N NORME. red.it

Finanziamenti ed agevolazioni per facilitare il riassorbimento di personale licenziato da aziende siderurgiche.

Art. 1.


In esecuzione delle norme contenute nel paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951, e ratificato dalla Repubblica italiana con legge 25 giugno 1952, n. 766, sono disposte le agevolazioni di cui agli articoli seguenti, al fine di favorire il riassorbimento in nuove attivita' produttive del personale licenziato da aziende siderurgiche rientranti nella sfera di applicazione del Trattato anzidetto.