento per i rischi di breve durata. Si considerano rischi di breve durata le assicurazioni a singoli viaggi di corpi di navi o di trasporti di merci e le assicurazioni la cui durata non ecceda i sei mesi.
Le imprese che esercitano le assicurazioni del credito, delle cauzioni, dellagrandine e delle calamita' naturali e quelle dei danni derivanti dall'energia nucleare sono tenute ad integrare per tali assicurazioni la riserva dei premi per rischi in corso, in relazione alla natura particolare dei rischi stessi.
I criteri per l'integrazione della predetta riserva sono stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto e l'integrazione deve essere costituita a decorrere dall'esercizio successivo alla pubblicazione del decreto. Con lo stesso decreto il Ministro puo' altresi' stabilire per le assicurazioni di cui al precedente comma metodi particolari per la valutazione della riserva sinistri.
Le riserve tecniche di cui ai precedenti commi debbono essere costituite al lordo delle quote a carico dei riassicuratori".
Art. 27.
(Assicurazione tutela giudiziaria: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/344/CEE dovra' avvenire enl rispetto dei seguenti criteri:
a) sara' previsto che, ove la garanzia della tutela giudiziaria formi oggetto di una parte distinta di una unica polizza, questa, oltre alla indicazione del contenuto della garanzia giudiziaria, contenga quelle del corrispondente premio;
b) sara' consentito alle imprese di optare o per la gestione sinistri da parte di personale autonomo o da parte di un ufficio liquidazione sinistri gestito da personale autonomo o per la scelta dell'avvocato;
c) verra' previsto l'esonero dall'obbligo di indicare nel contratto la scelta dell'avvocato, quando ricorrano le condizioni previste dall'articolo 5, comma 1, della direttiva.
Nota all' e' stata pubblicata in G.U.R.I.
n. 69 del 3 settembre 1987, 2a serie speciale.
L'art. 5, comma 1, recita:
"1. Ogni Stato membro puo' esonerare l'assicurazione tutela giudiziaria dall'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1 qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l'assicurazione e' limitata alle cause risultanti dall'utilizzazione di autoveicoli stradali nel territorio dello Stato membro in questione;
b) l'assicurazione e' collegata con un contratto di assistenza da fornire in caso di incidente o di guasto riguardante un veicolo stradale;
c) ne' l'assicuratore della tutela giudiziaria ne' l'assicuratore dell'assistenza coprono il ramo responsabilita';
d) quando le parti di una controversia sono assicurate per la tutela giudiziaria presso lo stesso assicuratore vengono adottate disposizioni affinche' le consulenze giuridiche e la rappresentanza di ognuna di tali parti siano prestate da avvocati completamente indipendenti.
2. L'esonero concesso da uno Stato membro ad una impresa a norma del paragrafo 1 non pregiudica l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2".
Art. 28.
(Libera prestazione dei servizi in materia di
assicurazione diretta diversa dalla assicurazione sulla vita: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/357/CEE dovra' avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
a) saranno definite, in relazione all'articolo 3 della direttiva, regole per una precisa individuazione della situazione di fatto nella quale sia ravvisabile una presenza permanente nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione di altri Stati comunitari operanti in liberta' di servizi;
b) saranno esclusi dalla categoria dei "grandi rischi" i rischi assicurati a nome di associazioni professionali, di joint ventures e di raggruppamenti temporanei di imprese;
c) saranno esercitate le opzioni previste dall'allegato 1 alla direttiva per un'applicazione flessibile del principio di corrispondenza tra le valute nelle quali sono espresse o realizzabili le attivita' a copertura delle riserve tecniche e le valute dell'obbligazione assicurativa, con particolare riguardo agli investimenti in ECU (European Currency Uniti) da considerare con il massimo favore;
d) sara' stabilito, per le imprese di altri Stati comunitari operanti nel territorio della Repubblica in liberta' di servizi che stipulino assicurazioni a carattere obbligatorio, l'obbligo di attenersi alle disposizioni della legge italiana che disciplinano l'esercizio di queste assicurazioni, ivi comprese quelle relative all'approvazione delle condizioni di contratto e delle tariffe, laddove previste, ed alla loro comunicazione preventiva e sistematica alle autorita' di controllo nazionali;
e) saranno attribuiti all'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), in armonia con quanto previsto dalle leggi 28 novembre 1984, n. 792, e 12 agosto 1982, n. 576, i poteri necessari per esercitare un efficace controllo sui contratti conclusi attraverso l'intervento di mediatori di assicurazione con imprese non stabilite nel territorio della Repubblica, quando detti contratti riguardino la copertura dei rischi ubicati in Italia;
f) saranno introdotte disposizioni relative alla qualificazione tecnica degli amministratori, alla approvazione di statuti, alle condizioni generali e speciali di polizze e di tariffe;
g) potra' essere autorizzato, alle condizioni prescritte dalla direttiva, il trasferimento di tutto o di parte del portafoglio di imprese stabilite nel territorio nazionale ad imprese stabilite in altro Stato diverso da quello della prestazione di servizi, prevede- ndo per l'assicurato la facolta' di recesso;
h) saranno ammesse all'esercizio in liberta' di servizi per le sole assicurazioni di "grandi rischi", cme definiti dall'articolo 5 della direttiva, quando gli stessi sono situati nel territorio della Repubblica, anche le imprese di assicurazione stabilite in altri Stati comunitari che siano presenti in Italia con proprio stabilimento e sara' prevista la stessa possibilita' per i rischi diversi dai "grandi rischi" che rientrino nei rami per i quali tale stabilimento non ha l'autorizzazione;
i) verra' fatto obbligo alle imprese stabilite nel territorio della Repubblica, che intendano operare in liberta' di servizi nel territorio di altri Stati comunitari, di presentare all'ISVAP un programma dell'attivita' che si propongono di svolgere, attribuendo all'ISVAP il potere di rifiutare, con provvedimento motivato, il rilascio dei certificati e delle attestazioni che siano richiesti dalle autorita' di controllo dello Stato nel quale l'attivita' dovrebbe essere esercitata quando il programma non possa essere approvato;
l) sara' stabilito l'obbligo per le imprese di altri Stati comunitari che intendano svolgere nel territorio della Repubblica attivita' in liberta' di servizi per la
assicurazione di rischi diversi dai "grandi rischi", quali definiti dall'articolo 5 della direttiva, di chiedere ed ottenere specifica autotizzazione e di comunicare sistematicamente all'ISVAP le condizioni e le tariffe praticate per tale assicurazione;
assicurazione di rischi diversi dai "grandi rischi", quali definiti dall'articolo 5 della direttiva, di chiedere ed ottenere specifica autotizzazione e di comunicare sistematicamente all'ISVAP le condizioni e le tariffe praticate per tale assicurazione;
m) sara' previsto che l'ISVAP potra' richiedere alle stesse imprese di cui alla lettera l), che intendano svolgere nel territorio della Repubblica attivita' in liberta' di servizi per l'assicurazione di "grandi rischi", la comunicazione non sistematica delle condizioni e delle tariffe praticate;
n) dovra' essere prescritta la redazione in lingua italiana dei documenti amministrativi o contrattuali che le imprese di altri Stati comunitari dovranno presentare per essere ammesse a svolgere attivita' assicurativa nel territorio della Repubblica, o che saranno da esse posti in essere nell'esercizio di tale attivita';
o) verranno definite le misure che l'ISVAP potra' adottare nei confronti di imprese di altri Stati comunitari che operino irregolarmente nel territorio della Repubblica per far cessare le irregolarita' rilevate;
p) verra' prescritto che le imprese operanti nel territorio della Repubblica in liberta' di servizi redigano, al verificarsi delle condizioni e nei limiti previsti dalla direttiva, un conto di gestione conforme agli allegati 2A o 2B alla direttiva stessa per le operazioni di assicurazione riguardanti rischi ubicati in Italia;
q) le imprese di altri Stati comunitari operanti nel territorio della Repubblica in liberta' di servizi dovranno designare un proprio rappresentante, residente o stabilito su tale territorio, esclusivamente per l'adempimento degli obblighi tributari inerenti ai contratti di assicurazione stipulati dall'impresa rappresentata e per la tenuta dei documenti giustificativi occorrenti a provare tali adempimenti;
r) per le imprese stabilite nel territorio della Repubblica la disciplina delle riserve tecniche sara' adeguata a quella vigente negli altri Stati comunitari per quanto concerne le riserve da costituire e le relative modalita' di determinazione, nonche' per quanto riguarda le forme di investimento;
s) la vigente normativa sara' modificata in modo da rendere organica la disciplina dell'attivita' assicurativa esercitata in libera prestazione dei servizi sia da parte di imprese estere sul territorio nazionale sia da parte di imprese nazionali sul territorio degli altri Stati membri; cio' avuto riguardo alla tutela della massa degli assicurati e dei danneggiati e alla necessita' di organizzare forme di collaborazione sistematica tra l'ISVAP e gli altri uffici di controllo dei Paesi della Comunita' economica europea prevedendo che l'ISVAP stesso sia dotato di tutti i necessari poteri e disponga di adeguate strutture.
Note all' e' stata pubblicato in G.U.R.I.
n. 84 del 31 ottobre 1988, 2a serie speciale. L'art. 3 recita: Ai fini dell'applicazione della prima direttiva e della presente direttiva e' assimilata ad un'agenzia o ad una succursale qualsiasi presenza permanente di un'impresa nel territorio di uno Stato membro, anche se questa presenza non ha assunto la forma di una succursale o agenzia, ma si esercita per mezzo di un semplice ufficio gestito dal personale proprio dell'impresa o da una persona indipendente ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa come farebbe un'agenzia. L'art. 5 recita:
"L'art. 5 della prima direttiva e' cosi' completano:
"d) grandi rischi:
i) i rischi classificati nei rami 4,5,6,7 11 e 12 del punto A dell'allegato,
ii) i rischi classificati nei rami 14 e 15 del punto A dell'allegato qualora il contraente assicurato eserciti a titolo professionale un'attivita' industriale, commerciale o liberale e il rischio riguardi questa attivita',
iii) i rischi classificati nei rami 8, 9, 13 e 16 del punto A dell'allegato, purche' il contraente assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti:
Prima tappa: fino al 31 dicembre 1992:
- totale dello stato patrimoniale: 12,4 milioni di ECU;
- importo netto del volume di affari; 24 milioni di ECU;
- numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio; 500.
Seconda tappa: a partire dal 1 gennaio 1993;
- totale dello stato patrimoniale; 6,2 milioni di ECU;
- importo netto del volume di affari: 12,8 milioni di ECU;
- numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 250.
Qualora il contraente assicurato faccia parte di un insieme di imprese per cui sono previsti bilanci consolidati ai sensi della , i criteri sopra indicati sono applicati sulla base dei bilanci consolidati.
Ogni Stato membro puo' aggiungere alla categoria menzionata al punto iii) i rischi assicurati a nome di associazioni professionali "joint ventures", e raggruppamenti temporanei".
- La , concerne l'istituzione ed il funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione.
- La , concerne la riforma della vigilanza sulle assicurazioni.
CAPO V
DISPOSIZIONI FISCALI
Art. 29.
(Rimborso dei tributi riconosciuti incompatibili con norme comunitarie)
1. Il termine quinquennale di decadenza previsto dallarticolo 91 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, deve intendersi applicabile a tutte le domande e le azioni esperibili per il rimborso di quanto pagato in relazione ad operazioni doganali. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il predetto termine ed il termine di prescrizione previsto dall'articolo 84 dello stesso testo unico sono ridotti a tre anni.
2. I diritti doganali all'importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo, il sovrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti ((, circostanza che non puo' essere assunta dagli uffici tributari a mezzo di presunzioni)).
3. L'articolo 19 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, covertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, e' applicabile quando i tributi riscossi non rilevando per l'ordinamento comunitario.
4. La domanda di rimborso dei diritti e delle imposte di cui ai commi 2 e 3, quando la relativa spesa ha concorso a formare il reddito d'impresa, deve essere comunicata, a pena di inammissibilita', anche all'ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell'esercizio di competenza.
5. I crediti di rimborso dei diritti e delle imposte di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non possono essere ceduti.
6. Quando la Corte di giustizia delle Comunita' europee dichiara incompatibile con le norme comunitarie una agevlazione od esenzione tributaria, la cessazione dell'efficacia della disposizione che la prevede e' dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle finanze.
7. La disposizione contenuta nel comma 2 si applica anche quando il rimborso concerne somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. La disposizione contenuta nel comma 4 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 30.
(Modificazioni al regime IVA delle prestazioni mediche e
paramediche).
1. Il numero 18) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"18) le prestazioni mediche e paramediche rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;".
"18) le prestazioni mediche e paramediche rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;".
Note all' , istituisce e disciplina l'I.V.A. L'art. 10, n. 18), recitava:
"18) le prestazioni rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del testo unico approvato con , e successive modificazioni".
- Il , concerne l'approvazione del testo unico delel leggi sanitarie l'art. 99 recita:
"Art. 99. - E' soggetto a vigilanza l'esecizio delel arti ausiliarie delle professioni sanitarie. S'intendono desig- nate con tale espressione le arti dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico ortopedico ed ernista e dell'infermiere abitato o autorizzato, compresi in quest'ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori.
Con regio decreto, su proposta del Ministro per l'interno, sentiti il Ministro dell'educazione nazionale e il Consiglio di Stato, possono essere sottoposte a vigilanza sanitaria altre arti, che comunque abbiano rapporto con l'esercizio delle professioni sanitarie, secondo le norme che sono determinate nel decreto medesimo.
La vigilanza si estende:
a) all'accertamento del titolo di abilitazione;
b) all'esercizio delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie anzidette".
Art. 31.
Esenzione IVA per le importazioni di campioni gratuiti di modico valore).
1. La lettera b) dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente:
"b) le importazioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni e granuli, nonche' le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati;".
"b) le importazioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni e granuli, nonche' le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati;".
Note all'art. 31.
- L'art. 68 lettera b) del D.P.R. 26 ottobre 1972 recitava:
"b) le importazioni di oro in lingotti, pani verghe, bottoni e granuli".
Art. 32.
(Imposta di consumo sulle banane).
1. L'imposta erariale di consumo sulle banane fresche e secche e le farine di banane, istituita con l'articolo 1 della legge 9 ottobre 1964, n. 986, e successive modificazioni, e' soppressa.
Nota all' , abolisce il monopolio statale delle banane l'art. 1 recitava:
"Art. 1. - Il monopolio del trasporto marittimo delle banane, del commercio delle stesse e della loro lavorazione industriale, compresa quella dei sottoprodotti, istituto con , convertito nella , e successive modificazioni, e' abolito con effetto dal 1 gennaio 1965.
A decorrere dall'anzidetta data, e' istitutita una imposta erariale di consumo sulle banane fresche e secche e sulle farine di banane.
La misura di detta imposta e' stabilita in lire 70 per chilogrammo di banane fresche ed in lire 350 per chilogrammo di banane secche di farina di banane.
Per le banane di produzione nazionale, l'imposta e' corrisposta dal produttore all'atto della vendita ed e' accertata e riscossa, per conto dello Stato, dagli uffici comunali delle imposte di consumo competenti per territorio. Ai comuni ed agli applatatori del servizio di riscossione delle imposte di consumo, compete l'aggio del 2 per cento sull'ammontare lordo delle riscossioni.
Per le banane provenienti dall'estero la imposta e' corrisposta dall'importazione all'atto dell'importazione ed e' accertata e riscossa dalle dogane".
Art. 33.
(Imposte di fabbricazione sullo spirito contenuto nel rhum).
1. L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) prevista dall'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408, e prorogata fino al 31 dicembre 1992 dall'articolo 8, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si applica ache allo spirito contenuto nel rhum, come definito dal regolamento CEE n. 1576/89 del Consiglio.
Note all'art. 33.
- Il , reca modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo emesse dalla Corte di Giustizia delle Comunita' Europee nelle cause 216/81 e 319/81, noche' aumento dell'I.V.A. su alcuni vini spumanti e dell'imposta di fabbricazione sugli alcoliL'art. 3, comma 1 bis, recita:
"Art. 1-bis. - In deroga alla disposizione del comma 1, fino al 31 dicembre 1988 per gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrube e dei cereali l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sono fissate in lire 340.000 per ettanidro".
- La , e' la legge finanziaria 1988.
- Il regolamento CEE n. 1576/89 e' stato pubblicato in G.U.
R.I. n. 56 del 20 luglio 1989, 2a serie speciale.
Art. 34.
(Modifiche al regime fiscale degli spiriti.
Cauzione).
1. L'articolo 5 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. Gli importatori dai Paesi appartenenti alle Comunita' europee e dai Paesi terzi, individuati ai sensi del comma 7, di bevande alcoliche prodotte in detti Paesi, possono essere autorizzati ad acquistare contrassegni di Stato da applicare ai recipienti contenenti i suindicati prodotti prima della loro presentazione in dogana per l'importazione.
2. L'autorizzazione e' subordinata alla prestazione di una cauzione il cui importo va determinato, in relazione al quantitativo di prodotto da importare, mediante applicazione della aliquota della sovrimposta di confine vigente al momento dell'acquisto dei contrassegni sugli alcoli di prima categoria e con riguardo ad un contenuto alcolico non inferiore a 40 gradi.
3. E' conservata la facolta' di concedere l'esonero dalla prestazione della cauzione di cui all'articolo 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161.
4. La cauzione resta in tutto o in parte definitivamente incamerata all'erario qualora nel termine di sei mesi dalla data di acquisto dei contrassegni la merce non sia stata presentata in dogana per l'importazione o non si sia provveduto alla restituzione dei contrassegni non utilizzati per qualsiasi motivo. Per i contrassegni riconsegnati non compete alcun rimborso dell'importo pagato.
5. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni del presente articolo.
6. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione degli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni.
7. Sulla base degli specifici accordi conclusi con l'Italia in materia di mutua assistenza amministrativa o di quelli conclusi con le Comunita' europee in materia di associazione o di cooperazione, il Ministro delle finanze determina, con proprio decreto, i Paesi terzi alle Comunita' europee ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo".
"Art. 5. - 1. Gli importatori dai Paesi appartenenti alle Comunita' europee e dai Paesi terzi, individuati ai sensi del comma 7, di bevande alcoliche prodotte in detti Paesi, possono essere autorizzati ad acquistare contrassegni di Stato da applicare ai recipienti contenenti i suindicati prodotti prima della loro presentazione in dogana per l'importazione.
2. L'autorizzazione e' subordinata alla prestazione di una cauzione il cui importo va determinato, in relazione al quantitativo di prodotto da importare, mediante applicazione della aliquota della sovrimposta di confine vigente al momento dell'acquisto dei contrassegni sugli alcoli di prima categoria e con riguardo ad un contenuto alcolico non inferiore a 40 gradi.
3. E' conservata la facolta' di concedere l'esonero dalla prestazione della cauzione di cui all'articolo 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161.
4. La cauzione resta in tutto o in parte definitivamente incamerata all'erario qualora nel termine di sei mesi dalla data di acquisto dei contrassegni la merce non sia stata presentata in dogana per l'importazione o non si sia provveduto alla restituzione dei contrassegni non utilizzati per qualsiasi motivo. Per i contrassegni riconsegnati non compete alcun rimborso dell'importo pagato.
5. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni del presente articolo.
6. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione degli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni.
7. Sulla base degli specifici accordi conclusi con l'Italia in materia di mutua assistenza amministrativa o di quelli conclusi con le Comunita' europee in materia di associazione o di cooperazione, il Ministro delle finanze determina, con proprio decreto, i Paesi terzi alle Comunita' europee ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo".
Note all'art. 34.
- La , concerne modificazioni al regime fiscale degli spiriti. L'art. 5 recitava:
"Art. 5. - Gli importatori dai Paesi CEE di bevande alcoliche prodotte in detti Paesi possono essere autorizzati ad acquistare contrassegni di Stato da applicare ai recipienti contenenti i suindicati prodotti prima della loro presentazione in dogana per l'importazione.
L'autorizzazione e' subordinata alla presentazione di una cauzione il cui importo va determinato, in relazione al quantitativo di prodotto da importare mediante applicazione delle aliquote della sovrimposta di confine e del diritto erariale normale vigenti al momento dell'acquisto dei contrassegni sugli alcoli di prima categoria e con riguardo ad un contenuto alcolico non inferiore a 70 gradi.
Non sono ammessi esoneri dalla presentazione della cauzione di cui al comma precedente.
La cauzione resta in tutto o in parte definitivamente incamerata all'erario qualora nel termine di sei mesi dalla data di acquisto dei contrassegni la merce non sia stata presentata in dogana per l'importazione o non sia provveduto alla restituzione dei contrassegni non utilizzati per qualsiasi motivo. Per i contrassegni riconsegnati non compete alcun rimborso dell'importo pagato.
Con decreto del Ministero delle finanze saranno stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni del presente articolo.
Per quanto riguarda non espressamente previsto si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 e successive modificazioni".
- La , concerne modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione. L'art. 19 recita:
"Art. 19. - L'amministrazione finanziaria puo' concedere alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici ed alle ditte di notoria solvibilita' l'esonero dall'obbligo di prestare le cauzioni comunque dovute a garanzia dei tributi gravanti sui prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione, ad imposta erariale di consumo ed a diritti erariali".
- Il decreto ministeriale 8 luglio 1924 approva il testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione degli spiriti.
Art. 35.
Applicazione del regolamento CEE n. 3842/86 del Consiglio sulle merci contraffatte).
1. Per l'applicazione del regolamento CEE n. 3842/86 del Consiglio, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte, le disposizioni del regolamento medesimo sono in- tegrate dalle disposizioni di cui al presente articolo.
2. Competente a ricevere le domande di sospensione della immissione in libera pratica di merci contraffatte, ai sensi del citato regolamento, e' la Direzione generale delle dogane e imposte indirette del Ministero delle finanze, che provvede sentito, ove necessario, un apposito Comitato istituito a norma del comma 3.
3. Il Comitato e' composto da tre funzionari del Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette, di cui uno con qualifica non inferiore a dirigente superiore, che lo presiede, e da tre funzionari designati, rispettivamente, dai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.
4. La decisione di accoglimento e' trasmessa alle dogane indicate nella domanda, che la eseguono con le forme e modalita' previste dal predetto regolamento; trascorsi dieci giorni lavorativi dalla sospensione della immissione in libera pratica, le merci vengono comunque svincolate se la dogana non riceve formale comunicazione della avvenuta presentazione del ricorso di merito alla competente Autorita' giudiziaria o di misure conservative da questa adottate.
5. Il richiedente e' responsabile per ogni eventuale danno arrecato all'importatore e a terzi ed e' tenuto a prestare cauzione a parziale copertura dei danni medesime. E' altresi' tenuto ad anticipare le spese di procedura ed a corrispondere le eventuali spese di magazzinaggio.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze emana, con proprio decreto, le opportune, ulteriori disposizioni per l'applicazione delle norme del citato regolamento e delle norme di cui al presente articolo, anche al fine della verifica e dell'eventuale accertamento della contraffazione delle merci dichiarate per la immissione in libera pratica.
Nota all'art. 35:
- Il regolamento CEE n. 3842/86 e' stato pubblicato in G.U.C.E. n. 1.357 del 18 dicembre 1986.
Art. 36.
Importazione dei beni che non hanno fruito di sgravio all'esportazione).
1. Per le importazioni da altro Stato membro delle Comunita' europee, quando i beni importati non hanno fruito di sgravio nello Stato membro di provenienza e non ricorrono le condizioni per il riconoscimento della franchigia all'importazione, l'imposta e' applicata tenendo conto dell'analoga imposta pagata nello Stato membro ed ancora inglobata nel valore dei bei stessi al momento dell'importazione.
2. L'imposta ancora inglobata e' costituita:
a) dall'intero importo dell'imposta versata nello Stato membro di esportazione, nel caso in cui, all'atto dell'importazione, il valore del bene risulti superiore rispetto al relativo prezzo di acquisto;
b) dall'importo dell'imposto versata nello Stato membro di esportazione, ridotta di una percentuale pari a quella della diminuzione di valore accertata in dogana, nel caso in cui, all'atto dell'importazione, il valore del bene risulti inferiore rispetto al relativo prezzo d'acquisto.
3. L'ammontare dell'imposta di cui al comma 2 e' escluso dalla base imponibile ed e' detratto dall'imposta dovuta all'importazione.
4. L'importatore deve fornire la prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta nel Paese comunitario d'esportazione relativa all'ultima transazione ivi avvenuta, soggetta ad imposta.
Art. 37.
(Imposta di bollo).
1. Il numero 15 della tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"15. Bollette ed altri documenti doganali di ogni specie, certificati di origine.
Atti, documenti e registri relativi al movimento di valute a qualsiasi titolo.
Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture pro- forma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all'esportazione e all'importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi resituibili all'esportazione.
Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio, nonche' agli spedizionieri, per spese da sostenere nell'interesse dell'ente o dell'impresa.
Domande di autorizzazione d'importazione ai sensi dell'articolo 115 del Trattato CEE".
"15. Bollette ed altri documenti doganali di ogni specie, certificati di origine.
Atti, documenti e registri relativi al movimento di valute a qualsiasi titolo.
Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture pro- forma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all'esportazione e all'importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi resituibili all'esportazione.
Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio, nonche' agli spedizionieri, per spese da sostenere nell'interesse dell'ente o dell'impresa.
Domande di autorizzazione d'importazione ai sensi dell'articolo 115 del Trattato CEE".
Nota all' detta la disciplina dell'imposta di bollo. Il n. 15 della tabella allegato B recitava:
Art. 45. - Bollette ed altri documenti doganali di ogni specie.
Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci: fatture proforma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare alla esportazione e alla importazione di merci: certificati di origine; domande dirette alla restituzione dei tributi restituibili all'esportazione; atti e registri relativi al movimento di valute.
Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio, nonche' agli spedizionieri, per spese da sostenere nell'interesse dell'ente o dell'impresa".
Art. 38.
(Attuazione della direttiva del Consiglio 861
560/CEE sui rimborsi dell'IVA ai soggetti passivi non residenti in Stati membri della
Comunita' economica europea).
1. Dopo il primo comma dell'articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"La disposizione del primo comma si applica, a condizione di reciprocita', anche agli operatori economici domiciliati e residenti in Stati non appartenenti alla Comunita' economica europea, ma limitatamente all'imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni e servizi inerenti alla loro attivita'".
"La disposizione del primo comma si applica, a condizione di reciprocita', anche agli operatori economici domiciliati e residenti in Stati non appartenenti alla Comunita' economica europea, ma limitatamente all'imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni e servizi inerenti alla loro attivita'".
2. Nel secondo comma dell'articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "Ai rimborsi previsti nel comma precedente" sono sostituite con le parole: "Ai rimborsi previsti nei commi primo e secondo".
Note all' e' stata pubblicata in C.U.C.E.
n. L. 326 del 21 novembre 1986.
86- Il , istituisce e disciplina l'I.V.A.
Art. 39.
(Attuazione della direttiva del Consiglio 84/386/CEE
sull'applicazione dell'IVA sulla locazione di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto).
1. Le lettere d) ed e) del quarto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono sostituite dalla seguente:
"d) le prestazioni derivanti da contratti di locazione anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, le prestazioni di servizi indicate al numero 2) del secondo comma dell'articolo 3, le prestazioni pubblicitarie, di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, di elaborazione e fornitura di dati e simili, le prestazioni relative ad operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e quelle relative a prestiti di personale, nonche' le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio all'estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o residenti all'estero, a meno che non siano utilizzate fuori dalla Comunita' economica europea".
"d) le prestazioni derivanti da contratti di locazione anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, le prestazioni di servizi indicate al numero 2) del secondo comma dell'articolo 3, le prestazioni pubblicitarie, di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, di elaborazione e fornitura di dati e simili, le prestazioni relative ad operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e quelle relative a prestiti di personale, nonche' le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio all'estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o residenti all'estero, a meno che non siano utilizzate fuori dalla Comunita' economica europea".
2. Le lettere f) e g) del quarto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, diventano, rispettivamente, lettere e) ed f).
Note all' e' stata pubblicata in G.U.C.E.
n. L. 208 del 3 agosto 1984.
- Per il , vedi nota precedente.
- L'art. 7, lettere d) ed e), recitava:
"d) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il bene, che ne forma oggetto e' utilizzato nel territorio stesso;
e) le prestazioni di servizi indicate al n. 2, dell'art. 3 le prestazioni pubblicitarie, di consulenza tecnica o legale, di elaborazione e fornitura di dati e simili, le prestazioni relative ad operazioni bancarire, finanziarie, e assicurative e quelle relative a prestito di personale, nonche' le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle, si considerano effettuate nel territorio dello Stato, quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero, a meno che non siano utilizzate fuori della Comunita' economica europea".
Art. 40.
(Riconoscimento della natura privilegiata dei crediti CECA).
1. Dopo l'articolo 2783 del codice civile e' inserito il seguente:
"Art. 2783-bis - (Crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio). - I crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, nonche' dalle relative maggiorazioni di mora, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto".
"Art. 2783-bis - (Crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio). - I crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, nonche' dalle relative maggiorazioni di mora, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto".
2. L'articolo 2783-bis del codice civile si applica anche ai crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore ed anche se siano gia' stati fatti valere, purche' la procedura esecutiva o concorsuale sia, alla stessa data, ancora in corso.
3. I titolari dei crediti privilegiati, intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore a quella di entrata in vigore dell'articolo 2783-bis del codice civile, possono contestare l'esistenza o l'ammontare o la prelazione dei crediti che, per effetto dello stesso articolo, vengano anteposti ai loro crediti proponendo opposizione a norma dell'articolo 512 del codice di
procedura civile, fino alla distribuzione della somma
ricavata dalla vendita, oppure l'impugnazione della somma ricavata dalla vendita, oppure l'impugnazione prevista dall'articolo 100 delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fino a che il giudice competente non abbia reso esecutivo il riparto finale, secondo le norme contenute nello stesso decreto.
ricavata dalla vendita, oppure l'impugnazione della somma ricavata dalla vendita, oppure l'impugnazione prevista dall'articolo 100 delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fino a che il giudice competente non abbia reso esecutivo il riparto finale, secondo le norme contenute nello stesso decreto.
Note all'art. 40:
- Il trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, gli articoli 49 e 50 recitano:
"Art. 49. - L'Alta Autorita' ha il potere di procurarsi i fondi necessari per il compimento della sua missione:
stabilendo imposizioni sulla produzione di carbone e d'acciaio;
- contraendo prestiti.
Essa puo' ricevere a titolo gratuito.
Art. 50. - 1. Le imposizioni sono destinate a sopperire:
- alle spese d'amministrazione previste all'articolo 78;
- alla sovvenzione non rimborsabile prevista all'articolo 56, concernente il riadattamento;
- in materia di facilitazione di finanziamento previste agli articoli 54 e 56 e dopo ricorso al fondo di riserva alla parte del servizio dei prestiti dell'Alta Autorita' eventualmente non compensata dal servizio dei suoi prestiti attivi, e parimentate al rischio eventuale della sua garanzia ai prestiti passivi contratti direttamente dalle imprese:
- alle spese destinate all'incoraggiamento delle ricerche tecniche ed economiche alle condizioni previste alla sezione 2 dell'articolo 55.
2. Le imposizioni sono applicate annualmente sui diversi prodotti in base al loro valore medio: il saggio non puo' superare l'1% salvo autorizzazione preventiva del Consiglio decisa a maggioranza di due terzi. Le condizioni d'applicazione e di riscossione sono fissate, evitando in ogni modo possibile tassazione cumulative, con decisione generale dell'Alta Autorita' presa dopo consultazione del Consiglio.
3. L'Alta Autorita' puo' infliggere, a carico delle imprese che non rispettino le decisioni da essa prese in esecuzione del presente articolo, aumenti al massimo del 5% per ogni trimestre di mora".
CAPO VI
TUTELA DEI CONSUMATORI
Art. 41.
(Divieto della pubblicita' ingannevole: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 84/450/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:
a) prevedere la competenza di una Autorita' garante sia per la sospensione che per il divieto della pubblicita' ingannevole che per l'adozione dei provvedimenti necessari per l'eliminazione degli effetti;
b) prevedere la legittimazione ad adire l'Autorita' da parte dei concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonche' degli altri soggetti pubblici interessati anche su denuncia del pubblico;
c) prevedere il ricorso giurisdizionale avverso le decisioni defini- tive adottate dall'Autorita' avanti il giudice amministrativo nell'esercizio della sua giurisdizione esclusiva;
d) garantire l'osservanza dei provvedimenti dell'Autorita' prevedendo l'arresto sino a tre mesi e l'ammenda sino a cinque milioni in caso di inotemperanza dell'operatore pubblicitario ed adeguante sanzioni amministrative a carico del proprietario del mezzo di diffusione del messaggio pubblicitario che non permette l'identificazione dell'operatore;
e) valorizzazione gli organismi volontari ed autonomi di autodisciplina e la loro funzione preventiva prevedendo la sospensione della procedura avanti l'Autorita' per un periodo non superiore a trenta giorni, in caso di ricorso avanti l'organo di autodisciplina;
f) regolare la pubblicita' comparativa fissandone i limiti di ammissibilita', con esclusione di ogni forma di pubblicita' ingannevole o sleale;
g) riordinare le vigenti disposizioni relative alla pubblicita' di particolari categorie di prodotti;
h) prevedere che in via regolamentare siano emanate disposizioni rel- ative alla pubblicita' di alcune categorie di prodotti o a particolari modalita' di vendita e promozione, che non siano gia' oggetto di disciplina normativa;
i) fare salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile.
Nota all' e' stata pubblicata in G.U.C.E.
n. 1.250 del 19 settembre 1984.
Art. 42.
Attuazione della direttiva del Consiglio 85/577/CEE relativa ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 85/577/CEE avverra' nel rispetto dei seguenti principi:
a) le garanzie previste dalla disciplina dettata dalla direttiva saranno estese ad altre vendite negoziate fuori dei locali commerciali, quali le vendite in area pubblica o aperta al pubblico stipulate mediante sottoscrizione di nota d'ordine; quelle effettuate per televisione o per mezzo di altri strumenti audiovisivi; quelle concluse in base a cataloghi del commerciante, anche se il consumatore ha avuto modo di consultarli senza la presenza d'un rappresentante del commerciante; quelle stipulate durante una visita dell'operatore commerciale, anche se avvenuta su espressa richiesta del consumatore;
b) per tutte le controversie civili derivanti dall'applicazione delle norme dettate dal decreto legislativo sara' prevista la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio del conusmatore se ubicati nel territorio dello Stato.
Nota all' e' stata pubblicata in G.U.C.E.
n. 1.372 del 31 dicembre 1985.
Art. 43.
Prodotti che per l'aspetto ingannevole sono pericolosi per la salute e la sicurezza: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/357/CEE dovra' prevedere il divieto di fabbricazione, commercializzazione, esportazione ed importazione dei prodotti considerati dalle disposizioni comunitarie e disciplinera' le forme di controllo sull'osservanza del divieto.
Nota all' E e' stata pubblicata in G.U.R.I.
n. 71 del 10 settembre 1987, 2a serie speciale.
Art. 44.
(Prezzi dei prodotti: criteri di delega).
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 88/314/CEE e 88/315/CEE avverra' in base al criterio di estendere, per i prezzi dei prodotti alimentari, l'obbligo di indicare anche il prezzo per unita' di misura a tutti i prodotti preconfezionati in quantita' prestabilite, fatte salve le deroghe espressamente previste dalla predetta direttiva del Consiglio 88/315/CEE e dalle altre disposizioni in materia.
Nota all' e /315/CEE sono state pubblicate in G.U.R.I. n. 63 del 18 agosto 1988, 2a serie speciale.
Art. 45.
Etichettatura, presentazione e pubblicita' dei prodotti: criteri di delega).
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/395/CEE e 89/396/CEE avverra' nel rispetto dei seguenti criteri:
a) le disposizioni gia' dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, saranno adeguate per tener conto della normativa sopravvenuta in materia di produzione, commercio, controllo e vigilanza sui prodotti alimentari, eliminando il riferimento ai prodotti destinati ad un'alimentazione particolare, abrogando espressamente le disposizioni in contrasto con quelle introdotte in attuazione delle direttive ed abrogando o modificando quelle che siano in contrasto col principio della libera circolazione delle merci;
b) il significato dei termini menzionati nelle direttive sara' precisato in quanto necessario per una maggiore tutela del consumatore;
c) le normative concernenti lotti o partite di prodotti saranno coor- dinate allo scopo di prevedere regole uniche per tutte le finalita'; ai fini dei controlli comunitari, se necessario, le modalita' di determinazione o individuazione del lotto verranno stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Note all' e sono state pubblicate in G.U.R. serie speciale.
- Il da' attuazione alla relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale e dalla relativa pubblicita' nonche' alla relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare.
Art. 46.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 GIUGNO 2003, N. 184 ))
CAPO VII
LAVORO
Art. 47.
(Trasferimenti di azienda).
1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati piu' di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unita' produttive interessate, nonche' ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente piu' rappresentativi e puo' essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato.
L'informazione deve riguardare:
L'informazione deve riguardare:
a) la data o la data proposta del trasferimento;
b) i motivi del programmato trasferimento d'azienda;
c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori;
d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.(11a)
1-bis. Nei casi di trasferimenti di aziende nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza disciplinati dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la comunicazione di cui al comma 1 puo' essere effettuata anche solo da chi intenda proporre offerta di acquisto dell'azienda o proposta di concordato preventivo concorrente con quella dell'imprenditore; in tale ipotesi l'efficacia degli accordi di cui ai commi 4-bis e 5 puo' essere subordinata alla successiva attribuzione dell'azienda ai terzi offerenti o proponenti. (17) (18) (19)
2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.
3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
4. Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto previsti dal presente articolo devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante. La mancata trasmissione da parte di quest'ultima delle informazioni necessarie non giustifica l'inadempimento dei predetti obblighi.(7)
4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo, nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi, con finalita' di salvaguardia dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile, fermo il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro, trova applicazione, per quanto attiene alle condizioni di lavoro, nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo, da concludersi anche attraverso i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, qualora il trasferimento riguardi aziende:
a) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo in regime di continuita' indiretta, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza, con trasferimento di azienda successivo all'apertura del concordato stesso;
b) per le quali vi sia stata l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, quando gli accordi non hanno carattere liquidatorio((.))
c)
((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136)).
((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136)).
5. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale o di concordato preventivo liquidatorio, ovvero emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nel caso in cui la continuazione dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata, i rapporti di lavoro continuano con il cessionario. Tuttavia, in tali ipotesi, nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi, possono comunque stipularsi, con finalita' di salvaguardia dell'occupazione, contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga all'articolo 2112, commi 1, 3 e 4, del codice civile; resta altresi' salva la possibilita' di accordi individuali, anche in caso di esodo incentivato dal rapporto di lavoro, da sottoscriversi nelle sedi di cui all'articolo 2113, ultimo comma del codice civile.(17)(18)(19)
5-bis. Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto e' immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuita' alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80. I predetti crediti per trattamento di fine rapporto e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 sono corrisposti dal Fondo di Garanzia nella loro integrale misura, quale che sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto dell'articolo 84, comma 5, del codice della crisi e dell'insolvenza, in sede di concordato preventivo. (17)(18)(19)
((
5-ter. Se il trasferimento riguarda imprese ammesse all'amministrazione straordinaria trova applicazione la disciplina speciale di riferimento.
))
6. I lavoratori che comunque non passano alle dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti dall'acquirente, dall'affittuario o dal subentrante in un momento successivo al trasferimento d'azienda, non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile.(17)(18)(19)
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L.9 settembre 1997, n. 292, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 1997, n. 388 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che gli obblighi informativi previsti dal comma 1 del presente articolo e dalla contrattazione collettiva sono assolti entro novanta giorni dalla cessione dell'azienda bancaria in crisi.
Il D.L.9 settembre 1997, n. 292, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 1997, n. 388 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che gli obblighi informativi previsti dal comma 1 del presente articolo e dalla contrattazione collettiva sono assolti entro novanta giorni dalla cessione dell'azienda bancaria in crisi.
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le modifiche apportate trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2001.
Il D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le modifiche apportate trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2001.
AGGIORNAMENTO (11a)
Il D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2004, n. 39 come modificato dal D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 ottobre 2008, n. 166 ha disposto (con l'art. 5, comma 2-ter) che nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo del suddetto D.L. 347/2003, e ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, i termini [. . .] di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono ridotti della meta'.
Il D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2004, n. 39 come modificato dal D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 ottobre 2008, n. 166 ha disposto (con l'art. 5, comma 2-ter) che nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo del suddetto D.L. 347/2003, e ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, i termini [. . .] di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono ridotti della meta'.
AGGIORNAMENTO (17)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica dei commi 4-bis, 5 e 6 del presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021 e la proroga dell'entrata in vigore dell'introduzione dei commi 1-bis, 5-bis e 5-ter al presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021.
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica dei commi 4-bis, 5 e 6 del presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021 e la proroga dell'entrata in vigore dell'introduzione dei commi 1-bis, 5-bis e 5-ter al presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021.
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 24 agosto 2020, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica dei commi 4-bis, 5 e 6 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022 e la proroga dell'entrata in vigore dell'introduzione dei commi 1-bis, 5-bis e 5-ter al presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 24 agosto 2020, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica dei commi 4-bis, 5 e 6 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022 e la proroga dell'entrata in vigore dell'introduzione dei commi 1-bis, 5-bis e 5-ter al presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.
AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica dei commi 4-bis, 5 e 6 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022 e la proroga dell'entrata in vigore dell'introduzione dei commi 1-bis, 5-bis e 5-ter al presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica dei commi 4-bis, 5 e 6 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022 e la proroga dell'entrata in vigore dell'introduzione dei commi 1-bis, 5-bis e 5-ter al presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.
Art. 48.
(Insolvenza dei datori di lavoro: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 80/987/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione dell'intervento del Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, nei casi di datori di lavoro soggetti alle procedure ivi previste, nonche' alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive integrazioni e modifiche, anche al fine del pagamento dei crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono:
1) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle suddette procedure;
2) la data del provvedimento di messa in liquidazione dell'impresa o di cessazione dell'esercizio provvisorio, per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attivita' lavorativa;
1) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle suddette procedure;
2) la data del provvedimento di messa in liquidazione dell'impresa o di cessazione dell'esercizio provvisorio, per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attivita' lavorativa;
b) previsione di un limite all'ammontare dei predetti crediti di lavoro di cui il Fondo puo' effettuare il pagamento;
c) previsione, per il finanziamento di detto intervento, di un aumento del contributo posto a carico dei datori dell'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297;
d) nel caso di omissione, totale o parziale, del versamento dei contributi dovuti dal datore di lavoro per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e di sopravvenuta prescrizione, sara' prevista la possibilita' per il lavoratore interessato di richiedere al competente istituto di previdenza e assistenza obbligatoria, qualora il datore di lavoro non abbia provveduto alla costituzione della rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero il lavoratore abbia infruttuosamente esperito l'azione giudiziaria, il riconoscimento ai fini del diritto e della misura della prestazione dei contributi omessi o prescritti, osservati gli obblighi di prova previsti dal citato articolo 13;
e) previsione dell'azione di regresso da parte dell'istituto di previdenza e assistenza obbligatoria nei confronti del datore di lavoro inadempiente;
f) previsione di un sistema finalizzato a garantire le prestazioni pensionistiche comprese quelle per i superstiti previste dalle forme di previdenza complementare, qualora le dette prestazioni non possano essere erogate in conseguenza dell'omesso o insufficiente versamento da parte del datore di lavoro dei relativi contributi;
g) l'attuazione della direttiva non dovra' comportare oneri a carico del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato.
Note all' e' stata pubblicata in G.U.C.E.
n. L. 283 del 28 ottobre 1980.
- La , concernente la disciplina di fine rapporto e norme di materia pensionistica. L'art. 2, comma 8, recita: "Il fondo, per le cui entrate ed uscite e' tenuta una contabilita' separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, e' alimentato con un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0.03 per cento della retribuzione di cui all' , a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 luglio 1982. Per tale contributo si osservano le stesse disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Le disponibilita' del fondo di garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalita' istituzionale del fondo stesso. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota contributiva puo' essere modificata, in diminuzione o in aumento, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo medesimo".
- Il , concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
- La , detta disposizione per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. L'art. 13 recita:
"Art. 13. - Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti e che non possa piu' versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell' , puo' chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.
La corrispondente riserva matematica e' devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo di adeguamento, dando luogo all'attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.
La rendita integra con effetto immediato la pensione gia' in essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Il datore di lavoro e' ammesso ad esercitare la facolta' concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonche' la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato.
Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, puo' egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.
Per la costituzione della rendita, il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorche' si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo deter- minate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale".
Art. 49.
(Protezione dei lavoratori: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/364/CEE dovra' attenrsi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere la riconduzione alle disposizioni vigenti in materia, ivi comprese quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e quelle di attuazione di altre direttive in materia, per quanto riguarda il campo, di applicazione, i soggetti tutelati, gli obblighi generali e particolari;
b) prevedere, nei casi di deroga consentiti dalla direttiva, anche un sistema di autorizzazioni individuali, al fine di assicurare che le precauzioni prese dai datori di lavoro garantiscano al massimo grado la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Note all'art. 49:
- La direttia 88/3/64/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I.
n. 72 del 19 settembre 1988, 2a serie speciale.
- Il , concernente norme generali per l'igiene del lavoro.
CAPO VIII
PRODOTTI ALIMENTARI.
Art. 50.
(Requisiti dei prodotti alimentari e dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti: criteri di delega).
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 88/388/CEE, 89/109/CEE e 89/398/CEE dovra':
a) prevedere idonee garanzie a tutela della salute umana nel rispetto delle scadenze e dei divieti stabiliti;
b) stabilire efficaci misure per i controlli alla produzione e alla vendita;
c) assicurare l'idoneita' tecnica delle strutture di produzione;
d) prevedere, ove necessario, l'autorizzazione alla produzione ed alla immissione in commercio dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare;
e) prevedere che eventuali norme integrative e di esecuzione siano emanate in via regolamentare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Note all' e' stata pubblicata in G.U.R.I.
n. 74 del 26 settembre 1988, 2a serie speciale.
- Le e sono state pubblicate in G.U.R.I. n. 29 del 13 aprile 1989, 2a serie speciale.
- La e' stata pubblicata in G.U.R.I.
n. 66 del 24 agosto 1989, 2a serie speciale.
- Per la , vedi nota all'art.
1. L'art. 17 recita:
"Art. 17 (Regolamento). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Art. 51.
(Norme sulla commercializzazione del miele).
1. Alla legge 12 ottobre 1982, n. 753, sono apportate le modifiche seguenti:
a) il secondo comma dell'articolo 3 e' sostituito dai seguenti:
"Un miele di produzione comunitaria miscelato con miele di produzione extracomunitaria deve essere commercializzata con la denominazione: "Miscela di mieli comunitari ed extracomunitari".
La miscela di produzione di soli Paesi extracomunitari deve essere commercializzata con la denominazione: "Miscela di mieli extracomunitari".
I mieli di produzione extracomunitaria provenienti da un solo Paese devono riportare l'indicazione: "Miele extracomunitario".
Inoltre per il miele di produzione extracomunitaria, commercializzato tal quale o miscelato con miele di produzione comnitaria, va incaricato il Paese di produzione extracomunitaria, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 6, terzo comma";
"Un miele di produzione comunitaria miscelato con miele di produzione extracomunitaria deve essere commercializzata con la denominazione: "Miscela di mieli comunitari ed extracomunitari".
La miscela di produzione di soli Paesi extracomunitari deve essere commercializzata con la denominazione: "Miscela di mieli extracomunitari".
I mieli di produzione extracomunitaria provenienti da un solo Paese devono riportare l'indicazione: "Miele extracomunitario".
Inoltre per il miele di produzione extracomunitaria, commercializzato tal quale o miscelato con miele di produzione comnitaria, va incaricato il Paese di produzione extracomunitaria, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 6, terzo comma";
b) il terzo comma dell'articolo 3 e' soppresso;
c) nel primo comma dell'articolo 5 il termine "concerto" e' sostituito con il termine "intesa";
d) nel primo comma dell'articolo 6 le parole "a norma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283" sono soppresse;
e) la lettera d) del terzo comma dell'articolo 6 e' soppressa;
f) nel numero 1) del quarto comma dell'articolo 6 dopo le parole "all'origine botanica", sono inserite le parole "millefiori compreso";
g) il numero 3) del quarto comma dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"3) l'indicazione "vergine integrale" per il miele prodotto nei Paesi della Comunita', quando non sia sottoposto ad alcun trattamento termico di conservazione e possegge i requisiti chimici, chimicofisici o biologici naturali definiti nel decreto di cui all'articolo 7. Per tale miele e' obbligatorio apporre sulle confezioni e sull'etichetta l'indicazione relativa alla data di produzione e al termine minimo di conservazione";
"3) l'indicazione "vergine integrale" per il miele prodotto nei Paesi della Comunita', quando non sia sottoposto ad alcun trattamento termico di conservazione e possegge i requisiti chimici, chimicofisici o biologici naturali definiti nel decreto di cui all'articolo 7. Per tale miele e' obbligatorio apporre sulle confezioni e sull'etichetta l'indicazione relativa alla data di produzione e al termine minimo di conservazione";
h) il sesto comma dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"Con proprio decreto il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce le modalita' per la tenuta di un registro di carico e scarico da parte di chi importa o utilizza miele di produzione extracomunitaria per la vendita sul mercato nazionale, qualora sia contenuto in recipiente di peso netto pari o superiore a 10 kg., e stabilisce inoltre le modalita' per la tenuta di un registro dal quale risultino le operazioni di miscelazione di detto miele.";
"Con proprio decreto il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce le modalita' per la tenuta di un registro di carico e scarico da parte di chi importa o utilizza miele di produzione extracomunitaria per la vendita sul mercato nazionale, qualora sia contenuto in recipiente di peso netto pari o superiore a 10 kg., e stabilisce inoltre le modalita' per la tenuta di un registro dal quale risultino le operazioni di miscelazione di detto miele.";
i) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7 - 1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di intesa con il Ministero della sanita' e con il Ministero dell'industria, del commercio, e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, cura la pubblicazione delle metodiche ufficiali di analisi per il miele e stabilisce le caratteristiche fisico-chimiche, microscopiche e organolettiche dei principali tipi di miele nazionale, del miele vergine integrale nonche' le condizioni ed i requisiti per l'ottenimento di eventuali marchi di qualita'".
"Art. 7 - 1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di intesa con il Ministero della sanita' e con il Ministero dell'industria, del commercio, e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, cura la pubblicazione delle metodiche ufficiali di analisi per il miele e stabilisce le caratteristiche fisico-chimiche, microscopiche e organolettiche dei principali tipi di miele nazionale, del miele vergine integrale nonche' le condizioni ed i requisiti per l'ottenimento di eventuali marchi di qualita'".
Nota all' , concernente il recepimento della direttiva CEE riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri concernenti il miele. L'art. 3, commi 2 e 3, recitava:
"Un miele di produzione nazionale miscelato con miele di produzione straniera non puo' essere commercializzato con la denominazione di miele italiano, ma con la denominazione di "miscela di mieli di origini diverse". La miscela di mieli di origine di soli Paesi extracomunitari deve essere commercializzata con la denominazione di "miscela di mieli di importazione". I mieli di origine extracomunitaria devono riportare oltre alle indicazioni di cui al successivo art. 6, terzo comma, anche l'indicazione del Paese di origine. Il miele italiano deve essere commercializzato indicandone l'origine nazionale.
Chiunque viola le disposizioni di cui al primo o secondo comma del presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5 milioni".
L'art. 6, al comma 1, recitava: "Il miele comunque destinato ad uso alimentare: disciplinato dalla presente legge, deve essere commerciato e trasportato esclusivamente racchiuso in contenitori idonei ai sensi dell' , e del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successive modifiche. Il miele destinato alla vendita al dettaglio per il consumo diretto deve essere inoltre confezionato, a norma dell' , in contenitori chiusi recanti le indicazioni prescritte dal presente articolo": al comma 3, lettera d): "d) l'anno di produzione"; al comma 4, n. 3:
"3) l'indicazione "vergine integrale" per il prodotto di origine nazionale quando non sia stato sottoposto ad alcun trattamento termico di conservazione e possegga i requisiti chimici, chimico-fisici e biologici naturali definiti nel decreto di cui al successivo art. 7. Per tale miele e' obbligatorio apporre sulle confezioni e sull'etichetta l'indicazione relativa alla data di produzione ed alla data di scadenza"; al comma 6: "Con proprio decreto il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce le modalita' per la tenuta di un registro di carico e scarico da parte di chi importa o di chi utilizza per vendere il miele di cui al precedente comma nonche' di un registro dal quale risultino le operazioni di miscelazione dei mieli".
L'art. 7 recitava:
"Art. 7. - Il Ministero della sanita', di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica le metodiche ufficiali di analisi per il miele e stabilisce le caratteristiche fisico- chimiche, microscopiche e organolettiche delle principali qualita' di miele nazionale".
Art. 52.
(Estratti alimentari).
Nota all' , disciplina la produzione e la vendita degli estratti alimentari e dei prodotti affini.
CAPO IX
PRODUZIONE INDUSTRIALE.
Art. 53.
Procedura comunitaria di informazione sulle regolamentazioni tecniche).
1. L'articolo 2 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2 - (Prodotti esclusi dalla normativa). - 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano al prodotti cosmetici".
"Art. 2 - (Prodotti esclusi dalla normativa). - 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano al prodotti cosmetici".
2. Per prodotti agricoli si intendono quelli considerati tali ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del Trattato istitutivo della CEE e per prodotti medicinali quelli considerati tali dall'articolo 1 della direttiva del Consiglio 65/65/CEE, come modificato dalla direttiva del Consiglio 87/21/CEE.
3. L'articolo 9 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e' sostituito dal seguente:
"Art. 9 - (Differimento dell'adozione di norme e di regole tecniche).
- 1. Le regole tecniche non possono essere adottate se non trascorsi tre mesi dalla comunicazione del loro progetto alla Commissione delle Comunita' europee. Se nel termine suddetto la Commissione notifica che la regola tecnica riguarda una proposta di direttiva o di regolamento presentata al Consiglio, la regola stessa non puo' essere adottata se non trascorsi dodici mesi dalla presentazione della proposta suddetta.
2. Se la Commissione notifica l'intervento di presentare al Consiglio, nella materia, una proposta di direttiva o di regolamento il termine di dodici mesi di cui al comma 1 decorre dalla comunicazione del progetto alla Commissione.
3. Qualora un progetto di regola tecnica sia oggetto di un parere circostanziato emesso, nel termine di tre mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, da parte della Commissione, ovvero di osservazioni da parte di uno Stato membro delle Comunita' europee, in quanto scuscettibile di creare ostacoli tecnici alla libera circolazione dei beni, l'adozione della regola tecnica e' differita di sei mesi, che decorrono dalla comunicazione del progetto.
4. Il presente articolo non si applica se l'adozione di regole tecniche e' resa necessaria da ragioni di salute o di igiene pubblica o di pubblica sicurezza o per ottemperare ad obblighi derivanti da trattati internazionali. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica in questo casi alla Commissione delle Comunita' europee le ragioni che hanno reso necessaria l'adozione urgente del provvedimento; a tal fine le amministrazioni interessate comunicano immediatamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il tsto del provvedimento adottato ed i motivi dell'urgenza".
"Art. 9 - (Differimento dell'adozione di norme e di regole tecniche).
- 1. Le regole tecniche non possono essere adottate se non trascorsi tre mesi dalla comunicazione del loro progetto alla Commissione delle Comunita' europee. Se nel termine suddetto la Commissione notifica che la regola tecnica riguarda una proposta di direttiva o di regolamento presentata al Consiglio, la regola stessa non puo' essere adottata se non trascorsi dodici mesi dalla presentazione della proposta suddetta.
2. Se la Commissione notifica l'intervento di presentare al Consiglio, nella materia, una proposta di direttiva o di regolamento il termine di dodici mesi di cui al comma 1 decorre dalla comunicazione del progetto alla Commissione.
3. Qualora un progetto di regola tecnica sia oggetto di un parere circostanziato emesso, nel termine di tre mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, da parte della Commissione, ovvero di osservazioni da parte di uno Stato membro delle Comunita' europee, in quanto scuscettibile di creare ostacoli tecnici alla libera circolazione dei beni, l'adozione della regola tecnica e' differita di sei mesi, che decorrono dalla comunicazione del progetto.
4. Il presente articolo non si applica se l'adozione di regole tecniche e' resa necessaria da ragioni di salute o di igiene pubblica o di pubblica sicurezza o per ottemperare ad obblighi derivanti da trattati internazionali. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica in questo casi alla Commissione delle Comunita' europee le ragioni che hanno reso necessaria l'adozione urgente del provvedimento; a tal fine le amministrazioni interessate comunicano immediatamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il tsto del provvedimento adottato ed i motivi dell'urgenza".
Note all' , concerne l'attuazione della /CEE relativa alle procedure di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. L'art. 2 recitava:
"Art. 2. - 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:
a) ai prodotti agricoli, intendendosi come tali i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, nonche' i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti;
b) a qualsiasi prodotto destinato all'alimentazione umana ed animale;
c) ai prodotti medicinali;
d) ai prodotti cosmetici".
L'art. 9 recitava:
"Art. 9. - 1. Qualora la Commissione delle Comunita' europee disponga un termine per proporre una direttiva nella materia oggetto della comunicazione prevista dal precedente art. 6, gli organismi di normalizzazione non possono adottare, fino a sei mesi dalla scadenza del termine, norme nei settori per i quali sia in corso di elaborazione una norma europea, salvo che si tratti di norme richieste dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Qualora un progetto di regole tecniche sia oggetto di un parere circostanziato emeso entro tre mesi dalla comunicazione prevista dall'art. 6, da parte della Commissione o di uno Stato membro delle Comunita' europee, di quanto ritenuto suscettibile di ostacoli tecnici alla libera circolazione dei beni, l'adozione della regola tecnica medesima e' differita di sei mesi dalla data di comunicazione del progetto.
3. Qualora l'adozione delle regole tecniche sia resa necessaria da ragioni di salute e di igiene pubblica o di pubblica sicurezza o in attuazione di direttive comunitarie o per ottemperare ad obblighi derivanti da trattati internazionali, i termini di cui al precedente comma non si applicano. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alla Commissione delle Comunita' europee le ragioni che hanno reso necessaria l'adozione urgente del provvedimento".
- La e' stata pubblicata in G.U.C.E. n. L. 396 del 9 febbraio 1965.
- La e' stata pubblicata in G.U.C.E n. 22 del 24 marzo 1987, 2a serie speciale.
Art. 54.
(Sicurezza dei giocattoli: criteri di delega)
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/378/CEE dovra':
a) fornire la definizione di "giocattolo";
b) consentire l'immissione sul mercato soltanto dei giocattoli conformi a prestabiliti requisiti essenziali di sicurezza;
c) prevedere misure atte all'identificazione del fabbricante o del suo mandatario o del responsabile dell'immissione del giocattolo sul mercato CEE;
d) disciplinare l'apposizione sui giocattoli o sui loro imballaggi, o su entrambi, del marchio "C.E." da parte degli organismi abilitati, attestante che il modello di giocattolo soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza;
e) stabilire efficaci misure per i controlli nella fase di commercializzazione dei giocattoli.
Nota all' e' stata pubblicata in G.U.R.I.
n. 72 del 19 settembre 1988, 2a serie speciale.
Art. 55.
(Carrelli semoventi per movimentazione: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 86/663/CEE e della direttiva della Commissione 89/249/CEE dovra':
a) precisare le modalita' di immissione sul mercato, di messa in servizio e di utilizzazione dei carrelli semoventi e dei trattori;
b) fare salva, compatibilmente con le disposizioni delle direttive da attuare, l'osservanza delle norme concernenti la tutela dell'igiene del lavoro e gli aspetti di sicurezza;
c) prevedere la possibilita' di controlli per sondaggio;
d) indicare i metodi da seguire ai fini della effettuazione delle prove di stabilita', di visibilita' e di funzionamento per i carrelli di movimentazione.
Note all' e' stata pubblicata in G.U.C.E.
n. L 384 del 31 dicembre 1986.
- La e' stata pubblicata in G.U.R.I.
n. 41 del 29 maggio 1989, 2a serie speciale.
Art. 56.
(Recipienti semplici a pressione: criteri di delega)
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/404/CEE dovra' assicurare che:
a) si tenga conto dell'esigenza di garantire la protezione delle persone e dei beni nell'utilizzazione dei recipienti semplici a pressione, sempre che cio' non costituisca modifica dei criteri costruttivi;
b) siano definiti i requisiti degli organismi di certificazione, le procedure di autorizzione e i controlli sui medesimi.
Nota all' e' stata pubblicata in G.U.R.I.
n. 86 del 3 novembre 1987, 2a serie speciale.
Art. 57.
(Cosmetici: criteri di delega)
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/667/CEE dovra' assicurare che:
a) siano adeguate le disposizioni della legge 11 ottobre 1986, n. 713, all'interpretazione vincolante della direttiva del Consiglio 76/768/CEE resta dalla Corte di giustizia delle Comunita' europee, ferma restando la necessita' di tutelare la salute pubblica;
b) sia ammessa la possibilita' che in aggiunta alle indicazioni in misure legali del sistema metrico, il contenuto nominale dei prodotti cosmetici sia espresso anche in unita' di misura diverse, adottate in altri Paesi;
c) sia demandato a decreti del Ministro della sanita', da emanare di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'adeguamento delle disposizioni sull'etichettatura dei prodotti cosmetici a eventuali norme comunitarie;
d) sia garantito al Ministero della sanita' e alle regioni un continuo aggiornamento delle notizie sulle sostanze utilizzate nei cosmetici nazionali e d'importazione, anche mediante obbligo per le aziende interessate, di fornire, singolarmente tramite le associazioni di categoria, i relativi dati su supporto magnetico secondo modalita' e caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro della sanita';
e) sia resa obbligatoria la comunicazione della cessazione di attivita' da parte dei produttori e importatori.
Nota all' e' stata pubblicata in G.U.R.I.
n. 18 del 2 marzo 1989, 2a serie speciale.
- La , detta norme per l'attuazione di direttive CEE sulla produzione e la vendita dei cosmetici.
- La e' stata pubblicata in G.U.C.E.
n. L. 262 del 27 settembre 1976.
Art. 58.
(Prezzi delle specialita' medicinali: criteri di delega)
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/105/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) sia previsto un termine non superiore a sei mesi per l'emanazione di un provvedimento del Comitato interministeriale prezzi, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro della sanita', che adegui il metodo di determinazione dei prezzi delle specialita' medicinali ai criteri stabiliti dalla direttiva;
b) siano disciplinate le modalita' del rilascio del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio di una specialita' medicinale e le modalita' dell'indicazione del prezzo sulle confezioni del prodotto, nel caso in cui venga riconosciuto al richiedente il diritto di applicare il prezzo, o l'aumento di prezzo dallo stesso proposto, per l'inutile decorso dei termini previsti per la pronuncia dell'autorita' competente;
c) sia individuata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - parte prima - la "pubblicazione appropriata" per la divulgazione delle informazioni da parte delle autorita' competenti, secondo quanto previsto dalla direttiva.
Nota all' e' stata pubblicata in G.U.R.I.
n. 29 del 13 aprile 1989, 2a serie speciale.
Art. 59.
(Controlli tecnici effettuati nei Paesi membri della Comunita' economica europea)
1. Ai fini della importazione e commercializzazione di prodotti industriali che ai sensi delle leggi vigenti sono sottoposti per motivi di sicurezza a verifica di conformita' a norme e specifiche tecniche, puo' essere riconosciuta la equipollenza di controlli, analisi e prove effettuati in altri Stati membri, idonei a certificare un livello di sicurezza equivalente.
2. Su richiesta dell'importatore e sulla base della documentazione certificatoria del medesimo esibita, il riconoscimento e' disposto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, nel caso di norme specifiche tecniche ricadenti nella competenza propria di altra amministrazione, del Ministro preposto alla amministrazione medesima.
Art. 60.
(Omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi)
1. L'articolo 15 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, e' sostituito dal seguente:
"Art. 15 - 1. In attesa dell'integrale applicazione dell'omologazione comunitaria prevista dalla legge 27 dicembre 1973, n. 942, il Ministero dei trasporti riconosce la validita' delle prove prescritte dalle legislazioni nazionali degli altri Stati membri della Comunita' economica europea, purche' assicurino un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dalla legge italiana e vengano effettuate dagli organi governativi o da laboratori autorizzati nei singoli Stati e, in quest'ultimo caso, siano convalidate dalle rispettive amministrazioni.
2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto e a condizione di reciprocita', puo' riconoscere la validita' delle prove prescritte dalle legislazioni nazionali di Stati non appartenenti alla Comunita' economica europea, che vengano effettuate dagli organi governativi o da laboratori gia' autorizzati nei singoli Paesi ad effettuare prove di omologazione CEE, purche', in quest'ultimo caso, siano convalidate dalle rispettive amministrazioni".
"Art. 15 - 1. In attesa dell'integrale applicazione dell'omologazione comunitaria prevista dalla legge 27 dicembre 1973, n. 942, il Ministero dei trasporti riconosce la validita' delle prove prescritte dalle legislazioni nazionali degli altri Stati membri della Comunita' economica europea, purche' assicurino un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dalla legge italiana e vengano effettuate dagli organi governativi o da laboratori autorizzati nei singoli Stati e, in quest'ultimo caso, siano convalidate dalle rispettive amministrazioni.
2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto e a condizione di reciprocita', puo' riconoscere la validita' delle prove prescritte dalle legislazioni nazionali di Stati non appartenenti alla Comunita' economica europea, che vengano effettuate dagli organi governativi o da laboratori gia' autorizzati nei singoli Paesi ad effettuare prove di omologazione CEE, purche', in quest'ultimo caso, siano convalidate dalle rispettive amministrazioni".
Nota all' , modifica alcuni articoli del , riguardanti i pesi e le misure dei veicoli, nonche' la . L'art. 15 recitava:
"Art. 15. - In attesa della integrale applicazione dell'omologazione comunitaria prevista dalla , il Ministro dei trasporti, con proprio decreto e a condizione di reciprocita', puo' riconoscere la validita' delle prove prescritte dalle legislazioni nazionali che vengano effettuate dagli organi governativi o dai laboratori, gia' autorizzati nei singoli Paesi ad effettuare prove di omologazione parziale CEE, purche' in questo ultimo caso siano convalidate, dalle rispettive Amministrazioni".
Art. 61.
(Imballaggi preconfezionati criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/356/CEE dovra' prevedere un congruo termine atto a consentire la commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, dei preimballaggi immessi sul mercato prima della attuazione della direttiva in quantita' nominali non conformi a quelle previste dalla direttiva medesima.
2. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/316/CEE dovra' prevedere che sia consentita la commercializzazione fino all'esaurimento delle scorte dei preimballaggi aventi contenuti nominali gia' ammessi a titolo transitorio.
Nota all' e' stata pubblicata in G.U.R.I.
n. 71 del 10 settembre 1987, 2a serie speciale.
- La e' stata pubblicata in G.U.R.I.
n. 64 del 22 agosto 1988, 2a serie speciale.
Art. 62.
(Olio di semi)
1. E' soppresso l'obbligo della denaturazione dei sottoprodotti della raffinazione degli oli di semi ottenuti dalle raffinerie nazionali o importati dall'estero previsto dall'articolo 5, prima comma dalla legge 27 gennaio 1968, n. 35.
Nota all'art. 62:
- La legge 27 gennaio 168, n. 35, detta norme per il controllo della pubblicita' e del commercio dell'olio d'oliva e dell'olio di semi. L'art. 5 recitava:
"Art. 5. - Le oleine, le morchie e gli altri sottoprodotti della raffinazione degli oli di oliva, degli oli estratti dalle salse d'oliva e degli oli di semii, ottenuti nelle raffinerie nazionali o importati dall'estero, devono essere denaturati nello stabilimento di produzione o in apposito stabilimento di denaturazione, previamente autorizzato dal Ministero delle finanze, e devono circolare con apposita bolletta di accompagnamento.
Le sostanze denaturanti devono essere fornite dalla ditte interessate e riconosciute idonee da parte del laboratorio chimico centrale delle dogane e I. 1.., sentito il Ministero della sanita' per quanto attiene agli aspetti farmacotossicologici".
CAPO X
POLITICA AGRICOLA
Art. 63.
(Violazioni in materia di prelievo di corresponsabilita' sui cereali)
1. I soggetti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 13 giugno 1989, n. 242,((e successive modificazioni ed integrazioni,)) che omettono di acquisire in tutto o in parte il prelievo di corresponsabilita' dovuto dal produttore, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 2 milioni e non superiore a lire 20 milioni, fermo restando l'obbligo di versare l'importo del prelievo non percepito e del pagamento dell'indennita' di mora in caso di ritardato versamento. Alla medesima sanzione soggiacciono i soggetti che omettono di adempire all'obbligo di compilare i moduli previsti del predetto decreto ministeriale.
2. I soggetti che non ottemperano nei termini e con le modalita' prescritte all'obbligo di inviare agli organi di controllo provinciali la modulistica di cui agli articoli 2, comma 5, e 12 del decreto ministeriale di cui al comma 1,((e successive modificazioni ed integrazioni,)) sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 4 milioni e non superiore a lire 40 milioni.
3. I soggetti che acquisiscono il prelievo di corresponsabilita' ed omettono di versare l'intera somma dovuta o parte di essa nei termini e con le modalita' prescritte dal decreto ministeriale di cui al comma 1, ((e successive modificazioni ed integrazioni,)) sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 10 milioni e non superiore a lire 200 milioni, fermo restando l'obbligo di effettuare il versamento di quanto dovuto ed il pagamento dell'interesse di mora di cui all'articolo 1, punto 5, del regolamento CEE n. 2712/89 della Commissione del 7 settembre 1989.
4. Se il versamento di cui al comma 3 viene effettuato entro il trentesimo giorno da quello della scadenza del termine prescritto, la sanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta di quattro volte.
5. I piccoli produttori, di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale di cui al comma 1, ((e successive modificazioni ed integrazioni,)) che omettono di pagare in tutto o in parte il prelievo di corresponsabilita' per le quantita' di cereale eccedenti il limite massimo di 25 tonnellate, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 500.000 e non superiore a lire 2 milioni.
6. Per le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applica il disposto dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
7. Le sanzioni predette si applicano a decorrere dal 1 giugno 1991.
8. Sono fatte salve le sanzioni penali eventualmente previste dalle disposizioni vigenti ove gli illeciti di cui al presente articolo costituiscano reato.
Art. 64.
(Violazioni in materia di prelievo supplementare sul latte di vacca)
1. I soggetti che violano gli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 7 giugno 1989, n. 258, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 2 milioni e non superiore a lire 20 milioni.
2. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto ministeriale di cui al comma 1, che omettono di effettuare il versamento della somma dovuta nei termini e con le modalita' prescritte del decreto medesimo, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 10 milioni e non superiore a lire 200 milioni.
3. Se il versamento viene effettuato entro il trentesimo giorno da quello della scadenza del termine prescritto, la sanzione amministrativa e' ridotta di quattro volte.
4. Per le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applica il disposto dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
5. Le sanzioni medesime non si applicano per le inadempienze relative ai primi sette periodi di attuazione del regime comunitario di cui all'articolo 5 - quater del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio.
6. Sono fatte salve le sanzioni penali eventualmente previste dalle disposizioni vigenti ove gli illeciti di cui al presente articolo costituiscano reato.
7. Le soprattasse previste dall'articolo 10 del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito dalla legge 1 agosto 1978, n. 426, di importo non superiore a lire 20.000, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinte e non si fa luogo allaloro riscossione. Non si fa parimenti luogo al rimborso di soprattasse eventualmente gia' corrisposte alla predetta data.((3))
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 26 novembre 1992, n. 468 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "L'articolo 64 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, si applica esclusivamente all'ottavo periodo di applicazione del regime comunitario sulle quote latte di cui all'articolo 5-quater del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 e succes- sive modificazioni, integrazioni e codificazioni".
La L. 26 novembre 1992, n. 468 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "L'articolo 64 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, si applica esclusivamente all'ottavo periodo di applicazione del regime comunitario sulle quote latte di cui all'articolo 5-quater del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 e succes- sive modificazioni, integrazioni e codificazioni".
CAPO XI
SANITA' VETERINARIA
Art. 65.
(Ormoni e farmaci veterinari criteri di delega)
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 81/602/CEE, 85/358/CEE, 86/469/CEE, 88/146/CEE, 88/299/CEE, 81/851/CEE, 81/852/CEE, 87/20/CEE e 87/22/CEE dovra':
a) assicurare l'idoneita' delle strutture di produzione e di controllo;
b) individuare le procedure e le prove necessarie a dimostrare l'efficacia e l'innocuita' dei farmaci sia di produzione nazionale che di importazione;
c) prevedere l'autorizzazione alla produzione ed alla immissione in commercio delle specialita' medicinali e l'eventuale revisione delle autorizzazioni concesse;
d) assicurare un adeguato controllo sull'importazione produzione e commercializzazione delle materie prime impiegate nella preparazione di farmaci e sostanze ad azione ormonale, nonche' il controllo sull'impegno dei relativi prodotti finiti;
e) assicurare l'informazione sulle caratteristiche tecniche e sull'impiego dei farmaci e delle sostanze;
f) assicurare che siano fissate idonee garanzie sanitarie per evitare che i preparati contengano livelli di sostanze tali da risultare pericolosi o nocivi per l'uomo o per gli animali, facendo salve le disposizioni della normativa italiana vigente in materia di divieto di impiego di sostanze pericolose per la salute umana ed, in particolare, quelle contenute nella legge 3 febbraio 1961, n. 4, nella legge 29 novembre 1971, n. 1073, e nel decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194.
Note all' e' stata pubblicata in G.U.C.E.
n. L. 222 del 7 agosto 1981.
- La e' stata pubblicata in G.U.C.E.
n. L. 191 del 23 luglio 1985.
- La e' stata pubblicata in G.U.C.E.
n. L. 275 del 26 settembre 1986.
- La e' stata pubblicata in G.U.R.I.
n. 43 del 6 giugno 1988, 2a serie speciale.
- La e' stata pubblicata in G.U.R.I.
N. 61 dell'8 agosto 1988, 2a serie speciale.
- Le e sono state pubblicate in G.U.C.E. n. L. 317 del 6 novembre 1981.
- La e' stata pubblicata in G.U.R.I. n. 22 del 24 marzo 1987, 2a serie speciale.
- La e' stata pubblicata in G.U.R.I. n. 22 del 24 marzo 1987, 2a serie speciale.
- La , concerne il divieto dell'impiego degli estrogeni come fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale sugli animali le cui carni e prodotti sono destinati all'alimentazione umana.
- La , concerne norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli altri Stati membri della CEE.
- Il , concerne l'attuazione delle , , , , , e relative ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne, ai sensi dell' .
Art. 66.
(Controlli ed ispezioni veterinarie: criteri di delega).
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 85/73/CEE 86/609/CEE, 88/320/CEE, 88/409/CEE e 89/662/CEE dovra' stabilire modalita' idonee a garantire la tutela della salute umana e la sanita' del patrimonio zootecnico e relative produzioni, nonche' l'efficacia e la tempestivita' delle procedure di vigilanza la semplificazione, dei sistemi di controllo necessari, anche mediante atti di indennizzo e di coordinamento alle regioni ai fini del riordino dei servizi veterinari previsto dall'articolo 16 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, secondo i criteri in esso contemplati.
2. Gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui al comma 1 prevederanno, fra l'altro, la ripartizione del servizio veterinario in aree funzionali e la distribuzione dei servizi veterinari nell'ambito della regione sulla base dei criteri di organicita', razionalita' ed economicita'.
Note all' e' stata pubblicata in G.U.C.E. n. L. 32 del 5 febbraio 1985.
- La e' stata pubblicata in G.U.C.E.
n. L. 358 del 18 dicembre 1986.
- La e' stata pubblicata in G.U.R.I.
n. 64 del 22 agosto 1988, 2a serie speciale.
- La e' stata pubblicata in G.U.R.I.
n. 74 del 26 settembre 1988, 2a serie speciale.
- La e' stata pubblicata in G.U.R.I.
n. 14 del 19 febbraio 1990, 2a serie speciale.
- La , istituisce il Servizio sanitario nazionale. L'art. 16 recita:
"Art. 16 (Servizi veterinari). - La legge regionale stabilisce norme per il riordino dei servizi veterinari a livello regionale nell'ambito di ciascuna unita' sanitaria locale o in un ambito territoriale piu' ampio, tenendo conto della distribuzione e delle attitudini produttive del patrimonio zootecnico, della riproduzione animale, della dislocazione e del potenziale degli impianti di macellazione, di lavorazione e di conservazione delle carni e degli altri prodotti di origine animale, della produzione dei mangimi e degli integratori, delle esigenze della zooprofilassi, della lotta contro la zoonosi e della vigilanza sugli alimenti di origine animale. La legge regionale individua anche le relative strutture multizonali e ne regola il funzionamento ai sensi dell'art. 18".
CAPO XII
TUTELA DELL'AMBIENTE
Art. 67.
Criteri di delega in materia di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque e di scarichi nell'ambiente di sostanze pericolose).
1. L'attuazione delle direttive in materia di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque e di scarichi dell'ambiente di sostanze pericolose, comprese nell'elenco di cui all'allegato A della presente legge, dovra' osservare i seguenti principi e criteri direttivi:
a) per il recupero e la conservazione delle condizioni ambientali in difesa degli interessi fondamentali della collettivita' e della qualita' della vita, della conservazione e valorizzazione delle risorse e del patrimonio naturale saranno previste:
1) misure rivolte alla protezione della salute e alla tutela dell'ambiente;
2) adeguate misure di vigilanza e controllo;
3) misure volte alla prevenzione e riparazione del danno ambientale;
4) misure per l'eliminazione, lo smaltimento e il riciclaggio delle sostanze e dei preparati nocivi e inquinanti;
1) misure rivolte alla protezione della salute e alla tutela dell'ambiente;
2) adeguate misure di vigilanza e controllo;
3) misure volte alla prevenzione e riparazione del danno ambientale;
4) misure per l'eliminazione, lo smaltimento e il riciclaggio delle sostanze e dei preparati nocivi e inquinanti;
b) la produzione, l'immissione nel mercato e l'uso delle sostanze nocive e preparati inquinanti o comunque nocivi saranno disciplinati secondo criteri atti a salvaguardare la salute umana e l'ambiente, anche con idonee prescrizioni per la necessaria informazione dei consumatori.
2. I decreti legislativi prevederanno altresi' che le successive modifiche alle disposizioni in essi contenute, da introdurre anche in attuazione di modifiche apportate alle direttive recepite, potranno essere adottate, ove non ricorra riserva di legge, mediante regolamenti o atti amministrativi generali o comunque con altri provvedimenti di natura non regolamentare gia' previsti dalle leggi di settore.((2))
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 27 marzo 1992, n. 257 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Il termine per l'emanazione del decreto legislativo per l'attuazione della predetta direttiva, di cui agli articoli 1 e 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e' differito al 30 giugno 1992".
La L. 27 marzo 1992, n. 257 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Il termine per l'emanazione del decreto legislativo per l'attuazione della predetta direttiva, di cui agli articoli 1 e 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e' differito al 30 giugno 1992".
Art. 68.
(Criteri speciali).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 80/68/CEE, in materia di protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provato da certe sostanze pericolose, nell'ambito delle misure appropriate per evitare l'inquinamento prodotto da scarichi indiretti, prevedera' un regime di provia denuncia della ricerca di acque sotterranee anche fuori dei comprensori soggetti a tutela.
2. L'attuazione delle direttive del Consiglio 76/464/CEE, 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 88/347/CEE, in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque, sara' realizzata in conformita' alla disciplina generale del settore dettata con il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 217, introducendo le norme, anche transitorie, necessarie per rendere operanti le disposizioni specifiche relative alle singole sostanze.
3. L'attuazione delle direttive del Consiglio 73/405/CEE, 82/242/CEE 82/243/CEE e 86/94/CEE, in materia di biodegradabilita' dei tensioattivi contenuti nei detergenti, sara' realizzata, per la parte concernente la previsione di metodi e tolleranze, nei modi stabiliti dall'articolo 4 della legge 26 aprile 1983, n. 136, come sostituito dell'articolo 69 della presente legge.
Note all' e' stata pubblicata in G.U.C.E. n. L. 20 del 26 gennaio 1980.
- La /C/EE e' stata pubblicata in G.U.C.E.
n. L. 129 del 18 maggio 1976.
- La e' stata pubblicata in G.U.C.E.
n. L. 81 del 27 marzo 1982.
- La e' stata pubblicata in G.U.C.E.
n. L. 291 del 24 ottobre 1983.
- La e' stata pubblicata in G.U.C.E.
n. L. 74 del 17 marzo 1974.
- La e' stata pubblicata in G.U.C.E.
n. L. 274 del 17 ottobre 1984.
- La e' stata pubblicata in G.U.R.I.
n. 66 del 29 agosto 1988, 2a serie speciale.
- Il , riguarda l'attuazione della concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato alla , ai sensi dell' .
- La e' stata pubblicata in G.U.C.E.
n. L. 347 del 17 dicembre 1973.
- Le e sono state pubblicate in G.U.C.E. n. L. 109 del 22 aprile 1982.
- La e' stata pubblicata in G.U.C.E. n. L. 80 del 25 marzo 1987.
- Per la vedi nota seguente.
Art. 69.
(Sostituzione dell'articolo 4 della legge 6 aprile 1983, n. 136).
1. L'articolo 4 della legge 26 aprile 1983, n. 136, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Il Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, stabilisce, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale i metodi, con le relative tolleranze, per il controllo della rispondenza dei detersivi alle prescrizioni in materia di biodegradabilita' dei tensioattivi, provvedendo nelle stesse forma agli eventuali aggiornamenti".
"Art. 4. - 1. Il Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, stabilisce, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale i metodi, con le relative tolleranze, per il controllo della rispondenza dei detersivi alle prescrizioni in materia di biodegradabilita' dei tensioattivi, provvedendo nelle stesse forma agli eventuali aggiornamenti".
Nota all' , concerne la biodegradabilita' dei detergenti sintetici. L'art. 4 recitava:
"Art. 4. - Il Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'Interno dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e col Ministro incaricato del coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, emana, con decreti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, i metodi, con le relative tolleranze, per il controllo della rispondenza alle prescrizioni degli articoli 2 e 3, provvedendo nelle stesse forme agli eventuali aggiornamenti".
Art. 70.
(Eliminazione degli oli usati: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/101/CEE e, per le parti non ancora compiutamente attuate, della direttiva del Consiglio 75/439/CEE dovra' avvenire nel rispetto dei seguenti principi:
a) saranno modificate o sostituite le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, e le disposizioni ad esse collegate, al fine di adeguarle alle nuove norme comunitarie:
b) salve le specifiche funzioni demandate alle regioni, saranno puntualmente individuate le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e quelle del Ministero dell'ambiente in ordine alla vigilanza di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691. La determinazione dei criteri e delle norme tecniche per il rilascio delle autorizzazioni avverra' con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanita':
c) sara' previsto il regime autorizzatorio non solo per l'eliminazione, ma anche per la semplice raccolta degli oli usati;
d) ferma restando la classificazione degli oli usati come rifiuti ai sensi dell'articolo 9-duodecies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sara' prevista anche la definizione da parte del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dell'emanazione del decreto legislativo, del nuovo statuto del consorzio obbligatorio degli oli usati di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, stabilendo gli obiettivi per l'utilizzazione degli oli conferiti, in funzione prioritaria di tutela ambientale;
e) saranno articolati specifici divieti ed obblighi a carico degli operatori del settore e le conseguenti sanzioni penali e amministrative;
f) verra' estesa la disciplina della direttiva anche agli oli su base sintetica ed alle emulsioni;
g) sara' regolata la facolta' di esportazione degli oli usati esistenti in Italia verso i Paesi della Comunita' economica europea.
Note all' e' stata pubblicata in G.U.R.I.
n. 28 del 14 aprile 1987, 2a serie speciale.
- La e' stata pubblicata in G.U.C.E.
n. L. 149 del 25 luglio 1975.
- Il , concerne l'attuazione della relativa all'eliminazione degli olii usati. L'art. 9 recita:
"Art. 9. - La vigilanza sull'applicazione del presente decreto e' demandata al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato congiuntamente al Ministero delle finanze.
Il consorzio dovra' trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro un mese dall'approvazione, il bilancio consuntivo delle gestioni annuali sottoposto a revisione da parte di societa' a cio' autorizzate ai sensi e per gli effetti del .
E' inoltre in facolta' del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delegare un proprio funzionario ad assistere alle riunioni degli organi deliberanti del consorzio".
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
Art. 71.
Disposizioni concernenti il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie).
1. Il contingente di cui all'articolo 168, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' aumentato di una unita' da destinare alla Rappresentanza permanente d'Italia presso le Comunita' economiche europee.
2. Presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie puo' essere utilizzato, per temporanee esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza, personale di enti pubblici, anche economici, con oneri completamente a carico degli enti di provenienza.
3. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, sentita, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, puo' concedere, con propri decreti, contributi alle regioni per spese di programmi e progetti attinenti all'attuazione dei programmi integrati mediterranei (PIM) di cui al regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985 e degli interventi connessi con il regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988.
4. Per le finalita' di cui al comma 3 e per quelle previste dall'articolo 36 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, estese anche al regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, nonche' dall'articolo 13, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono istituiti, a decorrere dal 1990, appositi capitoli di bilancio nella rubrica 8 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla cui dotazione si provvede, per l'anno 1990, con l'utilizzo delle disponibilita' esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, sul capitolo 2466 del medesimo stato di previsione, che viene soppresso, e per gli anni successivi con le modalita' previste dall'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come, modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. Resta salva l'utilizzazione delle somme gia' acquisite dalla gestione di cui al predetto articolo 36, fino al loro esaurimento.
Note all' concerne l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri. L'art. 168 recita:
"Art. 168 (Esperti). - L'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da personale dello Stato o di enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango.
Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale dello Stato e da enti pubblici, l'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino ad un massimo di dieci unita', persone estranee alla pubblica Amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico, le persone predette prestano promessa solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con . L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne' da' diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di alcun genere.
L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 32 dell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario, consigliere o primo consigliere ovvero di console aggiunto o console generale aggiunto ad assumere in loco la qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144 e 147 in quanto applicabili, 148 e le disposizioni della parte terza per essi previste.
Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale di altre amministrazioni o di enti pubblici, anche con il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu' incarichi purche', nel complesso, non superino gli otto anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio del Ministro per gli affari esteri.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati fuori ruolo con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad occupare un posto di organico, in rappresentanze permanenti presso organismi internazionali, non possono superare il numero di venticinque. Il Ministro per gli affari esteri puo' chiedere che il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai sensi del presente articolo.
Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di ottanta.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri in virtu' di altre disposizioni ne' a quello inviato all'estero in missione temporanea".
- Per la , vedi nota 1. L'art. 12, comma 5, lettera b), recita: "b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali".
- Il regolamento CEE n. 2088/85 e' stato pubblicato in G.U.C.E. n. L. 197 del 27 luglio 1985.
- Il regolamento CEE n. 2052/88 e' stato pubblicato in G.U.C.E. n. L. 185 del 15 luglio 1988.
- La , e' la legge finanziaria del 1986. L'art. 36 recita:
"Art. 36. - A decorrere dall'anno 1986, per fare fronte alle esigenze eccezionali ed urgenti connesse all'unitaria attuazione del Regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985, comprese l'integrazione temporanea di esperti e di personale dell'ufficio competente nonche' l'erogazione di contributi ad associazioni o consorzi, approvati o riconosciuti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o, se nominato, dal Ministro per il coordinamento delle politiche comunitaire, e' disposto lo stanziamento di lire 2 miliardi nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento "Disciplina dell'attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministro del tesoro per l'anno finanziario 1986.
2. Il predetto stanziamento affluira' ad apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, denominato "Conto speciale per i progetti integrati mediterranei" e di esso si potra' avvalere il Presidente del Consiglio dei Ministri o, se nominato, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, nel rispetto della disciplina di cui all' ".
- La , detta norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. L'art. 13, comma 2, recita:
"2. Il Dipartimento costituito dall' , nell'ambito delle sue funzioni di coordinamento delle politiche comunitarie relativamente al mercato interno, assicura, con i mezzi piu' opportuni, la piu' ampia diffusione delle notizie relative ai provvedimenti di adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento comunitario che conferiscono diritti ai cittadini della Comunita', o ne agevolano l'esercizio, in materia di libera circolazione delle persone e dei servizi".
- La , concerne la riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. L'art. 11, comma 3, lettera d), recita:"d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria".
Art. 72.
(Fondo di rotazione).
1. La legge 5 novembre 1964, n.1172, e' abrogata. Al finanziamento dei progetti attuati ai sensi dell'articolo 56 del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio (CECA) si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, fermo restando le funzioni di verifica, ai fini della determinazione delle somme da rimborsare, espletate dal Comitato di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296.
2.
(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 1997, N. 11 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 MARZO 1997, N. 81 )).((5))
(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 1997, N. 11 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 MARZO 1997, N. 81 )).((5))
3. Per l'attuazione del comma 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, il Fondo di rotazione puo' avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, del servizio di istituiti di credito di diritto pubblico.
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 31 gennaio 1997, n. 11 , convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 1997, n. 81 ha disposto (con l'art. 1, comma 12) che "le funzioni residuali concernenti i regolamenti comunitari a durata pluriennale, gia' rientranti nella competenza del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono espletate dall'AIMA".
Il D.L. 31 gennaio 1997, n. 11 , convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 1997, n. 81 ha disposto (con l'art. 1, comma 12) che "le funzioni residuali concernenti i regolamenti comunitari a durata pluriennale, gia' rientranti nella competenza del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono espletate dall'AIMA".
Art. 73.
(Copertura finanziaria).
1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 32, valutate in lire 206 miliardi per l'anno 1990, in lire 210 miliardi per l'anno 1991 e in lire 215 miliardi a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6933 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successsivi.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 38, valutato in lire 2 miliardi a decorrere dal 1990, ed alle minori entrate derivante dall'attuazione degli articoli 31, 33, 36 e 37 complessivamente valutate in lire 15 miliardi annui a decorrere dal 1990, si provvede con il gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 30.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di farla osservare e di farla osservare come legge di Stato.
Data a Roma, addi' 29 dicembre 1990
COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie. Visto, il guardasigilli: VASSALLI
Allegato A
ALLEGATO A
(Articolo 1, comma 1) ELENCO DELLE DIRETTIVE OGGETTO
DELLA DELEGA LEGISLATIVA
PROFESSIONI
Direttiva 85/384/CEE
Direttiva del Consiglio del 10 giugno 1985 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi.
Direttiva 85/614/CEE
Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 che modifica, in seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, la direttiva 85/384/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi.
Direttiva 86/17/CEE
Direttiva del Consiglio del 27 gennaio 1986 che modifica, a seguito dell'adesione del Portogallo, la direttiva 85/384/CEE concernente il reciproco rinoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi.
Direttiva 82/76/CEE
Direttiva del Consiglio 26 gennaio 1982 che modifica la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attivita' di medico.
Direttiva 84/253 /C/EE
Direttiva del Consiglio del 10 aprile 1984 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge di documenti contabili.
Direttiva 89/48/CEE
Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.
ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE
Direttiva 89/440/CEE
Direttiva del Consiglio del 18 luglio 1989 che modifica la direttiva 71/305/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici.
Direttiva 88/295/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 77/62/CEE , che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e che abroga talune disposizioni della direttiva 80/767/CEE .
Direttiva 86/653/CEE
Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1986 relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.
Direttiva 75/368/CEE
Direttiva del Consiglio del 16 giugno 1975 concernente misure destinate a favorire l'esercizio effettivo delle liberta' di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per quanto riguarda varie attivita' (ex classe 01-classe 85 CITI) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attivita'.
Direttive 82/470/CEE
Direttiva del Consiglio del 29 giugno 1982 relativa a misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della liberta' di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attivita' non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio (gruppo 718 CITI), nonche' dei depositari (gruppo 720 CITI).
CREDITO E RISPARMIO
Direttiva 86/635/CEE
Direttiva del Consiglio dell'8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati dalle banche e degli altri istituti finanziari.
Direttiva 89/117/CEE
Direttiva del consiglio del 13 febbraio 1989 relativa agli obblighi in materia di pubblicita' dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro.
Direttiva 79/279/CEE
Direttiva del Consiglio del 5 marzo 1979 concernente il coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori.
Direttiva 80/390/CEE
Direttiva del Consiglio del 17 marzo 1980 per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori.
Direttiva 87/345/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 giugno 1987 che modifica la direttiva 80/390/CEE , per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari ala quotazione ufficiale di una borsa valori.
Direttiva 85/611/CEE
Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 concernente il coordinamento delel disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.).
Direttiva 88/220/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica la direttiva 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legisla- tive, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), per quanto riguarda la politica di investimento di alcuni o.i.c.v.m.
Direttiva 88/627/CEE
Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1988 relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una societa' quotata in borsa.
Direttiva 89/298/CEE
Direttiva del Consiglio del 17 aprile 1989 per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di valori mobiliari.
Direttiva 89/299/CEE
Direttiva del Consiglio del 17 aprile 1989 concernente i fondi propri degli enti creditizi.
Direttiva 89/647/CEE
Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1989 relativa al coefficiente di solvibilita' degli enti creditizi.
ASSICURAZIONI
Direttiva 84/641/CEE
Direttiva del Consiglio del 10 dicembre 1984 che modifica, per quanto riguarda in particolare l'assistenza turistica, la prima direttiva 73/239/CEE , recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.
Direttiva 87/343/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 giugno 1987 che modifica, per quanto riguarda l'assicurazione crediti e l'assicurazione cauzione, la prima direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legis- lative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.
Direttiva 87/344/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 giugno 1987 recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative rela- tive all'assicurazione tutela giudiziaria.
Direttiva 88/357/CEE
Seconda direttiva del Consiglio del 22 giugno 1988 recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva 73/239/CEE .
TUTELA DEI CONSUMATORI
Direttiva 84/450/CEE
Direttiva del Consiglio del 10 settembre 1984 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicita' ingannevole.
Direttiva 85/577/CEE
Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
Direttiva 87/357/CEE
Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realta', compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori.
Direttiva 88/314/CEE
Direttiva del Consiglio del 7 giugno 1988 concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori.
Direttiva 88/315/CEE
Direttiva del Consiglio del 7 giugno 1988 che modifica la direttiva 79/581/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori.
Direttiva 89/395/CEE
Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1989 che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonche' la relativa pubblicita'.
Direttiva 89/396/CEE
Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1989 relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.
LAVORO
Direttiva 80/987/CEE
Direttiva del Consiglio del 20 ottobre 1980 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
Direttiva 88/364/CEE
Direttiva del Consiglio del 9 giugno 1988 sulla protezione dei lavoratori mediante il divieto di taluni agenti specifici e/o di talune attivita' (quarta direttiva particolare ai sensi dell' articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE) .
PRODOTTI ALIMENTARI
Direttiva 88/388/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 giugno 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione.
Direttiva 89/108/CEE
Direttiva del Consiglio del 21 dicembe 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana.
Direttiva 89/109/CEE
Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
Direttiva 89/398/CEE
Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1989 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare.
PRODUZIONE INDUSTRIALE
Direttiva 88/378/CEE
Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli.
Direttiva 86/663/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai carrelli semoventi per movimentazione.
Direttiva 89/240/CEE
Direttiva della Commissione del 16 dicembre 1988 che adegua al progresso tecnico la direttiva 86/663/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai carrelli semoventi per movimentazione.
Direttiva 87/404/CEE
Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di recipienti semplici a pressione.
Direttiva 88/667/CEE
Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 recante quarta modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative aiprodotti cosmetici.
Direttiva 89/105/CEE
Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialita' medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia.
Direttiva 87/356/CEE
Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987 che modifica la direttiva 80/232/CEE per ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri alle gamme di quantita' nominali e capacita' nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati.
Direttiva 88/316/CEE
Direttiva del Consiglio del 7 giugno 1988 recante modifica della direttiva 75/106/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati.
SANITA' VETERINARIA
1) Medicinali veterinari
Direttiva 81/851/CEE
Direttiva del Consiglio del 28 settembre 1981 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari.
Direttiva 81/852/CEE
Direttiva del Consiglio del 28 settembre 1981 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari.
Direttiva 87/20/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 che modifica la direttiva 81/852/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico- farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari.
Direttiva 87/22/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 per il ravvicinamento delle disposizioni nazionali concernenti l'immissione in commercio dei medicinali di alta tecnologia, in particolare di quelli derivati dalla biotecnologia.
2) Sostanze ormonali e antiormonali
Direttiva 81/602/CEE
Direttiva del Consiglio del 31 luglio 1981 concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica.
Direttiva 85/358/CEE
Direttiva del Consiglio del 16 luglio 1985 che completa la direttiva 81/602/CEE concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica.
Direttiva 86/469/CEE
Direttiva del Consiglio del 16 settembre 1986 relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche.
Direttiva 88/146/CEE
Direttiva del Consiglio del 7 marzo 1988 concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali.
Direttiva 88/299/CEE
Direttiva del Consiglio del 17 maggio 1988 relativa agli scambi degli animali trattati con talune sostanze ad azione ormonica e delle loro carni, di cui all' articolo 7 della direttiva 88/146/CEE .
3) Benessere e protezione animale
Direttiva 86/609/CEE
Direttiva del Consiglio del 24 novembre 1986 il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici.
4) Ispezioni veterinarie
Direttiva 85/73/CEE
Direttiva del Consiglio del 29 gennaio 1985 relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile.
Direttiva 88/320/CEE
Direttiva del Consiglio del 9 giugno 1988 concernente l'ispezione e la verifica della buona prassi di laboratorio (BPL).
Direttiva 89/409/CEE
Direttiva del Consiglio del 15 giugno 1988 che stabilisce le norme sanitarie applicabili alle carni riservate al mercato nazionale e i livelli del contributo da riscuotere conformemente alla direttiva 85/73/CEE per l'ispezione di dette carni.
Direttiva 89/662/CEE
Direttiva del Consiglio dell'11 dicembre 1989 relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno.
INQUINAMENTO ATMOSFERICO E INQUINAMENTO ACUSTICO
Direttiva 75/439/CEE
Direttiva del Consiglio del 16 giugno 1975 concernente l'eliminazione degli oli usati.
Direttiva 86/594/CEE
Direttiva del Consiglio del 1 dicembre 1986 relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici.
Direttiva 86/662/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici.
Direttiva 87/56/CEE
Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1986 che modifica la direttiva 78/1015/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile ed al dispositivo di scappamento dei motocicli.
Direttiva 87/101/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 che modifica la direttiva 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli oli usati.
Direttiva 87/217/CEE
Direttiva del Consiglio del 19 marzo 1987 concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.
Direttiva 87/219/CEE
Direttiva del Consiglio del 30 marzo 1987 che modifica la direttiva 75/716/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi.
Direttiva 87/405/CEE
Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987 che modifica la direttiva 84/534/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre.
Direttiva 87/416/CEE
Direttiva del Consiglio del 21 luglio 1987 che modifica la direttiva 85/210/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina.
Direttiva 88/180/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica la direttiva 84/538/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba.
Direttiva 88/181/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica la direttiva 84/538/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba.
Direttiva 89/514/CEE
Direttiva del Consiglio del 2 agosto 1989 che adegua al progresso tecnico la direttiva 86/662/CEE del Consiglio per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici.
INQUINAMENTO DELLE ACQUE E SCARICHI NELL'AMBIENTE
DI SOSTANZE PERICOLOSE
Direttiva 73/405/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 novembre 1973 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilita' dei tensioattivi anionici.
Direttiva 76/464/CEE
Direttiva del Consiglio del 4 maggio 1976 concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunita'.
Direttiva 78/176/CEE
Direttiva del Consiglio del 20 febbraio 1978 relativa ai rifuiti provenienti dall'industria del biossido di titanio.
Direttiva 78/659/CEE
Direttiva del Consiglio del 18 luglio 1978 sulla qualita' delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.
Direttiva 79/923/CEE
Direttiva del Consiglio del 30 ottobre 1979 relativa ai requisiti di qualita' delle acque destinate alla molluschiocoltura.
Direttiva 80/68/CEE
Direttiva del Consiglio del 17 dicembre 1979 concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.
Direttiva 80/777/CEE
Direttiva del Consiglio del 15 luglio 1980 in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.
Direttiva 82/176/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1982 conernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini.
Direttiva 82/242/CEE
Direttiva del Consiglio del 31 marzo 1982 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilita' dei tensioattivi non ionici e recante modifica della direttivsa 73/404/CEE.
Direttiva 82/243/CEE
Direttiva del Consiglio del 31 marzo 1982 che modifica la direttiva 73/405/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilita' dei tensioattivi anionici.
Direttiva 82/883/CEE
Direttiva del Consiglio del 3 dicembre 1982 relativa alle modalita' di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio.
Direttiva 83/29/CEE
Direttiva del Consiglio del 24 gennaio 1983 che modifica la direttiva 78/176/CEE relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio.
Direttiva 83/513/CEE
Direttiva del Consiglio del 26 settembre 1983 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di cadmio.
Direttiva 84/156/CEE
Direttiva del Consiglio dell'8 marzo 1984 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini.
Direttiva 84/491/CEE
Direttiva del Consiglio del 9 ottobre 1984 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di esaclorocicloesano.
Direttiva 86/94/CEE
Direttiva del Consiglio del 10 marzo 1986 recante seconda modifica della direttiva 73/404/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai detergenti.
Direttiva 86/278/CEE
Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1986 concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
Direttiva 88/347/CEE
Direttiva del Consiglio del 16 giugno 1988 che modifica l'allegato II della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di talune sostanze che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE .
Direttiva 89/428/CEE
Direttiva del Consiglio del 21 giugno 1989 che fissa le modalita' di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio.
Allegato B
ALLEGATO B
(Articolo 1, comma 3) ELENCO DELLE DIRETTIVE CUI SI
APPLICA L'ASORCOLO 1
PROFESSIONI
Direttiva 85/384/CEE
Direttiva del Consiglio del 10 giugno 1985 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi.
Direttiva 85/614/CEE
Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 che modifica, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo la direttiva 85/384/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera professione di servizi.
Direttiva 86/17/CEE
Direttiva del consiglio del 27 gennaio 1986, che modifica, a seguito dell'adesione del Portogallo, la direttiva 85/384/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi.
Direttiva 82/76/CEE
Direttiva del Consiglio del 26 gennaio 1982 che modifica la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure desginate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attivita' di medico.
Direttiva 89/48/CEE
Direttiva del consiglio del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni.
ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE
Direttiva 89/440/CEE
Direttiva del Consiglio del 18 luglio 1989 che modifica la direttiva 71/305/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici.
Direttiva 86/635/CEE
Direttiva del Consiglio dell'8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari.
Direttiva 89/117/CEE
Direttiva del Consiglio del 13 febbraio 1989 relativa agli obblighi in materia di pubblicita' dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro.
TUTELA DEI CONSUMATORI
Direttiva 84/450/CEE
Direttiva del Consiglio del 10 settembre 1984 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari ed amministrative degli Stati membri, in materia di pubblicita' ingannevole.
Direttiva 87/357/CEE
Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987 concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realta', compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori.
Direttiva 89/395/CEE
Direttiva del consiglio del 14 giugno 1989 che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonche' la relativa pubblicita'.
Direttiva 89/396/CEE
Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1989 relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.
PRODOTTI ALIMENTARI
Direttiva 88/388/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 giugno 1988 sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base epr la loro preparazione.
Direttiva 89/108/CEE
Direttiva del consiglio del 21 dicembre 1988 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana.
Direttiva 89/109/CEE
Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
Direttiva 89/398/CEE
Direttiva del consiglio del 3 maggio 1989 relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare.
SANITA' VETERINARIA
1) Medicinali veterinari
Direttiva 81/851/CEE
Direttiva del consiglio del 28 settembre 1981 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari.
Direttiva 81/852/CEE
Direttiva del Consiglio del 28 settembre 1981 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli tossico-farmacologici e cliniti in materia di prove effettuate su medicinali veterinari.
Direttiva 87/20/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 che modifica la direttiva 81/852/CEE per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico- farmacologici e cliniti in materia di prove effettuate su medicinali veterinari.
Direttiva 87/22/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 per il riavvicinamento delle disposizioni nazionali concernenti l'immissione in commercio dei medicinali di alta tecnologia, in particoalre di quelli derivati dalla biotecnologia.
2) Sostanze ormonali e antiormonali
Direttiva 81/602/CEE
Direttiva del Consiglio del 31 luglio 1981 concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica.
Direttiva 85/358/CEE
Direttiva del Consiglio 16 luglio 1985 che completa la direttiva 81/602/CEE concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica.
Direttiva 86/469/CEE
Direttiva del Consiglio del 16 settembre 1986 relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche.
Direttiva 88/146/CEE
Direttiva del Consiglio del 7 marzo 1988 concernente il divieto dell'utilizzazione di talune ad azione ormonica nelle produzioni animali.
Direttiva 88/299/CEE
Direttiva del Consiglio del 17 maggio 1988 relativa agli scambi degli animali trattati con talune sostanze ad azione ormonica e delle loro carni, di cui all' articolo 7 della direttiva 88/146/CEE .
3) Benessere e protezione animale
Direttiva 86/609/CEE
Direttiva del Consiglio del 24 novembre 1986 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degl animali utilizzati ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici.
4) Ispezioni veterinarie
Direttiva 85/73/CEE
Direttiva del Consiglio del 29 gennaio 1985 relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile.
Direttiva 88/320/CEE
Direttiva del Consiglio del 9 giugno 1988 concernente l'ispezione e la verifica della buona prassi di laboratorio (BPL).
Direttiva 88/409/CEE
Direttiva del Consiglio del 15 giugno 1988 che stabilisce le norme sanitarie applicabili alle carni riservate al mercato nazionale e i livelli del contributo da riscuotere conformemente alla direttiva 85/73/CEE per l'ispezione di dette carni.
Direttiva 89/662/CEE
Direttiva del Consiglio dell'11 dicembre 1989 relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno.
INQUINAMENTO ATMOSFERICO E INQUINAMENTO ACUSTICO
Direttiva 86/594/CEE
Direttiva del Consiglio del 1 dicembre 1986 relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici.
Direttiva 86/662/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici.
Direttiva 87/56/CEE
Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1986 che modifica la direttiva 78/1015/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile ed al dispositivo di scappamento dei motocicli.
Direttiva 87/101/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 che modifica la direttiva 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli oli usati.
Direttiva 87/217/CEE
Direttiva del Consiglio del 19 marzo 1987 concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.
Direttiva 87/219/CEE
Direttiva del Consiglio del 30 marzo 1987 che modifica la direttiva 75/716/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi.
Direttiva 87/405/CEE
Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987 che modifica la direttiva 84/534/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre.
Direttiva 87/416/CEE
Direttiva del Consiglio del 21 luglio 1987 che modifica la direttiva 85/210/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati memri relativa al tenore di piombo nella benzina.
Direttiva 88/180/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica la direttiva 84/538/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba.
Direttiva 88/181/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica la direttiva 84/5 z38/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba
Direttiva 89/514/CEE
Direttiva del Consiglio del 2 agosto 1989 che adegua al progresso tecnico la direttiva 86/662/CEE del Consiglio per la limitazione del rumore prodotto dagl escavatori idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici.
INQUINAMENTO DELLE ACQUE E SCARICHI NELL'AMBIENTE
DI SOSTANZE PERICOLOSE
Direttiva 73/405/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 novembre 1973 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilita' dei tensioattivi anionici.
Direttiva 76/464/CEE
Direttiva del Consiglio del 4 maggio 1976 concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunita'.
Direttiva 78/176/CEE
Direttiva del Consiglio del 20 febbraio 1978 relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio.
Direttiva 78/659/CEE
Direttiva del Consiglio del 18 luglio 1978 sulla qualita' delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.
Direttiva 79/923/CEE
Direttiva del Consiglio del 30 ottobre 1979 relativa ai requisiti di qualita' delle acque destinate alla molluschicoltura.
Direttiva 80/689/CEE
Direttiva del Consiglio del 17 dicembre 1979 concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.
Direttiva 80/777/CEE
Direttiva del Consiglio del 15 luglio 1980 in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.
Direttiva 82/176/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1982 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini.
Direttiva 82/242/CEE
Direttiva del Consiglio del 31 marzo 1982 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilita' dei tensioattivi non ionici e recante modifica della direttiva 73/404/CEE .
Direttiva 82/243/CEE
Direttiva del Consiglio del 31 marzo 1982 che modifica la direttiva 73/405/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilita' dei tensioattivi anionici.
Direttiva 82/883/CEE
Direttiva del Consiglio del 3 dicembre 1982 relativa alle modalita' di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio.
Direttiva 83/29/CEE
Direttiva del Consiglio del 24 gennaio 1983 che modifica la direttiva 78/176/CEE relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio.
Direttiva 83/513/CEE
Direttiva del Consiglio del 26 settembre 1983 cocernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di cambio.
Direttiva 84/156/CEE
Direttiva del Consiglio dell'8 marzo 1984 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini.
Direttiva 84/491/CEE
Direttiva del Consiglio del 9 ottobre 1984 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di esaclorocicloesano.
Direttiva 86/94/CEE
Direttiva del Consiglio del 10 marzo 1986 recante seconda modifica della direttiva 73/404/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai detergenti.
Direttiva 86/278/CEE
Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1986 concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
Direttiva 88/347/CEE
Direttiva del Consiglio del 16 giugno 1988 che modifica l'allegato II della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE .
Direttiva 894289/CEE
Direttiva del Consiglio del 21 giugno 1989 che fissa le modalita' di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio.
Allegato C
ALLEGATO C
(Articolo 3, comma 1) ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE IN VIA REGOLAMENTARE
SCAMBI INTRACOMUNITARI DI ANIMALI
1) Brucellosi e leucosi
Direttiva 79/109/CEE
Direttiva del Consiglio del 24 gennaio 1979 che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto concerne la brucellosi.
Direttiva 79/111/CEE
Direttiva del Consiglio del 24 gennaio 1979 che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la brucellosi e che proroga talune deroghe in materia di brucellosi, tubercolosi e peste suina accordate alla Danimarca, all'Irlanda e al Regno Unito.
Direttiva 80/219/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 gennaio 1980 che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la tubercolosi e la brucellosi.
Direttiva 80/1274/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1980 che modifica, in seguito all'adesione della Grecia, la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina e la direttiva 80/217/CEE che stabilisce le misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica.
Direttiva 88/406/CEE
Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1988 che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto concerne la leucosi bovina e che abroga la direttiva 80/1102/CEE .
2) Afta epizootica
Direttiva 82/893/CEE
Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1982 che modifica le direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE per quanto riguarda talune misure relative all'afta epizootica e alla malattia vescicolosa del suino.
Direttiva 83/646/CEE
Direttiva del Consiglio del 13 dicembre 1983 che modifica le direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE per quanto riguarda talune misure relative all'afta epizootica e alla malattia vescicolosa del suino.
Direttiva 84/336/CEE
Direttiva del Consiglio del 19 giugno che modifica le direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE per quanto riguarda talune misure relative all'afta epizootica e alla malattia vescicolosa del suino.
Direttiva 85/511/CEE
Direttiva del Consiglio del 18 novembre 1985 che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.
3) Peste suina
Direttiva 80/1098/CEE
Direttiva del Consiglio dell'11 novembre 1980 che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica.
Direttiva 85/586/CEE
Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 recante adeguamente tecnico delle direttive 64/432/CEE , 64/433/CEE , 77/99/CEE , 77/504/CEE , 80/217/CEE e 80/1095/CEE relative al settore veterinario, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo.
Direttiva 87/489/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 settembre 1987 recante modifica delle direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE per quanto riguarda talune misure relative alla peste suina.
SCAMBI INTRACOMUNITARI DI CARNI
Direttiva 83/90/CEE
Direttiva del Consiglio del 7 febbraio 1983 che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.
Direttiva 85/323/CEE
Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.
Direttiva 86/325/CEE
Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.
Direttiva 86/587/CEE
Direttiva del Consiglio del 18 novembre 1986 che modifica l'allegato I della direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.
Direttiva 88/288/CEE
Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1988 che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.
Direttiva 88/657/CEE
Direttiva del Consiglio del 14 dicembre 1988 che fissa irequisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni e che modifica le direttive 64/433/CEE , 71/118/CEE e 72/462/CEE .
Direttiva 80/1099/CEE
Direttiva del Consiglio dell'11 novembre 1980 che modifica la direttiva 72/461/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica.
SCAMBI INTRACOMUNITARI E CON PAESI TERZI DI SPERMA BOVINO
Direttiva 88/407/CEE
Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1988 che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina.
SCAMBI CON I PAESI TERZI DI ANIMALI O CARNI
Direttiva 83/91/CEE
Direttiva del Consiglio del 7 febbraio 1983 che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi e la direttivas 77/96/CEE concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina.
Direttiva 87/64/CEE
Direttiva del Consiglio del 30 dicembre 1986 che modifica la direttiva 72/461/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche e la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi.
Direttiva 88/289/CEE
Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1988 che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi.
ADDITIVI PER MANGIMI
Direttiva 70/524/CEE
Direttiva del Consiglio del 23 novembre 1970 relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.
Direttiva 73/103/CEE
Direttiva del Consiglio del 28 aprile 1973 che modifica la direttiva del 23 novembre 1970 relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.
Direttiva 75/296/CEE
Direttiva del Consiglio del 28 aprile 1975 che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.
Direttiva 84/587/CEE
Direttiva del Consiglio del 29 novembre 1984 che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.
Direttiva 86/299/CEE
Quarta direttiva della Commissione del 3 giugno 1986 che modifica l'allegato della direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alla fissazione di quantita' massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali.
Direttiva 87/238/CEE
Direttiva del Consiglio del 1> aprile 1987 che modifica gli allegati
della direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
Direttiva 87/153/CEE
Direttiva del Consiglio del 16 febbraio 1987 che fissa le linee direttrici per la valutazione degli additivi nell'alimentazione degli animali.
Direttiva 87/519/CEE
Direttiva del Consiglio del 19 ottobre 1987 che modifica la direttiva 74/63/CEE relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
AGRICOLTURA DI MONTAGNA E STRUTTURE AGRICOLE
Direttiva 82/786/CEE
Direttiva del Consiglio del 15 novembre 1982 che modifica la direttiva 75/268/CEE sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.
Direttiva 84/140/CEE
Direttiva del Consiglio del 5 marzo 1984 che modifica le direttive 72/159/CEE , 72/160/CEE e 72/161/CEE in materia di strutture agricole.
VEICOLI STRADALI
Direttiva 88/218/CEE
Direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1988 che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali.
Direttiva 89/338/CEE
Direttiva del 27 aprile 1989 che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli industriali
GENERATORI DI CALORE
Direttiva 78/170/CEE
Direttiva del Consiglio del 13 febbraio 1978 concernente la resa dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento di locali e la produzione di acqua calda negli edifici non industriali nuovi o gia' esistenti, nonche' l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali.
Direttiva 82/885/CEE
Direttiva del Consiglio del 10 dicembre 1982 che modifica la direttiva 78/170/CEE concernente la resa dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento di locali e la produzione di acqua calda negli edifici non industriali nuovi o gia' esistenti, nonche' l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali.
APPARECCHI FUNZIONANTI CON COMBUSTIBILI GASSOSI
Direttiva 84/530/CEE
Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi funzionanti con combustibili gassosi, ai dispositivi di sicurezza e di regolazione del gas destinati a detti apparecchi ed ai metodi di controllo di questi ultimi.
Direttiva 84/531/CEE
Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi funzionanti con combustibili gassosi e destinati alla produzione istantanea di acqua calda ad uso sanitario.