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Norme per il controllo della pubblicita' e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi.

Art. 1.



L'olio ottenuto dalla estrazione a mezzo solvente o dalla pressione meccanica di semi oleosi e successivamente sottoposto, per essere reso commestibile, a processo industriale di rettificazione, altrimenti detto "di raffinazione", dev'essere denominato "olio di semi".
Alla suddetta denominazione dovra' aggiungersi l'indicazione della specie del seme oleoso sempreche' l'olio di semi sia stato prodotto da una sola specie, mentre qualora l'olio di semi sia costituito da miscele di oli prodotti da diverse specie di semi oleosi, esso dovra' essere denominato "olio di semi vari".