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Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

Art. 1.

Finalita'
1. La presente legge concerne l'estrazione, l'mportazione, la lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel territorio nazionale, nonche' l'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono e detta norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto.
2. Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto. ((Previa autorizzazione espressa d'intesa fra i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', e' ammessa la deroga ai divieti di cui al presente articolo per una quantita' massima di 800 chilogrammi e non oltre il 31 ottobre 2000, per amianto sotto forma di treccia o di materiale per guarnizioni non sostituibile con prodotti equivalenti disponibili. Le imprese interessate presentano istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che dispone, con proprio provvedimento, la ripartizione pro-quota delle quantita' sopra indicate, nonche' determina le modalita' operative conformandosi alle indicazioni della commissione di cui all'articolo 4)). (4)

AGGIORNAMENTO (4)
La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 16, comma 3) che la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo 1 ha efficacia decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge.